TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 12542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12542 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 73278 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 21/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Galilei n. 45, presso lo studio dell'Avv.to Ciaffi Federico che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione in appello.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via Corso D'Italia 83, presso lo studio dell'Avv.to Bertuzzi Fabrizio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7779/2019 del giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Roma.
PARTE APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 20.03.2019 il Giudice di Pace di Roma, su istanza dell'odierna appellante , emetteva Parte_1 un decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 contenente l'ordine di pagare in favore della medesima l'importo di € 968,05, oltre interessi “legali ex d.l. 231/02”, maggiorati delle spese legali, per aver ella svolto, in qualità di commercialista ed esperta contabile, attività professionale su incarico di . In specie, Controparte_1 Parte_1 lamentava il mancato pagamento da parte dell'odierno appellato dell'attività contabile a suo favore svolta per l'anno di imposta 2005.
Avverso il decreto di cui sopra, , con Controparte_1 atto di opposizione ritualmente notificato, chiedeva di dichiararsi la nullità e/o l'annullamento del decreto e/o comunque la sua revoca eccependo (i) l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione monitoria promossa per duplicazione di una domanda giudiziale già formulata e per abuso del processo, (ii) l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 c.c. del credito asseritamente vantato da
[...]
nonché (iii) in via meramente gradata, Parte_1
l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 ovvero ex art. 2946 c.c. del medesimo ed in ogni caso (iv) l'inammissibilità
e l'illegittimità della liquidazione degli “interessi moratori ex d.lgs 231/2002” e dei “compensi di avvocato” per il 3
procedimento monitorio, richiesti da – che Parte_1 non riveste la qualità di avvocato – sebbene avesse deciso di intraprendere l'ingiunzione personalmente.
All'udienza del 5.11.2020 , seppur Parte_1 regolarmente citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva poi, in un'udienza successiva, trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 9327/21, il Giudice di Pace di Roma, accoglieva l'opposizione di in ragione del Controparte_1 mancato assolvimento, da parte di Parte_1 dell'onere probatorio in merito ai fatti costitutivi del proprio diritto di credito e ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 2956 c.c., in ragione altresì della assenza negli atti del procedimento monitorio di alcuna prova di fatti interruttivi della prescrizione.
Con atto di citazione in appello notificato in data
19.11.2021 conveniva in giudizio Parte_1 _1
, chiedendo:
[...]
“ Voglia l'illustrissimo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma 9327/21, e previa sospensione della stessa, accertare e dichiarare infondata l'opposizione del signor all'ingiunzione 7779/19 confermando quest'ultima. _1
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e compensi legali (competenze e onorari), spese generali oltre oneri di legge per il presente grado di giudizio.” 4
Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
all'odierno Giudice di:
“rigettare l'appello e/o qualsivoglia domanda proposta perché inammissibili e/o comunque infondate, confermando per l'effetto la sentenza ex adverso gravata, per le ragioni tutte esposte nel presente atto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio”.
Con decreto del 22.02.2022 la prima udienza veniva differita ex art. 168 bis. comma 5 c.p.c. al 21.09.2022, in trattazione scritta.
Con ordinanza del 04.03.2022, letta l'istanza della parte appellante del 28.02.22 con cui la medesima preannunciava la volontà di deferire, in fase istruttoria, giuramento decisorio ed indi evidenziava la necessità di procedere oralmente, veniva fissata l'udienza in presenza, che si svolgeva, instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, in data 13.09.2022. In quella sede, il difensore della parte appellante insisteva, in via preliminare, nell'ammissione del giuramento decisorio. La controparte si opponeva al deferimento del menzionato mezzo istruttorio e si riportava a quanto contenuto della comparsa di costituzione. Il giudice si riservava di provvedere. 5
A seguito di un rinvio per le conclusioni disposto in data
29.11.2022 ed in ragione dell'istanza di parte presentata in
30.12.22 con la quale sollecitava una rimessione in termini per l'espletamento della summenzionata esigenza istruttoria, il giudice fissava un'udienza, alla presenza delle parti, per il giorno 04.04.2023, ai fini della discussione in merito alla predetta istanza.
In data 04.04.2023 comparsi i difensori, l'appellato evidenziava nuovamente la ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio richiesto dall'appellante, opponendosi altresì alla istanza di rimessione in termini al fine dell'espletamento della predetta incombenza istruttoria. Il giudice, ritenuto giustificato l'impedimento del difensore, così come avvalorato dal certificato medico all'uopo depositato, ammetteva la richiesta di prova e rinviava all'udienza del
14.11.2023 per l'espletamento del giuramento decisorio.
All'udienza del 14.11.2023, presenti le parti ed i rispettivi difensori, rendeva giuramento Controparte_1
decisorio sui seguenti capi così come di seguito formulati:
1) “ Io nato a [...] in data [...] Controparte_1
) giuro e giurando affermo essere vero C.F._2
di aver interamente pagato gli onorari inerenti la redazione e la tenuta della contabilità per il 2005 estinguendo
l'obbligazione”; 6
2) “ Io nato a [...] in data [...] Controparte_1
) giuro e giurando affermo essere vero C.F._2
di aver verbalmente rinnovato l'incarico ogni anno inerente la redazione della contabilità”.
Espletato l'atto istruttorio in parola, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del
05.03.2025.
Definito il tema della lite ed esaurita l'attività istruttoria, venivano indi precisate, in trattazione scritta, le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parte dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione in appello, assumeva quanto segue, deducendo l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado per i motivi che seguono:
1. Erroneo riconoscimento della prescrizione presuntiva
La prescrizione presuntiva triennale prevista per il professionista quale compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, di cui all'art. 2956 c.c., presuppone un pagamento di un credito non contestato, altrimenti dovendosi desumere, dalla contestazione medesima, la rinuncia implicita all'eccezione di pagamento;
ha Controparte_1
implicitamente rinunciato alla prescrizione presuntiva 7
avendo eccepito, pur in via subordinata, l'intervento della prescrizione estintiva ed altresì l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002;
2. Mancato riconoscimento degli intervenuti atti interruttivi della prescrizione decennale ordinaria.
L'eccezione di prescrizione decennale formulata dall'opponente nelle more del primo grado di giudizio, seppur correttamente formulata, è stata debitamente a suo tempo interrotta dall'appellante, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure. Peraltro,
l'opponente non ha correttamente assolto l'onere probatorio in merito all'asserita mancata ricezione degli atti interruttivi menzionati;
L'appellante ha, pertanto, chiesto al Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, di riformare la sentenza gravata. In particolare, secondo la parte attrice, “la sentenza deve essere così riformata: l'articolo 2956 c/2 prevede la prescrizione presuntiva triennale per il compenso del professionista in relazione all'opera prestata. Tale prescrizione si deve considerare rinunciata davanti ad una contestazione nel merito e deve considerarsi unicamente la prescrizione decennale debitamente interrotta. Il credito deve essere considerato congruo rispetto ai minimi delle 8
tariffe professionali e non pagato. Pertanto l'opposizione all'ingiunzione deve essere considerata infondata”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che la parte attrice deve intendersi decaduta dal diritto di contestare i fatti dedotti ed allegati da _1
nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
[...]
non essendosi costituita in primo grado nei termini di legge ed essendo pertanto stata ivi dichiarata la sua contumacia;
2. Che l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'odierno appellato presuppone l'avvenuto pagamento (da parte di ) del credito Controparte_1
azionato in via monitoria dall'odierna appellante, e che l'eccezione in questione, e con essa l'obiezione posta alla sua base, non è tesa a contestare l'an ed il quantum del credito in sé per sé, quanto piuttosto la sua prescrizione.
3. Che le eccezioni riferite alle prescrizioni di cui agli artt.
2948, n.4 c.c. ed ex art. 2946 c.c. del diritto azionato in via monitoria sono state ivi proposte in via meramente graduata, per cui non ricorre alcuna incompatibilità con la prioritaria eccezione riferita alla prescrizione presuntiva di cui supra,
4. Che non ricorre alcuna contraddittorietà nell'evidenziare l'inapplicabilità, al caso di specie, degli 9
interessi moratori relativi alle transazioni commerciali previsti dal d.lgs. n. 231 del 9/10/2002.
