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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 432/2023, promossa da:
(C.F. ), prima delle nozze , nata a Parte_1 C.F._1 Per_1
Kavaje-Durazzo in Albania il 15/09/1990, attualmente collocata presso una struttura protetta ad indirizzo segretato assieme alle tre figlie, rappresentata e difesa dall' Avv.
RESTIVO SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...]-Durazzo in Albania in data CP_1 C.F._2
08/03/1982;
RESISTENTE nonché nei confronti di
AVV. , quale Curatrice speciale nominata in favore delle minori CP_2
pagina 1 di 17 nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_2 CP_3
13/03/2016, nata a [...] il [...], ammesse al beneficio del CP_4
Patrocinio a Spese dello Stato con delibere del C.O.A. di Varese del 18/04/2023;
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI
Con l'intervento del Pubblico Ministero–sede (Visto apposto in data 28/03/2023 e
09/05/2023).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni (vecchio rito) fissata al 12/11/2024 - causa assunta in decisione in data 28/11/2024, termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza avvenuta in data 02/12/2024 (dies a quo non computatur). Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente MEMA IRMA: “Con le presenti note scritte la sig.ra si Parte_1
riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed in particolare precisa le proprie conclusioni come segue:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del sig. Pt_1
in quanto alla luce dei fatti emersi e dalla condotta del sig. ne sussistono i Pt_1
presupposti;
- pronunciare la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sulle figlie CP_1
minori;
- affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre, atteso che l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori non appare la soluzione rispondente all'interesse delle figlie, per i motivi sopra espressi;
- disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre con regolamentazione degli incontri delle figlie con il padre in via cautelativa in forma protetta, alla presenza dei servizi sociali e, all'esito dei necessari accertamenti anche in relazione alla dipendenza dall'alcol del sig. nelle modalità che riterrà opportune nell'interesse delle minori;
Pt_1
pagina 2 di 17 - ordinare al sig di versare in favore della moglie entro il 5 di ogni mese a CP_1
CP_ titolo di contributo mensile al mantenimento delle tre figlie minori, , e Per_2 CP_4 la somma di € 400,00 per ciascuna annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie (scolastiche, buoni pasto, trasporto, mediche non coperte dal SSN, ludico-sportive ecc.) afferenti le stesse come da protocollo del Tribunale di
Varese;
- ordinare al sig di versare in favore della moglie entro il 5 di ogni mese a CP_1 titolo di contributo mensile al mantenimento della stessa € 500,00 somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
Con vittoria di spese e competenze di causa”;
Per parte resistente contumace: “/”; CP_1
Per il Curatore Speciale delle minori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contraiis reiectis, così pronunciare:
Nel merito ed in via principale:
Pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Affidare le minori ( , 14.03.2014), ( , Persona_2 Per_3 CP_3 Per_3
13.03.2016) e ( , 03.12.2021) alla madre in via esclusiva, con CP_4 Per_3
collocamento presso la stessa nel luogo protetto ove questa proseguirà a risiedere sino a contrario ordine dell'Autorità Giudiziaria, e successivamente ove la stessa stabilirà la propria residenza;
- Ordinare al padre di concorrere al mantenimento delle figlie minori, nonché di contribuire al mantenimento della moglie sino a che la stessa non reperisca un'occupazione che la renda economicamente autosufficiente, in entrambi i casi nella misura ritenuta di giustizia;
- Pronunciare, ex art. 330 c.c., la decadenza del Sig. nato in [...] il CP_1
08.03.1982, dalla responsabilità genitoriale sulle figlie , e Persona_2 CP_3 CP_4
[...]
- Dare ordine ai Servizi Territoriali aventi già in carico il nucleo di proseguire con attività di sostegno alla madre e alle minori, nonché a garantire il collocamento delle stesse presso un luogo protetto sino alla definizione del giudizio pendente presso il Tribunale Penale di
pagina 3 di 17 Varese e di una progettualità definitiva per madre e minori, con attività di monitoraggio puntuale e obbligo di relazionare Codesto Ill.mo Tribunale con cadenza annuale e di segnalare all'Ufficio del Giudice Tutelare ogni e qualsiasi condizione di pregiudizio per le minori che dovesse emergere nel corso dell'attività di monitoraggio;
- Delegare il Servizio di Tutela Minori competente per territorio di favorire l'esercizio del diritto di visita delle minori al padre solo se richiesto da quest'ultimo , in esito alla verifica di una presa in carico effettiva, continuativa e dall'esito proficuo presso il , CP_5 documentata da apposita relazione, previa valutazione dell' interesse effettivo delle minori
e comunque in spazio neutro, protetto ed osservato, con facoltà di immediata sospensione se pregiudizievole per le minori o alle stesse non gradito.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2023, la parte ricorrente sig.ra Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti della parte resistente sig. in relazione matrimonio contratto in CP_1
Albania in data 08/02/2013, come da atto di matrimonio di detto stato che produce in lingua originale, non trascritto in Italia;
da tale unione sono nate 3 figlie: nata a Persona_2
Cittiglio (VA) il 14/03/2014, nata a [...] il [...] e CP_3 CP_4
nata a [...] il [...].
[...]
La parte ricorrente ha ricostruito la difficile vita familiare, sin dalle nozze combinate dalle rispettive famiglie, riferendo di aver subìto, già dall'inizio della convivenza, violenza fisica, psicologica ed economica da parte del marito, culminata in un episodio del
05/09/2022, oggetto di querela e per cui risulta pendente un procedimento penale per maltrattamenti rubricato al numero 3463/2022 R.G.N.R. Mod. 21 a carico del sig. CP_1
[...]
In relazione a tale contesto, la ricorrente ha chiesto in via preliminare
“l'avocazione” del procedimento de potestate pendente presso il Tribunale per i Minorenni
pagina 4 di 17 di Milano;
nel merito, oltre alla pronuncia sullo status di separazione, l'affido esclusivo a sé delle figlie minori, con il relativo collocamento materno, con regolamentazione del diritto di visita paterno in forma esclusivamente protetta, alla presenza dei servizi sociali e secondo le modalità ritenute più rispondenti all'interesse delle minori;
contributo economico paterno per il mantenimento ordinario indiretto delle figlie nella misura di €
400,00 ciascuna, oltre rivalutazione annuale di legge e oltre al 50% delle spese straordinarie;
ancora, la ricorrente ha formulata domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento per € 500,00 mensili, in quanto priva di occupazione lavorativa.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha specificato che a seguito della denuncia 05/09/2022 (doc. 3) intervenuta dopo un lungo periodo in cui le violenze sono state subite, in ragione della immobilizzazione conseguente a timore della donna, la ricorrente e le tre figlie venivano accompagnate dalle Forze dell'Ordine del Comune di
Dumenza intervenute, presso una struttura protetta residenziale ad indirizzo segretato.
Con ricorso del Pubblico Ministero minorile ex art. 330 segg. c.c. è stato incardinato avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano il procedimento RG. 2174/2022 ed è stato disposto in data 20/09/2022 l'affido delle minori all'Ente territorialmente competente, con limitazione della capacità di entrambi i genitori limitatamente alle scelte inerenti il collocamento delle minori, sanitarie, educative e di istruzione, con delega ai Servizi Sociali di svolgere in favore del nucleo le attività di supporto ivi individuate, mantenendole collocate in comunità ad indirizzo segreto, assieme alla madre, con nomina in favore delle minori del Curatore Speciale in persona dell'Avv. . CP_2
La ricorrente, infine, ha evidenziato come solo il sig. e la figlia Pt_1 CP_4
CP_ risultassero residenti in [...], a differenza delle figlie e e della stessa Per_2
sig.ra invece allo stato, prive di residenza. Pt_1
Attivato il contraddittorio, nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il resistente mai comparso neppure personalmente. CP_1
pagina 5 di 17 All'esito dell'udienza presidenziale 05/04/2023, con ordinanza riservata 11/04/2023 il Presidente di sezione ha disposto: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. dato atto che ex art. 38 disp. att. c.p.c. l'instaurazione del presente giudizio per separazione personale dei coniugi comporta la competenza del TO a decidere anche in ordine al procedimento precedentemente instauratosi avanti al TM, conferma le statuizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 20/9/2022 ed in CP_ particolare l'affidamento di ( , 14/03/2014), ( , 13/03/2016) e Per_2 Per_3 Per_3
( , 3/12/2021) all'Ente (Comune di Dumenza) con limitazione della CP_4 Per_3
responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione e l'incarico all'ente affidatario, anche in collaborazione con le strutture specialistiche e i servizi specialistici del territorio, di proseguire nelle attività già disposte dal TM;
con termine all'Ente/Servizi Sociali incaricati sino al 15/6/2023 per depositare una relazione sull'attività svolta e sul progetto elaborato a tutela delle minori e della madre;
3. conformemente a quanto già disposto dal TM, dispone che gli incontri tra le minori e il padre, qualora richiesti da quest'ultimo e qualora non risultino di nocumento per le figlie, avvengano in spazio neutro con modalità osservate protetta, valutandone in concreto l'opportunità in base alla condizione di astinenza del padre con facoltà di sospensione, se disturbanti per le minori;
4. tenuto conto che la moglie e le figlie vivono in struttura di protezione che garantisce vitto e alloggio, allo stato dispone che a CP_1
titolo di concorso al mantenimento delle figlie per ogni necessità non assicurata dalla struttura comunitaria versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 210= (€. 70 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese;
5. conferma la nomina del curatore speciale avv. ”. CP_2
Nominato il Giudice Istruttore, la parte ricorrente ha depositato regolarmente la
Memoria Integrativa.
Si è costituita anche nel presente giudizio il Curatore speciale delle tre minori, la cui nomina è stata confermata nell'ordinanza presidenziale. Infatti, con comparsa 06/06/2023
l'Avv. si è costituita in giudizio per le minori, rappresentando CP_2
pagina 6 di 17 preliminarmente di aver chiesto al T.M. di Milano di dichiarare la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale Ordinario adito, e di trasmettere il relativo fascicolo per la prosecuzione del giudizio riunito. Nel merito, il Curatore ha chiesto pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulle figlie, da affidarsi in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa nel luogo protetto ove questa proseguirà a risiedere sino a contrario ordine dell'Autorità Giudiziaria, oltre all'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento delle figlie minori, nonché di contribuire al mantenimento della moglie, nella misura ritenuta di giustizia. Il Curatore Speciale, inoltre, ha chiesto la prosecuzione delle attività di sostegno alla madre e alle minori da parte dei Servizi Sociali
Territoriali già incaricati per il nucleo familiare, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno solo se richiesto da quest'ultimo e in esito alla verifica di una presa in carico presso il e comunque in spazio neutro. CP_5
A sostegno delle proprie richieste, il Curatore ha evidenziato – oltre gli episodi di violenza ai danni della ricorrente – il disinteresse per la prole manifestato dal resistente, non solo nel corso della vita familiare, ma anche in sede processuale, sia dinanzi al T.M. di
Milano sia innanzi al presente Tribunale, non avendo lo stesso né ottemperato all'obbligo di mantenimento delle figlie minori, né aderito all'invio ricevuto dal giudice minorile quanto alla valutazione e presa in carico della propria dipendenza da alcol, né essendosi attivato per il rilascio di documenti di identità, tessera sanitaria, richiesta del medico, attribuzione CP_ della residenza alla moglie stessa e alle due figlie minorenni e . Per_2
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite conferma dell'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, le cui plurime relazioni, insieme agli atti trasmessi dal di Milano, come Pt_2
disposto con ordinanza 15/07/2023, sono state oggetto di segretazione – e, dunque, inserite nel fascicolo d'ufficio solo in modalità cartacea, in busta chiusa e sigillata;
la causa è stata istruita altresì a mezzo ordine ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS in relazione ai redditi ed alle disponibilità economiche del CP_1
All'esito dell'istruttoria, la parte ricorrente e il Curatore speciale delle minori, all'udienza del 28/11/2024, hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto termini pagina 7 di 17 ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La dichiarazione di contumacia
Va dichiarata la contumacia del resistente, non costituito e non comparso, attesa la regolarità e tempestività delle notifiche operate nei suoi confronti, presso il luogo in cui lo stesso risulta residente, come da certificati in atti.
Anche corso del giudizio il resistente ha mantenuto ferma la propria decisione di non voler costituirsi e comparire in giudizio, pur essendosi di fatto interfacciato – sebbene in sporadiche occasioni – con gli operatori dei Servizi Sociali incaricati, manifestando dunque fattiva conoscenza della pendenza della lite.
2) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), prima delle nozze , nata a [...]-Durazzo in C.F._1 Per_1
Albania il 15/09/1990, e (C.F. ), nato a [...]- CP_1 C.F._2
Durazzo in Albania in data 08/03/1982, i quali hanno contratto matrimonio Albania, in data
08/02/2013, non trascritto nei registri dello stato civile italiano.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate dalla ricorrente, in uno al comportamento omissivo ed inerte tenuto dal resistente, destinatario di regolari notifiche, ma di fatto resosi da tempo disinteressato rispetto alle esigenze all'intera sua famiglia, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono,
pagina 8 di 17 pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
3) La richiesta di addebito
La domanda non può trovare accoglimento, in quanto tardivamente formulata da parte attrice e, nello specifico, solo con la prima memoria di cui all'art 183 co.6 c.p.c.
Invero, trattandosi di materia disponibile, il termine ultimo per la proposizione di domanda nuova, quale è quella in esame non contenuta né nel ricorso introduttivo né nella memoria integrativa, è da individuarsi, in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale, nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. e non già nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La giurisprudenza sul punto è pacifica (cfr., in relazione al rito applicabile ratione temporis, Cass. civ., sentenza n. 17590 del 15.03-28.06.2019)
4) La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale – l'affido delle minori
Ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la richiesta decadenza paterna.
