TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il BU di Lecco nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel.
Dott.ssa Marta Paganini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1304/2023, avente per oggetto
“separazione personale giudiziale”, promossa
DA
(c.f. ) – con il AR C.F._1
patrocinio dell'Avv. CRISTINA MATERAZZI, ricorrente
CONTRO
(c.f. ) – con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
SILVIA NATALIA CASTAGNA, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il BU di Lecco, che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo BU di Lecco Respinta ogni pretesa di controparte.
Revocate le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori emessi nel presente procedimento in data 2.11.2023, con particolare riferimento all'obbligo imposto ad relativamente al versa-mento del ARCP_ contributo al mantenimento a favore della IGnora , precisando che lo stesso non vi era tenuto a far data CP_ dal mese di Settembre 2024 in quanto la aveva iniziato a lavorare e percepire retribuzione.
* Dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusivo fatto e colpa di . CP_1 Confermare l'assegnazione della casa coniugale al IGnor affinchè ivi possa vivere con il figlio Pt_1
, studente, non economicamente autosufficiente almeno fino al termine degli studi. Per_1 CP_ Disporre a carico della il contributo di mantenimento per il figlio da determinarsi in una somma non inferiore a € 300 mensili, oltre a disporre a suo carico il pagamento di tutte le spese non ordinarie e di cui al protocollo del BU di Lecco, nella misura del 50%; In considerazione della mancata volontà di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo con-sensuale, e stante l'avvenuta archiviazione del procedimento penale rgnr 910/2023 – n. 1395/23 Gip, e pacifica la CP_ colpa della per la rottura del matrimonio, porre le spese di lite a suo integrale carico”
RESISTENTE
“- IN VIA PRINCIPALE:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi IG.ri e AR CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Rigettare la richiesta di controparte di addebito della separazione in capo alla IG.ra
[...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata né documentata;
CP_1
3. Addebitare la separazione personale dei coniugi al IG. per i motivi di AR cui in narrativa;
4. Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Civate (LC), Via Borgo delle Noci n. 13/A al IG. fino all'indipendenza economica del figlio;
Pt_1 Per_1
5. Disporre la corresponsione da parte del IG. in favore della IG.ra AR [...]
a titolo di contributo per il mantenimento Euro 800,00= mensili, da corrispondere in CP_1 via anticipata per 12 mensilità all'anno entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . Tale importo verrà rivalutato CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2023; 6. Disporre la corresponsione da parte del IG. in favore della IG.ra AR [...]
degli arretrati del mantenimento pari ad Euro 800,00= a partire da febbraio 2023; CP_1
7. Rigettare la richiesta di controparte di mantenimento del figlio e del pagamento delle spese pari al 50% delle spese straordinarie, che verranno sostenute al 100% dal IG. Pt_1
8. Disporre l'assegnazione dell'Assegno Unico pari al 100% in favore del IG.
Pt_1 9. Condannare il IG. al risarcimento del danno endofamiliare subito e subendo dalla Pt_1CP_ IG.ra nella misura che risulterà provata in corso di causa, occorrendo con liquidazione anche in via equitativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA: (…)
- IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 6.7.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato BU AR
, allegando di aver contratto matrimonio concordatario in CP_1
data 6.5.2000 a Civate (LC), atto trascritto al numero 4, parte II, serie A, anno
2000 del Registro dello Stato Civile del predetto Comune, stabilendo la residenza familiare in un immobile sito in Civate (LC), via Borgo delle Noci
n. 13/A, acquistato dai coniugi prima del matrimonio. Dall'unione coniugale è
2 nato il [...] a [...], allo stato maggiorenne Persona_2
non economicamente indipendente. Divenuta la convivenza coniugale da tempo intollerabile, tanto che la moglie già da febbraio 2023 ha trasferito altrove la sua residenza, il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, secondo il ricorrente, sarebbe da addebitarsi esclusivamente alla condotta della IG.ra , caratterizzata da prodigalità, eccessiva CP_1
esposizione sui social network e intrattenimento di una relazione extraconiugale. In punto economico, il marito ha dedotto di lavorare a tempo pieno, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00, mentre la moglie ha sempre svolto saltuari lavori domestici, anche se il ritrovamento, in un cassettino in cucina, di scontrini per migliaia di euro per acquisto di bene voluttuari e, in cantina, di buste contenenti mazzette di denaro, di cui il marito ha affermato non conoscere la provenienza, indurrebbe lo stesso a ritenere che la moglie abbia entrate di cui egli non è a conoscenza. Di più, il marito ha allegato di essersi accorto di alcuni ingenti prelievi sospetti, ad insaputa sua e di , dal libretto di risparmio di quest'ultimo. Tanto premesso, parte Per_1
ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status, con addebito della separazione in capo alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale per viverci con il figlio e l'obbligo in capo alla resistente di contribuire al Per_1
mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In data 29.9.2023 si è costituita in giudizio , contestando CP_1
fermamente la rappresentazione dei fatti fornita da controparte, in quanto infondata e, in ogni caso, sfornita di prova. A detta della moglie, infatti, la vita familiare si sarebbe sempre svolta in tranquillità con consensuale ripartizione dei compiti tra i coniugi (al marito spettava il mantenimento economico della famiglia, alla moglie la cura della casa e della famiglia, oltre che l'educazione e la crescita di ), ravvisandosi l'origine della crisi Per_1
coniugale nella condotta di violenza psicologica ed economica posta in essere
3 dal IG. ei confronti della moglie, a far data dal 26.8.2022 quando Pt_1
il IG. ha accusato quest'ultima di intrattenere una relazione Pt_1
extraconiugale con il vicino di casa. Non corrisponderebbe quindi al vero che la IG.ra ha volontariamente lasciato l'abitazione coniugale, di cui è CP_1
comproprietaria, essendo stata costretta, di fatto, a trasferirsi in data 11.2.2023 dal fratello, , per salvaguardare la propria incolumità CP_2
fisica alla luce del comportamento aggressivo e pericoloso del marito e lasciando presso l'abitazione familiare tutti i propri effetti personali, tra cui vestiti e ricordi, oltre a documentazione personale, che il ricorrente avrebbe raccolto in sacchi della spazzatura, poi posti fuori casa. Di più, appena ha lasciato la casa, il IG. avrebbe cambiato la serratura, senza alla Pt_1
moglie copia delle chiavi. Pochi giorni dopo, in data 13.2.2023, la resistente ha sporto formale denuncia-querela nei confronti del IG. vanti il Pt_1
Comando dei Carabinieri di Valmadrera (LC), a cui è seguita l'attivazione della procedura c.d. “Codice Rosso” e in data 25.3.2023 ha chiesto l'intervento Forze dell'Ordine, assumendo che il marito avrebbe lanciato un ferro da stiro all'interno della proprietà del fratello della resistente, ove la stessa è ospitata, dando così avvio al procedimento penale n. 910/2023
R.G.N.R. Mod. 21. Nell'esclusivo interesse di la resistente ha Per_1
deciso di non avanzare pretese verso la casa coniugale sino a quando il figlio, che ha scelto di vivere con il padre, raggiungerà l'indipendenza economica, precisando tuttavia che non è più studente, essendosi diplomato nel Per_1
giugno 2023 presso l'Istituto di istruzione superiore “A. Badoni” di Lecco, ragion per cui ha ritenuto plausibile che in tempi brevi lo stesso reperisca un'occupazione lavorativa. In ordine alla propria situazione economica, evidenziando l'impossibilità di produrre tutta la documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. in quanto tutti i propri effetti personali si trovano presso l'abitazione coniugale, la IG.ra ha sostenuto di non disporre di risorse CP_1
economiche personali, risultando -al momento del deposito della costituzione-
4 disoccupata, ospitata e mantenuta dal fratello e negando di essere in possesso di somme di denaro provenienti da entrate nascoste al marito o da furti asseritamente posti in essere ai danni del figlio. La resistente ha allegato comunque di aver intrapreso un percorso formativo per ottenere l'abilitazione come operatrice socio-sanitaria. Alla luce di tutto ciò, sia pur aderendo alla richiesta attorea di pronuncia sullo status e nulla opponendo all'assegnazione della casa coniugale al marito sino all'indipendenza economica del figlio, la IG.ra ha chiesto il rigetto delle pretese attoree (in ordine ad addebito CP_1
della separazione e contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio), nonché l'addebito della separazione in capo al marito, la corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento in proprio favore pari a € 800,00/mese (a far data da febbraio 2023), la corresponsione dell'Assegno Unico familiare per intero al marito e il risarcimento del danno endofamiliare subìto a causa della condotta del ricorrente.
