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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1103/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1103/16 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luca Lo Giudice, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Milano, alla via
Conservatorio n. 17, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Michele Rotondo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di determina dirigenziale n. 168 del 19/05/16
CONVENUTO avente ad oggetto: polizza assicurativa
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 25/09/24 i difensori delle parti reiteravano le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
A seguito di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., emessa dal Tribunale di Bologna in data 29/10/15, con atto di citazione in riassunzione notificato il 29/01/16 la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_3 Controparte_1
esponendo che, in data 28/05/02 e 23/11/03, si erano perfezionati tra l'allora
[...] Parte_2
ed il due contratti assicurativi (n. 479.533691.18 e n.
[...] CP_1 CP_1
pagina 1 di 6 479.539491.93) aventi rispettivamente ad oggetto “la responsabilità civile verso terzi derivante al in relazione a sinistri cagionati nello svolgimento di tutte le attività e servizi svolti nei CP_1 confronti della collettività sia direttamente, che in qualità di ente committente” e “la responsabilità per l'esercizio dei pubblici servizi che al Comune di istituzionalmente competono Controparte_1 nell'ambito del proprio territorio (con relativo elenco esemplificativo)”; che le predette polizze imponevano al Comune assicurato una franchigia fissa a proprio carico rispettivamente quantificata nella somma di € 500,00 (in relazione alla polizza n. 479.533691.18) e nella somma di € 2.500,00
(in relazione alla polizza n. 479.539491.93); che essa attrice, in forza degli accordi sopra descritti ed a seguito del verificarsi di una pluralità di episodi che vedevano impegnata la responsabilità civile verso terzi del assicurato, aveva provveduto a liquidare i sinistri indicati CP_1 nell'allegato prospetto [riferibili rispettivamente ai danneggiati , , Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Controparte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Per_1 Pt_11 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, – tutti gravanti su polizza n. 479053949193 – e CP_17 CP_18 CP_17
(altro sinistro), e , gravanti su polizza n. 47953369118] per Controparte_19 Controparte_20
l'importo complessivo di € 51.462,00; che le posizioni erano state liquidate a mezzo assegni di traenza emessi, su mandato di essa attrice, dalla Banca Popolare di Novara;
che invano era stata ripetutamente richiesta al convenuto la restituzione delle somme convenzionalmente CP_1 pattuite a titolo di franchigia ed “anticipate” dalla Fondiaria in sede di liquidazione dei sinistri;
che esito negativo aveva avuto anche la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, la chiedeva condannarsi il Comune di al Controparte_3 Controparte_1 pagamento della somma di € 51.462,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/05/16, si costituiva il il Controparte_1 quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo contenuto, nonché la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria;
deduceva, altresì, la vessatorietà della clausola che prevedeva la franchigia di € 2.500,00 per ciascun sinistro in relazione alla polizza n. 479.539491.93 e, dunque, la nullità della stessa perché non oggetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c.; contestava gli asseriti pagamenti eseguiti dalla compagnia assicurativa attrice ed eccepiva l'inadempimento di quest'ultima, in quanto, in violazione dell'art. 27 delle condizioni di polizza, non aveva comunicato ad esso assicurato, con pagina 2 di 6 cadenza semestrale, la posizione di ogni sinistro pendente e, per quelli definiti, l'importo specificamente liquidato.
Il convenuto concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese CP_1
giudiziali.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 25/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 30/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza del suo contenuto.
Invero, risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di condanna al rimborso della franchigia) che la “causa petendi” (polizze assicurative intercorse tra le parti). In proposito, va rammentato che la nullità dell'atto di citazione per vizio della “editio actionis” si configura soltanto nei casi di mancanza o assoluta incertezza dei predetti requisiti, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 1681/15,
n. 17023/03). D'altra parte, le dettagliate difese espletate dal convenuto lasciano presumere che questi abbia ben compreso il tenore dell'avversa domanda, con conseguente inconfigurabilità della lamentata lesione del suo diritto di difesa.