Preliminarmente, deve affermarsi la competenza di questo Tribunale a decidere della relativa domanda;
infatti, con decreto collegiale definitivo del 28.04.2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha rimesso gli atti avanti a questo Tribunale Ordinario per la prosecuzione unitaria del giudizio, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.
Pertanto, proseguono avanti a questo Tribunale le domande in quella sede avanzate, fra le quali anche la relativa domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale che il
Pubblico Ministero Minorile h formulato nei confronti del padre a tale CP_1
domanda hanno aderito anche la ricorrente e la Curatrice delle tre minori.
Dalle risultanze istruttorie e dallo svolgimento dei processi giudiziali è emerso un totale disinteresse paterno alle sorti delle proprie figlie (oltre che della moglie), in uno ai pagina 9 di 17 comportamenti di abuso alcolico e di sostanze, nonché agli atteggiamenti violenti del marito in famiglia, tali da comportare più interventi al domicilio sia delle Forze CP_1 dell'Ordine che dei sanitari, che hanno condotto al sequestro della pistola del CP_1 invenuto più volte in stato di profonda ubriachezza, nonché all'accertamento delle
[...]
lesioni e maltrattamenti subiti da moglie e figlie in casa con loro collocamento in struttura residenziale antiviolenza a indirizzo segretato sin dal 05/09/2022.
A fronte di tale quadro, il resistente, sentito dal T.M. in data 05/10/2022, attribuisce le problematiche della famiglia alala moglie, alla di lei epilessia nonché alla circostanza che ella avesse un amante, negando di aver problemi di abuso alcolico o di avere usato violenza in danno della moglie.
Gli unici aspetti e interventi noti della figura del resistente, sempre rimasto contumace e mai costituitosi in giudizio, emergono da come egli si è interfacciato con i
Servizi Sociali di sua competenza. In particolare, appare significativa la relazione del
08/06/2023 dalla quale emerge che il sig. nel corso dei colloqui, ha negato di fare Pt_1
abuso di alcol e di essere stato violento nei confronti della moglie e insiste sul fatto che lei lo tradisca. Dalla inziale dichiarata volontà di vedere le figlie si è passati alla possibilità di sentirle telefonicamente, così da non dover essere sottoposto a controlli del SERD, per poi, infine, affermare “le cresca lei, non le do neanche un soldo”. Il sig. si mostra poco Pt_1
collaborativo circa la presa in carico da parte dei Servizi e poco capace di leggere i bisogni delle figlie. Afferma di lavorare presso la propria impresa insieme al fratello (esce di casa, a detta sua, alle 4 del mattino e rientra alle 23.00). Il sig. on ha permesso ai Servizi di Pt_1 recuperare vestiti e giochi delle minori presso l'abitazione familiare. Il 9.05.2023 effettuava diverse chiamate, con tono aggressivo, in cui diceva di voler far conoscere l'ultima nata ai familiari presenti in Italia. Al colloquio del 16.05.2023 si mostrava confuso sul piano spazio temporale, riferisce episodi non plausibili per come collocati sulla linea temporale.
Dopo ciò, nonostante i colloqui fissati, lo stesso non si è più presentato presso i
Servizi Sociali né ha più dato notizie di sé.
pagina 10 di 17 Nel corso del giudizio civile è pervenuto aggiornamento in relazione al procedimento penale, essendo pervenuto nel novembre 2023 avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Ritiene il Collegio che tali elementi, complessivamente valutati, manifestino in modo chiaro e inequivocabile l'assoluta inadeguatezza genitoriale del e la CP_1
pregiudizialità di tale figura per le minori, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Al contrario, ritiene il Collegio di poter ritenere positivamente superate, per la ricorrente, le iniziali criticità/fragilità riscontrate, dovute alla complessa e prolungata situazione familiare, che avevano indotto l'intestato Tribunale a confermare, in sede presidenziale, il disposto del Tribunale dei Minorenni di Milano relativo all'affidamento della prole all'Ente territorialmente competente.
Invero, non sussiste più alcuna ragione per mantenere limitata la responsabilità genitoriale della ricorrente, che, anzi, ha saputo affidarsi ai professionisti che l'hanno presa in carico, facendosi accompagnare lungo il procedimento. Infatti, nelle relazioni dei Servizi
Sociali, emerge in modo chiaro come dimostri una buona capacità nel Parte_1
cogliere le esigenze fisiologiche, emotive e affettive di tutte e tre le minori, anteponendo il benessere delle stesse al proprio.
La ricorrente, dunque, appare una figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alle minori sufficientemente positive condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto genitore che si fa carico, nei fatti e nel corso degli anni, di ogni incombenza relativa all'accudimento della prole nella loro quotidianità, non solo morale ma anche materiale, prendendo di di fatto cura delle minori, sia durante la precedente convivenza matrimoniale, sia soprattutto nel periodo successivo, nell'assoluto disinteresse e mancato supporto paterno.
Pertanto, alla decadenza paterna e alla revoca di ogni limitazione alla responsabilità genitoriale materna, discende automaticamente che l'affido delle minori è esclusivamente pagina 11 di 17 in capo alla madre , unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, in Parte_1
relazione a ogni e qualsivoglia aspetto di vita.
Ad ogni modo, è bene chiarire come la pronuncia di decadenza, se priva il padre di ogni potere decisorio in ordine alle figlie, ciò non incide in alcun modo sul dovere del padre di mantenere economicamente la prole da lui generata.
Al contrario, per quanto riguarda le visite paterne, le stesse potranno essere attivate esclusivamente in Spazio Neutro tramite il Servizio Sociale territorialmente competente per le minori, e solo allorquando il padre abbia manifestato seri intenti di resipiscenza e interesse ad una stabile e serena relazione con le figlie, previa valutazione della stabilità di tali decisioni e previo esito positivo del disposto percorso presso il SerD, allo stato ancora mai attuato;
il tutto secondo la previa volontà delle minori.
5) Il collocamento delle minori – l'intervento dei Servizi Sociali
Le minori saranno collocate presso la madre, unica esercente la responsabilità genitoriale sulle stesse;
la stessa potrà liberamente decidere in ordine alla propria collocazione abitativa, per sé e per le figlie.
Al fine di garantire un fluido e sereno passaggio dalla struttura residenziale alla piena autonomia, alla luce della positiva evoluzione della fattispecie, ritiene il Collegio di dover disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti attivino in favore delle minori un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della madre , Parte_1 garantendo alla stessa l'accesso quantomeno alle risorse assistenziali minimali statali all'esito dell'assegnazione alla stessa della residenza effettiva attuale.
Fintanto che non sarà garantita alla ricorrente e alle minori la regolarizzazione amministrativa della residenza, con conseguente accesso ai benefici economici vigenti, non potrà essere dismessa la presa in carico del nucleo, con necessario supporto delle stesse a carico del Servizio Sociale;
invero, le tre figlie minorenni non possono subire situazioni di indigenza in ragione della querelle burocratica fra Comuni del varesotto che paiono allo stato non consentire l'iscrizione anagrafica presso l'effettivo luogo di domicilio, ormai pagina 12 di 17 stabile sin dal settembre 2022, peraltro su indicazione dell'A.G. procedente (al tempo, il
T.M.).