5. Che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha trovato riscontro probatorio la paventata interruzione del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., per un duplice ordine di ragioni:
- non risulta a tal fine sufficiente la prova, peraltro non raggiunta a parere dell'appellato e del giudice di prime cure, della spedizione delle raccomandate depositate nelle more del procedimento monitorio, essendo necessaria la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio;
- gli atti interruttivi prodotti dall'appellante in fase monitoria non avrebbero comunque il valore contenutistico di atto di costituzione in mora tale da interrompere il decorso del termine prescrizionale ex art. 2943 c.c.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, pronunciarsi su quanto evidenziato dalla parte appellata in ordine alla ritenuta mancata tempestiva contestazione, da parte dell'odierna appellante, dei fatti allegati ed eccepiti dall'opponente nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo emesso, in ragione della mancata costituzione 10
dell'appellante medesima in primo grado e della conseguente declaratoria di sua contumacia.
Orbene, secondo consolidato insegnamento di legittimità, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016).
Secondo il dettato normativo dell'art. 115 cpc, “Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240,
241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Deve, infatti, evidenziarsi che la l. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
Sul punto si osserva però che rimane del tutto irrilevante, ai fini dell'applicazione del co. 1 dell'art. 115, la posizione del contumace (volontario o involontario che sia), stante il riferimento di tale disposizione alla sola «parte 11
costituita». Ciò nonostante, costituendosi – nella presente causa – solo in secondo grado di giudizio, il contumace deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le relative preclusioni medio tempore maturate, in ragione dell'operare dell'art. 345 c.p.c.
Non solo, ma è necessario altresì evidenziare che i fatti di cui alla presente causa trovano origine in un procedimento di ingiunzione, ove nel conseguente giudizio di opposizione l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato convenuto. L'inversione dei ruoli processuali opera unicamente sul piano formale, applicandosi comunque le ordinarie regole sull'onere della prova. Pertanto, la mancata costituzione in primo grado dell'odierno appellante preclude ogni valutazione in merito alla prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito da cui traeva origine il giudizio monitorio nei confronti di _1
, seppur surrettiziamente paventati dall'appellante
[...]
nell'atto di citazione in appello. L'odierno giudice indi valuterà
i motivi di appello, così come supra individuati, non conferendo rilievo alle argomentazioni dell'appellante tacitate dalle menzionate preclusioni processuali medio tempore intervenute.
Quanto al primo motivo di appello, deve osservarsi che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all' art. 2956, n.2, c.c., relativo al diritto al 12
compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (Cass. Civ., sez. II,
05/06/2023, n. 15665). La prescrizione presuntiva trova infatti il suo fondamento nella supposizione che un determinato credito, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, sia stato pagato o, comunque, estinto per effetto di qualche altra causa. È per questa ragione che la legge, data l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, trascorso un breve periodo – in questo caso tre anni, secondo quanto previsto dall'art. 2956 c.c., trattandosi di prestazioni professionali –, presume che il debito relativo al compenso per le attività svolte sia stato estinto. Nel caso di specie, la parte opponente ha eccepito la prescrizione di cui trattasi pacificamente riconoscendo, e non invece contestando, il credito maturato da . La Parte_1
circostanza che l'opponente abbia, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed in via meramente subordinata, eccepito altresì il decorso delle prescrizioni ordinarie estintive quinquennale e decennale non impedisce l'operare della presunzione di cui all'art. 2956 c.c., non costituendo siffatte eccezioni subordinate alcuna ammissione implicita di 13
mancato pagamento del credito professionale facente capo all'odierna parte appellante. Sul punto, si osserva infatti che la prescrizione presuntiva si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia comunque estinto per effetto di altre cause estintive del debito. Sebbene non sia revocata in dubbio la diversità ontologica delle prescrizioni presuntiva ed estintiva, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dall'appellato, le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o si sia comunque altrimenti estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine ma ad essa aderiscono e la confermano
(Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2010, n.7800). Come già evidenziato, eccepire, in via meramente subordinata,
l'intervenuta prescrizione estintiva del credito non configura alcuna contestazione, neppure implicita, dell' an o del quantum della pretesa creditoria dell'odierna appellante, né configura un'implicita ammissione di mancato pagamento.
Diversamente si sarebbe dovuto opinare nel caso in cui la condotta processuale dell'opponente avesse effettivamente manifestato una implicita ammissione di inadempimento o di mancata estinzione del debito, per esempio qualora l'opponente avesse eccepito che il credito non era mai sorto.
Parimenti, anche la circostanza che l'opponente abbia, in 14
primo grado, evidenziato l'inapplicabilità, ai compensi professionali, degli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali di cui d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, non costituisce una contestazione del compenso originariamente pattuito ed oggetto della prescrizione presuntiva di cui trattasi. Da siffatta eccezione non può indi desumersi, nemmeno implicitamente, che abbia Controparte_1
ammesso la mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento del compenso professionale per la redazione della propria contabilità per l'anno di imposta 2005.
Pertanto, operando la presunzione iuris tantum di cui all'art. 2956 cc., ed in ragione del giuramento decisorio deferito in appello (non operando, con riferimento a siffatto mezzo istruttorio, la preclusione di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.), per mezzo del quale ha giurato di aver Controparte_1
interamente pagato gli onorari inerenti la redazione e la tenuta della contabilità per il 2005, estinguendo l'obbligazione, deve ritenersi provato il pagamento in parola.
Peraltro, e con riferimento al secondo motivo d'appello, pur considerando – ad abundantiam – la sostenuta operatività della prescrizione estintiva in ragione di una presunta rinuncia implicita, da parte dell'opponente, alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., non emergono, dagli atti processuali, atti interruttivi idonei a prolungare il termine prescrizionale estintivo. 15
Come già rilevato dal giudice di prime cure, la parte opposta, nel procedimento monitorio, non ha fornito prova sufficiente dell'invio, all'indirizzo di , di idonei atti Controparte_1
interruttivi del termine prescrizionale. È infatti vero che, ai fini di una regolare costituzione in mora, non è di per sé necessario che la raccomandata inviata all'indirizzo del debitore sia depositata in atti munita dell'avviso di ricevimento. Sul punto, consolidato orientamento di legittimità afferma che la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale rappresenta, anche ove manchi l'avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione. La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente un atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile
(Cass. civ., Sez. lavoro, 06/11/2024, n. 28580)
Pertanto, nel caso di cui trattasi, sovente negli atti del procedimento monitorio le intimazioni di pagamento inviate 16
con raccomandata non risultano accompagnate dal relativo avviso di ricevimento, se non in una raccomandata del
03.11.2017, quando anche applicandosi il termine prescrizionale ordinario decennale questo sarebbe risultato già maturato.
Peraltro, non può ritenersi diligentemente adempiuta la messa in mora da parte dell'appellante, idonea ad interrompere il termine prescrizione, anche in ragione della lacunosità contenutistica dei solleciti di pagamento inviati all'appellato. Per giurisprudenza costante infatti, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. n. 17123/2015; ord. n.
18546/2020; ord. n. 15140/2021). Orbene, le lettere raccomandate ed i fax di intimazione di pagamento inviati dall'odierna appellante ed allegati agli atti del procedimento monitorio (cfr. fascicolo 6) risultano di contenuto ambiguo, non sempre comprendendosi con certezza quale fosse il pagamento intimato. 17
Siffatte intimazioni sono indi inidonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Inoltre, spesso non risultano temporalmente adeguatamente circostanziate. Ciò impedisce di verificare se anche le lettere ed i fax più risalenti siano stati adeguatamente portati alla conoscenza del destinatario. Per esemplificare, anche con riferimento alla prima intimazione di pagamento (doc. 2 allegato 6 del fascicolo monitorio), datata 14.04.2008, non è dato sapere se essa sia stata poi effettivamente inviata, considerate l'assenza dell'avviso di invio della lettera in parola e la circostanza che l'avviso di ricevimento immediatamente sotto allegato risulta sprovvisto di numero identificativo e non è indi in alcun modo correlabile alla intimazione in parola. Dalla complessiva documentazione di cui all'allegato 6 del fascicolo monitorio non è pertanto dato riscontrare alcuna adeguata messa in mora, ai sensi del 1219 c.c., dell'originario ingiunto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia, che non supera i 5200
€.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte compensi nella misura di € 18
213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, €
426 per la fase istruttoria, € 426 per la fase conclusionale. Il rigetto integrale dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 73278/2021 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta l'appello;
❖ condanna l'appellante a rifondere Parte_1
all'appellato le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1278, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
❖ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma il 6.09.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT
Dott.ssa Margherita Zambonin (DM 04.04.2025) 19
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 73278 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 21/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Galilei n. 45, presso lo studio dell'Avv.to Ciaffi Federico che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione in appello.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via Corso D'Italia 83, presso lo studio dell'Avv.to Bertuzzi Fabrizio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7779/2019 del giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Roma.
PARTE APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 20.03.2019 il Giudice di Pace di Roma, su istanza dell'odierna appellante , emetteva Parte_1 un decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 contenente l'ordine di pagare in favore della medesima l'importo di € 968,05, oltre interessi “legali ex d.l. 231/02”, maggiorati delle spese legali, per aver ella svolto, in qualità di commercialista ed esperta contabile, attività professionale su incarico di . In specie, Controparte_1 Parte_1 lamentava il mancato pagamento da parte dell'odierno appellato dell'attività contabile a suo favore svolta per l'anno di imposta 2005.
Avverso il decreto di cui sopra, , con Controparte_1 atto di opposizione ritualmente notificato, chiedeva di dichiararsi la nullità e/o l'annullamento del decreto e/o comunque la sua revoca eccependo (i) l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione monitoria promossa per duplicazione di una domanda giudiziale già formulata e per abuso del processo, (ii) l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 c.c. del credito asseritamente vantato da
[...]
nonché (iii) in via meramente gradata, Parte_1
l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 ovvero ex art. 2946 c.c. del medesimo ed in ogni caso (iv) l'inammissibilità
e l'illegittimità della liquidazione degli “interessi moratori ex d.lgs 231/2002” e dei “compensi di avvocato” per il 3
procedimento monitorio, richiesti da – che Parte_1 non riveste la qualità di avvocato – sebbene avesse deciso di intraprendere l'ingiunzione personalmente.
All'udienza del 5.11.2020 , seppur Parte_1 regolarmente citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva poi, in un'udienza successiva, trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 9327/21, il Giudice di Pace di Roma, accoglieva l'opposizione di in ragione del Controparte_1 mancato assolvimento, da parte di Parte_1 dell'onere probatorio in merito ai fatti costitutivi del proprio diritto di credito e ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 2956 c.c., in ragione altresì della assenza negli atti del procedimento monitorio di alcuna prova di fatti interruttivi della prescrizione.
Con atto di citazione in appello notificato in data
19.11.2021 conveniva in giudizio Parte_1 _1
, chiedendo:
[...]
“ Voglia l'illustrissimo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma 9327/21, e previa sospensione della stessa, accertare e dichiarare infondata l'opposizione del signor all'ingiunzione 7779/19 confermando quest'ultima. _1
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e compensi legali (competenze e onorari), spese generali oltre oneri di legge per il presente grado di giudizio.” 4
Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
all'odierno Giudice di:
“rigettare l'appello e/o qualsivoglia domanda proposta perché inammissibili e/o comunque infondate, confermando per l'effetto la sentenza ex adverso gravata, per le ragioni tutte esposte nel presente atto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio”.
Con decreto del 22.02.2022 la prima udienza veniva differita ex art. 168 bis. comma 5 c.p.c. al 21.09.2022, in trattazione scritta.
Con ordinanza del 04.03.2022, letta l'istanza della parte appellante del 28.02.22 con cui la medesima preannunciava la volontà di deferire, in fase istruttoria, giuramento decisorio ed indi evidenziava la necessità di procedere oralmente, veniva fissata l'udienza in presenza, che si svolgeva, instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, in data 13.09.2022. In quella sede, il difensore della parte appellante insisteva, in via preliminare, nell'ammissione del giuramento decisorio. La controparte si opponeva al deferimento del menzionato mezzo istruttorio e si riportava a quanto contenuto della comparsa di costituzione. Il giudice si riservava di provvedere. 5
A seguito di un rinvio per le conclusioni disposto in data
29.11.2022 ed in ragione dell'istanza di parte presentata in
30.12.22 con la quale sollecitava una rimessione in termini per l'espletamento della summenzionata esigenza istruttoria, il giudice fissava un'udienza, alla presenza delle parti, per il giorno 04.04.2023, ai fini della discussione in merito alla predetta istanza.
In data 04.04.2023 comparsi i difensori, l'appellato evidenziava nuovamente la ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio richiesto dall'appellante, opponendosi altresì alla istanza di rimessione in termini al fine dell'espletamento della predetta incombenza istruttoria. Il giudice, ritenuto giustificato l'impedimento del difensore, così come avvalorato dal certificato medico all'uopo depositato, ammetteva la richiesta di prova e rinviava all'udienza del
14.11.2023 per l'espletamento del giuramento decisorio.
All'udienza del 14.11.2023, presenti le parti ed i rispettivi difensori, rendeva giuramento Controparte_1
decisorio sui seguenti capi così come di seguito formulati:
1) “ Io nato a [...] in data [...] Controparte_1
) giuro e giurando affermo essere vero C.F._2
di aver interamente pagato gli onorari inerenti la redazione e la tenuta della contabilità per il 2005 estinguendo
l'obbligazione”; 6
2) “ Io nato a [...] in data [...] Controparte_1
) giuro e giurando affermo essere vero C.F._2
di aver verbalmente rinnovato l'incarico ogni anno inerente la redazione della contabilità”.
Espletato l'atto istruttorio in parola, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del
05.03.2025.
Definito il tema della lite ed esaurita l'attività istruttoria, venivano indi precisate, in trattazione scritta, le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parte dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione in appello, assumeva quanto segue, deducendo l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado per i motivi che seguono:
1. Erroneo riconoscimento della prescrizione presuntiva
La prescrizione presuntiva triennale prevista per il professionista quale compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, di cui all'art. 2956 c.c., presuppone un pagamento di un credito non contestato, altrimenti dovendosi desumere, dalla contestazione medesima, la rinuncia implicita all'eccezione di pagamento;
ha Controparte_1
implicitamente rinunciato alla prescrizione presuntiva 7
avendo eccepito, pur in via subordinata, l'intervento della prescrizione estintiva ed altresì l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002;
2. Mancato riconoscimento degli intervenuti atti interruttivi della prescrizione decennale ordinaria.
L'eccezione di prescrizione decennale formulata dall'opponente nelle more del primo grado di giudizio, seppur correttamente formulata, è stata debitamente a suo tempo interrotta dall'appellante, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure. Peraltro,
l'opponente non ha correttamente assolto l'onere probatorio in merito all'asserita mancata ricezione degli atti interruttivi menzionati;
L'appellante ha, pertanto, chiesto al Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, di riformare la sentenza gravata. In particolare, secondo la parte attrice, “la sentenza deve essere così riformata: l'articolo 2956 c/2 prevede la prescrizione presuntiva triennale per il compenso del professionista in relazione all'opera prestata. Tale prescrizione si deve considerare rinunciata davanti ad una contestazione nel merito e deve considerarsi unicamente la prescrizione decennale debitamente interrotta. Il credito deve essere considerato congruo rispetto ai minimi delle 8
tariffe professionali e non pagato. Pertanto l'opposizione all'ingiunzione deve essere considerata infondata”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che la parte attrice deve intendersi decaduta dal diritto di contestare i fatti dedotti ed allegati da _1
nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
[...]
non essendosi costituita in primo grado nei termini di legge ed essendo pertanto stata ivi dichiarata la sua contumacia;
2. Che l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'odierno appellato presuppone l'avvenuto pagamento (da parte di ) del credito Controparte_1
azionato in via monitoria dall'odierna appellante, e che l'eccezione in questione, e con essa l'obiezione posta alla sua base, non è tesa a contestare l'an ed il quantum del credito in sé per sé, quanto piuttosto la sua prescrizione.
3. Che le eccezioni riferite alle prescrizioni di cui agli artt.
2948, n.4 c.c. ed ex art. 2946 c.c. del diritto azionato in via monitoria sono state ivi proposte in via meramente graduata, per cui non ricorre alcuna incompatibilità con la prioritaria eccezione riferita alla prescrizione presuntiva di cui supra,
4. Che non ricorre alcuna contraddittorietà nell'evidenziare l'inapplicabilità, al caso di specie, degli 9
interessi moratori relativi alle transazioni commerciali previsti dal d.lgs. n. 231 del 9/10/2002.
5. Che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha trovato riscontro probatorio la paventata interruzione del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., per un duplice ordine di ragioni:
- non risulta a tal fine sufficiente la prova, peraltro non raggiunta a parere dell'appellato e del giudice di prime cure, della spedizione delle raccomandate depositate nelle more del procedimento monitorio, essendo necessaria la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio;
- gli atti interruttivi prodotti dall'appellante in fase monitoria non avrebbero comunque il valore contenutistico di atto di costituzione in mora tale da interrompere il decorso del termine prescrizionale ex art. 2943 c.c.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, pronunciarsi su quanto evidenziato dalla parte appellata in ordine alla ritenuta mancata tempestiva contestazione, da parte dell'odierna appellante, dei fatti allegati ed eccepiti dall'opponente nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo emesso, in ragione della mancata costituzione 10
dell'appellante medesima in primo grado e della conseguente declaratoria di sua contumacia.
Orbene, secondo consolidato insegnamento di legittimità, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016).
Secondo il dettato normativo dell'art. 115 cpc, “Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240,
241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Deve, infatti, evidenziarsi che la l. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
Sul punto si osserva però che rimane del tutto irrilevante, ai fini dell'applicazione del co. 1 dell'art. 115, la posizione del contumace (volontario o involontario che sia), stante il riferimento di tale disposizione alla sola «parte 11
costituita». Ciò nonostante, costituendosi – nella presente causa – solo in secondo grado di giudizio, il contumace deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le relative preclusioni medio tempore maturate, in ragione dell'operare dell'art. 345 c.p.c.
Non solo, ma è necessario altresì evidenziare che i fatti di cui alla presente causa trovano origine in un procedimento di ingiunzione, ove nel conseguente giudizio di opposizione l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato convenuto. L'inversione dei ruoli processuali opera unicamente sul piano formale, applicandosi comunque le ordinarie regole sull'onere della prova. Pertanto, la mancata costituzione in primo grado dell'odierno appellante preclude ogni valutazione in merito alla prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito da cui traeva origine il giudizio monitorio nei confronti di _1
, seppur surrettiziamente paventati dall'appellante
[...]
nell'atto di citazione in appello. L'odierno giudice indi valuterà
i motivi di appello, così come supra individuati, non conferendo rilievo alle argomentazioni dell'appellante tacitate dalle menzionate preclusioni processuali medio tempore intervenute.
Quanto al primo motivo di appello, deve osservarsi che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all' art. 2956, n.2, c.c., relativo al diritto al 12
compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (Cass. Civ., sez. II,
05/06/2023, n. 15665). La prescrizione presuntiva trova infatti il suo fondamento nella supposizione che un determinato credito, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, sia stato pagato o, comunque, estinto per effetto di qualche altra causa. È per questa ragione che la legge, data l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, trascorso un breve periodo – in questo caso tre anni, secondo quanto previsto dall'art. 2956 c.c., trattandosi di prestazioni professionali –, presume che il debito relativo al compenso per le attività svolte sia stato estinto. Nel caso di specie, la parte opponente ha eccepito la prescrizione di cui trattasi pacificamente riconoscendo, e non invece contestando, il credito maturato da . La Parte_1
circostanza che l'opponente abbia, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed in via meramente subordinata, eccepito altresì il decorso delle prescrizioni ordinarie estintive quinquennale e decennale non impedisce l'operare della presunzione di cui all'art. 2956 c.c., non costituendo siffatte eccezioni subordinate alcuna ammissione implicita di 13
mancato pagamento del credito professionale facente capo all'odierna parte appellante. Sul punto, si osserva infatti che la prescrizione presuntiva si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia comunque estinto per effetto di altre cause estintive del debito. Sebbene non sia revocata in dubbio la diversità ontologica delle prescrizioni presuntiva ed estintiva, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dall'appellato, le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o si sia comunque altrimenti estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine ma ad essa aderiscono e la confermano
(Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2010, n.7800). Come già evidenziato, eccepire, in via meramente subordinata,
l'intervenuta prescrizione estintiva del credito non configura alcuna contestazione, neppure implicita, dell' an o del quantum della pretesa creditoria dell'odierna appellante, né configura un'implicita ammissione di mancato pagamento.
Diversamente si sarebbe dovuto opinare nel caso in cui la condotta processuale dell'opponente avesse effettivamente manifestato una implicita ammissione di inadempimento o di mancata estinzione del debito, per esempio qualora l'opponente avesse eccepito che il credito non era mai sorto.
