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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 507/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 507/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 10:06, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal ) Controparte_2 sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. IO CI;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto impegnato in ulteriori Persona_1 contenziosi per la giornata odierna, fissati alla presenza delle parti.
I procuratori nulla osservano in ordine alla modalità mista di celebrazione dell'udienza.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. CI discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, alla luce della tardività della costituzione del CP_1 convenuto.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. Per_1
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi ed ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 16.46
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 507/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, ER Parte_1
MI e IO CI;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella
3 parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Con condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o CP_4 nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
4 2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario con due memorie di CP_1 identico contenuto (la prima depositata il 26.2.2025, la seconda il 4.3.2025), eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento all'annualità 2018/2019. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre,
l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo CP_1 formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, infine, posizione sulla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i
5 beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
6 presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) per l'annualità 2020/2021.
Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
11. Per quanto riguarda l'orario di lavoro osservato, tutti i contratti di supplenza prevedono un orario lavorativo completo con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 o comunque pari o superiore al 50% (2019/2020; 2021/2022).
Diversamente, con riferimento all'a.s. 2023/2024, la docente risulta aver svolto un orario di 8 ore settimanali (meno del 50%). Tuttavia, non vi sono ostacoli al riconoscimento del bonus per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'apporto didattico della ricorrente per otto ore settimanali su supplenza annuale si accompagna a numerosi contratti, riguardanti larga parte dell'anno scolastico, aventi ad oggetto supplenze brevi o saltuarie anche in sostituzione di docenti assenti per maternità /paternità.
7 In secondo luogo, seppur sul punto non si registri un orientamento definitivo, non convince il ragionamento, sviluppato in parte della giurisprudenza di merito, per cui il diritto di una docente ad un bonus concepito in termini di didattica annuale debba regredire a fronte non di una scelta dell'insegnante (come avviene comunemente per la docenza di ruolo, ovvero su richiesta dello stesso lavoratore), ma di un'esigenza esterna connessa alle esigenze di copertura dell'amministrazione.
È difatti chiaro che la limitazione della durata minima della prestazione lavorativa per i docenti di ruolo è funzionale al raggiungimento di una copertura e di una qualità intrinseca del servizio prestato dal docente;
servizio, quale quello di insegnamento, che vede limitazioni (e necessarie autorizzazioni) per la prestazione di altri lavori (che non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non devono essere incompatibili con le attività dell'istituto della stessa P.A.).
Questo contenimento orario non può andare a detrimento del ricorrente chiamato comunque ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo. Difatti, nel caso di specie, non emergono ragioni che inducano a ritenere che la limitazione oraria del docente sia dovuta ad un'esigenza diversa da una necessità di copertura parziale della pubblica amministrazione, che pertanto non può recare un pregiudizio al docente, non essendo stato dimostrato che tale limitazione risulti, invece, deputabile ad altre motivazioni (anche personali del docente stesso).
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, pertanto, non può ad avviso di chi scrive, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi degli stabili, la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per meno ore, ma nell'arco dell'intero anno scolastico e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della P.A..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
12. Deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal , data la tardività della CP_1 costituzione (che sarebbe dovuta intervenire entro il 25.2.2025) e la sua natura di eccezione in senso stretto, non suscettibile, pertanto, di essere rilevata d'ufficio (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 26931 del
2023).
8 13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui il ricorrente risulta CP_1 assunto in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025
(cfr. stato matricolare prodotto dalla difesa del ). CP_1
14. In conclusione, la domanda risulta parzialmente suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui Pt_1
e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo, tenuto conto dell'aumento richiesto per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
9 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) CP_1 per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 507/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 10:06, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal ) Controparte_2 sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. IO CI;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto impegnato in ulteriori Persona_1 contenziosi per la giornata odierna, fissati alla presenza delle parti.
I procuratori nulla osservano in ordine alla modalità mista di celebrazione dell'udienza.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. CI discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, alla luce della tardività della costituzione del CP_1 convenuto.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. Per_1
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi ed ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 16.46
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Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 507/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, ER Parte_1
MI e IO CI;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella
3 parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Con condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o CP_4 nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
4 2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario con due memorie di CP_1 identico contenuto (la prima depositata il 26.2.2025, la seconda il 4.3.2025), eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento all'annualità 2018/2019. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre,
l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo CP_1 formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, infine, posizione sulla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i
5 beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
6 presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) per l'annualità 2020/2021.
Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
11. Per quanto riguarda l'orario di lavoro osservato, tutti i contratti di supplenza prevedono un orario lavorativo completo con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 o comunque pari o superiore al 50% (2019/2020; 2021/2022).
Diversamente, con riferimento all'a.s. 2023/2024, la docente risulta aver svolto un orario di 8 ore settimanali (meno del 50%). Tuttavia, non vi sono ostacoli al riconoscimento del bonus per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'apporto didattico della ricorrente per otto ore settimanali su supplenza annuale si accompagna a numerosi contratti, riguardanti larga parte dell'anno scolastico, aventi ad oggetto supplenze brevi o saltuarie anche in sostituzione di docenti assenti per maternità /paternità.
7 In secondo luogo, seppur sul punto non si registri un orientamento definitivo, non convince il ragionamento, sviluppato in parte della giurisprudenza di merito, per cui il diritto di una docente ad un bonus concepito in termini di didattica annuale debba regredire a fronte non di una scelta dell'insegnante (come avviene comunemente per la docenza di ruolo, ovvero su richiesta dello stesso lavoratore), ma di un'esigenza esterna connessa alle esigenze di copertura dell'amministrazione.
È difatti chiaro che la limitazione della durata minima della prestazione lavorativa per i docenti di ruolo è funzionale al raggiungimento di una copertura e di una qualità intrinseca del servizio prestato dal docente;
servizio, quale quello di insegnamento, che vede limitazioni (e necessarie autorizzazioni) per la prestazione di altri lavori (che non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non devono essere incompatibili con le attività dell'istituto della stessa P.A.).
Questo contenimento orario non può andare a detrimento del ricorrente chiamato comunque ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo. Difatti, nel caso di specie, non emergono ragioni che inducano a ritenere che la limitazione oraria del docente sia dovuta ad un'esigenza diversa da una necessità di copertura parziale della pubblica amministrazione, che pertanto non può recare un pregiudizio al docente, non essendo stato dimostrato che tale limitazione risulti, invece, deputabile ad altre motivazioni (anche personali del docente stesso).
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, pertanto, non può ad avviso di chi scrive, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi degli stabili, la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per meno ore, ma nell'arco dell'intero anno scolastico e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della P.A..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
12. Deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal , data la tardività della CP_1 costituzione (che sarebbe dovuta intervenire entro il 25.2.2025) e la sua natura di eccezione in senso stretto, non suscettibile, pertanto, di essere rilevata d'ufficio (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 26931 del
2023).
8 13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui il ricorrente risulta CP_1 assunto in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025
(cfr. stato matricolare prodotto dalla difesa del ). CP_1
14. In conclusione, la domanda risulta parzialmente suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui Pt_1
e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo, tenuto conto dell'aumento richiesto per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
9 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) CP_1 per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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