Al fine di vigilare e garantire la gradualità e l'assistenza alla reintroduzione alla vita fuori dal collocamento comunitario residenziale ad indirizzo segretato, vengono trasmessi gli atti al Giudice Tutelare in Sede, a cui i Servizi Sociali relazioneranno ogni 6 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza (prima relazione settembre 2025), invitando il Curatore Speciale a curare l'adempimento.
6) Le pronunce di carattere economico: l'assegno per la moglie e per le figlie
Ritiene il Collegio che debba essere stabilito in favore delle figlie un assegno di mantenimento paterno, quantomeno in misura miniale per € 150,00 a figlia, con incremento della statuizione disposta in sede presidenziale per le motivazioni di cui infra.
Ed infatti, nonostante la formale disoccupazione del resistente, ciò non di meno, il mantenimento ordinario indiretto per la prole non può essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30
Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai relativi genitori.
Nella fattispecie, peraltro, nonostante gli esiti dell'ordine ex art. 213 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da cui emergono redditi annui lordi per € 15.000,00 circa per gli anni 2018-2019 e 2020 e solo € 2.500,00 circa per il 2021, è emerso confessoriamente che il resistente svolga stabile attività lavorativa.
Il resistente, pertanto, svolgerà attività lavorativa non dichiarata.
Infatti, egli ha dichiarato ai Servizi Sociali (cfr. relazione 08/06/2023 già citata) di lavorare presso la propria impresa insieme al fratello (esce di casa, a detta sua, alle 4 del mattino e rientra alle 23.00).
Ne discende una indubbia capacità lavorativa, anche specifica, seppur non si è in grado di quantificare l'effettivo introito di cui lo stesso può godere.
pagina 13 di 17 Al contempo, pertanto, per i medesimi motivi, deve essere stabilito un assegno di mantenimento in favore della moglie, al fine di garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in ragione dei doveri solidaristici che derivano dal vincolo coniugale, nonostante la separazione personale, e fintanto che non si giunga alla fase divorzile, con le valutazioni riservate a tale sede.
Indubbia è l'attuale limitatissima capacità lavorativa della madre, alla luce della collocazione in comunità protetta, qui liberalizzata, ma in ragione della necessaria gradualità del reinserimento nel mondo del lavoro, anche alla luce del carico della prole, integralmente su di lei gravante.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover quantificare l'emolumento in € 250,00 mensili, con decorrenza dalla presente pronuncia.
7) Le spese di lite
Le spese di lite di parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente soccombente;
il resistente andrà quindi condannato al pagamento direttamente in favore dell'Erario del relativo compenso (senza la decurtazione di cui all'art. 130 T.U.S.G., come da concorde giurisprudenza), essendo la parte ricorrente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Parimenti, alla luce delle complessive risultanze del giudizio, anche in virtù del principio di causalità, in uno all'accoglimento della domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, le spese del Curatore speciale delle minori sono poste a carico del padre;
lo stesso andrà quindi condannato al pagamento direttamente in favore dell'Erario del relativo compenso (senza la decurtazione di cui all'art. 130 T.U.S.G., come da concorde giurisprudenza), essendo le minori ammesse al beneficio del Patrocinio a
Spese dello Stato.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (cfr. art.
pagina 14 di 17 5 co. 6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile), tenuto conto della natura contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del resistente CP_1
2) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), prima delle nozze , nata a [...]-Durazzo C.F._1 Per_1
in Albania il 15/09/1990, e C.F. ), nato a CP_1 C.F._2
Lekaj-Durazzo in Albania in data 08/03/1982, i quali hanno contratto matrimonio
Albania, in data 08/02/2013, non trascritto nei registri dello stato civile italiano;
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, qualora venisse trascritto il matrimonio in Italia;
4) DICHIARA INAMMISSIBILE per tardività la domanda di addebito della responsabilità
della separazione al marito;
5) REVOCA ogni limitazione della responsabilità genitoriale della madre Pt_1
sulle tre figlie minorenni;
[...]
6) DICHIARA DECADUTO ex art. 330 c.c. il padre alla responsabilità CP_1
genitoriale sulle tre figlie , e e, Persona_2 CP_3 CP_4 per l'effetto, affida le figlie minori in via esclusiva alla madre , la Parte_1
quale eserciterà quindi in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutte e qualsivoglia le decisioni inerenti le tre figlie minorenni;
7) DISPONE che le minori siano collocate presso la madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;
8) INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti che hanno in carico il nucleo, affinché provvedano a:
pagina 15 di 17 - garantire un fluido e sereno passaggio dalla soluzione abitativa comunitaria residenziale alla piena autonomia della donna e delle figlie, in un'ottica temporale di mesi 6;
- attivare in favore delle minori un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della madre , garantendo alla stessa l'accesso Parte_1 quantomeno alle risorse assistenziali minimali statali all'esito dell'assegnazione alla stessa della residenza effettiva attuale, come specificato in parte motiva;
- eventualmente, attivare le visite paterne esclusivamente in Spazio Neutro in ambiente protetto, solo allorquando il padre abbia manifestato seri intenti di resipiscenza e interesse ad una stabile e serena relazione con le figlie, previa valutazione della serietà di tali intenti e previo esito positivo del disposto percorso paterno presso il SerD, autorizzati i Servizi a sospendere/non avviare la relazione secondo l'interesse e la volontà delle minori;
- relazionare al Giudice Tutelare circa le effettive modalità di attuazione di quanto disposto, ogni 6 mesi (prima relazione settembre 2025);
9) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto delle tre figlie mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 450,00 mensili (€ 150,00 a figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrenti dalla domanda giudiziale (id est marzo 2023 compreso); somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione marzo 2024); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
assegno unico universale e ogni altro emolumento in favore della prole al 100% in favore della ricorrente , unico genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla prole;
10) DISPONE che il marito corrisponda alla moglie a CP_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 250,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione marzo 2026);
11) CONDANNA parte resistente l pagamento in favore dell'Erario, quali CP_1
spese di lite dovute per la ricorrente ammessa al beneficio del Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato, dell'importo che si liquida ai sensi del D.M. n.
pagina 16 di 17 55/2014 s.m.i., in € 3.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
12) CONDANNA parte resistente l pagamento in favore dell'Erario, quali CP_1
spese di lite dovute per il Curatore Speciale delle tre minori , Persona_2
e , ammesse al beneficio del Patrocinio a Spese dello CP_3 CP_4
Stato, dell'importo che si liquida ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in €
5.537,00per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Si comunichi alla ricorrente, al Curatore Speciale, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali nonché al Giudice Tutelare in sede per l'apertura del fascicolo di vigilanza.
Si trasmettano altresì gli atti alla Guardia di Finanza ex art. 36 D.P.R. n. 600 del
29.09.1973, per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 06 marzo 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 432/2023, promossa da:
(C.F. ), prima delle nozze , nata a Parte_1 C.F._1 Per_1
Kavaje-Durazzo in Albania il 15/09/1990, attualmente collocata presso una struttura protetta ad indirizzo segretato assieme alle tre figlie, rappresentata e difesa dall' Avv.
RESTIVO SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...]-Durazzo in Albania in data CP_1 C.F._2
08/03/1982;
RESISTENTE nonché nei confronti di
AVV. , quale Curatrice speciale nominata in favore delle minori CP_2
pagina 1 di 17 nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_2 CP_3
13/03/2016, nata a [...] il [...], ammesse al beneficio del CP_4
Patrocinio a Spese dello Stato con delibere del C.O.A. di Varese del 18/04/2023;
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI
Con l'intervento del Pubblico Ministero–sede (Visto apposto in data 28/03/2023 e
09/05/2023).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni (vecchio rito) fissata al 12/11/2024 - causa assunta in decisione in data 28/11/2024, termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza avvenuta in data 02/12/2024 (dies a quo non computatur). Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente MEMA IRMA: “Con le presenti note scritte la sig.ra si Parte_1
riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed in particolare precisa le proprie conclusioni come segue:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del sig. Pt_1
in quanto alla luce dei fatti emersi e dalla condotta del sig. ne sussistono i Pt_1
presupposti;
- pronunciare la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sulle figlie CP_1
minori;
- affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre, atteso che l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori non appare la soluzione rispondente all'interesse delle figlie, per i motivi sopra espressi;
- disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre con regolamentazione degli incontri delle figlie con il padre in via cautelativa in forma protetta, alla presenza dei servizi sociali e, all'esito dei necessari accertamenti anche in relazione alla dipendenza dall'alcol del sig. nelle modalità che riterrà opportune nell'interesse delle minori;
Pt_1
pagina 2 di 17 - ordinare al sig di versare in favore della moglie entro il 5 di ogni mese a CP_1
CP_ titolo di contributo mensile al mantenimento delle tre figlie minori, , e Per_2 CP_4 la somma di € 400,00 per ciascuna annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie (scolastiche, buoni pasto, trasporto, mediche non coperte dal SSN, ludico-sportive ecc.) afferenti le stesse come da protocollo del Tribunale di
Varese;
- ordinare al sig di versare in favore della moglie entro il 5 di ogni mese a CP_1 titolo di contributo mensile al mantenimento della stessa € 500,00 somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
Con vittoria di spese e competenze di causa”;
Per parte resistente contumace: “/”; CP_1
Per il Curatore Speciale delle minori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contraiis reiectis, così pronunciare:
Nel merito ed in via principale:
Pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Affidare le minori ( , 14.03.2014), ( , Persona_2 Per_3 CP_3 Per_3
13.03.2016) e ( , 03.12.2021) alla madre in via esclusiva, con CP_4 Per_3
collocamento presso la stessa nel luogo protetto ove questa proseguirà a risiedere sino a contrario ordine dell'Autorità Giudiziaria, e successivamente ove la stessa stabilirà la propria residenza;
- Ordinare al padre di concorrere al mantenimento delle figlie minori, nonché di contribuire al mantenimento della moglie sino a che la stessa non reperisca un'occupazione che la renda economicamente autosufficiente, in entrambi i casi nella misura ritenuta di giustizia;
- Pronunciare, ex art. 330 c.c., la decadenza del Sig. nato in [...] il CP_1
08.03.1982, dalla responsabilità genitoriale sulle figlie , e Persona_2 CP_3 CP_4
[...]
- Dare ordine ai Servizi Territoriali aventi già in carico il nucleo di proseguire con attività di sostegno alla madre e alle minori, nonché a garantire il collocamento delle stesse presso un luogo protetto sino alla definizione del giudizio pendente presso il Tribunale Penale di
pagina 3 di 17 Varese e di una progettualità definitiva per madre e minori, con attività di monitoraggio puntuale e obbligo di relazionare Codesto Ill.mo Tribunale con cadenza annuale e di segnalare all'Ufficio del Giudice Tutelare ogni e qualsiasi condizione di pregiudizio per le minori che dovesse emergere nel corso dell'attività di monitoraggio;
- Delegare il Servizio di Tutela Minori competente per territorio di favorire l'esercizio del diritto di visita delle minori al padre solo se richiesto da quest'ultimo , in esito alla verifica di una presa in carico effettiva, continuativa e dall'esito proficuo presso il , CP_5 documentata da apposita relazione, previa valutazione dell' interesse effettivo delle minori
e comunque in spazio neutro, protetto ed osservato, con facoltà di immediata sospensione se pregiudizievole per le minori o alle stesse non gradito.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2023, la parte ricorrente sig.ra Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti della parte resistente sig. in relazione matrimonio contratto in CP_1
Albania in data 08/02/2013, come da atto di matrimonio di detto stato che produce in lingua originale, non trascritto in Italia;
da tale unione sono nate 3 figlie: nata a Persona_2
Cittiglio (VA) il 14/03/2014, nata a [...] il [...] e CP_3 CP_4
nata a [...] il [...].
[...]
La parte ricorrente ha ricostruito la difficile vita familiare, sin dalle nozze combinate dalle rispettive famiglie, riferendo di aver subìto, già dall'inizio della convivenza, violenza fisica, psicologica ed economica da parte del marito, culminata in un episodio del
05/09/2022, oggetto di querela e per cui risulta pendente un procedimento penale per maltrattamenti rubricato al numero 3463/2022 R.G.N.R. Mod. 21 a carico del sig. CP_1
[...]
In relazione a tale contesto, la ricorrente ha chiesto in via preliminare
“l'avocazione” del procedimento de potestate pendente presso il Tribunale per i Minorenni
pagina 4 di 17 di Milano;
nel merito, oltre alla pronuncia sullo status di separazione, l'affido esclusivo a sé delle figlie minori, con il relativo collocamento materno, con regolamentazione del diritto di visita paterno in forma esclusivamente protetta, alla presenza dei servizi sociali e secondo le modalità ritenute più rispondenti all'interesse delle minori;
contributo economico paterno per il mantenimento ordinario indiretto delle figlie nella misura di €
400,00 ciascuna, oltre rivalutazione annuale di legge e oltre al 50% delle spese straordinarie;
ancora, la ricorrente ha formulata domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento per € 500,00 mensili, in quanto priva di occupazione lavorativa.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha specificato che a seguito della denuncia 05/09/2022 (doc. 3) intervenuta dopo un lungo periodo in cui le violenze sono state subite, in ragione della immobilizzazione conseguente a timore della donna, la ricorrente e le tre figlie venivano accompagnate dalle Forze dell'Ordine del Comune di
Dumenza intervenute, presso una struttura protetta residenziale ad indirizzo segretato.
Con ricorso del Pubblico Ministero minorile ex art. 330 segg. c.c. è stato incardinato avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano il procedimento RG. 2174/2022 ed è stato disposto in data 20/09/2022 l'affido delle minori all'Ente territorialmente competente, con limitazione della capacità di entrambi i genitori limitatamente alle scelte inerenti il collocamento delle minori, sanitarie, educative e di istruzione, con delega ai Servizi Sociali di svolgere in favore del nucleo le attività di supporto ivi individuate, mantenendole collocate in comunità ad indirizzo segreto, assieme alla madre, con nomina in favore delle minori del Curatore Speciale in persona dell'Avv. . CP_2
La ricorrente, infine, ha evidenziato come solo il sig. e la figlia Pt_1 CP_4
CP_ risultassero residenti in [...], a differenza delle figlie e e della stessa Per_2
sig.ra invece allo stato, prive di residenza. Pt_1
Attivato il contraddittorio, nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il resistente mai comparso neppure personalmente. CP_1
pagina 5 di 17 All'esito dell'udienza presidenziale 05/04/2023, con ordinanza riservata 11/04/2023 il Presidente di sezione ha disposto: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. dato atto che ex art. 38 disp. att. c.p.c. l'instaurazione del presente giudizio per separazione personale dei coniugi comporta la competenza del TO a decidere anche in ordine al procedimento precedentemente instauratosi avanti al TM, conferma le statuizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 20/9/2022 ed in CP_ particolare l'affidamento di ( , 14/03/2014), ( , 13/03/2016) e Per_2 Per_3 Per_3
( , 3/12/2021) all'Ente (Comune di Dumenza) con limitazione della CP_4 Per_3
responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione e l'incarico all'ente affidatario, anche in collaborazione con le strutture specialistiche e i servizi specialistici del territorio, di proseguire nelle attività già disposte dal TM;
con termine all'Ente/Servizi Sociali incaricati sino al 15/6/2023 per depositare una relazione sull'attività svolta e sul progetto elaborato a tutela delle minori e della madre;
3. conformemente a quanto già disposto dal TM, dispone che gli incontri tra le minori e il padre, qualora richiesti da quest'ultimo e qualora non risultino di nocumento per le figlie, avvengano in spazio neutro con modalità osservate protetta, valutandone in concreto l'opportunità in base alla condizione di astinenza del padre con facoltà di sospensione, se disturbanti per le minori;
4. tenuto conto che la moglie e le figlie vivono in struttura di protezione che garantisce vitto e alloggio, allo stato dispone che a CP_1
titolo di concorso al mantenimento delle figlie per ogni necessità non assicurata dalla struttura comunitaria versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 210= (€. 70 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese;
5. conferma la nomina del curatore speciale avv. ”. CP_2
Nominato il Giudice Istruttore, la parte ricorrente ha depositato regolarmente la
Memoria Integrativa.
Si è costituita anche nel presente giudizio il Curatore speciale delle tre minori, la cui nomina è stata confermata nell'ordinanza presidenziale. Infatti, con comparsa 06/06/2023
l'Avv. si è costituita in giudizio per le minori, rappresentando CP_2
pagina 6 di 17 preliminarmente di aver chiesto al T.M. di Milano di dichiarare la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale Ordinario adito, e di trasmettere il relativo fascicolo per la prosecuzione del giudizio riunito. Nel merito, il Curatore ha chiesto pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulle figlie, da affidarsi in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa nel luogo protetto ove questa proseguirà a risiedere sino a contrario ordine dell'Autorità Giudiziaria, oltre all'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento delle figlie minori, nonché di contribuire al mantenimento della moglie, nella misura ritenuta di giustizia. Il Curatore Speciale, inoltre, ha chiesto la prosecuzione delle attività di sostegno alla madre e alle minori da parte dei Servizi Sociali
Territoriali già incaricati per il nucleo familiare, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno solo se richiesto da quest'ultimo e in esito alla verifica di una presa in carico presso il e comunque in spazio neutro. CP_5
A sostegno delle proprie richieste, il Curatore ha evidenziato – oltre gli episodi di violenza ai danni della ricorrente – il disinteresse per la prole manifestato dal resistente, non solo nel corso della vita familiare, ma anche in sede processuale, sia dinanzi al T.M. di
Milano sia innanzi al presente Tribunale, non avendo lo stesso né ottemperato all'obbligo di mantenimento delle figlie minori, né aderito all'invio ricevuto dal giudice minorile quanto alla valutazione e presa in carico della propria dipendenza da alcol, né essendosi attivato per il rilascio di documenti di identità, tessera sanitaria, richiesta del medico, attribuzione CP_ della residenza alla moglie stessa e alle due figlie minorenni e . Per_2
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite conferma dell'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, le cui plurime relazioni, insieme agli atti trasmessi dal di Milano, come Pt_2
disposto con ordinanza 15/07/2023, sono state oggetto di segretazione – e, dunque, inserite nel fascicolo d'ufficio solo in modalità cartacea, in busta chiusa e sigillata;
la causa è stata istruita altresì a mezzo ordine ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS in relazione ai redditi ed alle disponibilità economiche del CP_1
All'esito dell'istruttoria, la parte ricorrente e il Curatore speciale delle minori, all'udienza del 28/11/2024, hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto termini pagina 7 di 17 ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La dichiarazione di contumacia
Va dichiarata la contumacia del resistente, non costituito e non comparso, attesa la regolarità e tempestività delle notifiche operate nei suoi confronti, presso il luogo in cui lo stesso risulta residente, come da certificati in atti.
Anche corso del giudizio il resistente ha mantenuto ferma la propria decisione di non voler costituirsi e comparire in giudizio, pur essendosi di fatto interfacciato – sebbene in sporadiche occasioni – con gli operatori dei Servizi Sociali incaricati, manifestando dunque fattiva conoscenza della pendenza della lite.
2) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), prima delle nozze , nata a [...]-Durazzo in C.F._1 Per_1
Albania il 15/09/1990, e (C.F. ), nato a [...]- CP_1 C.F._2
Durazzo in Albania in data 08/03/1982, i quali hanno contratto matrimonio Albania, in data
08/02/2013, non trascritto nei registri dello stato civile italiano.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate dalla ricorrente, in uno al comportamento omissivo ed inerte tenuto dal resistente, destinatario di regolari notifiche, ma di fatto resosi da tempo disinteressato rispetto alle esigenze all'intera sua famiglia, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono,
pagina 8 di 17 pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
3) La richiesta di addebito
La domanda non può trovare accoglimento, in quanto tardivamente formulata da parte attrice e, nello specifico, solo con la prima memoria di cui all'art 183 co.6 c.p.c.
Invero, trattandosi di materia disponibile, il termine ultimo per la proposizione di domanda nuova, quale è quella in esame non contenuta né nel ricorso introduttivo né nella memoria integrativa, è da individuarsi, in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale, nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. e non già nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La giurisprudenza sul punto è pacifica (cfr., in relazione al rito applicabile ratione temporis, Cass. civ., sentenza n. 17590 del 15.03-28.06.2019)
4) La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale – l'affido delle minori
Ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la richiesta decadenza paterna.
Preliminarmente, deve affermarsi la competenza di questo Tribunale a decidere della relativa domanda;
infatti, con decreto collegiale definitivo del 28.04.2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha rimesso gli atti avanti a questo Tribunale Ordinario per la prosecuzione unitaria del giudizio, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.
Pertanto, proseguono avanti a questo Tribunale le domande in quella sede avanzate, fra le quali anche la relativa domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale che il
Pubblico Ministero Minorile h formulato nei confronti del padre a tale CP_1
domanda hanno aderito anche la ricorrente e la Curatrice delle tre minori.
Dalle risultanze istruttorie e dallo svolgimento dei processi giudiziali è emerso un totale disinteresse paterno alle sorti delle proprie figlie (oltre che della moglie), in uno ai pagina 9 di 17 comportamenti di abuso alcolico e di sostanze, nonché agli atteggiamenti violenti del marito in famiglia, tali da comportare più interventi al domicilio sia delle Forze CP_1 dell'Ordine che dei sanitari, che hanno condotto al sequestro della pistola del CP_1 invenuto più volte in stato di profonda ubriachezza, nonché all'accertamento delle
[...]
lesioni e maltrattamenti subiti da moglie e figlie in casa con loro collocamento in struttura residenziale antiviolenza a indirizzo segretato sin dal 05/09/2022.
A fronte di tale quadro, il resistente, sentito dal T.M. in data 05/10/2022, attribuisce le problematiche della famiglia alala moglie, alla di lei epilessia nonché alla circostanza che ella avesse un amante, negando di aver problemi di abuso alcolico o di avere usato violenza in danno della moglie.
Gli unici aspetti e interventi noti della figura del resistente, sempre rimasto contumace e mai costituitosi in giudizio, emergono da come egli si è interfacciato con i
Servizi Sociali di sua competenza. In particolare, appare significativa la relazione del
08/06/2023 dalla quale emerge che il sig. nel corso dei colloqui, ha negato di fare Pt_1
abuso di alcol e di essere stato violento nei confronti della moglie e insiste sul fatto che lei lo tradisca. Dalla inziale dichiarata volontà di vedere le figlie si è passati alla possibilità di sentirle telefonicamente, così da non dover essere sottoposto a controlli del SERD, per poi, infine, affermare “le cresca lei, non le do neanche un soldo”. Il sig. si mostra poco Pt_1
collaborativo circa la presa in carico da parte dei Servizi e poco capace di leggere i bisogni delle figlie. Afferma di lavorare presso la propria impresa insieme al fratello (esce di casa, a detta sua, alle 4 del mattino e rientra alle 23.00). Il sig. on ha permesso ai Servizi di Pt_1 recuperare vestiti e giochi delle minori presso l'abitazione familiare. Il 9.05.2023 effettuava diverse chiamate, con tono aggressivo, in cui diceva di voler far conoscere l'ultima nata ai familiari presenti in Italia. Al colloquio del 16.05.2023 si mostrava confuso sul piano spazio temporale, riferisce episodi non plausibili per come collocati sulla linea temporale.
Dopo ciò, nonostante i colloqui fissati, lo stesso non si è più presentato presso i
Servizi Sociali né ha più dato notizie di sé.
pagina 10 di 17 Nel corso del giudizio civile è pervenuto aggiornamento in relazione al procedimento penale, essendo pervenuto nel novembre 2023 avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Ritiene il Collegio che tali elementi, complessivamente valutati, manifestino in modo chiaro e inequivocabile l'assoluta inadeguatezza genitoriale del e la CP_1
pregiudizialità di tale figura per le minori, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Al contrario, ritiene il Collegio di poter ritenere positivamente superate, per la ricorrente, le iniziali criticità/fragilità riscontrate, dovute alla complessa e prolungata situazione familiare, che avevano indotto l'intestato Tribunale a confermare, in sede presidenziale, il disposto del Tribunale dei Minorenni di Milano relativo all'affidamento della prole all'Ente territorialmente competente.
Invero, non sussiste più alcuna ragione per mantenere limitata la responsabilità genitoriale della ricorrente, che, anzi, ha saputo affidarsi ai professionisti che l'hanno presa in carico, facendosi accompagnare lungo il procedimento. Infatti, nelle relazioni dei Servizi
Sociali, emerge in modo chiaro come dimostri una buona capacità nel Parte_1
cogliere le esigenze fisiologiche, emotive e affettive di tutte e tre le minori, anteponendo il benessere delle stesse al proprio.
La ricorrente, dunque, appare una figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alle minori sufficientemente positive condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto genitore che si fa carico, nei fatti e nel corso degli anni, di ogni incombenza relativa all'accudimento della prole nella loro quotidianità, non solo morale ma anche materiale, prendendo di di fatto cura delle minori, sia durante la precedente convivenza matrimoniale, sia soprattutto nel periodo successivo, nell'assoluto disinteresse e mancato supporto paterno.
Pertanto, alla decadenza paterna e alla revoca di ogni limitazione alla responsabilità genitoriale materna, discende automaticamente che l'affido delle minori è esclusivamente pagina 11 di 17 in capo alla madre , unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, in Parte_1
relazione a ogni e qualsivoglia aspetto di vita.
Ad ogni modo, è bene chiarire come la pronuncia di decadenza, se priva il padre di ogni potere decisorio in ordine alle figlie, ciò non incide in alcun modo sul dovere del padre di mantenere economicamente la prole da lui generata.
Al contrario, per quanto riguarda le visite paterne, le stesse potranno essere attivate esclusivamente in Spazio Neutro tramite il Servizio Sociale territorialmente competente per le minori, e solo allorquando il padre abbia manifestato seri intenti di resipiscenza e interesse ad una stabile e serena relazione con le figlie, previa valutazione della stabilità di tali decisioni e previo esito positivo del disposto percorso presso il SerD, allo stato ancora mai attuato;
il tutto secondo la previa volontà delle minori.
5) Il collocamento delle minori – l'intervento dei Servizi Sociali
Le minori saranno collocate presso la madre, unica esercente la responsabilità genitoriale sulle stesse;
la stessa potrà liberamente decidere in ordine alla propria collocazione abitativa, per sé e per le figlie.
Al fine di garantire un fluido e sereno passaggio dalla struttura residenziale alla piena autonomia, alla luce della positiva evoluzione della fattispecie, ritiene il Collegio di dover disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti attivino in favore delle minori un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della madre , Parte_1 garantendo alla stessa l'accesso quantomeno alle risorse assistenziali minimali statali all'esito dell'assegnazione alla stessa della residenza effettiva attuale.
Fintanto che non sarà garantita alla ricorrente e alle minori la regolarizzazione amministrativa della residenza, con conseguente accesso ai benefici economici vigenti, non potrà essere dismessa la presa in carico del nucleo, con necessario supporto delle stesse a carico del Servizio Sociale;
invero, le tre figlie minorenni non possono subire situazioni di indigenza in ragione della querelle burocratica fra Comuni del varesotto che paiono allo stato non consentire l'iscrizione anagrafica presso l'effettivo luogo di domicilio, ormai pagina 12 di 17 stabile sin dal settembre 2022, peraltro su indicazione dell'A.G. procedente (al tempo, il
T.M.).