Parimenti, anche la circostanza che l'opponente abbia, in 14
primo grado, evidenziato l'inapplicabilità, ai compensi professionali, degli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali di cui d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, non costituisce una contestazione del compenso originariamente pattuito ed oggetto della prescrizione presuntiva di cui trattasi. Da siffatta eccezione non può indi desumersi, nemmeno implicitamente, che abbia Controparte_1
ammesso la mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento del compenso professionale per la redazione della propria contabilità per l'anno di imposta 2005.
Pertanto, operando la presunzione iuris tantum di cui all'art. 2956 cc., ed in ragione del giuramento decisorio deferito in appello (non operando, con riferimento a siffatto mezzo istruttorio, la preclusione di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.), per mezzo del quale ha giurato di aver Controparte_1
interamente pagato gli onorari inerenti la redazione e la tenuta della contabilità per il 2005, estinguendo l'obbligazione, deve ritenersi provato il pagamento in parola.
Peraltro, e con riferimento al secondo motivo d'appello, pur considerando – ad abundantiam – la sostenuta operatività della prescrizione estintiva in ragione di una presunta rinuncia implicita, da parte dell'opponente, alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., non emergono, dagli atti processuali, atti interruttivi idonei a prolungare il termine prescrizionale estintivo. 15
Come già rilevato dal giudice di prime cure, la parte opposta, nel procedimento monitorio, non ha fornito prova sufficiente dell'invio, all'indirizzo di , di idonei atti Controparte_1
interruttivi del termine prescrizionale. È infatti vero che, ai fini di una regolare costituzione in mora, non è di per sé necessario che la raccomandata inviata all'indirizzo del debitore sia depositata in atti munita dell'avviso di ricevimento. Sul punto, consolidato orientamento di legittimità afferma che la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale rappresenta, anche ove manchi l'avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione. La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente un atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile
(Cass. civ., Sez. lavoro, 06/11/2024, n. 28580)
Pertanto, nel caso di cui trattasi, sovente negli atti del procedimento monitorio le intimazioni di pagamento inviate 16
con raccomandata non risultano accompagnate dal relativo avviso di ricevimento, se non in una raccomandata del
03.11.2017, quando anche applicandosi il termine prescrizionale ordinario decennale questo sarebbe risultato già maturato.
Peraltro, non può ritenersi diligentemente adempiuta la messa in mora da parte dell'appellante, idonea ad interrompere il termine prescrizione, anche in ragione della lacunosità contenutistica dei solleciti di pagamento inviati all'appellato. Per giurisprudenza costante infatti, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. n. 17123/2015; ord. n.
18546/2020; ord. n. 15140/2021). Orbene, le lettere raccomandate ed i fax di intimazione di pagamento inviati dall'odierna appellante ed allegati agli atti del procedimento monitorio (cfr. fascicolo 6) risultano di contenuto ambiguo, non sempre comprendendosi con certezza quale fosse il pagamento intimato. 17
Siffatte intimazioni sono indi inidonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Inoltre, spesso non risultano temporalmente adeguatamente circostanziate. Ciò impedisce di verificare se anche le lettere ed i fax più risalenti siano stati adeguatamente portati alla conoscenza del destinatario. Per esemplificare, anche con riferimento alla prima intimazione di pagamento (doc. 2 allegato 6 del fascicolo monitorio), datata 14.04.2008, non è dato sapere se essa sia stata poi effettivamente inviata, considerate l'assenza dell'avviso di invio della lettera in parola e la circostanza che l'avviso di ricevimento immediatamente sotto allegato risulta sprovvisto di numero identificativo e non è indi in alcun modo correlabile alla intimazione in parola. Dalla complessiva documentazione di cui all'allegato 6 del fascicolo monitorio non è pertanto dato riscontrare alcuna adeguata messa in mora, ai sensi del 1219 c.c., dell'originario ingiunto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia, che non supera i 5200
€.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte compensi nella misura di € 18
213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, €
426 per la fase istruttoria, € 426 per la fase conclusionale. Il rigetto integrale dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 73278/2021 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta l'appello;
❖ condanna l'appellante a rifondere Parte_1
all'appellato le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1278, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
❖ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma il 6.09.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT
Dott.ssa Margherita Zambonin (DM 04.04.2025) 19