Nel merito, i contratti assicurativi pacificamente stipulati tra le parti prevedevano una franchigia (o scoperto) a carico del convenuto quantificata rispettivamente nella somma di € 500,00, in CP_1 relazione alla polizza n. 479.533691.18, e di € 2.500,00, in relazione alla polizza n. 479.539491.93: in conseguenza di tali franchigie, in caso di sinistro derivante da responsabilità civile liquidato con somma inferiore o pari ai predetti importi, l'esborso sarebbe rimasto in ogni caso a carico del assicurato, previo pagamento anticipato da parte della compagnia assicurativa attrice delle CP_1
somme spettanti ai soggetti danneggiati.
In particolare, l'attrice ha chiesto il rimborso della franchigia per i pagamenti eseguiti:
a) in relazione alla polizza n. 4790539491.93, in favore dei danneggiati , Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Controparte_4 Parte_6 Parte_7
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
CP_1
, CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18 per un totale di € 49.962,00;
pagina 3 di 6 b) in relazione alla polizza n. 479533691.18, in favore dei danneggiati (altro CP_17 sinistro), e , per un totale di € 1.500,00; Controparte_19 Controparte_20 il tutto complessivamente per la somma di € 51.462,00 (€ 49.92,00 + € 1.500,00), secondo il dettagliato prospetto prodotto in allegato all'atto di citazione.
E' opportuno premettere, al riguardo, che, diversamente da quanto sostenuto dal CP_1
convenuto, le clausole contrattuali che prevedono scoperti e franchigie non costituiscono una limitazione della responsabilità dell'assicurazione, ma delimitano l'oggetto del contratto, sicchè le stesse, non avendo natura vessatoria, non sono assoggettate all'obbligo della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 33402/24, in particolare a pag. 10 della motivazione).
La compagnia assicurativa attrice, in attuazione delle predette polizze, provvedeva a liquidare una serie di sinistri che vedevano impegnata la responsabilità del convenuto: la prova dei CP_1
relativi pagamenti è data dalle dichiarazioni di avvenuta emissione degli assegni di traenza, rilasciate l'11/08/11 dalla Banca Popolare di Novara e contenenti l'elenco dettagliato dei sinistri, degli importi pagati per ciascuno di essi, della data di pagamento e del numero del relativo assegno
(si consideri che la posizione di è da ricollegare a quella di Controparte_4 Controparte_21
sinistro n. 2006998125938).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è parzialmente fondata.
In proposito, premesso che il termine di prescrizione di cui all'art. 2952, co. 2, c.c. si applica anche alla rivalsa per la clausola di franchigia (Cass. n. 5638/84), deve rilevarsi che tale termine, inizialmente annuale, è stato raddoppiato dal d.l. n. 134/08, conv. in l. n. 166/08, in vigore dal
28/10/08. Il nuovo termine di prescrizione biennale trova applicazione, secondo la preferibile opzione interpretativa, in relazione a tutte le situazioni contrattuali per le quali il termine di prescrizione annuale precedentemente in vigore non si fosse ancora compiuto alla data del
28/10/08.
Nel caso di specie, non può, però, tenersi conto, quale atto interruttivo della prescrizione biennale di cui all'art. 2952, co. 2, c.c., della comunicazione del 13/10/09, inviata a mezzo fax, atteso che: 1) la stessa non contiene alcuna intimazione di pagamento, bensì solo una richiesta di aggiornamento sulla situazione dei pagamenti delle franchigie: in proposito, va rammentato che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato, sicchè non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del pagina 4 di 6 carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 15140/21, n.
15714/18); 2) la comunicazione è stata inviata da soggetto non legittimato, ossia la CP_22
non è stata, invero, nonostante la contestazione all'uopo sollevata dall'ente
[...]
convenuto, fornita alcuna prova che tale società agisse quale rappresentante della (cfr. Parte_2
Cass. n. 2080/98); 3) non vi è prova che il numero del destinatario del telefax corrisponda a quello del convenuto, il quale ha sostenuto, infatti, di non aver mai ricevuto tale comunicazione CP_1
(Cass. n. 14251/19, n. 18679/17).
La prima messa in mora, idonea ad interrompere la prescrizione, è, quindi, quella del 07/04/11, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 18/04/11, alla quale hanno fatto seguito le messe in mora del
09/05/11, ricevuta il 20/05/11, quella del 09/06/11, ricevuta il 15/06/11, nonché quella del
05/03/13, ricevuta il 18/03/13 (quest'ultima prodotta unitamente alla seconda memoria istruttoria di parte attrice depositata il 30/09/16, fermo restando che l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio: Cass. n. 9810/23), oltre alla citazione introduttiva del giudizio dinanzi al Tribunale di
Bologna, effettuata il 03/12/14.
Devono, quindi, ritenersi prescritte tutte le franchigie inerenti alle posizioni liquidate antecedentemente al 18/04/09.
Le franchigie non prescritte sono quelle inerenti alle posizioni di: (pagamento del Controparte_5
26/05/09, franchigia € 2.500,00), (pagamento del 04/06/09, franchigia € 2.500,00), CP_12
(pagamento del 03/08/09, franchigia € 2.500,00), Parte_13 Parte_3
(pagamento del 10/12/09, franchigia € 1.287,00), (pagamento del 19/01/10, CP_17 franchigia € 500,00), (pagamento dell'01/04/10, franchigia € Controparte_23
2.500,00), (pagamento del 30/04/09, franchigia € 500,00), Controparte_20 Controparte_19
(pagamento del 05/07/10, franchigia € 500,00), (pagamento del 24/08/10, franchigia Parte_4
€ 2.500,00), (pagamento del 05/11/10, franchigia € 2.500,00), Controparte_13 [...]
(pagamento del 05/11/10, franchigia € 2.500,00) e (pagamento del Parte_14 CP_9
27/01/11, franchigia € 2.500,00), per un totale di € 22.787,00.
Il credito vantato dall'attrice, derivante dalle predette franchigie, non è inficiato dall'asserita violazione dell'art. 27 delle condizioni generali della polizza n. 479.533691.18, ai sensi del quale la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto comunicare all'assicurato, a richiesta di quest'ultimo e comunque almeno ogni sei mesi, la posizione di ogni sinistro pendente e, per quelli definiti,
l'importo specificamente liquidato: invero, l'omesso rigoroso rispetto del predetto termine, in ordine al quale non è stata comunque formulata alcuna domanda risarcitoria, non ha arrecato alcun pregiudizio all'assicurato, il quale, benchè reiteratamente sollecitato al rimborso delle franchigie pagina 5 di 6 tramite l'invio dei report riassuntivi delle singole posizioni recanti tutte le indicazioni dei sinistri, non si è mai concretamente adoperato per l'accertamento ed estinzione della propria debitoria. Né
l'attrice era contrattualmente tenuta ad interpellare preventivamente l'ente convenuto prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, posto che le condizioni di polizza (art. 17 della polizza n.
479.533691.18 ed art. 21 della polizza n. 479.539491.93) affidavano la gestione dei sinistri esclusivamente alla società assicuratrice “tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell' designando ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i Parte_15 diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in parziale accoglimento della domanda attorea, il
[...]
va condannato al pagamento, in favore della della CP_1 CP_1 Controparte_3 somma di € 22.787,00, oltre interessi legali dalla messa in mora del 18/04/11 al soddisfo. Nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria in quanto trattasi di debito di valuta assoggettato al principio nominalistico.
Considerato che l'accoglimento parziale della domanda sotto il profilo del “quantum” non costituisce soccombenza reciproca giustificativa di per sé sola della compensazione delle spese
(Cass. n. 3386/23; Cass. S.U. n. 32061/22), le spese giudiziali vanno poste a carico dell'ente convenuto e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22
(scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1103/16 R.G., così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di € 22.787,00, oltre CP_1 Controparte_3
interessi legali dal 18/04/11 al soddisfo;
b) condanna il Comune di al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_3 CP_3 delle spese giudiziali, che si liquidano in € 560,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1103/16 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luca Lo Giudice, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Milano, alla via
Conservatorio n. 17, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Michele Rotondo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di determina dirigenziale n. 168 del 19/05/16
CONVENUTO avente ad oggetto: polizza assicurativa
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 25/09/24 i difensori delle parti reiteravano le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
A seguito di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., emessa dal Tribunale di Bologna in data 29/10/15, con atto di citazione in riassunzione notificato il 29/01/16 la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_3 Controparte_1
esponendo che, in data 28/05/02 e 23/11/03, si erano perfezionati tra l'allora
[...] Parte_2
ed il due contratti assicurativi (n. 479.533691.18 e n.
[...] CP_1 CP_1
pagina 1 di 6 479.539491.93) aventi rispettivamente ad oggetto “la responsabilità civile verso terzi derivante al in relazione a sinistri cagionati nello svolgimento di tutte le attività e servizi svolti nei CP_1 confronti della collettività sia direttamente, che in qualità di ente committente” e “la responsabilità per l'esercizio dei pubblici servizi che al Comune di istituzionalmente competono Controparte_1 nell'ambito del proprio territorio (con relativo elenco esemplificativo)”; che le predette polizze imponevano al Comune assicurato una franchigia fissa a proprio carico rispettivamente quantificata nella somma di € 500,00 (in relazione alla polizza n. 479.533691.18) e nella somma di € 2.500,00
(in relazione alla polizza n. 479.539491.93); che essa attrice, in forza degli accordi sopra descritti ed a seguito del verificarsi di una pluralità di episodi che vedevano impegnata la responsabilità civile verso terzi del assicurato, aveva provveduto a liquidare i sinistri indicati CP_1 nell'allegato prospetto [riferibili rispettivamente ai danneggiati , , Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Controparte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Per_1 Pt_11 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, – tutti gravanti su polizza n. 479053949193 – e CP_17 CP_18 CP_17
(altro sinistro), e , gravanti su polizza n. 47953369118] per Controparte_19 Controparte_20
l'importo complessivo di € 51.462,00; che le posizioni erano state liquidate a mezzo assegni di traenza emessi, su mandato di essa attrice, dalla Banca Popolare di Novara;
che invano era stata ripetutamente richiesta al convenuto la restituzione delle somme convenzionalmente CP_1 pattuite a titolo di franchigia ed “anticipate” dalla Fondiaria in sede di liquidazione dei sinistri;
che esito negativo aveva avuto anche la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, la chiedeva condannarsi il Comune di al Controparte_3 Controparte_1 pagamento della somma di € 51.462,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/05/16, si costituiva il il Controparte_1 quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo contenuto, nonché la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria;
deduceva, altresì, la vessatorietà della clausola che prevedeva la franchigia di € 2.500,00 per ciascun sinistro in relazione alla polizza n. 479.539491.93 e, dunque, la nullità della stessa perché non oggetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c.; contestava gli asseriti pagamenti eseguiti dalla compagnia assicurativa attrice ed eccepiva l'inadempimento di quest'ultima, in quanto, in violazione dell'art. 27 delle condizioni di polizza, non aveva comunicato ad esso assicurato, con pagina 2 di 6 cadenza semestrale, la posizione di ogni sinistro pendente e, per quelli definiti, l'importo specificamente liquidato.
Il convenuto concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese CP_1
giudiziali.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 25/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 30/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza del suo contenuto.
Invero, risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di condanna al rimborso della franchigia) che la “causa petendi” (polizze assicurative intercorse tra le parti). In proposito, va rammentato che la nullità dell'atto di citazione per vizio della “editio actionis” si configura soltanto nei casi di mancanza o assoluta incertezza dei predetti requisiti, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 1681/15,
n. 17023/03). D'altra parte, le dettagliate difese espletate dal convenuto lasciano presumere che questi abbia ben compreso il tenore dell'avversa domanda, con conseguente inconfigurabilità della lamentata lesione del suo diritto di difesa.
Nel merito, i contratti assicurativi pacificamente stipulati tra le parti prevedevano una franchigia (o scoperto) a carico del convenuto quantificata rispettivamente nella somma di € 500,00, in CP_1 relazione alla polizza n. 479.533691.18, e di € 2.500,00, in relazione alla polizza n. 479.539491.93: in conseguenza di tali franchigie, in caso di sinistro derivante da responsabilità civile liquidato con somma inferiore o pari ai predetti importi, l'esborso sarebbe rimasto in ogni caso a carico del assicurato, previo pagamento anticipato da parte della compagnia assicurativa attrice delle CP_1
somme spettanti ai soggetti danneggiati.
In particolare, l'attrice ha chiesto il rimborso della franchigia per i pagamenti eseguiti:
a) in relazione alla polizza n. 4790539491.93, in favore dei danneggiati , Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Controparte_4 Parte_6 Parte_7
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
CP_1
, CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18 per un totale di € 49.962,00;
pagina 3 di 6 b) in relazione alla polizza n. 479533691.18, in favore dei danneggiati (altro CP_17 sinistro), e , per un totale di € 1.500,00; Controparte_19 Controparte_20 il tutto complessivamente per la somma di € 51.462,00 (€ 49.92,00 + € 1.500,00), secondo il dettagliato prospetto prodotto in allegato all'atto di citazione.
E' opportuno premettere, al riguardo, che, diversamente da quanto sostenuto dal CP_1
convenuto, le clausole contrattuali che prevedono scoperti e franchigie non costituiscono una limitazione della responsabilità dell'assicurazione, ma delimitano l'oggetto del contratto, sicchè le stesse, non avendo natura vessatoria, non sono assoggettate all'obbligo della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 33402/24, in particolare a pag. 10 della motivazione).
La compagnia assicurativa attrice, in attuazione delle predette polizze, provvedeva a liquidare una serie di sinistri che vedevano impegnata la responsabilità del convenuto: la prova dei CP_1
relativi pagamenti è data dalle dichiarazioni di avvenuta emissione degli assegni di traenza, rilasciate l'11/08/11 dalla Banca Popolare di Novara e contenenti l'elenco dettagliato dei sinistri, degli importi pagati per ciascuno di essi, della data di pagamento e del numero del relativo assegno
(si consideri che la posizione di è da ricollegare a quella di Controparte_4 Controparte_21
sinistro n. 2006998125938).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è parzialmente fondata.
In proposito, premesso che il termine di prescrizione di cui all'art. 2952, co. 2, c.c. si applica anche alla rivalsa per la clausola di franchigia (Cass. n. 5638/84), deve rilevarsi che tale termine, inizialmente annuale, è stato raddoppiato dal d.l. n. 134/08, conv. in l. n. 166/08, in vigore dal
28/10/08. Il nuovo termine di prescrizione biennale trova applicazione, secondo la preferibile opzione interpretativa, in relazione a tutte le situazioni contrattuali per le quali il termine di prescrizione annuale precedentemente in vigore non si fosse ancora compiuto alla data del
28/10/08.
Nel caso di specie, non può, però, tenersi conto, quale atto interruttivo della prescrizione biennale di cui all'art. 2952, co. 2, c.c., della comunicazione del 13/10/09, inviata a mezzo fax, atteso che: 1) la stessa non contiene alcuna intimazione di pagamento, bensì solo una richiesta di aggiornamento sulla situazione dei pagamenti delle franchigie: in proposito, va rammentato che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato, sicchè non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del pagina 4 di 6 carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 15140/21, n.
15714/18); 2) la comunicazione è stata inviata da soggetto non legittimato, ossia la CP_22
non è stata, invero, nonostante la contestazione all'uopo sollevata dall'ente
[...]
convenuto, fornita alcuna prova che tale società agisse quale rappresentante della (cfr. Parte_2
Cass. n. 2080/98); 3) non vi è prova che il numero del destinatario del telefax corrisponda a quello del convenuto, il quale ha sostenuto, infatti, di non aver mai ricevuto tale comunicazione CP_1
(Cass. n. 14251/19, n. 18679/17).
La prima messa in mora, idonea ad interrompere la prescrizione, è, quindi, quella del 07/04/11, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 18/04/11, alla quale hanno fatto seguito le messe in mora del
09/05/11, ricevuta il 20/05/11, quella del 09/06/11, ricevuta il 15/06/11, nonché quella del
05/03/13, ricevuta il 18/03/13 (quest'ultima prodotta unitamente alla seconda memoria istruttoria di parte attrice depositata il 30/09/16, fermo restando che l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio: Cass. n. 9810/23), oltre alla citazione introduttiva del giudizio dinanzi al Tribunale di
Bologna, effettuata il 03/12/14.
Devono, quindi, ritenersi prescritte tutte le franchigie inerenti alle posizioni liquidate antecedentemente al 18/04/09.
Le franchigie non prescritte sono quelle inerenti alle posizioni di: (pagamento del Controparte_5
26/05/09, franchigia € 2.500,00), (pagamento del 04/06/09, franchigia € 2.500,00), CP_12
(pagamento del 03/08/09, franchigia € 2.500,00), Parte_13 Parte_3
(pagamento del 10/12/09, franchigia € 1.287,00), (pagamento del 19/01/10, CP_17 franchigia € 500,00), (pagamento dell'01/04/10, franchigia € Controparte_23
2.500,00), (pagamento del 30/04/09, franchigia € 500,00), Controparte_20 Controparte_19
(pagamento del 05/07/10, franchigia € 500,00), (pagamento del 24/08/10, franchigia Parte_4
€ 2.500,00), (pagamento del 05/11/10, franchigia € 2.500,00), Controparte_13 [...]
(pagamento del 05/11/10, franchigia € 2.500,00) e (pagamento del Parte_14 CP_9
27/01/11, franchigia € 2.500,00), per un totale di € 22.787,00.
Il credito vantato dall'attrice, derivante dalle predette franchigie, non è inficiato dall'asserita violazione dell'art. 27 delle condizioni generali della polizza n. 479.533691.18, ai sensi del quale la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto comunicare all'assicurato, a richiesta di quest'ultimo e comunque almeno ogni sei mesi, la posizione di ogni sinistro pendente e, per quelli definiti,
l'importo specificamente liquidato: invero, l'omesso rigoroso rispetto del predetto termine, in ordine al quale non è stata comunque formulata alcuna domanda risarcitoria, non ha arrecato alcun pregiudizio all'assicurato, il quale, benchè reiteratamente sollecitato al rimborso delle franchigie pagina 5 di 6 tramite l'invio dei report riassuntivi delle singole posizioni recanti tutte le indicazioni dei sinistri, non si è mai concretamente adoperato per l'accertamento ed estinzione della propria debitoria. Né
l'attrice era contrattualmente tenuta ad interpellare preventivamente l'ente convenuto prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, posto che le condizioni di polizza (art. 17 della polizza n.
479.533691.18 ed art. 21 della polizza n. 479.539491.93) affidavano la gestione dei sinistri esclusivamente alla società assicuratrice “tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell' designando ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i Parte_15 diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in parziale accoglimento della domanda attorea, il
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va condannato al pagamento, in favore della della CP_1 CP_1 Controparte_3 somma di € 22.787,00, oltre interessi legali dalla messa in mora del 18/04/11 al soddisfo. Nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria in quanto trattasi di debito di valuta assoggettato al principio nominalistico.
Considerato che l'accoglimento parziale della domanda sotto il profilo del “quantum” non costituisce soccombenza reciproca giustificativa di per sé sola della compensazione delle spese
(Cass. n. 3386/23; Cass. S.U. n. 32061/22), le spese giudiziali vanno poste a carico dell'ente convenuto e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22
(scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1103/16 R.G., così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di € 22.787,00, oltre CP_1 Controparte_3
interessi legali dal 18/04/11 al soddisfo;
b) condanna il Comune di al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_3 CP_3 delle spese giudiziali, che si liquidano in € 560,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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