Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10391 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- di diniego della cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ricorso in riassunzione di contenzioso instaurato davanti al Giudice ordinario dichiaratosi carente di giurisdizione, parte ricorrente ha impugnato il decreto adottato dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS-, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. In data 25 febbraio 2022 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- adottata all’esito della camera di consiglio del 4 marzo 2022, il Collegio ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che non è stato allegato nessun pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Considerato inoltre che trattasi di provvedimento a effetti “negativi”, a fronte del quale l’eventuale concessione di un provvedimento cautelare, con la sospensione tout court di tali effetti, non comporterebbe comunque per la ricorrente la produzione di effetti corrispondenti a quelli dell’auspicato provvedimento favorevole, e che in ogni caso la ricorrente potrà continuare a permanere sul territorio nazionale ”.
4. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto che possono essere congiuntamente scrutinati alla luce della loro oggettiva connessione e omogeneità.
- “ I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza ed infondatezza della motivazione ”: i precedenti penali posti a base del diniego non sarebbero ostativi alla luce della loro risalenza nel tempo e dell’intervenuta riabilitazione (con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza e depositata il -OMISSIS-); l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione in merito alla effettiva integrazione dello straniero disaminando anche i suoi legami familiari, la sua attività lavorativa, il suo reale radicamento nel territorio e la sua complessiva condotta.
- “ II. Illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione ed omessa considerazione del grado di inserimento sociale e della buona condotta ”: sarebbe stata completamente disattesa la funzione della riabilitazione.
5.1 L’Amministrazione, nella relazione agli atti di causa, ha dedotto che dal certificato del Casellario giudiziale n. -OMISSIS- rilasciato in data -OMISSIS-, sono emersi a carico della ricorrente i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: - in data -OMISSIS- sentenza del Tribunale di Ivrea, irrevocabile in data -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); - in data -OMISSIS- sentenza del Tribunale di Savona, irrevocabile in data -OMISSIS-, per il reato di cui agli artt. 81, 110, 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate continuato in concorso) ; --OMISSIS- sentenza della Corte di Appello di Genova, irrevocabile il -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 648, 81, 468 c.p. (ricettazione e contraffazione di pubblici sigilli).
Dal rapporto informativo trasmesso dalla Questura di Imperia – Ufficio Immigrazione in data -OMISSIS- è emersa, altresì, una comunicazione di notizia di reato inserita in data -OMISSIS- dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 c.p. (lesioni, ingiurie, minacce).
L’Amministrazione, in data -OMISSIS-, ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, i predetti elementi ostativi all’accoglimento e l’istante non ha prodotto osservazioni. L’Amministrazione ha dunque tenuto conto della condotta della richiedente la cittadinanza e della reiterazione di comportamenti penalmente rilevanti in un arco temporale ravvicinato, tale da non consentire certezze in ordine al pieno inserimento nel tessuto sociale.
Quanto al beneficio della riabilitazione, esso è stato concesso solamente in data -OMISSIS-, a più di otto mesi di distanza dal giorno dell’adozione del provvedimento di diniego impugnato, e comunque non ha rilevanza dirimente in ordine all’esito del procedimento oggetto di giudizio.
6. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
6.1 Nei procedimenti quali quello oggetto di causa, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce “in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
6.2 Quanto sopra chiarito in punto di principi che permeano la materia, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
Il gravato diniego è stato fondato sulla sussistenza, a carico della ricorrente, di plurime condanne penali e l’intervenuta riabilitazione, peraltro successiva all’adozione del provvedimento di rigetto, non risulta rilevante alla luce della copiosa giurisprudenza della Sezione, alla quale il Collegio intende aderire, secondo cui il comportamento addebitato all’istante rimane comunque valutabile quale fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V bis , sent. n. 13910/2022).
In merito alla riabilitazione, si osserva, infatti, come nel caso “ della richiesta di naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, legge n. 91/1992, la riabilitazione non esclude la possibilità dell’Amministrazione di valutare la condotta dell’interessato, come fatto storico, al fine di formulare quel giudizio, ad essa demandato, sull’opportunità di inserimento del nuovo elemento nello Stato-comunità. Per tali ragioni la giurisprudenza ha costantemente ribadito che, in presenza di reati di non lieve entità, le risultanze penali anche se molto risalenti nel tempo si possono valutare negativamente sul piano amministrativo e a prescindere dagli esiti processuali o dall’eventuale riabilitazione ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V Stralcio, sent. n. 20716/2024).
I provvedimenti di riabilitazione, al pari di quelli di estinzione della pena e persino dei provvedimenti collettivi di clemenza, non incidono pertanto sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis , proprio perché, invece, confermano l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice penale, contrario alle regole proprie della comunità nazionale.
In tale prospettiva, i fatti addebitati sono stati quindi legittimamente considerati indice sintomatico di inaffidabilità e non compiuta integrazione desumibile dal rispetto delle regole di civile convivenza, cosicché il provvedimento è immune dai dedotti vizi di difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione.
Ai fini della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione preposta non deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, dovendo valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 4684/2023, 3121/2019, 1390/2019) .
L’Amministrazione deve valutare il fatto storico ai fini della formulazione del giudizio prognostico in merito alla esclusione del rischio che lo stabile inserimento dell’istante possa recare danno alla comunità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 3121/2019 e 7122/2019).
“Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
Quanto sopra in virtù del fatto che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
7. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
8. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.