Versione
22 dicembre 1998
22 dicembre 1998
Art. 6. 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Modalita' di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente e' determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme".
"Art. 1 (Modalita' di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente e' determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 03/11/2004, n. 21057Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Presidente - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere - Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere - Dott. CALABRESE Donato - Consigliere - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RT ON, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIAN CARLO DE MARTINI, con studio in 16124 GENOVA VIA S SIRO, 12/1/ giusta delega in atti; - ricorrente - contro FA IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MASSIDDA, difesa dall'avvocato VINCENZO PAOLILLO, giusta …Leggi di più...
- esclusione·
- pendenza di giudizio penale·
- necessità·
- fatto che impedisce il proseguimento del processo civile·
- fondamento·
- estinzione del giudizio civile·
- azione civile·
- trasferimento in sede penale·
- giudizio civile e penale (rapporto)