In data 31.10.2023 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello iniziato dalla IG.ra , avente in sostanza il medesimo oggetto, CP_1
rubricato al n. 1420/2023.
A seguito dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 2.11.2023, la causa è stata istruita tramite l'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e in data 7.4.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
2) Sullo status e sulle reciproche richieste di addebito. La domanda di separazione personale va accolta. Nonostante la netta contrapposizione delle parti sulle cause della crisi del rapporto coniugale, tutte e due convergono circa l'insanabilità della situazione conflittuale tra loro esistente, così che, alla stregua dei rispettivi atti e della condotta processuale di ognuno, non vi è dubbio che sussistano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto
5 coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle stesse ed in particolare dalle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati negli atti processuali, dall'assenza di prospettive di conciliazione manifestata all'udienza del 31.10.2023 e dalla cessazione della convivenza coniugale, di fatto, sin dal febbraio 2023.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Va invece rigettata la domanda di addebito reciprocamente formulata dalle parti. Vale la pena ricordare che la pronuncia di addebito della separazione postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Non potendo il giudice fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., e dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, la prova sull'addebito deve esser particolarmente rigorosa.
Ciò premesso, pur se le parti hanno mantenuto nelle conclusioni le speculari domande di imputazione della separazione, il quadro di reciproche recriminazioni non ha trovato riscontro nello svolgimento dell'istruttoria, né nella documentazione rispettivamente prodotta. Difatti, l'assenza di prove orali a supporto delle accuse del ricorrente e l'inadeguatezza di quelle a supporto della resistente (tutte de relato e comunque riguardanti circostanze successive), nonché la tendenziale insufficienza di quelle documentali
6 prodotte, non consentono di stabilire la scaturigine della crisi coniugale ai fini della pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.
Dunque, non potendosi determinare con certezza origine e addebitabilità della crisi coniugale, la domanda reciprocamente svolta di addebito deve essere rigettata, ritenendo piuttosto, in siffatto quadro familiare, che le condotte di entrambe le parti possano risultare espressione di un generale clima di acrimonia e tensione generatasi tra i coniugi nel corso degli ultimi anni.
3) Sull'assegnazione della casa coniugale e sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio da parte Per_1
della madre. La convergenza delle domande di parte sulla collocazione del figlio maggiorenne con il IG. on lascia dubbi sul fatto che la casa Pt_1
coniugale debba essere temporaneamente assegnata a quest'ultimo, sino a che non avrà raggiunto l'indipendenza economica e che al contempo il Per_1
ricorrente benefici dell'abitazione in comproprietà, confermando sul punto quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Anche a prescindere, poi, dall'iscrizione di all'università, come Per_1
risultante dalla documentazione tardivamente prodotta da parte ricorrente, il tempo ancora relativamente limitato dal momento del diploma giustifica la provvisoria protrazione del mantenimento dei genitori, anche se con il monito che ciò non potrà protrarsi a tempo indeterminato.
In ordine alla situazione economica delle parti, anche a prescindere dalla mancanza agli atti, rispetto all'elenco di cui all'art. 473 bis.12, comma 3,
c.p.c., delle attestazioni di titolarità di beni e degli estratti conto del ricorrente, così come della documentazione patrimoniale della resistente, sia pure asseritamente giustificata dall'impossibilità di recupero presso la casa coniugale, alla luce delle allegazioni in atti e dei documenti di causa, è possibile in estrema sintesi affermare che il IG. ppare avere una Pt_1
buona situazione reddituale e patrimoniale, percependo un reddito mensile di circa euro 1.750,00 e risultando comproprietario di due beni immobili, senza
7 mutui o finanziamenti all'attivo. Al contrario, la IG.ra risulta CP_1
attualmente ospitata dal fratello e ha solo recentemente reperito una stabile occupazione lavorativa presso la “Casa del Cieco di Civate”, come dalla stessa ammesso all'udienza del 21.5.2024, con una retribuzione mensile di circa 1.200,00 euro, avendo invece, in costanza di matrimonio, svolto piccoli lavori saltuari ed essendosi occupata della cura della casa e del figlio.
