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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10226/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato dall'Avv.to PA
LUCIANO MORETTI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
rappresentata dall'Avv.to Controparte_1
ANNUNZIATA AGNETA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo PA
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 24/05/2008. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia il 05/01/2018. _1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e delle condizioni economiche (ricorso depositato il 07/10/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente _1
.
[...]
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di
2 riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 15/12/2020, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 09/04/2025;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10226/2024 introdotto con ricorso del 07/10/2024 da nei confronti di PA
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 24/05/2008 tra (BARI (BA), PA
06/03/1972) e (BARI (BA), Controparte_1
05/09/1978) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte I, serie A, anno 2008;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 03/04/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10226/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato dall'Avv.to PA
LUCIANO MORETTI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
rappresentata dall'Avv.to Controparte_1
ANNUNZIATA AGNETA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo PA
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 24/05/2008. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia il 05/01/2018. _1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e delle condizioni economiche (ricorso depositato il 07/10/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente _1
.
[...]
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di
2 riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 15/12/2020, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 09/04/2025;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10226/2024 introdotto con ricorso del 07/10/2024 da nei confronti di PA
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 24/05/2008 tra (BARI (BA), PA
06/03/1972) e (BARI (BA), Controparte_1
05/09/1978) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte I, serie A, anno 2008;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 03/04/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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