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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3748/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3748/2024 dell'udienza del 10/04/2025 Il giorno 10.4.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chia- mata la causa TRA
[...]
[...
[...]
Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 6, D.Lgs. 150/2011 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la
contro
- versia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord in persona del G.M., dott. ssa Matilde Boc- cia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3748/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto OP- POSIZIONE ORD. INGIUNZIONE , pendente TRA
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 nato a [...] il [...], cf: Parte_1
res.te in LL OC (Na) alla via San Gen- C.F._1 narello n. 11, elett.te dom.to in LL OC (Na) alla via R. Apicella n. 30, presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Angelo, c.f:
[...]
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2 in calce al presente atto ra in calce all'atto introduttivo del ricorso. RICORRENTE E
codice fiscale e partita IVA Parte_1
, in persona del , rappresentato e di- P.IVA_1 Controparte_2 feso dall'avv. Giuseppe Cristiano (cod. fisc. ), giu- C.F._3 sta procura generale alle liti per notar , con Persona_1 studio in del 17 novembre 2021, repertorio n.
3.026 raccolta n. Pt_1
2.411, ed elezione di domicilio in iazza TT 1 ; Pt_1
RESISTENTE
*** CONCLUSIONI: All'udienza del 10.4.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle con- clusioni ivi rassegnate.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adot- tata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 150/2011.
1. Sul merito.
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiun- Parte_1 zione n. 51952 del 27/03/2024- notificata il 12/04/2024 con la quale la Controparte_3 notificava al ricorrente ordinanza – ingiunzione n. 0051952
[...] con la quale chiedeva il pagamento della sanzione amministrativa pecu- niaria di € 4.144,34, con riferimento alla dedotta violazione degli art. 190 e 258 del D. L.gs. n. 152/2006, sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione d'illecito amministrativo n. 109/2021 del 25/10/2021 ele- vato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania – stazione di Pt_1 carico di in solido con la soc. “ Parte_1 Controparte_4
con sede legale in Casoria alla via De Nicola n. 34.
[...]
A supporto della dispiegata opposizione deduceva il ricorrente che il suddetto verbale, indicato nell'ordinanza-ingiunzione, non era stato mai notificato al sig. che, pertanto, il ricorrente non era a Parte_1 conoscenza del contenuto della sanzione. Più precisamente, il ricorrente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento, sulla base del quale era stata emessa l'ordinanza – ingiunzione impugnata in questa se-
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 de. Invero, detto verbale, non era stato mai notificato all'opponente né, tantomeno, lo stesso aveva potuto prenderne visione. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : 1) Accertare e dichia- rare, per le ragioni di cui sopra, che l'ordinanza –ingiunzione è nulla per mancata noti- fica del verbale di accertamento e di violazione, atto prodromico;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si costituiva la resistente la quale eccepi- Controparte_5 va l'inammissibilità dell'opposizione; deducendo invece che, contraria- mente a quanto asserito dal ricorrente, il verbale di accertamento e con- testazione d'illecito amministrativo n. 109 del 25 ottobre 2021 era stato regolarmente notificato al signor nella stessa data, co- Parte_1 me risultante dalla relata di notifica. Nel merito, specificava che il 25 ottobre 2021, i Carabinieri della Stazione di in Casoria, Via De Nicola, 34, presso la sede de “ Pt_1 [...]
, accertavano che il registro di carico e scarico dei rifiuti Controparte_6
n. 2403 del 16 aprile 2013 era fermo all'operazione n.15 del 20 maggio 2020, nonostante fosse stata riscontrata la produzione di rifiuti dovuti all'attività ancora in essere al momento del controllo. Ravvisata la viola- zione dell'art.190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, l'organo ac- certatore elevava il verbale di contestazione n.109 del 25 ottobre 2021, notificato al trasgressore e all'obbligato in solido in pari data, commi- nando la sanzione prevista dall'art.258, per irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 25 ottobre 2021 al n.0147582, l'organo accertatore trasmetteva alla Pt_1
il verbale di accertamento e contestazione. La Parte_1
ritenuto fondato l'accertamento, emette- Parte_1 va l'ordinanza ingiunzione n. 51952 del 27 marzo 2024 a carico di
[...] in solido con “ , con irroga- Parte_3 Controparte_7 zione della sanzione pecuniaria di cui all'art.258 comma 3 del d.lgs.152/2006 nella misura di € 4144,34, comprensiva delle spese di noti- fica. Pertanto, chiedeva rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammis- sibile e/o nel merito infondato e confermare, pertanto, l'Ordinanza In- giunzione 51952 del 27/03/2024- notificata il 12/04/2024. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio all'udienza del 10.10.2024, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2. Ciò posto, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata e merita accoglimento per le ragioni in appresso indicate. Ed invero, dalla consultazione della documentazione depositata emerge che con riguardo al verbale di accertamento e contestazione d'illecito amministrativo n. 109/2021 del 25/10/2021 vi fu notifica a mani di tale in data 25 10 2021, in assenza di specificazione circa Persona_2 la qualifica da costui assunta in ordine alla eventuale competenza alla ri- cezione di atti.
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 Mette conto rammentare, invero, che la contestazione è compiutamente formalizzata mediante consegna di «copia» del Verbale di accertamento, completo in ogni sua parte tanto all'autore dell'illecito amministrativo che all'obbligato in solido, purché tale consegna avvenga, come detto, nell'immediatezza dell'accertamento. Essa è poi ulteriormente perfezio- nata con la sottoscrizione del destinatario della contestazione sulla copia del Verbale che viene conservata dall'accertatore, quale prova della avve- nuta consegna. Poiché è difficilmente ipotizzabile che il trasgressore e l'obbligato in solido siano sempre congiuntamente presenti ogni volta che avviene la commissione di un illecito, si dovrà necessariamente, an- che per uno stesso fatto, effettuare una contestazione o una notifica agli obbligati in solido. Al riguardo il dettato normativo prevede che per la forma della contesta- zione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni pre- viste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere ef- fettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
A ben vedere applicando le predette coordinate normative al caso di specie, alcuna prova è stata invece fornita circa l'avvenuta notifica ai pre- detti soggetti (cfr. all.1 prod. resistente). Come chiarito dalla Suprema Corte, il sistema della legge 689 dell' 81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, discipli- nando, rigorosamente, i profili della imputabilità (art.2), dell'elemento soggettivo della violazione (art.3), delle cause di esclusione della respon- sabilità (art.4), del concorso di persone (art.5) e lo stesso profilo di dero- ga, ad esso apportato attraverso l'istituto della solidarietà (art.6) resta ri- gorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera in- terpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressa- mente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della riserva di legge fissato nell'art.1 (Cassazione civile sezione I,n.12321/2004;Cass Civ.sezVI,n.13134/2015). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il princi- pio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'ille- cito, salva la responsabilità solidale della società, (art.3 e 6 della legge ci- tata), con conseguenze applicative differenti in ragione della natura della condotta illecita, per cui è comminata la sanzione amministrativa. Con l'art. 6, la legge detta una speciale disciplina per la responsabilita' solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche in materia di lavoro, ponendola a carico di soggetti che, pur non figurando come au- tori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circostanze di fatto e di diritto.
