Art. 2.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del precedente articolo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del precedente articolo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.