Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 18/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
ER MINGARELLI Presidente Pierpaolo GRASSO Consigliere OS DE CORATO Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di conto iscritto al n. 37953 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21369 reso da TR EF SR (P.I.
04560221006), in persona del suo legale rappresentante, depositato giugno 2024 - in qualità di concessionario del servizio di gestione e vigilanza delle aree di sosta a pagamento del Comune di Locorotondo (BA)
2023 - non comparsa;
Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 - relatore il Consigliere OS De TO e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino
- il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Minervini che si riporta alle rassegnate conclusioni scritte.
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con relazione n. 326/2025 l conto giudiziale n. 21369 afferente al Servizio di gestione e vigilanza delle aree di sosta a pagamento - esercizio finanziario 2023 del Comune di Locorotondo
(BA), formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per la condanna della suindicata società al , in favore del Comune di Locorotondo 2.065,37 dovuta a titolo di interessi legali per il mancato rispetto del termine di riversamento contrattualmente pattuito rivalutazione
.
2.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore riferiva che: (i)
disciplinante il servizio de quo stabilisce:
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo scassettamento dei parcometri e verserà al Comune, presso la tesoreria comunale, ogni settimana la somma prelevata (...) Per il ritardato versamento delle somme dovute si applica l'interesse legale corrente (...) Per incassi si intendono sia quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta sia quelli introitati con altri sistemi di esazione delle tariffe ;
(ii) c il verificarsi di un sistematico ritardo del riversamento delle somme riscosse, rispetto alle date dello mediante le applicazioni di easypark e carte six; (iii) il Comune ha riferito di aver ripetutamente sollecitato la concessionaria a svolgere correttamente il servizio, senza tuttavia applicazione degli interessi legali tà degli stessi oltreché per intervenire settimanalmente in loco avendo sede legale a Roma; (iv) sulla base dei conteggi effettuati, il concessionario risulta debitore di complessivi 2.065,37 , per il tardivo riversamento nelle casse comunali degli introiti derivanti dalla gestione delle aree di sosta a pagamento, riferiti all 3 ;
3.- La relazione, unitamente al decreto presidenziale di fissazione del 29 luglio 2025, è stata notificata al Pubblico Ministero e al Comune di Locorotondo di provvedere alla comunicazione e di dare riscontro del relativo adempimento (avvenuto in data 5 agosto 2025).
4.- Con nota depositata il 20 novembre 2025, la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 148 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 c.g.c.,
in senso conforme alla relazione di deferimento.
5.- , il pubblico ministero si è rimesso alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
6.- Preliminarmente, e solo per completezza espositiva alcuna contestazione in merito, osserva il Collegio che non vi è dubbio che i proventi derivanti dai parcheggi pubblici a pagamento abbiano la natura di entrate pubbliche.
Tanto si evince chiaramente, oltre che dalla circostanza che trattasi di introiti 7, comma 7 i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei, e al loro miglioramento, e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana .
E, quindi, come affermato dalla consolidata giurisprudenza contabile, avallata i concessionari del servizio di sosta a pagamento in aree pubbliche (siano essi soggetti pubblici o privati, abbiano o meno forma societaria) rivestono la qualità di agenti contabili e, in quanto iziale ovvero in caso di omissione al giudizio per resa di conto disciplinato dagli artt. 45 46 del R.D. n. 1214 del 1934 e dagli artt. 39 42 del R.D. n. 1038 del 1933
(oggi artt. 141 144 del codice di giustizia contabile (cfr., C. conti, Sez. II App., n. 78 del 2011 e le pronunce della Suprema Corte ivi richiamate, tra cui Cass. SS.UU. n. 12367 del 2001 e n. 12192 del (cfr. Sez. Giur.
Sardegna, sent. n. 173/2022.
6.1- La contestazione mossa al concessionario TR EF da parte del Magistrato istruttore si è esclusivamente concentrata sulla relativo alla ne delle aree di sosta a pagamento ubicati nel centro urbano e su suolo comunale del comune di il quale prevede testualmente che aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo scassettamento dei parcometri e verserà al Comune, presso la tesoreria comunale, ogni settimana la somma prelevata con contestuale rendicontazione al Comune dei relativi incassi con riferimento a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate, e trasmissione della relativa documentazione, quale analiticamente indicata nella stessa norma.
Inoltre, viene stabilito che:
e legale corrente. I proventi derivanti dalla gestione dei parcometri si intendono al netto . Per incassi si intendono quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta sia quelli introitati con altri sistemi di esazione delle tariffe.. .
, è stato rilevato che da parte della società aggiudicataria del servizio dei proventi riscossi per la sosta a pagamento del Comune di Locorotondo ha comportato, 3, 2.065,37, con conseguente richiesta del Magistrato che ne al versamento di tale importo .
6.2- Ritiene, innanzi tutto, il Collegio che - in conformità alla giurisprudenza contabile di questa Corte - il conto giudiziale n. 21369 non può essere dichiarato regolare a causa dei ritardi dei versamenti delle somme riscosse da parte del concessionario (cfr. Sez. Giur. Veneto, sentt. n. 125 e 126 del 2021 ), in palese violazione delle norme disciplinanti la soggetta materia .
Va, inoltre, considerato che è comprovato, sulla scorta della documentazione incartata al fascicolo processuale, che il tardivo e dilatorio versamento degli introiti non è stato il frutto di un accordo con il Comune di Locorotondo il quale, anzi, si è ripetutamente attivato per sollecitare il regolare e puntuale adempimento delle condizioni contrattuali (stante anche la peculiare natura di tale tipologia di entrate, aventi normalmente specifica destinazione per legge), motivo per cui non ci si può pronunciare per il al quale deve essere addebitata, ai sensi 149, comma 3 c.g.c., la 2.065,37 a titolo di interessi moratori, come analiticamente risultanti nel del Magistrato istruttore (cfr. in termini, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 165/2025 e n. 252/2024).
7.- La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale n. 21369 con addebito, comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota a margine.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 37953 del registro di Segreteria, dichiara l irregolarità del conto giudiziale n. 21369 nei termini di cui in motivazione;
- condanna la TR EF SR, come sopra generalizzata, al pagamento in favore del Comune di Locorotondo (BA) 2.065,37 a titolo di interessi moratori maturati a seguito del ritardato riversamento al delle spettanze dovute, spe
Condanna, altresì al pagamento delle spese di giudizio, nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente
(OS De TO) (ER RE)