Articolo 6 della Legge 2 dicembre 1998, n. 420
Articolo 5Articolo 7
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22 dicembre 1998
Art. 6. 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Modalita' di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente e' determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme".
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
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