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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1
BR ( ) VIA FLAMINIA 183/B 47923 RIMINI ITALIA;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI Controparte_1 C.F._3
IC elettivamente domiciliato in VIALE ORTONA 3 47838 RICCIONE
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a Potsdam in [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata in [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 03/11/2011 a Rimini, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2011, n. 165, parte 1.
Dalla loro unione era già nata la figlia il 07/10/2011. Persona_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n.
1119/2022 pubblicata il 21/11/2022.
Nel presente giudizio, le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del giudizio all'udienza del 18/09/2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'udienza del 05/11/2025, all'esito dell'ascolto della figlia minore, il Giudice delegato proponeva alle parti di divorziare alle seguenti condizioni: affido condiviso, collocazione della figlia presso la madre, aggiunta di un giorno infrasettimanale con pernottamento con il padre nella settimana in cui la figlia trascorre il weekend con la madre, conferma per il resto delle condizioni di cui alla sentenza di separazione appena emessa.
Disposto un breve rinvio dell'udienza, con note di trattazione scritta depositate il 12/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente la pronunzia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-Affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 domiciliazione presso la madre cui viene confermata l'assegnazione della casa familiare;
- Salvo diverso accordo fra le parti, nel rispetto dei desiderata della minore, il padre potrà vedere la figlia e tenerla presso di se, nella settimana A (in cui la minore trascorre il weekend con la madre), tre pomeriggi (indicativamente il martedì, il mercoledì ed il giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50); nella settimana B (in cui la minore trascorre il weekend con il padre) un pomeriggio (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50) e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze per festività natalizie e pasquali saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il
Natale, l'altro il Capodanno, uno comprendente la Pasqua, l'altro il giorno di Pasquetta, seguendo la regola dell'alternanza annuale.
- il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 complessivi, a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla madre entro il giorno 7 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno come da Protocollo del
Tribunale di Bologna;
- le parti si dichiarano reciprocamente la rinuncia a interporre appello avverso la sentenza predetta di separazione;
- Compensazione integrale tra le parti le spese di lite”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Rimini il 03/11/2011 deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini del 21/11/2022 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti.
Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse della figlia e non contrarie all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 03/11/2011 a Rimini tra
, nato in [...] il [...], e , nata in Parte_1 Controparte_1
UCRAINA il 05/07/1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2011, n.
165, parte 1, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1
BR ( ) VIA FLAMINIA 183/B 47923 RIMINI ITALIA;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI Controparte_1 C.F._3
IC elettivamente domiciliato in VIALE ORTONA 3 47838 RICCIONE
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a Potsdam in [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata in [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 03/11/2011 a Rimini, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2011, n. 165, parte 1.
Dalla loro unione era già nata la figlia il 07/10/2011. Persona_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n.
1119/2022 pubblicata il 21/11/2022.
Nel presente giudizio, le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del giudizio all'udienza del 18/09/2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'udienza del 05/11/2025, all'esito dell'ascolto della figlia minore, il Giudice delegato proponeva alle parti di divorziare alle seguenti condizioni: affido condiviso, collocazione della figlia presso la madre, aggiunta di un giorno infrasettimanale con pernottamento con il padre nella settimana in cui la figlia trascorre il weekend con la madre, conferma per il resto delle condizioni di cui alla sentenza di separazione appena emessa.
Disposto un breve rinvio dell'udienza, con note di trattazione scritta depositate il 12/11/2025 le parti chiedevano congiuntamente la pronunzia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-Affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 domiciliazione presso la madre cui viene confermata l'assegnazione della casa familiare;
- Salvo diverso accordo fra le parti, nel rispetto dei desiderata della minore, il padre potrà vedere la figlia e tenerla presso di se, nella settimana A (in cui la minore trascorre il weekend con la madre), tre pomeriggi (indicativamente il martedì, il mercoledì ed il giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50); nella settimana B (in cui la minore trascorre il weekend con il padre) un pomeriggio (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50) e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze per festività natalizie e pasquali saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il
Natale, l'altro il Capodanno, uno comprendente la Pasqua, l'altro il giorno di Pasquetta, seguendo la regola dell'alternanza annuale.
- il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di euro 400,00 complessivi, a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla madre entro il giorno 7 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno come da Protocollo del
Tribunale di Bologna;
- le parti si dichiarano reciprocamente la rinuncia a interporre appello avverso la sentenza predetta di separazione;
- Compensazione integrale tra le parti le spese di lite”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Rimini il 03/11/2011 deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini del 21/11/2022 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti.
Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse della figlia e non contrarie all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 03/11/2011 a Rimini tra
, nato in [...] il [...], e , nata in Parte_1 Controparte_1
UCRAINA il 05/07/1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2011, n.
165, parte 1, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi