Articolo 4 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1239
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 novembre 1956
Art. 4.
L'Associazione nazionale vittime civili di guerra e' compresa tra le istituzioni erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, collegate con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra a mente dell' articolo 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1956