Cass. civ., sez. I, sentenza 26/09/2013, n. 22089
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Sentenza 26 settembre 2013

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E violato il diritto di difesa del debitore il quale, dopo la sua audizione in sede prefallimentare, abbia presentato una domanda di concordato preventivo, allorché egli non sia stato nuovamente posto in condizione di essere ascoltato al fine di controdedurre sulle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, successivamente disposta dal tribunale al fine di decidere sulla proposta di concordato stessa, in quanto l'art. 162 legge fall. (anche nel testo, anteriore alla modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, applicabile "ratione temporis") impone l'audizione dell'imprenditore e la contestazione di eventuali circostanze ostative alla sua ammissione alla procedura, acquisite di ufficio ovvero emergenti dagli elementi offerti dai creditori o dal pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/09/2013, n. 22089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22089
    Data del deposito : 26 settembre 2013

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