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 In tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi de- stinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento puo' essere soltanto una persona fisica. La cir- costanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981 (Cass., n. 9830/1988). Si noti che, contrariamente all'ipotesi del concorso di persone, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981 e s.m.i., nella quale ciascuno dei concorrenti nelle viola- zioni amministrative è tenuto al pagamento, in caso di solidarietà l'estinzione dell'obbligazione si verifica con il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. L'intenzione del Legislatore è stata quella di creare un vincolo di solidarietà avente carattere sussidiario rispetto alla responsabilità diretta dell'autore materiale del fatto. Ciò premesso, occorre sottolineare che, in tema di sanzioni ammi- nistrative, il trasgressore può essere soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappre- sentante di un ente, ciò determina che la responsabilità in via prin- cipale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. Sul tema, preme sottolineare che, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando, come detto poc'anzi, il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato soli- dale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo. In altri termini, il principio della solidarietà, espressamente disci- plinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., risponde alla preci- pua finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conse- guentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazio- ne. In tal senso, si può affermare che il reale interesse del Legislatore è quello di far sì che il creditore riceva il pagamento della sanzione da qualcuno, sebbene la colpevolezza rimanga esclusivamente in capo alla persona che si sia resa protagonista della condotta anti- giuridica. Ponendo l'attenzione sull'obbligato solidale in tema di sanzioni amministrative, emerge come tale figura ricopre una posizione c.d. accessoria rispetto al trasgressore, il quale risulta titolare in via esclusiva dell'obbligazione. Sotto il profilo giuridico, è evidente che l'obbligato in solido, in quanto non coincidente col trasgressore, viene ad acquisire una po- sizione del tutto autonoma, che si riverbera inevitabilmente in tut- te le fasi del procedimento sanzionatorio. A tal fine, è indispensabile che tanto nel processo verbale di accer- tamento e contestazione di illecito amministrativo, tanto nell'ordinanza–ingiunzione o archiviazione, l'obbligato in solido n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 venga espressamente individuato e ne vengano indicati i suoi dati anagrafici. Ne consegue che a ciascuno dei due soggetti, nelle rispettiva qualità, debbono essere notificati gli atti recettizi di cui sopra, disciplinati dagli artt. 14 e 18 della Legge 689/1981 e s.m.i. In particolare, nell'eventualità che la notificazione del trasgressore non giunga a perfezionamento, ciò non determina il venir meno del- la pretesa creditoria nei confronti dell'obbligato in solido, stante la suddetta autonoma posizione giuridica, il quale, laddove abbia provveduto al pagamento, potrà esercitare il proprio diritto di re- gresso. Il concetto appena espresso si ricollega all'art. 14, ult. comma della Legge 689/1981 e s.m.i., che prevede “L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, a Sezioni Uni- te, con sentenza n. 22082 del 22.09.2017, affermando che l'obbligazione solidale è giuridicamente autonoma da quella del trasgressore, sicché non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., si estin- gua per mancata tempestiva notificazione;
con l'ulteriore conse- guenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione con- serva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto che è di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione. Tali principi sono stati ripresi e suffragati dalla Corte di Cassazio- ne, Sezione Lavoro, con Ordinanza del 5 agosto 2022 n. 24390, così confermandosi che l'estinzione della sanzione nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancata notifica nel termine di legge, non preclude l'azione nei confronti del responsabile solidale. Ciò posto applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame, mette conto evidenziare che alcuna prova è stata fornita dall'amministrazione convenuta circa l'avvenuta notifica ai predetti soggetti (cfr. all.1 prod. re- sistente), non potendo ritenersi satisfattiva la notifica effettuata a mani di tale non rinvenendosi alcun collegamento o attribuzione di Per_2 qualifica alla ricezione del predetto soggetto sia con la società che con il trasgressore (cfr. visura in atti). Pertanto, la mancata notifica del verbale di contestazione sia con riguar- do al trasgressore che alla società obbligata in solido ha effettivamente provocato l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo a que- st'ultima. Per i motivi sopra detti, va accolta l'opposizione e conseguentemente va annullata l'opposta ordinanza ingiunzione.
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto della non com- plessità della questione e delle fasi effettivamente svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza- ingiunzione l'ordinanza di ingiunzione n. 51952 del 27/03/2024- notificata il 12/04/2024.
2) condanna la in persona del di- Controparte_5 rettore p.t., al pagamento delle spese e onorari professionali del presente giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi
€1.278,00 per onorari professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge
Così deciso Aversa, 10.4.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3748/2024 dell'udienza del 10/04/2025 Il giorno 10.4.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chia- mata la causa TRA
[...]
[...
[...]
Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 6, D.Lgs. 150/2011 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la
contro
- versia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord in persona del G.M., dott. ssa Matilde Boc- cia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3748/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto OP- POSIZIONE ORD. INGIUNZIONE , pendente TRA
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 nato a [...] il [...], cf: Parte_1
res.te in LL OC (Na) alla via San Gen- C.F._1 narello n. 11, elett.te dom.to in LL OC (Na) alla via R. Apicella n. 30, presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Angelo, c.f:
[...]
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2 in calce al presente atto ra in calce all'atto introduttivo del ricorso. RICORRENTE E
codice fiscale e partita IVA Parte_1
, in persona del , rappresentato e di- P.IVA_1 Controparte_2 feso dall'avv. Giuseppe Cristiano (cod. fisc. ), giu- C.F._3 sta procura generale alle liti per notar , con Persona_1 studio in del 17 novembre 2021, repertorio n.
3.026 raccolta n. Pt_1
2.411, ed elezione di domicilio in iazza TT 1 ; Pt_1
RESISTENTE
*** CONCLUSIONI: All'udienza del 10.4.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle con- clusioni ivi rassegnate.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adot- tata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 150/2011.
1. Sul merito.
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiun- Parte_1 zione n. 51952 del 27/03/2024- notificata il 12/04/2024 con la quale la Controparte_3 notificava al ricorrente ordinanza – ingiunzione n. 0051952
[...] con la quale chiedeva il pagamento della sanzione amministrativa pecu- niaria di € 4.144,34, con riferimento alla dedotta violazione degli art. 190 e 258 del D. L.gs. n. 152/2006, sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione d'illecito amministrativo n. 109/2021 del 25/10/2021 ele- vato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania – stazione di Pt_1 carico di in solido con la soc. “ Parte_1 Controparte_4
con sede legale in Casoria alla via De Nicola n. 34.
[...]
A supporto della dispiegata opposizione deduceva il ricorrente che il suddetto verbale, indicato nell'ordinanza-ingiunzione, non era stato mai notificato al sig. che, pertanto, il ricorrente non era a Parte_1 conoscenza del contenuto della sanzione. Più precisamente, il ricorrente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento, sulla base del quale era stata emessa l'ordinanza – ingiunzione impugnata in questa se-
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 de. Invero, detto verbale, non era stato mai notificato all'opponente né, tantomeno, lo stesso aveva potuto prenderne visione. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : 1) Accertare e dichia- rare, per le ragioni di cui sopra, che l'ordinanza –ingiunzione è nulla per mancata noti- fica del verbale di accertamento e di violazione, atto prodromico;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si costituiva la resistente la quale eccepi- Controparte_5 va l'inammissibilità dell'opposizione; deducendo invece che, contraria- mente a quanto asserito dal ricorrente, il verbale di accertamento e con- testazione d'illecito amministrativo n. 109 del 25 ottobre 2021 era stato regolarmente notificato al signor nella stessa data, co- Parte_1 me risultante dalla relata di notifica. Nel merito, specificava che il 25 ottobre 2021, i Carabinieri della Stazione di in Casoria, Via De Nicola, 34, presso la sede de “ Pt_1 [...]
, accertavano che il registro di carico e scarico dei rifiuti Controparte_6
n. 2403 del 16 aprile 2013 era fermo all'operazione n.15 del 20 maggio 2020, nonostante fosse stata riscontrata la produzione di rifiuti dovuti all'attività ancora in essere al momento del controllo. Ravvisata la viola- zione dell'art.190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, l'organo ac- certatore elevava il verbale di contestazione n.109 del 25 ottobre 2021, notificato al trasgressore e all'obbligato in solido in pari data, commi- nando la sanzione prevista dall'art.258, per irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 25 ottobre 2021 al n.0147582, l'organo accertatore trasmetteva alla Pt_1
il verbale di accertamento e contestazione. La Parte_1
ritenuto fondato l'accertamento, emette- Parte_1 va l'ordinanza ingiunzione n. 51952 del 27 marzo 2024 a carico di
[...] in solido con “ , con irroga- Parte_3 Controparte_7 zione della sanzione pecuniaria di cui all'art.258 comma 3 del d.lgs.152/2006 nella misura di € 4144,34, comprensiva delle spese di noti- fica. Pertanto, chiedeva rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammis- sibile e/o nel merito infondato e confermare, pertanto, l'Ordinanza In- giunzione 51952 del 27/03/2024- notificata il 12/04/2024. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio all'udienza del 10.10.2024, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2. Ciò posto, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata e merita accoglimento per le ragioni in appresso indicate. Ed invero, dalla consultazione della documentazione depositata emerge che con riguardo al verbale di accertamento e contestazione d'illecito amministrativo n. 109/2021 del 25/10/2021 vi fu notifica a mani di tale in data 25 10 2021, in assenza di specificazione circa Persona_2 la qualifica da costui assunta in ordine alla eventuale competenza alla ri- cezione di atti.
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 Mette conto rammentare, invero, che la contestazione è compiutamente formalizzata mediante consegna di «copia» del Verbale di accertamento, completo in ogni sua parte tanto all'autore dell'illecito amministrativo che all'obbligato in solido, purché tale consegna avvenga, come detto, nell'immediatezza dell'accertamento. Essa è poi ulteriormente perfezio- nata con la sottoscrizione del destinatario della contestazione sulla copia del Verbale che viene conservata dall'accertatore, quale prova della avve- nuta consegna. Poiché è difficilmente ipotizzabile che il trasgressore e l'obbligato in solido siano sempre congiuntamente presenti ogni volta che avviene la commissione di un illecito, si dovrà necessariamente, an- che per uno stesso fatto, effettuare una contestazione o una notifica agli obbligati in solido. Al riguardo il dettato normativo prevede che per la forma della contesta- zione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni pre- viste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere ef- fettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
A ben vedere applicando le predette coordinate normative al caso di specie, alcuna prova è stata invece fornita circa l'avvenuta notifica ai pre- detti soggetti (cfr. all.1 prod. resistente). Come chiarito dalla Suprema Corte, il sistema della legge 689 dell' 81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, discipli- nando, rigorosamente, i profili della imputabilità (art.2), dell'elemento soggettivo della violazione (art.3), delle cause di esclusione della respon- sabilità (art.4), del concorso di persone (art.5) e lo stesso profilo di dero- ga, ad esso apportato attraverso l'istituto della solidarietà (art.6) resta ri- gorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera in- terpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressa- mente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della riserva di legge fissato nell'art.1 (Cassazione civile sezione I,n.12321/2004;Cass Civ.sezVI,n.13134/2015). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il princi- pio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'ille- cito, salva la responsabilità solidale della società, (art.3 e 6 della legge ci- tata), con conseguenze applicative differenti in ragione della natura della condotta illecita, per cui è comminata la sanzione amministrativa. Con l'art. 6, la legge detta una speciale disciplina per la responsabilita' solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche in materia di lavoro, ponendola a carico di soggetti che, pur non figurando come au- tori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circostanze di fatto e di diritto.
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 In tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi de- stinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento puo' essere soltanto una persona fisica. La cir- costanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981 (Cass., n. 9830/1988). Si noti che, contrariamente all'ipotesi del concorso di persone, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981 e s.m.i., nella quale ciascuno dei concorrenti nelle viola- zioni amministrative è tenuto al pagamento, in caso di solidarietà l'estinzione dell'obbligazione si verifica con il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. L'intenzione del Legislatore è stata quella di creare un vincolo di solidarietà avente carattere sussidiario rispetto alla responsabilità diretta dell'autore materiale del fatto. Ciò premesso, occorre sottolineare che, in tema di sanzioni ammi- nistrative, il trasgressore può essere soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappre- sentante di un ente, ciò determina che la responsabilità in via prin- cipale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. Sul tema, preme sottolineare che, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando, come detto poc'anzi, il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato soli- dale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo. In altri termini, il principio della solidarietà, espressamente disci- plinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., risponde alla preci- pua finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conse- guentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazio- ne. In tal senso, si può affermare che il reale interesse del Legislatore è quello di far sì che il creditore riceva il pagamento della sanzione da qualcuno, sebbene la colpevolezza rimanga esclusivamente in capo alla persona che si sia resa protagonista della condotta anti- giuridica. Ponendo l'attenzione sull'obbligato solidale in tema di sanzioni amministrative, emerge come tale figura ricopre una posizione c.d. accessoria rispetto al trasgressore, il quale risulta titolare in via esclusiva dell'obbligazione. Sotto il profilo giuridico, è evidente che l'obbligato in solido, in quanto non coincidente col trasgressore, viene ad acquisire una po- sizione del tutto autonoma, che si riverbera inevitabilmente in tut- te le fasi del procedimento sanzionatorio. A tal fine, è indispensabile che tanto nel processo verbale di accer- tamento e contestazione di illecito amministrativo, tanto nell'ordinanza–ingiunzione o archiviazione, l'obbligato in solido n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 venga espressamente individuato e ne vengano indicati i suoi dati anagrafici. Ne consegue che a ciascuno dei due soggetti, nelle rispettiva qualità, debbono essere notificati gli atti recettizi di cui sopra, disciplinati dagli artt. 14 e 18 della Legge 689/1981 e s.m.i. In particolare, nell'eventualità che la notificazione del trasgressore non giunga a perfezionamento, ciò non determina il venir meno del- la pretesa creditoria nei confronti dell'obbligato in solido, stante la suddetta autonoma posizione giuridica, il quale, laddove abbia provveduto al pagamento, potrà esercitare il proprio diritto di re- gresso. Il concetto appena espresso si ricollega all'art. 14, ult. comma della Legge 689/1981 e s.m.i., che prevede “L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, a Sezioni Uni- te, con sentenza n. 22082 del 22.09.2017, affermando che l'obbligazione solidale è giuridicamente autonoma da quella del trasgressore, sicché non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., si estin- gua per mancata tempestiva notificazione;
con l'ulteriore conse- guenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione con- serva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto che è di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione. Tali principi sono stati ripresi e suffragati dalla Corte di Cassazio- ne, Sezione Lavoro, con Ordinanza del 5 agosto 2022 n. 24390, così confermandosi che l'estinzione della sanzione nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancata notifica nel termine di legge, non preclude l'azione nei confronti del responsabile solidale. Ciò posto applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame, mette conto evidenziare che alcuna prova è stata fornita dall'amministrazione convenuta circa l'avvenuta notifica ai predetti soggetti (cfr. all.1 prod. re- sistente), non potendo ritenersi satisfattiva la notifica effettuata a mani di tale non rinvenendosi alcun collegamento o attribuzione di Per_2 qualifica alla ricezione del predetto soggetto sia con la società che con il trasgressore (cfr. visura in atti). Pertanto, la mancata notifica del verbale di contestazione sia con riguar- do al trasgressore che alla società obbligata in solido ha effettivamente provocato l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo a que- st'ultima. Per i motivi sopra detti, va accolta l'opposizione e conseguentemente va annullata l'opposta ordinanza ingiunzione.
n. 3748/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto della non com- plessità della questione e delle fasi effettivamente svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza- ingiunzione l'ordinanza di ingiunzione n. 51952 del 27/03/2024- notificata il 12/04/2024.
2) condanna la in persona del di- Controparte_5 rettore p.t., al pagamento delle spese e onorari professionali del presente giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi
€1.278,00 per onorari professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge
Così deciso Aversa, 10.4.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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