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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5145/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 5145/2024 di
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Luigi De Parte_1
Felice;
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.05.2024, ha chiesto Parte_1 dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato con la con Controparte_1 condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 5.500,00 versata in acconto, oltre al risarcimento del danno commisurato in € 1.265,00, pari alla differenza tra il costo per la sostituzione della veranda preventivato dalla società resistente (con sconto in fattura) e quello pagato alla società che ha effettuato i lavori (con credito d'imposta).
2. Segnatamente ha esposto di aver richiesto un preventivo alla società resistente per lavori di straordinaria manutenzione nel proprio appartamento;
che nel preventivo, accettato dallo stesso, era previsto lo sconto in fattura, in base a quanto stabilito dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020); che, tuttavia, la società resistente non eseguiva le prestazioni pattuite, neppure a seguito di diffida inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; che, pertanto, si trovava costretto a rivolgersi ad altra società, sostenendo un costo, al netto del credito d'imposta, pari ad € 6.050,00.
3. La società resistente, pur regolarmente convenuta è rimasta contumace.
4. Attesa la natura documentale della causa e l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.01.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta va accolta per le ragioni che si espongono.
2. Parte ricorrente ha provato documentalmente la conclusione del contratto di appalto con la società resistente (cfr preventivo del 10.10.2021 firmato per accettazione dal ricorrente, all. n. 2), nonché l'adempimento delle proprie obbligazioni, consistenti nel pagamento dell'acconto previsto, applicato lo sconto di cui all'agevolazione fiscale vigente (allegati 4 e 5 del ricorso). Non vi è prova, invece, dell'esecuzione della controprestazione, in quanto la nonostante sia stata Controparte_2 regolarmente citata con notifica via pec, ha deciso di non costituirsi e di non contraddire la prospettazione fornita dal ricorrente.
3. Risulta in atti che sia stata notificata via pec (all. n. 7.2), alla società resistente, una diffida ad adempiere nel termine minimo di legge (15 giorni) ai sensi dell'art. 1454 c.c., rimasta, tuttavia, inevasa.
Alla scadenza del predetto termine e in difetto di adempimento da parte del debitore il contratto si
è, dunque, risolto di diritto. La pronuncia del giudice è, in tal caso, meramente accertativa dell'effetto risolutorio, prodotto dalla stessa volontà della parte non inadempiente.
Alla risoluzione del contratto consegue anche l'effetto restitutorio delle obbligazioni già adempiute e, in tal caso, trattandosi di versamento di somme di denaro, il ricorrente ha diritto di ottenere la restituzione dell'acconto versato (€5.500,00), oltre interessi di mora dal momento in cui il medesimo versamento è divenuto indebito (art. 2033 c.c.).
Gli interessi devono, dunque, decorrere non dalla data del pagamento, come richiesto dal ricorrente, non avendo lo stesso provato la mala fede del percipiente, bensì dalla data di risoluzione del contratto (in quanto realizzatasi di diritto), avvenuta al decorso infruttuoso dei 15 giorni
(14.12.2022).
4. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno, non ravvisandosi alcun collegamento causale tra l'inadempimento della società resistente e il maggior costo sostenuto per la realizzazione dell'opera a cura di altra società. Difatti, la significativa differenza di prezzo (€8.700,00
a fronte di €11.000,00) può dipendere da altri fattori, quali la scelta dei materiali e delle diverse funzionalità che è rimessa anche al committente.
5. In definitiva va accertata la risoluzione di diritto del contratto concluso tra ed Parte_1
e per l'effetto la società resistente va condannata alla restituzione dell'acconto Controparte_1 ricevuto, pari ad €5.500,00 oltre interessi di mora decorrenti dalla data della risoluzione di diritto
(14.12.2022) sino al soddisfo.
6. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato in base al decisum, applicati i minimi in ragione della modesta attività defensionale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra ed Parte_1 CP_1 CP_1
CP_
- condanna alla restituzione in favore di della somma percepita Controparte_1 Parte_1
a titolo di acconto, pari ad €5.500,00, oltre interessi di mora dalla data della risoluzione (14.12.2022) sino al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 liquidate in €1.700,00 per compensi ed €264,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 13.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 5145/2024 di
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Luigi De Parte_1
Felice;
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.05.2024, ha chiesto Parte_1 dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato con la con Controparte_1 condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 5.500,00 versata in acconto, oltre al risarcimento del danno commisurato in € 1.265,00, pari alla differenza tra il costo per la sostituzione della veranda preventivato dalla società resistente (con sconto in fattura) e quello pagato alla società che ha effettuato i lavori (con credito d'imposta).
2. Segnatamente ha esposto di aver richiesto un preventivo alla società resistente per lavori di straordinaria manutenzione nel proprio appartamento;
che nel preventivo, accettato dallo stesso, era previsto lo sconto in fattura, in base a quanto stabilito dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020); che, tuttavia, la società resistente non eseguiva le prestazioni pattuite, neppure a seguito di diffida inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; che, pertanto, si trovava costretto a rivolgersi ad altra società, sostenendo un costo, al netto del credito d'imposta, pari ad € 6.050,00.
3. La società resistente, pur regolarmente convenuta è rimasta contumace.
4. Attesa la natura documentale della causa e l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.01.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta va accolta per le ragioni che si espongono.
2. Parte ricorrente ha provato documentalmente la conclusione del contratto di appalto con la società resistente (cfr preventivo del 10.10.2021 firmato per accettazione dal ricorrente, all. n. 2), nonché l'adempimento delle proprie obbligazioni, consistenti nel pagamento dell'acconto previsto, applicato lo sconto di cui all'agevolazione fiscale vigente (allegati 4 e 5 del ricorso). Non vi è prova, invece, dell'esecuzione della controprestazione, in quanto la nonostante sia stata Controparte_2 regolarmente citata con notifica via pec, ha deciso di non costituirsi e di non contraddire la prospettazione fornita dal ricorrente.
3. Risulta in atti che sia stata notificata via pec (all. n. 7.2), alla società resistente, una diffida ad adempiere nel termine minimo di legge (15 giorni) ai sensi dell'art. 1454 c.c., rimasta, tuttavia, inevasa.
Alla scadenza del predetto termine e in difetto di adempimento da parte del debitore il contratto si
è, dunque, risolto di diritto. La pronuncia del giudice è, in tal caso, meramente accertativa dell'effetto risolutorio, prodotto dalla stessa volontà della parte non inadempiente.
Alla risoluzione del contratto consegue anche l'effetto restitutorio delle obbligazioni già adempiute e, in tal caso, trattandosi di versamento di somme di denaro, il ricorrente ha diritto di ottenere la restituzione dell'acconto versato (€5.500,00), oltre interessi di mora dal momento in cui il medesimo versamento è divenuto indebito (art. 2033 c.c.).
Gli interessi devono, dunque, decorrere non dalla data del pagamento, come richiesto dal ricorrente, non avendo lo stesso provato la mala fede del percipiente, bensì dalla data di risoluzione del contratto (in quanto realizzatasi di diritto), avvenuta al decorso infruttuoso dei 15 giorni
(14.12.2022).
4. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno, non ravvisandosi alcun collegamento causale tra l'inadempimento della società resistente e il maggior costo sostenuto per la realizzazione dell'opera a cura di altra società. Difatti, la significativa differenza di prezzo (€8.700,00
a fronte di €11.000,00) può dipendere da altri fattori, quali la scelta dei materiali e delle diverse funzionalità che è rimessa anche al committente.
5. In definitiva va accertata la risoluzione di diritto del contratto concluso tra ed Parte_1
e per l'effetto la società resistente va condannata alla restituzione dell'acconto Controparte_1 ricevuto, pari ad €5.500,00 oltre interessi di mora decorrenti dalla data della risoluzione di diritto
(14.12.2022) sino al soddisfo.
6. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato in base al decisum, applicati i minimi in ragione della modesta attività defensionale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra ed Parte_1 CP_1 CP_1
CP_
- condanna alla restituzione in favore di della somma percepita Controparte_1 Parte_1
a titolo di acconto, pari ad €5.500,00, oltre interessi di mora dalla data della risoluzione (14.12.2022) sino al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 liquidate in €1.700,00 per compensi ed €264,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 13.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato