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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1679/2024 R.G., avente ad oggetto: , Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, residente a [...], rappr. e C.F._1
difeso dall'Avv. Mariangela L'Episcopo.
- Appellante -
Contro (c.f. ), in persona del Sindaco pro - tempore, rappr. Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Marco Anastasi.
- Appellato -
______________________
Nell'udienza di discussione del 3 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2523/2024 del 19 maggio 2024 (resa nel procedimento n.
11463/2021 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dall'attore per la Parte_2
declaratoria dell'avvenuto acquisto, in suo favore, per usucapione ventennale, della proprietà del fondo rustico, con annesso fabbricato, sito in Catania e iscritto in catasto al foglio 47, partita 1120, particella 32, e al foglio 40, partita 1120, particelle nn. 153,
970 e 1022) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia promossa nei confronti del (e la giurisdizione del Commissario Controparte_1
regionale per la liquidazione degli usi civici), e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2024, proponeva Parte_2
appello avverso la menzionata sentenza, formulando vari motivi di gravame. Si costituiva in giudizio il che deduceva l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 3 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “superficialità ed erroneità della impugnata sentenza. Errata valutazione della “causa petendi” per mancata prova dei fatti di causa e violazione dell'art. 2967 c.c.”, rilevando che: a) a tenore della sentenza impugnata, il terreno per cui è causa avrebbe una destinazione a “uso civico” e,
pertanto, vi sarebbe un difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del
Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici;
b) la conclusione a cui si è
giunti è però frutto di una grossolana e frettolosa valutazione dei fatti di causa;
c)
infatti, alla luce della documentazione offerta dall'ente comunale, non può dirsi provata la destinazione del terreno in questione a uso civico;
d) a sostegno della
(infondata) eccezione di difetto di giurisdizione, nessuna prova è stata offerta dall'ente comunale, con evidente violazione dell'art. 2697 c.c., secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; e) l'impugnata sentenza non ha tenuto conto che siffatti vincoli fanno parte di una prassi oramai superata e relativa ai primi decenni del 1900, allorquando gli agricoltori ottenevano il godimento di terreni comunali dietro pagamento di un canone allo scopo di coltivarli e migliorarli per poi, col passare degli anni, decidere se acquistarne la proprietà per possesso continuato nel tempo oppure continuare a mantenerli solo in godimento, e solo nel primo caso si creava una proprietà gravata dall'uso civico, il quale, non estinguendosi, vincolava il terreno anche per i futuri acquisti, risultando nelle successive visure catastali e ipotecarie, nonché nei piani regolatori del Comune;
f) appare dunque inimmaginabile anche solo ritenere che tale ipotesi possa configurarsi nel caso di specie, in quanto il terreno de quo non ha la voluta destinazione, e la mancata annotazione in seno all'ispezione ipotecaria, ovvero alle visure catastali offerte da esso appellante, ne è la chiara conferma;
g) dunque,
non può configurarsi alcun difetto di giurisdizione, essendo il giudice ordinario l'unico competente a conoscere e decidere la controversia de qua.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che:
a) secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (quale supremo regolatore della giurisdizione), la giurisdizione (ex art. 29 della legge n. 1766 del
1927) del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici (organo di giurisdizione speciale) ha per oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai Commissari stessi (Cass., Sez. un., n.
7894/2003; Cass., Sez. un., n. 720/99; Cass., Sez. un., n. 33012/2018; Cass., Sez.
un., n. 605/2015);
b) in particolare, la giurisprudenza di legittimità ritiene riconducibili alla detta giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie aventi per oggetto l'accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al “demanio civico” (Cass., Sez. un., n. 9280/2020), e le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo e/o venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Cass., Sez. un., n. 17879/2016; Cass., Sez.
un., n. 9829/2014).
Ne consegue che, avendo il (convenuto in primo grado Controparte_1
dall'odierno appellante per la declaratoria dell'avvenuto acquisto, per usucapione,
della proprietà del terreno in questione) eccepito (nella veste di ente esponenziale della collettività titolare) l'inclusione di tale bene immobile nel demanio a uso civico (fatto, questo, preclusivo della configurabilità della dedotta usucapione), il primo giudice ha correttamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla presente controversia, in quanto la definizione della stessa presuppone necessariamente la decisione, con effetto di giudicato (e non già solo incidenter tantum), della questione pregiudiziale -devoluta, giusta quanto sopra esposto, alla giurisdizione speciale del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi del citato art. 29 della legge n. 1766/1927- relativa all'accertamento della qualità
demaniale (o meno) del medesimo terreno e dell'esistenza o meno di un diritto di uso civico su di esso.
Né può rilevare in senso contrario il fatto -dedotto dall'appellante- che non vi sia in atti alcun documento che attesti l'esistenza dell'allegato uso civico demaniale e non sia stata fornita la prova dell'effettiva utilizzazione dell'area da parte della comunità
dei cittadini, e che il , dopo avere acquistato il terreno in questione, Controparte_1
non vi abbia mai realizzato alcuna opera di pubblica utilità, perché, come correttamente rilevato dall'impugnata sentenza, “a fronte dell'eccepita natura demaniale del bene (fatto questo preclusivo della configurabilità della dedotta usucapione), il giudice ordinario non può effettuare alcuna valutazione in ordine all'eccezione stessa in quanto ciò comporterebbe un'indebita ingerenza nell'ambito della giurisdizione del Commissario per la liquidazione per gli usi civici”. L'infondatezza del predetto primo motivo di appello (afferente alla questione preliminare di giurisdizione) preclude l'esame degli altri motivi di gravame
(concernenti il merito della controversia).
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,01) di lite- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante (mentre, in difetto di una specifica impugnazione da parte del
[...]
, va confermato il capo della sentenza di primo grado relativo alla disposta CP_1
compensazione delle spese dello stesso grado).
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1679/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2523/2024 del Parte_2
19 maggio 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 11463/2021 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore del Parte_2 CP_1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 10 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1679/2024 R.G., avente ad oggetto: , Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, residente a [...], rappr. e C.F._1
difeso dall'Avv. Mariangela L'Episcopo.
- Appellante -
Contro (c.f. ), in persona del Sindaco pro - tempore, rappr. Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Marco Anastasi.
- Appellato -
______________________
Nell'udienza di discussione del 3 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2523/2024 del 19 maggio 2024 (resa nel procedimento n.
11463/2021 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dall'attore per la Parte_2
declaratoria dell'avvenuto acquisto, in suo favore, per usucapione ventennale, della proprietà del fondo rustico, con annesso fabbricato, sito in Catania e iscritto in catasto al foglio 47, partita 1120, particella 32, e al foglio 40, partita 1120, particelle nn. 153,
970 e 1022) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia promossa nei confronti del (e la giurisdizione del Commissario Controparte_1
regionale per la liquidazione degli usi civici), e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2024, proponeva Parte_2
appello avverso la menzionata sentenza, formulando vari motivi di gravame. Si costituiva in giudizio il che deduceva l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 3 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “superficialità ed erroneità della impugnata sentenza. Errata valutazione della “causa petendi” per mancata prova dei fatti di causa e violazione dell'art. 2967 c.c.”, rilevando che: a) a tenore della sentenza impugnata, il terreno per cui è causa avrebbe una destinazione a “uso civico” e,
pertanto, vi sarebbe un difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del
Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici;
b) la conclusione a cui si è
giunti è però frutto di una grossolana e frettolosa valutazione dei fatti di causa;
c)
infatti, alla luce della documentazione offerta dall'ente comunale, non può dirsi provata la destinazione del terreno in questione a uso civico;
d) a sostegno della
(infondata) eccezione di difetto di giurisdizione, nessuna prova è stata offerta dall'ente comunale, con evidente violazione dell'art. 2697 c.c., secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; e) l'impugnata sentenza non ha tenuto conto che siffatti vincoli fanno parte di una prassi oramai superata e relativa ai primi decenni del 1900, allorquando gli agricoltori ottenevano il godimento di terreni comunali dietro pagamento di un canone allo scopo di coltivarli e migliorarli per poi, col passare degli anni, decidere se acquistarne la proprietà per possesso continuato nel tempo oppure continuare a mantenerli solo in godimento, e solo nel primo caso si creava una proprietà gravata dall'uso civico, il quale, non estinguendosi, vincolava il terreno anche per i futuri acquisti, risultando nelle successive visure catastali e ipotecarie, nonché nei piani regolatori del Comune;
f) appare dunque inimmaginabile anche solo ritenere che tale ipotesi possa configurarsi nel caso di specie, in quanto il terreno de quo non ha la voluta destinazione, e la mancata annotazione in seno all'ispezione ipotecaria, ovvero alle visure catastali offerte da esso appellante, ne è la chiara conferma;
g) dunque,
non può configurarsi alcun difetto di giurisdizione, essendo il giudice ordinario l'unico competente a conoscere e decidere la controversia de qua.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che:
a) secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (quale supremo regolatore della giurisdizione), la giurisdizione (ex art. 29 della legge n. 1766 del
1927) del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici (organo di giurisdizione speciale) ha per oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai Commissari stessi (Cass., Sez. un., n.
7894/2003; Cass., Sez. un., n. 720/99; Cass., Sez. un., n. 33012/2018; Cass., Sez.
un., n. 605/2015);
b) in particolare, la giurisprudenza di legittimità ritiene riconducibili alla detta giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie aventi per oggetto l'accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al “demanio civico” (Cass., Sez. un., n. 9280/2020), e le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo e/o venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Cass., Sez. un., n. 17879/2016; Cass., Sez.
un., n. 9829/2014).
Ne consegue che, avendo il (convenuto in primo grado Controparte_1
dall'odierno appellante per la declaratoria dell'avvenuto acquisto, per usucapione,
della proprietà del terreno in questione) eccepito (nella veste di ente esponenziale della collettività titolare) l'inclusione di tale bene immobile nel demanio a uso civico (fatto, questo, preclusivo della configurabilità della dedotta usucapione), il primo giudice ha correttamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla presente controversia, in quanto la definizione della stessa presuppone necessariamente la decisione, con effetto di giudicato (e non già solo incidenter tantum), della questione pregiudiziale -devoluta, giusta quanto sopra esposto, alla giurisdizione speciale del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi del citato art. 29 della legge n. 1766/1927- relativa all'accertamento della qualità
demaniale (o meno) del medesimo terreno e dell'esistenza o meno di un diritto di uso civico su di esso.
Né può rilevare in senso contrario il fatto -dedotto dall'appellante- che non vi sia in atti alcun documento che attesti l'esistenza dell'allegato uso civico demaniale e non sia stata fornita la prova dell'effettiva utilizzazione dell'area da parte della comunità
dei cittadini, e che il , dopo avere acquistato il terreno in questione, Controparte_1
non vi abbia mai realizzato alcuna opera di pubblica utilità, perché, come correttamente rilevato dall'impugnata sentenza, “a fronte dell'eccepita natura demaniale del bene (fatto questo preclusivo della configurabilità della dedotta usucapione), il giudice ordinario non può effettuare alcuna valutazione in ordine all'eccezione stessa in quanto ciò comporterebbe un'indebita ingerenza nell'ambito della giurisdizione del Commissario per la liquidazione per gli usi civici”. L'infondatezza del predetto primo motivo di appello (afferente alla questione preliminare di giurisdizione) preclude l'esame degli altri motivi di gravame
(concernenti il merito della controversia).
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,01) di lite- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante (mentre, in difetto di una specifica impugnazione da parte del
[...]
, va confermato il capo della sentenza di primo grado relativo alla disposta CP_1
compensazione delle spese dello stesso grado).
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1679/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2523/2024 del Parte_2
19 maggio 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 11463/2021 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore del Parte_2 CP_1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
956,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 10 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro