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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosanna Gentile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1232/2023 promossa da:
nato ad [...], il [...] ed ivi residente in [...] – C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Di Bona, C.F. C.F._1
giusta delega in calce atto di citazione ATTORE/I C.F._2
CONTRO
nato in [...] il [...], residente in [...] Fiscale , quale titolare e legale rappresentante della ditta “ CodiceFiscale_3 [...]
”, con sede in Atina alla via Cartiera n. 95, Partita Iva rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Marco Grossi, Codice Fiscale , e Cinzia Grossi, Codice CodiceFiscale_4
Fiscale , sia congiuntamente che disgiuntamente, presso il cui Studio si è CodiceFiscale_5 domiciliato in Cassino alla via Sferracavalli n. 116
CONVENUTO/I
.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie a verbale depositate e note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec al difensore del GN il 29 marzo 2023, CP_1 il GN adiva l'intestato tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni Parte_1
1)“accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda, l'impignorabilità del complessivo importo di
€ 9.955,36, assegnato al creditore procedente, convenuto, precedentemente detenuto dal terzo pignorato Banca Popolare del Cassinate, in quanto derivante da erogazioni comunitarie, impignorabili per espressa previsione legislativa, nonché per l'effetto, condannare il Sig. alla CP_1 restituzione della suddetta somma di € 9.955,36 in favore del sig. con ogni Parte_1 conseguenziale statuizione di legge e di ragione”.
Si costituiva in giudizio il GN , quale titolare e legale rappresentante della ditta CP_1
“ ”, con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande formulate dall'attore per insussistenza delle condizioni per dichiarare l'impignorabilità delle somme assegnate al creditore procedente.
Alla prima udienza del 23 febbraio 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la difesa del convenuto eccepiva e faceva rilevare che il debito oggetto della domanda era stato medio tempore ammesso a procedura di concordato minore, iscritto al R.G. n. 36/23 del Tribunale di Cassino e, pertanto, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità del giudizio, in subordine chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Il Giudice concedeva i termini del codice di rito e fissava l'udienza del 20 settembre, da tenersi a trattazione scritta. Parte convenuta depositava le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e con nota di trattazione scritta del 17 settembre 2024 chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive.
Il Giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 febbraio 2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive entro 5 giorni prima dell'udienza.
Successivamente stante l'eccesiva onerosità del ruolo l' udienza di discussione veniva differita al giorno 7-03-25 e si dispensava le parti dal depositare nuove memorie conclusionali-
Il GN , quale titolare della ditta ” con atto di CP_1 Controparte_2 pignoramento presso terzi iscritto al R.G. n. 697/2022, Sez. Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di
Cassino, dava esecuzione al diritto di credito accertato con Sentenza n. 1695/2021 emessa dal
Tribunale di Cassino, con la quale il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Pezzella, condannava il GN al pagamento della somma di € 9.200,00 in favore della ditta Parte_1 [...]
CP_2
Il Tribunale, con la indicata sentenza, accertava che la ditta del GN – che si occupa di CP_1 realizzare opere e lavorazioni in alluminio – nel 2008 realizzava numerosi manufatti, tra cui cancelli, infissi e persiane, in favore del GN , montandoli presso l'abitazione di quest'ultimo, all'epoca Pt_1 in corso di costruzione.
Il Tribunale accertava il mancato pagamento delle opere da parte del GN e, pertanto, lo Pt_1 condannava al pagamento della somma come sopra indicata, oltre al pagamento delle spese processuali. Accertato il proprio diritto di credito, il GN stante il mancato adempimento spontaneo da CP_1 parte dell'odierno attore, metteva legittimamente in esecuzione il titolo per ottenere, –– il pagamento per i lavori svolti-
Nell'ambito della predetta procedura esecutiva mobiliare azionata dal creditore, l' odierno opponente formulava ricorso in opposizione, sostenendo la impignorabilità di alcune somme presenti sul conto corrente intestato al debitore, poiché derivanti da bonifici disposti da Agea e formulava pagina 2 di 4 contestualmente la richiesta di sospensione della procedura esecutiva mobiliare. La difesa del convenuto eccepiva la genericità ed infondatezza dell'opposizione ed il difetto assoluto dei presupposti dell'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da controparte.
Con Ordinanza del 3 novembre 2022 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione) il G.E. Dott.ssa Trovini rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore per i seguenti motivi:
“………….rilevato che, in base all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c. – al fine di accogliere ovvero rigettare'istanza di sospensione dell'esecuzione –va fatta in relazione alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione, cui la richiesta di sospensione è correlata ed al grave ed irreparabile danno che dall'esecuzione deriverebbe;
poiché, alla luce delle motivazioni espresse, nel caso di specie non sussiste il fumus di fondatezza della proposta opposizione, pertanto assorbita ogni questione in ordine al cosiddetto periculum in mora;
letti gli artt. 615, 623 e 624 c.p.c.; Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione”.
Con reclamo ai sensi degli artt. 624 comma 2 e 669 terdecies c.p.c. il GN impugnava il Parte_1 provvedimento reso il 3 novembre 2022 con il quale il G.E. a definizione della procedura iscritta al n. 687/2022 R.G.E.M. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore con ricorso ex art. 615 c.p.c.
Il reclamante, in particolare, deduceva l'erroneità della motivazione posta dal G.E. a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, per asserita contrarietà della motivazione alla normativa vigente in materia di somme erogate dall'organismo Agea, in favore delle aziende agricole ed alla interpretazione giurisprudenziale riguardo detta normativa.
Si costituiva nel giudizio di reclamo il GN facendo rilevare l'infondatezza delle CP_1 doglianze formulate dal reclamante, nonché l'inesistenza dei gravi motivi posti dal debitore a sostegno dell'istanza di sospensione innanzi al G.E. (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di reclamo, allegato n. 4 della comparsa di costituzione). Con Ordinanza emessa il 15 dicembre 2022 il Collegio, ritenute infondate le ragioni avanzate dal reclamante, rigettava il reclamo promosso dal debitore Pt_1 e confermava integralmente l'ordinanza resa dal G.E. il 3 novembre 2022 (cfr. Ordinanza allega
[...] al n. 5 della comparsa di costituzione).
Alla prima udienza del 23 febbraio 2024 la difesa dell' opponente eccepiva la circostanza sopravvenuta dell'ammissione dei debiti di parte attrice a concordato minore
Ed invero, con proposta di concordato minore depositata il 24 maggio 2023, ossia in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, l'attore chiedeva l'ammissione alla procedura Parte_1 concorsuale prevista dagli artt. 74 e ss. del Codice della Crisi d'impresa, per la composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare con la proposta di concordato minore l'istante effettuava una ricognizione della propria situazione debitoria, elencando tutti i propri debiti con i relativi creditori, ivi compreso il debito esistente nei confronti del GN (cfr. allegati alla memoria ex art. CP_1
183 VI comma n. 1 di parte convenuta). Nella proposta di concordato minore presentata dall' opponente non veniva fatta alcuna menzione del presente giudizio incardinato dal GN e già Pt_1 pendente al momento dell'instaurazione della procedura concorsuale. Pertanto, la situazione debitoria del GN è stata cristallizzata al momento della presentazione dell'stanza, menzionando, tra gli Pt_1 altri, il debito esistente nei confronti del GN odierno convenuto CP_1
Ed infatti nella Relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, il piano di concordato veniva elaborato tenendo conto sia delle entrate dell'azienda agricola del GN , sia Pt_1 della situazione debitoria dello stesso, fotografata in base allo status quo esistente al momento della instaurazione della procedura concorsuale. Con sentenza n. 1/2023 emessa il 2 gennaio 2024 il
Tribunale di Cassino, Sezione Procedure Concorsuali, Giudice Dott. Sandulli, omologava la proposta di pagina 3 di 4 concordato minore avanzata dal GN , tenuto conto sia delle istanze riportate nella proposta di Pt_1 concordato, sia delle risultanze contenute nella Relazione finale redatta dal Commissario Giudiziale e disponeva, tra l'altro, che: “sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventi definitiva non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore” (cfr. pag. 5 della sentenza di omologazione, allegata al n. 2 della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte convenuta).
Tenuto conto della pronuncia con la quale il Tribunale di Cassino ha omologato la proposta di concordato minore relativamente ai debiti dell'odierno attore (ivi compreso il debito esistente nei confronti del GN deve escludersi che il presente giudizio, in quanto costituente la CP_1 prosecuzione (ossia la fase di merito) dell'esecuzione mobiliare iscritta al R.G. n. 697/22, possa essere legittimamente proseguito, in quanto tale prosecuzione violerebbe il dettato della pronuncia sopra riportata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accerta e Dichiara l'improcedibilità, inammissibilità e/o nullità della domanda attorea, per violazione delle disposizioni di legge contenute nel Codice della crisi d'impresa e per violazione delle prescrizioni riportate nella sentenza n. 1/2024 del Tribunale di Cassino, Sezione Civile-Procedure
Concorsuali
Vista la materia e la particolare situazione debitoria dell'attore nonché la documentazione relativa alla
Sentenza n°1/24 del Tribunale di Cassino ritiene equo compensare le spese
Così deciso
.