Deve quindi essere confermato l'obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella somma di € 200,00 al mese, somma ritenuta congrua, anche se leggermente inferiore rispetto alla prassi di questo
BU in caso di figlio unico, tenuto conto delle attuali capacità economico-reddituali delle parti, in particolare della recente occupazione lavorativa della moglie (che non la esonera dall'assolvimento degli obblighi nei confronti del figlio) e dell'assegnazione della casa coniugale al marito. Si deve considerare altresì che non sono state allegate dal ricorrente abitudini di vita particolarmente dispendiose, né sono stati indicati oneri di spesa particolarmente gravosi con riguardo alla casa assegnata o condizioni di vita caratterizzate da gravi privazioni.
Per le stesse ragioni, le spese straordinarie andranno ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo del BU di Lecco, a cui si rimanda quanto alle modalità per la determinazione e il pagamento delle dette spese.
L'Assegno Unico eventualmente spettante per dovrà essere Per_1
percepito per intero dal IG. genitore convivente, come richiesto Pt_1
dalla stessa madre.
4) Sull'assegno di mantenimento per la moglie. Merita accoglimento la domanda di parte resistente volta a porre a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di corrispondere una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento, anche se in misura inferiore rispetto a quanto richiesto da quest'ultima e a quanto disposto in via provvisoria nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 2.11.2023.
8 Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la separazione personale -a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio- presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. Cass. Civ. sez. I, 22/11/2024, n. 30119). Soffermandosi sui criteri per determinare il tenore di vita, il giudice deve accertare “quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle eIGenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato”, a questo fine non potendosi limitare “a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta” bensì tenendo conto “anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare” (Cass. Civ. sez. I, 18/09/2024, n.
25055). Ed ancora, “Questa Corte ha ripetutamente affermato che compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di
9 fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile” (tra le tante Cass.
12196/2017; Cass. 28938/2017)” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 28/12/2023 n. 36178).
Nel caso che ci occupa, è emerso come la IG.ra , da un lato non sia in CP_1
grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi coniugi in regime di convivenza, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, nei termini di cui sopra e, dall'altro lato, versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto al marito.
Al netto delle “accuse” di nascondere entrate o disponibilità economiche avanzate dal marito nei confronti della moglie, non suffragate da idonea documentazione ovvero sfornite di precise allegazioni, dirimenti nel senso del riconoscimento dell'assegno sono la differenza tra le rispettive capacità reddituali delle parti e, soprattutto, la circostanza che la moglie abbia reperito solo recentemente una modesta occupazione lavorativa, essendosi occupata nel corso della vita matrimoniale della cura della casa e del figlio, come in sostanza ammesso dallo stesso marito che ha confermato l'organizzazione endofamiliare dei compiti in costanza di matrimonio. Di più, il godimento dell'abitazione coniugale, in comproprietà con la moglie, da parte del IG. ostituisce senza dubbio un vantaggio economico per il ricorrente. Pt_1
Per contro, il fatto che la IG.ra abbia reperito un'occupazione CP_1
lavorativa e che, per quanto consta, non debba sostenere canoni di locazione, essendo ospitata a casa del fratello, giustifica la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore nel ridotto importo di € 150,00/mese.
10 Da ultimo, per tutte le ragioni sopra esposte, non può trovate accoglimento la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie a far data dal mese di settembre 2024.
5) Sul risarcimento del danno endofamiliare. Infine, non può trovare accoglimento la domanda della resistente volta ad ottenere il risarcimento del danno endofamiliare asseritamente subìto a cause delle condotte poste in essere dal marito, che avrebbero determinato nella stessa una condizione di isolamento, umiliazione e soggezione al controllo del coniuge.
Sul punto, giova ricordare come la mera violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non determina automaticamente il riconoscimento di un danno risarcibile, risultando necessario che la condotta illecita produca un danno ingiusto inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale (considerando gravità e durata delle violazione e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute del coniuge e dei figli) e violi un diritto fondamentale di rango costituzionale, come la dignità della persona, con modalità ingiuriose, intimidatorie, insultanti, offensive. In caso di separazione poi, presupposto essenziale è che i comportamenti incriminati superino la normale conflittualità che può caratterizzare una crisi coniugale, andando a ledere diritti fondamentali, come la dignità, la salute, la reputazione o l'onore. Il coniuge che ritiene di aver subito un danno deve provare la presenza di un collegamento tra il comportamento illecito dell'altro coniuge e il danno subito, non essendo sufficiente dimostrare che il coniuge non ha adempiuto ai doveri coniugali, dovendo provare in modo certo che l'inadempimento dei doveri coniugali abbia causato una lesione di diritti protetti dall'ordinamento.
In ambito di onere della prova, poi, la parte che chiede il risarcimento ha l'obbligo di provare (anche con testimoni) che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, provando
11 altresì il nesso tra il comportamento illegittimo e doloso ed il danno da risarcire. Non va infatti dimenticato che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, come già sopra evidenziato, il mancato assolvimento all'onere di allegazione e prova gravante su chi agisce per il risarcimento del danno, con riferimento sia a comportamenti di gravità tale da determinare una lesione di interessi costituzionalmente protetti, sia al danno subìto in ragione di tali agiti, determina il rigetto della domanda della resistente. In particolare, il danno lamentato dalla IG.ra appare sfornito CP_1
di qualsivoglia documentazione (per es. medica) e quantificazione, essendosi limitata la difesa attorea ad allegare genericamente che la resistente sarebbe stata afflitta da stress psico-fisico e da perdita di peso, senza tuttavia fornire alcuna documentazione al riguardo, dedurre alcunché in ordine ai criteri di quantificazione ovvero chiedere di provare il danno tramite una Consulenza
Tecnica d'Ufficio, non risultando nemmeno sufficienti a tal fine le testimonianze rese all'udienza del 21.5.2024.
6) Sulle spese di lite. La materia del contendere e la parziale soccombenza di entrambe le parti giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il BU, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nel giudizio di separazione personale AR
promosso nei confronti di , ogni diversa istanza ed CP_1
eccezione disattesa od assorbita,
12 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e AR [...]
, che hanno contratto matrimonio concordatario il 6.5.2000 a CP_1
Civate (LC), atto trascritto al numero 4, parte II, serie A, anno 2000 del
Registro dello Stato Civile del predetto Comune, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
1) l'assegnazione della casa coniugale sita in Civate (LC), Via Borgo
Delle Noci n. 13/A, a affinché vi abiti AR
con il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, fino al Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
2) l'obbligo a carico di di versare entro il AR
giorno 15 di ogni mese a a titolo di mantenimento CP_1
l'importo mensile di euro 150,00, cui va aggiunta, la rivalutazione monetaria con cadenza annuale da calcolare in base agli indici ISTAT ex costo vita;
3) l'obbligo a carico di di versare entro il giorno 15 di CP_1
ogni mese a a titolo di contributo al AR
mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di euro Per_1
200,00, cui va aggiunta, la rivalutazione monetaria con cadenza annuale da calcolare in base agli indici ISTAT ex costo vita;
4) la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie per il figlio
, regolamentate secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso Per_1
presso questo BU e che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso
13 strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante. –
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per
14 basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
(salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
5) l'attribuzione a dell'importo integrale AR
dell'Assegno Unico eventualmente spettante per il figlio;
Per_1
RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione avanzate dalle parti e la domanda di parte resistente di risarcimento del danno endofamiliare;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
15 Così deciso in Lecco oggi 4.6.2025 nella Camera di ConIGlio di questo
BU.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
16