Al fine di vigilare e garantire la gradualità e l'assistenza alla reintroduzione alla vita fuori dal collocamento comunitario residenziale ad indirizzo segretato, vengono trasmessi gli atti al Giudice Tutelare in Sede, a cui i Servizi Sociali relazioneranno ogni 6 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza (prima relazione settembre 2025), invitando il Curatore Speciale a curare l'adempimento.
6) Le pronunce di carattere economico: l'assegno per la moglie e per le figlie
Ritiene il Collegio che debba essere stabilito in favore delle figlie un assegno di mantenimento paterno, quantomeno in misura miniale per € 150,00 a figlia, con incremento della statuizione disposta in sede presidenziale per le motivazioni di cui infra.
Ed infatti, nonostante la formale disoccupazione del resistente, ciò non di meno, il mantenimento ordinario indiretto per la prole non può essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30
Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai relativi genitori.
Nella fattispecie, peraltro, nonostante gli esiti dell'ordine ex art. 213 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da cui emergono redditi annui lordi per € 15.000,00 circa per gli anni 2018-2019 e 2020 e solo € 2.500,00 circa per il 2021, è emerso confessoriamente che il resistente svolga stabile attività lavorativa.
Il resistente, pertanto, svolgerà attività lavorativa non dichiarata.
Infatti, egli ha dichiarato ai Servizi Sociali (cfr. relazione 08/06/2023 già citata) di lavorare presso la propria impresa insieme al fratello (esce di casa, a detta sua, alle 4 del mattino e rientra alle 23.00).
Ne discende una indubbia capacità lavorativa, anche specifica, seppur non si è in grado di quantificare l'effettivo introito di cui lo stesso può godere.
pagina 13 di 17 Al contempo, pertanto, per i medesimi motivi, deve essere stabilito un assegno di mantenimento in favore della moglie, al fine di garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in ragione dei doveri solidaristici che derivano dal vincolo coniugale, nonostante la separazione personale, e fintanto che non si giunga alla fase divorzile, con le valutazioni riservate a tale sede.
Indubbia è l'attuale limitatissima capacità lavorativa della madre, alla luce della collocazione in comunità protetta, qui liberalizzata, ma in ragione della necessaria gradualità del reinserimento nel mondo del lavoro, anche alla luce del carico della prole, integralmente su di lei gravante.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover quantificare l'emolumento in € 250,00 mensili, con decorrenza dalla presente pronuncia.
7) Le spese di lite
Le spese di lite di parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente soccombente;
il resistente andrà quindi condannato al pagamento direttamente in favore dell'Erario del relativo compenso (senza la decurtazione di cui all'art. 130 T.U.S.G., come da concorde giurisprudenza), essendo la parte ricorrente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Parimenti, alla luce delle complessive risultanze del giudizio, anche in virtù del principio di causalità, in uno all'accoglimento della domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, le spese del Curatore speciale delle minori sono poste a carico del padre;
lo stesso andrà quindi condannato al pagamento direttamente in favore dell'Erario del relativo compenso (senza la decurtazione di cui all'art. 130 T.U.S.G., come da concorde giurisprudenza), essendo le minori ammesse al beneficio del Patrocinio a
Spese dello Stato.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (cfr. art.
pagina 14 di 17 5 co. 6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile), tenuto conto della natura contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del resistente CP_1
2) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), prima delle nozze , nata a [...]-Durazzo C.F._1 Per_1
in Albania il 15/09/1990, e C.F. ), nato a CP_1 C.F._2
Lekaj-Durazzo in Albania in data 08/03/1982, i quali hanno contratto matrimonio
Albania, in data 08/02/2013, non trascritto nei registri dello stato civile italiano;
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, qualora venisse trascritto il matrimonio in Italia;
4) DICHIARA INAMMISSIBILE per tardività la domanda di addebito della responsabilità
della separazione al marito;
5) REVOCA ogni limitazione della responsabilità genitoriale della madre Pt_1
sulle tre figlie minorenni;
[...]
6) DICHIARA DECADUTO ex art. 330 c.c. il padre alla responsabilità CP_1
genitoriale sulle tre figlie , e e, Persona_2 CP_3 CP_4 per l'effetto, affida le figlie minori in via esclusiva alla madre , la Parte_1
quale eserciterà quindi in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutte e qualsivoglia le decisioni inerenti le tre figlie minorenni;
7) DISPONE che le minori siano collocate presso la madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;
8) INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti che hanno in carico il nucleo, affinché provvedano a:
pagina 15 di 17 - garantire un fluido e sereno passaggio dalla soluzione abitativa comunitaria residenziale alla piena autonomia della donna e delle figlie, in un'ottica temporale di mesi 6;
- attivare in favore delle minori un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della madre , garantendo alla stessa l'accesso Parte_1 quantomeno alle risorse assistenziali minimali statali all'esito dell'assegnazione alla stessa della residenza effettiva attuale, come specificato in parte motiva;
- eventualmente, attivare le visite paterne esclusivamente in Spazio Neutro in ambiente protetto, solo allorquando il padre abbia manifestato seri intenti di resipiscenza e interesse ad una stabile e serena relazione con le figlie, previa valutazione della serietà di tali intenti e previo esito positivo del disposto percorso paterno presso il SerD, autorizzati i Servizi a sospendere/non avviare la relazione secondo l'interesse e la volontà delle minori;
- relazionare al Giudice Tutelare circa le effettive modalità di attuazione di quanto disposto, ogni 6 mesi (prima relazione settembre 2025);
9) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto delle tre figlie mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 450,00 mensili (€ 150,00 a figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrenti dalla domanda giudiziale (id est marzo 2023 compreso); somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione marzo 2024); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
assegno unico universale e ogni altro emolumento in favore della prole al 100% in favore della ricorrente , unico genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla prole;
10) DISPONE che il marito corrisponda alla moglie a CP_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 250,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione marzo 2026);
11) CONDANNA parte resistente l pagamento in favore dell'Erario, quali CP_1
spese di lite dovute per la ricorrente ammessa al beneficio del Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato, dell'importo che si liquida ai sensi del D.M. n.
pagina 16 di 17 55/2014 s.m.i., in € 3.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
12) CONDANNA parte resistente l pagamento in favore dell'Erario, quali CP_1
spese di lite dovute per il Curatore Speciale delle tre minori , Persona_2
e , ammesse al beneficio del Patrocinio a Spese dello CP_3 CP_4
Stato, dell'importo che si liquida ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in €
5.537,00per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Si comunichi alla ricorrente, al Curatore Speciale, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali nonché al Giudice Tutelare in sede per l'apertura del fascicolo di vigilanza.
Si trasmettano altresì gli atti alla Guardia di Finanza ex art. 36 D.P.R. n. 600 del
29.09.1973, per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 06 marzo 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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