CASSINO, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rosanna Gentile
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosanna Gentile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1232/2023 promossa da:
nato ad [...], il [...] ed ivi residente in [...] – C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Di Bona, C.F. C.F._1
giusta delega in calce atto di citazione ATTORE/I C.F._2
CONTRO
nato in [...] il [...], residente in [...] Fiscale , quale titolare e legale rappresentante della ditta “ CodiceFiscale_3 [...]
”, con sede in Atina alla via Cartiera n. 95, Partita Iva rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Marco Grossi, Codice Fiscale , e Cinzia Grossi, Codice CodiceFiscale_4
Fiscale , sia congiuntamente che disgiuntamente, presso il cui Studio si è CodiceFiscale_5 domiciliato in Cassino alla via Sferracavalli n. 116
CONVENUTO/I
.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie a verbale depositate e note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec al difensore del GN il 29 marzo 2023, CP_1 il GN adiva l'intestato tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni Parte_1
1)“accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda, l'impignorabilità del complessivo importo di
€ 9.955,36, assegnato al creditore procedente, convenuto, precedentemente detenuto dal terzo pignorato Banca Popolare del Cassinate, in quanto derivante da erogazioni comunitarie, impignorabili per espressa previsione legislativa, nonché per l'effetto, condannare il Sig. alla CP_1 restituzione della suddetta somma di € 9.955,36 in favore del sig. con ogni Parte_1 conseguenziale statuizione di legge e di ragione”.
Si costituiva in giudizio il GN , quale titolare e legale rappresentante della ditta CP_1
“ ”, con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande formulate dall'attore per insussistenza delle condizioni per dichiarare l'impignorabilità delle somme assegnate al creditore procedente.
Alla prima udienza del 23 febbraio 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la difesa del convenuto eccepiva e faceva rilevare che il debito oggetto della domanda era stato medio tempore ammesso a procedura di concordato minore, iscritto al R.G. n. 36/23 del Tribunale di Cassino e, pertanto, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità del giudizio, in subordine chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Il Giudice concedeva i termini del codice di rito e fissava l'udienza del 20 settembre, da tenersi a trattazione scritta. Parte convenuta depositava le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e con nota di trattazione scritta del 17 settembre 2024 chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive.
Il Giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 febbraio 2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive entro 5 giorni prima dell'udienza.
Successivamente stante l'eccesiva onerosità del ruolo l' udienza di discussione veniva differita al giorno 7-03-25 e si dispensava le parti dal depositare nuove memorie conclusionali-
Il GN , quale titolare della ditta ” con atto di CP_1 Controparte_2 pignoramento presso terzi iscritto al R.G. n. 697/2022, Sez. Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di
Cassino, dava esecuzione al diritto di credito accertato con Sentenza n. 1695/2021 emessa dal
Tribunale di Cassino, con la quale il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Pezzella, condannava il GN al pagamento della somma di € 9.200,00 in favore della ditta Parte_1 [...]
CP_2
Il Tribunale, con la indicata sentenza, accertava che la ditta del GN – che si occupa di CP_1 realizzare opere e lavorazioni in alluminio – nel 2008 realizzava numerosi manufatti, tra cui cancelli, infissi e persiane, in favore del GN , montandoli presso l'abitazione di quest'ultimo, all'epoca Pt_1 in corso di costruzione.
Il Tribunale accertava il mancato pagamento delle opere da parte del GN e, pertanto, lo Pt_1 condannava al pagamento della somma come sopra indicata, oltre al pagamento delle spese processuali. Accertato il proprio diritto di credito, il GN stante il mancato adempimento spontaneo da CP_1 parte dell'odierno attore, metteva legittimamente in esecuzione il titolo per ottenere, –– il pagamento per i lavori svolti-
Nell'ambito della predetta procedura esecutiva mobiliare azionata dal creditore, l' odierno opponente formulava ricorso in opposizione, sostenendo la impignorabilità di alcune somme presenti sul conto corrente intestato al debitore, poiché derivanti da bonifici disposti da Agea e formulava pagina 2 di 4 contestualmente la richiesta di sospensione della procedura esecutiva mobiliare. La difesa del convenuto eccepiva la genericità ed infondatezza dell'opposizione ed il difetto assoluto dei presupposti dell'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da controparte.
Con Ordinanza del 3 novembre 2022 (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione) il G.E. Dott.ssa Trovini rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore per i seguenti motivi:
“………….rilevato che, in base all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c. – al fine di accogliere ovvero rigettare'istanza di sospensione dell'esecuzione –va fatta in relazione alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione, cui la richiesta di sospensione è correlata ed al grave ed irreparabile danno che dall'esecuzione deriverebbe;
poiché, alla luce delle motivazioni espresse, nel caso di specie non sussiste il fumus di fondatezza della proposta opposizione, pertanto assorbita ogni questione in ordine al cosiddetto periculum in mora;
letti gli artt. 615, 623 e 624 c.p.c.; Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione”.
Con reclamo ai sensi degli artt. 624 comma 2 e 669 terdecies c.p.c. il GN impugnava il Parte_1 provvedimento reso il 3 novembre 2022 con il quale il G.E. a definizione della procedura iscritta al n. 687/2022 R.G.E.M. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore con ricorso ex art. 615 c.p.c.
Il reclamante, in particolare, deduceva l'erroneità della motivazione posta dal G.E. a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, per asserita contrarietà della motivazione alla normativa vigente in materia di somme erogate dall'organismo Agea, in favore delle aziende agricole ed alla interpretazione giurisprudenziale riguardo detta normativa.
Si costituiva nel giudizio di reclamo il GN facendo rilevare l'infondatezza delle CP_1 doglianze formulate dal reclamante, nonché l'inesistenza dei gravi motivi posti dal debitore a sostegno dell'istanza di sospensione innanzi al G.E. (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di reclamo, allegato n. 4 della comparsa di costituzione). Con Ordinanza emessa il 15 dicembre 2022 il Collegio, ritenute infondate le ragioni avanzate dal reclamante, rigettava il reclamo promosso dal debitore Pt_1 e confermava integralmente l'ordinanza resa dal G.E. il 3 novembre 2022 (cfr. Ordinanza allega
[...] al n. 5 della comparsa di costituzione).
Alla prima udienza del 23 febbraio 2024 la difesa dell' opponente eccepiva la circostanza sopravvenuta dell'ammissione dei debiti di parte attrice a concordato minore
Ed invero, con proposta di concordato minore depositata il 24 maggio 2023, ossia in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, l'attore chiedeva l'ammissione alla procedura Parte_1 concorsuale prevista dagli artt. 74 e ss. del Codice della Crisi d'impresa, per la composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare con la proposta di concordato minore l'istante effettuava una ricognizione della propria situazione debitoria, elencando tutti i propri debiti con i relativi creditori, ivi compreso il debito esistente nei confronti del GN (cfr. allegati alla memoria ex art. CP_1
183 VI comma n. 1 di parte convenuta). Nella proposta di concordato minore presentata dall' opponente non veniva fatta alcuna menzione del presente giudizio incardinato dal GN e già Pt_1 pendente al momento dell'instaurazione della procedura concorsuale. Pertanto, la situazione debitoria del GN è stata cristallizzata al momento della presentazione dell'stanza, menzionando, tra gli Pt_1 altri, il debito esistente nei confronti del GN odierno convenuto CP_1
Ed infatti nella Relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, il piano di concordato veniva elaborato tenendo conto sia delle entrate dell'azienda agricola del GN , sia Pt_1 della situazione debitoria dello stesso, fotografata in base allo status quo esistente al momento della instaurazione della procedura concorsuale. Con sentenza n. 1/2023 emessa il 2 gennaio 2024 il
Tribunale di Cassino, Sezione Procedure Concorsuali, Giudice Dott. Sandulli, omologava la proposta di pagina 3 di 4 concordato minore avanzata dal GN , tenuto conto sia delle istanze riportate nella proposta di Pt_1 concordato, sia delle risultanze contenute nella Relazione finale redatta dal Commissario Giudiziale e disponeva, tra l'altro, che: “sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventi definitiva non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore” (cfr. pag. 5 della sentenza di omologazione, allegata al n. 2 della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte convenuta).
Tenuto conto della pronuncia con la quale il Tribunale di Cassino ha omologato la proposta di concordato minore relativamente ai debiti dell'odierno attore (ivi compreso il debito esistente nei confronti del GN deve escludersi che il presente giudizio, in quanto costituente la CP_1 prosecuzione (ossia la fase di merito) dell'esecuzione mobiliare iscritta al R.G. n. 697/22, possa essere legittimamente proseguito, in quanto tale prosecuzione violerebbe il dettato della pronuncia sopra riportata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accerta e Dichiara l'improcedibilità, inammissibilità e/o nullità della domanda attorea, per violazione delle disposizioni di legge contenute nel Codice della crisi d'impresa e per violazione delle prescrizioni riportate nella sentenza n. 1/2024 del Tribunale di Cassino, Sezione Civile-Procedure
Concorsuali
Vista la materia e la particolare situazione debitoria dell'attore nonché la documentazione relativa alla
Sentenza n°1/24 del Tribunale di Cassino ritiene equo compensare le spese
Così deciso
.
CASSINO, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rosanna Gentile
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