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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 376 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Parte_1 C.F._1
Monda (C.F: ), giusta procura in atti, presso il cui studio elett.te C.F._2 domicilia in Napoli (NA) alla Via Seggio del Popolo n. 22;
RICORRENTE
E
(C.F: ) dom.to come in atti;
CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 gennaio 2023 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in RZ il 1 marzo 1992, dalla cui unione erano nati tre figli ( , e ), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2 Per_3 che con sentenza n. 1323/2021 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 12 maggio
2021 era stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
tanto premesso chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento trattandosi di matrimonio civile e non concordatario), con conferma di quanto disposto in sede di separazione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
A seguito di numerosi rinvii dell'udienza presidenziale per la notifica del ricorso introduttivo al resistente, all'udienza dell'11.12.2024, sentita la ricorrente su richiesta del difensore di parte ricorrente, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 gennaio 2025, udienza sostituita con la fissazione del termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
Pervenute le note scritte, in data 23 gennaio 2025, e depositata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 4 marzo 2025.
Il PM apponeva il proprio visto in data 24 febbraio 2023 .
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Preliminarmente va precisato che la presente procedura ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili come erroneamente indicato dalle parti, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario.
Ciò posto, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta. Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord il 07.05.2019 nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 1323/2021 pubblicata in data 12 maggio 2021, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di richieste economiche alcun provvedimento ulteriore deve essere emesso.
Attesa la natura della pronuncia che sostanzialmente ha riguardato solo lo status vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge come riformulato dal D.lgs
149/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in RZ il 7.3.1992 tra Parte_1
nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il
[...] CP_1
16/01/1966, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RZ (Atto n.6, Parte I,
Anno 1992);
- dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 4 gennaio 2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro