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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 09/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 682/2021 depositato il 11/03/2021 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. – P.IVA_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 874/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 e pubblicata il
22/07/2020
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF031004223-2018 ires-altro 2014
- avviso di accertamento n. TVF031004223-2018 iva-altro 2014 - avviso di accertamento n. TVF031004223-2018 irap 2014
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1La s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 22.2.2021, poi iscritto a ruolo in data 11.3.2021 e depositato in data 16.3.2021 nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. 874/03/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TVF031004223/2018 emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data
14.11.2018 e notificato in data 19.11.2018.
A mezzo di tale atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2014, era individuata, ai sensi degli artt.
39 comma 1 lett. b) e d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 5, 24 e 25 d. lgs. n. 446/97, 19 e 54 d.p.r. n. 633/72, maggior materia imponibile ai fini dell'i.re.s., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a..
In particolare, l'ufficio impositore premetteva che dall'attività istruttoria da esso svolta era emerso che, nell'anno di imposta preso in considerazione, la contribuente aveva intrattenuto rapporti commerciali con la s.r.l. Società_1 e che quest'ultima aveva emesso nei suoi confronti fatture passive che documentavano la prestazione di servizi di valore pari ad € 80.475,00 (tramite i medesimi documenti era addebitata un'i.v.a. pari ad € 17.704,50); al fine di approfondire la natura di tale rapporto commerciale e dei costi sostenuti dalla contribuente in funzione di esso, era intrapresa un'attività di accertamento analitico – induttivo nel corso della quale era emesso l'invito n. I01892/2019 di prot. del
27.8.2018 (notificato in data 31.8.2018), a mezzo del quale era chiesta l'esibizione della
Società_1documentazione commerciale, contrattuale e fiscale relativa ai rapporti con la s.r.l. (corrispondenza intrattenuta con tale società, contratti con essa conclusi, fatture passive emesse da tale società, registro i.v.a. acquisti, conti di mastro ad essa relativi, prova dei pagamenti effettuati nei suoi confronti, etc.) oltre al bilancio contabile, al bilancio Cee ed al dettaglio delle variazioni in aumento o in diminuzione ai fini i.re.s. ed i.r.a.p.. All'esito dell'esame di tale documentazione, esibita dalla contribuente, emergeva che il contratto di appalto concluso con la citata s.r.l. non era stato registrato ed era privo di data certa, le fatture passive riportavano imponibili variabili e non descrivevano analiticamente i servizi forniti da essa, non era stato dimostrato il buon fine dei pagamenti eseguiti in suo favore e non erano indicate le modalità con cui avveniva la gestione del personale assunto alle dipendenze della s.r.l. Società_1.
A tanto l'ufficio impositore aggiungeva che esso aveva intrapreso nei confronti di tale società un'attività di verifica conclusa da un p.v.c. redatto in data 27.6.2017 e consegnato in pari data ad essa;
da tale atto istruttorio si evinceva che essa aveva ad oggetto la fornitura di servizi a terzi committenti ma in realtà realizzava un'attività di somministrazione illecita di manodopera;
tale somministrazione era realizzata stipulando contratti di appalto di servizi con le proprie committenti e subappaltando fittiziamente tali attività ad imprese subappaltatrici (legate ad essa in ragione di molteplici fattori), le quali assumevano alle proprie dipendenze il personale incaricato dell'esecuzione dell'attività appaltata, il quale in sostanza – secondo la prospettazione dell'ufficio impositore – avrebbe in realtà svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze delle imprese committenti.
Tanto sarebbe avvenuto anche in riferimento ai rapporti intrattenuti dalla contribuente con la s.r.l.
Società_1: le due società concludevano un contratto di appalto di servizi, poi subappaltato alla
Società_2; quest'ultima eseguiva l'attività appaltata a mezzo di personale che di fatto sarebbe stato dipendente della Ricorrente_1 s.r.l..
Sulla scorta di tali elementi (pedissequamente ripresi dal corpo del verbale di contraddittorio del
9.11.2018) l'ufficio impositore concludeva che le operazioni commerciali documentate dalle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. nei confronti della contribuente fossero giuridicamente inesistenti
(ossia affette da simulazione relativa nel senso che il contratto di appalto di servizi dissimulava una somministrazione di manodopera); perciò negava alla contribuente la deduzione delle spese sostenute nel citato anno di imposta al fine di remunerare le prestazioni fornitele dalla Società_1 s.r.l. (e documentate dalle fatture passive da questa emesse in tale anno) e la detrazione dell'i.v.a. addebitatale dalla società appaltatrice sul costo di tali prestazioni. Era liquidato un maggior reddito di impresa pari ad € 106.081,00, un maggior valore della produzione pari ad € 197.383,00 ed, a seguito del disconoscimento della relativa detrazione, una maggior i.v.a. pari ad € 17.704,50.
Pertanto, erano richiesti in pagamento € 22.159,00 a titolo di maggior i.re.s., € 4.265,00 a titolo di maggior i.r.a.p. ed € 17.704,00 a titolo di maggior i.v.a., della quale era chiesto il pagamento al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte. La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ed affermava che l'avviso di accertamento impugnato era immune dai vizi denunciati dalla contribuente e che la pretesa creditoria esercitata dall'ufficio impositore era fondata poiché gli elementi probatori emersi a suo sostegno nel corso dell'istruttoria apparivano persuasivi. La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa deduceva in sostanza che l'ufficio impositore non aveva fornito la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito e che pertanto la pretesa vantata nei suoi confronti era priva di fondamento.
L'ufficio impositore si costituiva nel presente grado di giudizio a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto dell'appello. In data 14.4.2025 questa Corte esaminava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato;
con ordinanza n.
966/25 essa era dichiarata inammissibile alla luce della rinuncia ad essa formulata dall'appellante ed era fissata per la trattazione del processo l'udienza del 10.11.2025. In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è nel complesso fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Il libello dell'appellante non contiene una puntuale capitolazione di distinti motivi di gravame ma esprime una critica globale alla decisione adottata dalla sentenza di primo grado ed, in conseguenza, al giudizio di fondatezza del diritto di credito vantato nei suoi confronti.
Questa Corte pertanto ritiene preferibile articolare la propria valutazione prescindendo dalla disamina individuale dei motivi di appello ma soffermandosi, al contrario, sulla consistenza e sulla persuasività del materiale probatorio versato in atti.
Tale materiale è quello prodotto da ambo le parti agli atti del precedente grado di giudizio, atteso che nel presente grado di giudizio esse non vi hanno aggiunto alcun ulteriore elemento.
Orbene, tale materiale si compone di elementi probatori inidonei a dimostrare l'esistenza e la fondatezza del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore, attuale appellato.
La tesi di tale ufficio poggia, infatti, sulla circostanza per cui l'appellante non avrebbe sostenuto i costi afferenti agli esborsi documentati dalle fatture emesse nei suoi confronti dalla Società_1 s.r.l. nell'anno 2014; per tale ragione esso avrebbe negato alla contribuente la deduzione degli imponibili esposti in tali fatture e la detrazione dell'i.v.a. ad essa addebitata nei medesimi documenti fiscali. Questa conclusione discende, come anticipato, da svariati elementi sintomatici dell'inesistenza della prestazione fatturata in favore dell'appellante; essi sono valorizzati dall'Agenzia delle Entrate nell'atto impositivo oggetto di impugnazione. Il primo di tali elementi è rappresentato dalla mancata registrazione del contratto di appalto concluso tra l'appellante e la Società_1 s.r.l. e dalla mancata presenza di una data certa di sottoscrizione di tale contratto.
Tale elemento è privo di attitudine dimostrativa. Invero, per un verso, la mancata registrazione del contratto di appalto di servizi è irrilevante poiché non sussiste l'obbligo della sua registrazione;
per altro verso, tale contratto – a differenza di quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate – possiede una data certa, come si può agevolmente osservare a pag. n. 7 del relativo documento nella quale si può apprezzare che l'indicazione della data di conclusione del contratto – risalente al 28.11.2013 – è seguita dall'apposizione di una marca filatelica annullata in data coeva da un doppio timbro postale circolare. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che è soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di appalto, la data della sua conclusione deve considerarsi certa e va collocata in data 28.11.2013. Tale circostanza invero rappresenta un fatto che stabilisce in modo certo l'anteriorità della formazione del documento e pertanto sopperisce all'assenza della registrazione, la quale persegue la medesima finalità.
A ciò deve aggiungersi che infondata è l'ulteriore e correlata circostanza (adombrata a pag. n. 3 dell'avviso di accertamento al punto n. 1)) che pone in questione la fisiologia del rapporto esistente tra oggetto della prestazione fornita dall'appaltatore e corrispettivo corrisposto dal committente: quest'ultimo è oggetto della libera contrattazione delle parti (e peraltro non presenta significativi elementi di anomalia); l'oggetto della prestazione dell'appaltatore è lo svolgimento del servizio di movimentazione delle merci e non la fornitura di servizi di promozione commerciale.
Le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate in un capitolato del quale si contesta la genericità, senza che tuttavia l'ufficio impositore esprima le ragioni per cui il contenuto di tale documento sarebbe per l'appunto generico.
Altra censura priva di consistenza è l'assenza in tale capitolato della sottoscrizione delle parti;
essa non appare necessaria né indispensabile, atteso che è sufficiente che le parti abbiano sottoscritto il documento contrattuale che incorpora il contratto di appalto.
Ulteriore elemento invocato a dimostrazione della fondatezza del disconoscimento della deduzione e della detrazione effettuate dall'appellante è costituito dalla mancata esposizione, nelle fatture che riportano imponibili inferiori al corrispettivo mensile pattuito nel contratto e pari ad € 13.000,00 (cfr. clausola n. 4 del contratto di appalto), dei servizi non forniti dall'appaltatore.
Questo elemento è privo di concludenza e di attitudine dimostrativa.
La clausola n. 4) del contratto di appalto riconosce che l'appaltatore può, nel corso dell'esecuzione del contratto, aumentare o diminuire la prestazione laddove ciò si renda necessario (e che il committente a sua volta potrà apportare variazioni al servizio convenuto, previa corresponsione di un maggior compenso); ne consegue che l'esposizione nelle fatture emesse dall'appaltatore di imponibili variabili e difformi dal compenso di € 13.000,00 oggetto di pattuizione rispecchia un profilo fisiologico afferente all'esecuzione del contratto, delineato sin dal momento genetico dell'accordo e che non può essere apprezzato (in assenza di ulteriori elementi, che nel caso di specie non sono esplicitati) quale fattore di anomalia.
D'altra parte, priva di pregio è l'osservazione, presente nell'apparato argomentativo dell'atto impugnato, secondo cui le fatture emesse avrebbero dovuto specificare “i servizi non prestati”, pena in caso contrario l'affermazione dell'inesistenza della prestazione fatturata ovvero dell'indeducibilità del relativo costo (e dell'indetraibilità dell'i.v.a. addebitata).
L'infondatezza di tale argomentazione deriva dal dettato dell'art. 21 comma 2 lett. g) d.p.r. n. 633/72 il quale stabilisce che la fattura deve indicare la natura, la quantità e la qualità dei servizi formanti oggetto dell'operazione commerciale;
da tanto si desume che il contenuto di tale documento è esclusivamente affermativo in quanto il suo scopo è la rendicontazione di un'operazione commerciale conclusa mentre non vi sono margini per l'esposizione di un'operazione commerciale non conclusa (sub specie di bene non consegnato o di servizio non prestato) né tantomeno si intravede una plausibile ragione per cui la fattura debba ospitare una simile attestazione (specie se si pone mente alla finalità perseguita dall'emissione del documento fiscale).
Un altro elemento addotto al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa dell'appellata è la mancata dimostrazione dell'incasso (o, comunque, del buon fine) dei bonifici bancari con cui sono state saldate le fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. (unitamente alla mancata esibizione degli estratti del rapporto bancario su cui tali operazioni sono state addebitate). Tale circostanza è priva di pregio e di attitudine dimostrativa delle tesi dell'appellata.
L'Agenzia delle Entrate assume che l'operazione commerciale dedotta nelle fatture emesse dalla
Società_1 s.r.l. in favore della Ric_1 s.r.l. – ossia il contratto di appalto di servizi tra loro concluso – sia giuridicamente inesistente ossia che essa si intesti un nomen iuris (per l'appunto, quello di appalto) difforme e differente dall'effettiva sostanza del rapporto contrattuale, il quale dissimulerebbe verosimilmente un rapporto di lavoro subordinato sub specie di somministrazione di manodopera
(ossia una natura della fattispecie contrattuale che non darebbe diritto all'abbattimento dell'imponibile dell'i.re.s. e dell'i.v.a.).
Non è di contro invocata l'inesistenza oggettiva (o al limite soggettiva) dell'operazione commerciale fatturata. Se così è, come in effetti è, l'assenza della dimostrazione dell'incasso dei bonifici è irrilevante poiché essa rappresenta generalmente un indizio frequente o tipico dell'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità) mentre non ha alcuna attinenza con la categoria della “inesistenza giuridica” dell'operazione commerciale, la quale invece implica l'effettivo e regolare adempimento delle prestazioni concordate nel contratto sotteso ad essa e la mera simulazione relativa di tale negozio (decisa allo scopo di ottenere un vantaggio di natura tributaria). L'ultimo elemento che supporta la pretesa creditoria dell'appellata è rappresentato dal p.v.c. redatto dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 27.6.2017 all'esito di un'attività ispettiva compiuta nei confronti della Società_1 s.r.l.; si tratta di un atto istruttorio legittimamente utilizzabile nei confronti dell'appellante ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. c) d.p.r. n. 600/73 e 54 comma 2 d.p.r. n. 633/72.
A parere dell'appellata, questo p.v.c. dimostrerebbe che i lavoratori assunti alle dipendenze della
Società_2 di Nominativo_1, che con la Società_1 s.r.l. in data 15.12.2013 aveva concluso un contratto di subappalto (come pure i lavoratori assunti alle dipendenze del subappaltatore Sicurezza e Lavoro), effettivamente svolgevano le loro mansioni alle dipendenze dell'appellante (con tutte le ricadute, già ricordate, concernenti la perdita del diritto alla deduzione ed alla detrazione illustrate dall'atto impositivo impugnato). In via preliminare, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'Amministrazione finanziaria, qualora invochi, ai fini della regolare applicazione delle imposte, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall'onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, riflettentisi sugli scopi perseguiti, in concreto dai contraenti.” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 1568/14 in materia di i.v.a.; cfr. in termini anche Cass. Civ. Sez. VI° sent. n. 12523/21 in materia di imposte sui redditi).
Questa Corte osserva che dall'applicazione di tale principio alla presente controversia consegue che l'ufficio impositore non ha fornito una prova sufficiente ed adeguata degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito.
L'ufficio impositore affida la dimostrazione della dissimulazione della somministrazione di manodopera ad una fonte di prova di matrice essenzialmente dichiarativa, rappresentata dalle dichiarazioni che nel corso dell'istruttoria i dipendenti delle imprese subappaltatrici della Società_1
s.r.l. erano stati invitati a fornire in risposta a dei questionari inviati ai sensi degli artt. 32 d.p.r. n. 600/73 e 51 d.p.r. n. 633/72; i questionari vertevano su svariati aspetti dello svolgimento del loro rapporto lavorativo (puntualmente elencati a pag. n. 84 del p.v.c. del 27.6.2017), tra cui veniva in risalto l'individuazione dell'identità della figura deputata ad impartire le direttive inerenti al disbrigo delle mansioni di ciascuno. Ric_1Gli elementi probatori in tal modo raccolti nei confronti della s.r.l. appaiono deficitari, incompleti e – in definitiva – privi di pregio per molteplici ragioni.
La carenza del materiale probatorio consegue ad una prima, ovvia considerazione: agli atti del processo non sono presenti le prove addotte dall'appellata, le quali sono costituite solo e soltanto dai verbali in cui sono raccolte ed incartate le dichiarazioni rilasciate dai soggetti ascoltati dai funzionari dell'ufficio impositore incaricati dell'attività ispettiva (che avrebbero dovuto correttamente essere sottoposte al vaglio di questa Corte); l'Agenzia delle Entrate di contro ha depositato agli atti esclusivamente il p.v.c. il quale contiene (alle pagg. nn. 102 – 106) una sintesi del contenuto di tali dichiarazioni realizzata dai citati funzionari;
tale sunto – dal punto di vista dimostrativo – non può in alcun modo essere equiparato all'originaria (e fedele) verbalizzazione delle dichiarazioni rilasciate dalle persone ascoltate, tanto più che gli autori della verifica introducono ed aggiungono delle personali opinioni sulla loro attendibilità, le quali inducono a nutrire leciti dubbi sull'obiettività della sintesi.
Il campione di dipendenti selezionato dall'ufficio impositore non risulta sufficientemente rappresentativo del personale delle imprese subappaltatrici in predicato di essere oggetto della somministrazione di manodopera.
Infatti, risultano invitati ed interpellati cinque lavoratori subordinati;
tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'appellante agli atti del processo di primo grado si evince che alle dipendenze della
Società_2 di Nominativo_1 nell'anno di imposta 2014 prestavano la propria attività lavorativa altri quattro lavoratori dipendenti (Nom_2, Nom_3, Nom_4 e Nom_5), i quali non sono stati ascoltati e pertanto nulla hanno riferito circa le condizioni in cui essi svolgevano le loro mansioni e le modalità e le forme di estrinsecazione del potere direttivo e conformativo della prestazione lavorativa, tipico della figura datoriale.
Ne consegue che l'ipotetica portata dimostrativa ascrivibile ai soggetti ascoltati dall'ufficio impositore risulta parziale ed insufficiente a comprovare che tutti i lavoratori “reclutati” dalla Società_1 s.r.l. erano in sostanza alle dipendenze della Ricorrente_1 s.r.l..
Infine, stando al riassunto effettuato dagli estensori del p.v.c. (e nonostante esso), i signori Nom_6, Nom_7 e Nom_8 risultano aver dichiarato che, nel periodo in cui sono stati assunti alle dipendenze della Società_2, essi ricevevano direttive e disposizioni dal sig. Nominativo_1. Nessuno dei soggetti ascoltati ha affermato che nel medesimo periodo o, comunque, nell'anno di imposta 2014 il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. o un soggetto da costui incaricato o delegato gli aveva impartito direttive a riguardo del disimpegno delle mansioni di cui esso era stato incaricato.
Come si può notare, difetta nel caso di specie l'elemento di prova per consuetudine essenziale a dimostrare la presenza di una somministrazione illecita di manodopera ossia le dichiarazioni dei lavoratori subordinati oggetto della somministrazione, tanto più che non risulta (né tantomeno l'appellata ne ha fornito prova) che nessuno dei lavoratori ascoltati o di quelli dipendenti dalla
Società_2 (oltre che della Sicurezza e Lavoro, per quanto di sua stretta competenza) abbia convenuto in giudizio la Ricorrente_1 s.r.l. dinanzi al competente giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza con quest'ultima di un rapporto di lavoro subordinato.
D'altro canto, agli atti del presente processo non si rinvengono i verbali di ispezione dell'I.n.p.s. di cui si parla a pag. n. 4 dell'avviso di accertamento impugnato.
Pertanto, capziosa deve ritenersi l'affermazione, presente alla medesima pag. n. 4, secondo la quale i lavoratori subordinati “di tale periodo non sono in grado di riferire elementi inconfutabili dai quali risulti che hanno prestato la loro attività sotto la direzione ed il coordinamento delle imprese subappaltatrici”; trattasi di affermazione non veritiera poiché la maggior parte del personale interpellato ha, al contrario, riferito di avere prestato la propria attività lavorativa proprio sotto la direzione del Nominativo_1.
Al netto delle argomentazioni finora esposte, parte degli elementi valorizzati dall'ufficio impositore sono privi di rilevanza: ciò può dirsi con riguardo all'identità del luogo di lavoro nonostante il mutamento del datore di lavoro (circostanza fisiologica se il committente dell'appalto di servizi concluso con la Società_1 s.r.l. è la Ricorrente_1 s.r.l.) e dell'assenza di indicazioni fornite dall'appellante circa la gestione del personale assunto dalla Società_1 s.r.l. o dai suoi subappaltatori
(poiché a tale ipotetica lacuna conoscitiva, denunciata nel corso dell'istruttoria, sopperisce il p.v.c. del 27.6.2017 e segnatamente il contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori subordinati in esso presenti).
Altra parte di tali elementi hanno un taglio congetturale e suggestivo: ciò può dirsi con riferimento alle inadempienze dei subappaltatori rispetto ai loro obblighi fiscali e contributivi (nelle quali alla Ric_1 s.r.l. naturalmente non può ascriversi alcun ruolo), all'articolato meccanismo simulatorio orchestrato dalla Società_1 s.r.l. (del quale nella presente controversia non è emerso alcun concreto elemento di riscontro con riferimento alla posizione della contribuente) ed all'assunzione successiva alle dipendenze dell'appellante dei più volte richiamati lavoratori. In sostanza, va riconosciuto che l'ufficio impositore prima ed il giudice di primo grado poi non hanno correttamente applicato il principio di diritto in precedenza richiamato poiché non hanno dimostrato adeguatamente la ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi della simulazione relativa del contratto di appalto di servizi del 28.11.2013. In conclusione, l'assunto dell'Agenzia delle Entrate in forza del quale tale contratto di appalto sarebbe affetto da simulazione relativa poggia su un disorganico assemblaggio di elementi congetturali e non sufficientemente persuasivi. Va riconosciuto infine che gli illeciti tributari ascritti alla contribuente dal provvedimento di irrogazione accluso all'atto impositivo non sussistono, in quanto la loro consumazione deve ritenersi esclusa per le stesse ragioni espresse a riguardo dell'insussistenza dei maggiori debiti di imposta da esso sanciti. L'integrale accoglimento del gravame comporta poi l'assorbimento della doglianza relativa al regolamento delle spese di lite adottato nel precedente grado di giudizio.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVF031004223/2018, emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, è infondato;
infondata deve quindi considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie inflitte).
Non risulta accoglibile la domanda di rimborso degli importi corrisposti dalla contribuente in pendenza del presente giudizio, difettando al riguardo qualsivoglia elemento di prova.
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del d.m. n.
140/12 (Capo III°), vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12), nella parte in cui disciplina i compensi dovuti agli appartenenti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili poiché il difensore dell'appellante è un dottore commercialista.
Infatti, l'art. 15 comma quinquies d. lgs. n. 546/92 prevede che “I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”.
Le spese e gli onorari di lite pertanto vengono quantificati ai sensi dell'art. 28 d.m. n. 140/12 (e del rimando in esso contenuto ai parametri presenti nella tabella C, ad esso allegata, riquadro 10.2) nella misura complessiva di € 8.899,99 (primo grado di giudizio: 5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e quindi € 4.449,99 per l'attività di rappresentanza tributaria;
secondo grado di giudizio:
5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e quindi € 4.449,99 per l'attività di rappresentanza tributaria), oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge ed alla refusione dell'importo del contributo unificato corrisposto per l'iscrizione a ruolo dei due gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza n. n.
874/03/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TVF031004223/2018, emesso in data 14.11.2018 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.899,99 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge nonché dell'importo del contributo unificato corrisposto per l'iscrizione a ruolo del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 682/2021 depositato il 11/03/2021 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. – P.IVA_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 874/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 e pubblicata il
22/07/2020
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF031004223-2018 ires-altro 2014
- avviso di accertamento n. TVF031004223-2018 iva-altro 2014 - avviso di accertamento n. TVF031004223-2018 irap 2014
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1La s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 22.2.2021, poi iscritto a ruolo in data 11.3.2021 e depositato in data 16.3.2021 nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. 874/03/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TVF031004223/2018 emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data
14.11.2018 e notificato in data 19.11.2018.
A mezzo di tale atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2014, era individuata, ai sensi degli artt.
39 comma 1 lett. b) e d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 5, 24 e 25 d. lgs. n. 446/97, 19 e 54 d.p.r. n. 633/72, maggior materia imponibile ai fini dell'i.re.s., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a..
In particolare, l'ufficio impositore premetteva che dall'attività istruttoria da esso svolta era emerso che, nell'anno di imposta preso in considerazione, la contribuente aveva intrattenuto rapporti commerciali con la s.r.l. Società_1 e che quest'ultima aveva emesso nei suoi confronti fatture passive che documentavano la prestazione di servizi di valore pari ad € 80.475,00 (tramite i medesimi documenti era addebitata un'i.v.a. pari ad € 17.704,50); al fine di approfondire la natura di tale rapporto commerciale e dei costi sostenuti dalla contribuente in funzione di esso, era intrapresa un'attività di accertamento analitico – induttivo nel corso della quale era emesso l'invito n. I01892/2019 di prot. del
27.8.2018 (notificato in data 31.8.2018), a mezzo del quale era chiesta l'esibizione della
Società_1documentazione commerciale, contrattuale e fiscale relativa ai rapporti con la s.r.l. (corrispondenza intrattenuta con tale società, contratti con essa conclusi, fatture passive emesse da tale società, registro i.v.a. acquisti, conti di mastro ad essa relativi, prova dei pagamenti effettuati nei suoi confronti, etc.) oltre al bilancio contabile, al bilancio Cee ed al dettaglio delle variazioni in aumento o in diminuzione ai fini i.re.s. ed i.r.a.p.. All'esito dell'esame di tale documentazione, esibita dalla contribuente, emergeva che il contratto di appalto concluso con la citata s.r.l. non era stato registrato ed era privo di data certa, le fatture passive riportavano imponibili variabili e non descrivevano analiticamente i servizi forniti da essa, non era stato dimostrato il buon fine dei pagamenti eseguiti in suo favore e non erano indicate le modalità con cui avveniva la gestione del personale assunto alle dipendenze della s.r.l. Società_1.
A tanto l'ufficio impositore aggiungeva che esso aveva intrapreso nei confronti di tale società un'attività di verifica conclusa da un p.v.c. redatto in data 27.6.2017 e consegnato in pari data ad essa;
da tale atto istruttorio si evinceva che essa aveva ad oggetto la fornitura di servizi a terzi committenti ma in realtà realizzava un'attività di somministrazione illecita di manodopera;
tale somministrazione era realizzata stipulando contratti di appalto di servizi con le proprie committenti e subappaltando fittiziamente tali attività ad imprese subappaltatrici (legate ad essa in ragione di molteplici fattori), le quali assumevano alle proprie dipendenze il personale incaricato dell'esecuzione dell'attività appaltata, il quale in sostanza – secondo la prospettazione dell'ufficio impositore – avrebbe in realtà svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze delle imprese committenti.
Tanto sarebbe avvenuto anche in riferimento ai rapporti intrattenuti dalla contribuente con la s.r.l.
Società_1: le due società concludevano un contratto di appalto di servizi, poi subappaltato alla
Società_2; quest'ultima eseguiva l'attività appaltata a mezzo di personale che di fatto sarebbe stato dipendente della Ricorrente_1 s.r.l..
Sulla scorta di tali elementi (pedissequamente ripresi dal corpo del verbale di contraddittorio del
9.11.2018) l'ufficio impositore concludeva che le operazioni commerciali documentate dalle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. nei confronti della contribuente fossero giuridicamente inesistenti
(ossia affette da simulazione relativa nel senso che il contratto di appalto di servizi dissimulava una somministrazione di manodopera); perciò negava alla contribuente la deduzione delle spese sostenute nel citato anno di imposta al fine di remunerare le prestazioni fornitele dalla Società_1 s.r.l. (e documentate dalle fatture passive da questa emesse in tale anno) e la detrazione dell'i.v.a. addebitatale dalla società appaltatrice sul costo di tali prestazioni. Era liquidato un maggior reddito di impresa pari ad € 106.081,00, un maggior valore della produzione pari ad € 197.383,00 ed, a seguito del disconoscimento della relativa detrazione, una maggior i.v.a. pari ad € 17.704,50.
Pertanto, erano richiesti in pagamento € 22.159,00 a titolo di maggior i.re.s., € 4.265,00 a titolo di maggior i.r.a.p. ed € 17.704,00 a titolo di maggior i.v.a., della quale era chiesto il pagamento al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte. La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ed affermava che l'avviso di accertamento impugnato era immune dai vizi denunciati dalla contribuente e che la pretesa creditoria esercitata dall'ufficio impositore era fondata poiché gli elementi probatori emersi a suo sostegno nel corso dell'istruttoria apparivano persuasivi. La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa deduceva in sostanza che l'ufficio impositore non aveva fornito la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito e che pertanto la pretesa vantata nei suoi confronti era priva di fondamento.
L'ufficio impositore si costituiva nel presente grado di giudizio a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto dell'appello. In data 14.4.2025 questa Corte esaminava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato;
con ordinanza n.
966/25 essa era dichiarata inammissibile alla luce della rinuncia ad essa formulata dall'appellante ed era fissata per la trattazione del processo l'udienza del 10.11.2025. In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è nel complesso fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Il libello dell'appellante non contiene una puntuale capitolazione di distinti motivi di gravame ma esprime una critica globale alla decisione adottata dalla sentenza di primo grado ed, in conseguenza, al giudizio di fondatezza del diritto di credito vantato nei suoi confronti.
Questa Corte pertanto ritiene preferibile articolare la propria valutazione prescindendo dalla disamina individuale dei motivi di appello ma soffermandosi, al contrario, sulla consistenza e sulla persuasività del materiale probatorio versato in atti.
Tale materiale è quello prodotto da ambo le parti agli atti del precedente grado di giudizio, atteso che nel presente grado di giudizio esse non vi hanno aggiunto alcun ulteriore elemento.
Orbene, tale materiale si compone di elementi probatori inidonei a dimostrare l'esistenza e la fondatezza del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore, attuale appellato.
La tesi di tale ufficio poggia, infatti, sulla circostanza per cui l'appellante non avrebbe sostenuto i costi afferenti agli esborsi documentati dalle fatture emesse nei suoi confronti dalla Società_1 s.r.l. nell'anno 2014; per tale ragione esso avrebbe negato alla contribuente la deduzione degli imponibili esposti in tali fatture e la detrazione dell'i.v.a. ad essa addebitata nei medesimi documenti fiscali. Questa conclusione discende, come anticipato, da svariati elementi sintomatici dell'inesistenza della prestazione fatturata in favore dell'appellante; essi sono valorizzati dall'Agenzia delle Entrate nell'atto impositivo oggetto di impugnazione. Il primo di tali elementi è rappresentato dalla mancata registrazione del contratto di appalto concluso tra l'appellante e la Società_1 s.r.l. e dalla mancata presenza di una data certa di sottoscrizione di tale contratto.
Tale elemento è privo di attitudine dimostrativa. Invero, per un verso, la mancata registrazione del contratto di appalto di servizi è irrilevante poiché non sussiste l'obbligo della sua registrazione;
per altro verso, tale contratto – a differenza di quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate – possiede una data certa, come si può agevolmente osservare a pag. n. 7 del relativo documento nella quale si può apprezzare che l'indicazione della data di conclusione del contratto – risalente al 28.11.2013 – è seguita dall'apposizione di una marca filatelica annullata in data coeva da un doppio timbro postale circolare. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che è soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di appalto, la data della sua conclusione deve considerarsi certa e va collocata in data 28.11.2013. Tale circostanza invero rappresenta un fatto che stabilisce in modo certo l'anteriorità della formazione del documento e pertanto sopperisce all'assenza della registrazione, la quale persegue la medesima finalità.
A ciò deve aggiungersi che infondata è l'ulteriore e correlata circostanza (adombrata a pag. n. 3 dell'avviso di accertamento al punto n. 1)) che pone in questione la fisiologia del rapporto esistente tra oggetto della prestazione fornita dall'appaltatore e corrispettivo corrisposto dal committente: quest'ultimo è oggetto della libera contrattazione delle parti (e peraltro non presenta significativi elementi di anomalia); l'oggetto della prestazione dell'appaltatore è lo svolgimento del servizio di movimentazione delle merci e non la fornitura di servizi di promozione commerciale.
Le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate in un capitolato del quale si contesta la genericità, senza che tuttavia l'ufficio impositore esprima le ragioni per cui il contenuto di tale documento sarebbe per l'appunto generico.
Altra censura priva di consistenza è l'assenza in tale capitolato della sottoscrizione delle parti;
essa non appare necessaria né indispensabile, atteso che è sufficiente che le parti abbiano sottoscritto il documento contrattuale che incorpora il contratto di appalto.
Ulteriore elemento invocato a dimostrazione della fondatezza del disconoscimento della deduzione e della detrazione effettuate dall'appellante è costituito dalla mancata esposizione, nelle fatture che riportano imponibili inferiori al corrispettivo mensile pattuito nel contratto e pari ad € 13.000,00 (cfr. clausola n. 4 del contratto di appalto), dei servizi non forniti dall'appaltatore.
Questo elemento è privo di concludenza e di attitudine dimostrativa.
La clausola n. 4) del contratto di appalto riconosce che l'appaltatore può, nel corso dell'esecuzione del contratto, aumentare o diminuire la prestazione laddove ciò si renda necessario (e che il committente a sua volta potrà apportare variazioni al servizio convenuto, previa corresponsione di un maggior compenso); ne consegue che l'esposizione nelle fatture emesse dall'appaltatore di imponibili variabili e difformi dal compenso di € 13.000,00 oggetto di pattuizione rispecchia un profilo fisiologico afferente all'esecuzione del contratto, delineato sin dal momento genetico dell'accordo e che non può essere apprezzato (in assenza di ulteriori elementi, che nel caso di specie non sono esplicitati) quale fattore di anomalia.
D'altra parte, priva di pregio è l'osservazione, presente nell'apparato argomentativo dell'atto impugnato, secondo cui le fatture emesse avrebbero dovuto specificare “i servizi non prestati”, pena in caso contrario l'affermazione dell'inesistenza della prestazione fatturata ovvero dell'indeducibilità del relativo costo (e dell'indetraibilità dell'i.v.a. addebitata).
L'infondatezza di tale argomentazione deriva dal dettato dell'art. 21 comma 2 lett. g) d.p.r. n. 633/72 il quale stabilisce che la fattura deve indicare la natura, la quantità e la qualità dei servizi formanti oggetto dell'operazione commerciale;
da tanto si desume che il contenuto di tale documento è esclusivamente affermativo in quanto il suo scopo è la rendicontazione di un'operazione commerciale conclusa mentre non vi sono margini per l'esposizione di un'operazione commerciale non conclusa (sub specie di bene non consegnato o di servizio non prestato) né tantomeno si intravede una plausibile ragione per cui la fattura debba ospitare una simile attestazione (specie se si pone mente alla finalità perseguita dall'emissione del documento fiscale).
Un altro elemento addotto al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa dell'appellata è la mancata dimostrazione dell'incasso (o, comunque, del buon fine) dei bonifici bancari con cui sono state saldate le fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. (unitamente alla mancata esibizione degli estratti del rapporto bancario su cui tali operazioni sono state addebitate). Tale circostanza è priva di pregio e di attitudine dimostrativa delle tesi dell'appellata.
L'Agenzia delle Entrate assume che l'operazione commerciale dedotta nelle fatture emesse dalla
Società_1 s.r.l. in favore della Ric_1 s.r.l. – ossia il contratto di appalto di servizi tra loro concluso – sia giuridicamente inesistente ossia che essa si intesti un nomen iuris (per l'appunto, quello di appalto) difforme e differente dall'effettiva sostanza del rapporto contrattuale, il quale dissimulerebbe verosimilmente un rapporto di lavoro subordinato sub specie di somministrazione di manodopera
(ossia una natura della fattispecie contrattuale che non darebbe diritto all'abbattimento dell'imponibile dell'i.re.s. e dell'i.v.a.).
Non è di contro invocata l'inesistenza oggettiva (o al limite soggettiva) dell'operazione commerciale fatturata. Se così è, come in effetti è, l'assenza della dimostrazione dell'incasso dei bonifici è irrilevante poiché essa rappresenta generalmente un indizio frequente o tipico dell'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità) mentre non ha alcuna attinenza con la categoria della “inesistenza giuridica” dell'operazione commerciale, la quale invece implica l'effettivo e regolare adempimento delle prestazioni concordate nel contratto sotteso ad essa e la mera simulazione relativa di tale negozio (decisa allo scopo di ottenere un vantaggio di natura tributaria). L'ultimo elemento che supporta la pretesa creditoria dell'appellata è rappresentato dal p.v.c. redatto dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 27.6.2017 all'esito di un'attività ispettiva compiuta nei confronti della Società_1 s.r.l.; si tratta di un atto istruttorio legittimamente utilizzabile nei confronti dell'appellante ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. c) d.p.r. n. 600/73 e 54 comma 2 d.p.r. n. 633/72.
A parere dell'appellata, questo p.v.c. dimostrerebbe che i lavoratori assunti alle dipendenze della
Società_2 di Nominativo_1, che con la Società_1 s.r.l. in data 15.12.2013 aveva concluso un contratto di subappalto (come pure i lavoratori assunti alle dipendenze del subappaltatore Sicurezza e Lavoro), effettivamente svolgevano le loro mansioni alle dipendenze dell'appellante (con tutte le ricadute, già ricordate, concernenti la perdita del diritto alla deduzione ed alla detrazione illustrate dall'atto impositivo impugnato). In via preliminare, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'Amministrazione finanziaria, qualora invochi, ai fini della regolare applicazione delle imposte, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall'onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, riflettentisi sugli scopi perseguiti, in concreto dai contraenti.” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 1568/14 in materia di i.v.a.; cfr. in termini anche Cass. Civ. Sez. VI° sent. n. 12523/21 in materia di imposte sui redditi).
Questa Corte osserva che dall'applicazione di tale principio alla presente controversia consegue che l'ufficio impositore non ha fornito una prova sufficiente ed adeguata degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito.
L'ufficio impositore affida la dimostrazione della dissimulazione della somministrazione di manodopera ad una fonte di prova di matrice essenzialmente dichiarativa, rappresentata dalle dichiarazioni che nel corso dell'istruttoria i dipendenti delle imprese subappaltatrici della Società_1
s.r.l. erano stati invitati a fornire in risposta a dei questionari inviati ai sensi degli artt. 32 d.p.r. n. 600/73 e 51 d.p.r. n. 633/72; i questionari vertevano su svariati aspetti dello svolgimento del loro rapporto lavorativo (puntualmente elencati a pag. n. 84 del p.v.c. del 27.6.2017), tra cui veniva in risalto l'individuazione dell'identità della figura deputata ad impartire le direttive inerenti al disbrigo delle mansioni di ciascuno. Ric_1Gli elementi probatori in tal modo raccolti nei confronti della s.r.l. appaiono deficitari, incompleti e – in definitiva – privi di pregio per molteplici ragioni.
La carenza del materiale probatorio consegue ad una prima, ovvia considerazione: agli atti del processo non sono presenti le prove addotte dall'appellata, le quali sono costituite solo e soltanto dai verbali in cui sono raccolte ed incartate le dichiarazioni rilasciate dai soggetti ascoltati dai funzionari dell'ufficio impositore incaricati dell'attività ispettiva (che avrebbero dovuto correttamente essere sottoposte al vaglio di questa Corte); l'Agenzia delle Entrate di contro ha depositato agli atti esclusivamente il p.v.c. il quale contiene (alle pagg. nn. 102 – 106) una sintesi del contenuto di tali dichiarazioni realizzata dai citati funzionari;
tale sunto – dal punto di vista dimostrativo – non può in alcun modo essere equiparato all'originaria (e fedele) verbalizzazione delle dichiarazioni rilasciate dalle persone ascoltate, tanto più che gli autori della verifica introducono ed aggiungono delle personali opinioni sulla loro attendibilità, le quali inducono a nutrire leciti dubbi sull'obiettività della sintesi.
Il campione di dipendenti selezionato dall'ufficio impositore non risulta sufficientemente rappresentativo del personale delle imprese subappaltatrici in predicato di essere oggetto della somministrazione di manodopera.
Infatti, risultano invitati ed interpellati cinque lavoratori subordinati;
tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'appellante agli atti del processo di primo grado si evince che alle dipendenze della
Società_2 di Nominativo_1 nell'anno di imposta 2014 prestavano la propria attività lavorativa altri quattro lavoratori dipendenti (Nom_2, Nom_3, Nom_4 e Nom_5), i quali non sono stati ascoltati e pertanto nulla hanno riferito circa le condizioni in cui essi svolgevano le loro mansioni e le modalità e le forme di estrinsecazione del potere direttivo e conformativo della prestazione lavorativa, tipico della figura datoriale.
Ne consegue che l'ipotetica portata dimostrativa ascrivibile ai soggetti ascoltati dall'ufficio impositore risulta parziale ed insufficiente a comprovare che tutti i lavoratori “reclutati” dalla Società_1 s.r.l. erano in sostanza alle dipendenze della Ricorrente_1 s.r.l..
Infine, stando al riassunto effettuato dagli estensori del p.v.c. (e nonostante esso), i signori Nom_6, Nom_7 e Nom_8 risultano aver dichiarato che, nel periodo in cui sono stati assunti alle dipendenze della Società_2, essi ricevevano direttive e disposizioni dal sig. Nominativo_1. Nessuno dei soggetti ascoltati ha affermato che nel medesimo periodo o, comunque, nell'anno di imposta 2014 il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. o un soggetto da costui incaricato o delegato gli aveva impartito direttive a riguardo del disimpegno delle mansioni di cui esso era stato incaricato.
Come si può notare, difetta nel caso di specie l'elemento di prova per consuetudine essenziale a dimostrare la presenza di una somministrazione illecita di manodopera ossia le dichiarazioni dei lavoratori subordinati oggetto della somministrazione, tanto più che non risulta (né tantomeno l'appellata ne ha fornito prova) che nessuno dei lavoratori ascoltati o di quelli dipendenti dalla
Società_2 (oltre che della Sicurezza e Lavoro, per quanto di sua stretta competenza) abbia convenuto in giudizio la Ricorrente_1 s.r.l. dinanzi al competente giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza con quest'ultima di un rapporto di lavoro subordinato.
D'altro canto, agli atti del presente processo non si rinvengono i verbali di ispezione dell'I.n.p.s. di cui si parla a pag. n. 4 dell'avviso di accertamento impugnato.
Pertanto, capziosa deve ritenersi l'affermazione, presente alla medesima pag. n. 4, secondo la quale i lavoratori subordinati “di tale periodo non sono in grado di riferire elementi inconfutabili dai quali risulti che hanno prestato la loro attività sotto la direzione ed il coordinamento delle imprese subappaltatrici”; trattasi di affermazione non veritiera poiché la maggior parte del personale interpellato ha, al contrario, riferito di avere prestato la propria attività lavorativa proprio sotto la direzione del Nominativo_1.
Al netto delle argomentazioni finora esposte, parte degli elementi valorizzati dall'ufficio impositore sono privi di rilevanza: ciò può dirsi con riguardo all'identità del luogo di lavoro nonostante il mutamento del datore di lavoro (circostanza fisiologica se il committente dell'appalto di servizi concluso con la Società_1 s.r.l. è la Ricorrente_1 s.r.l.) e dell'assenza di indicazioni fornite dall'appellante circa la gestione del personale assunto dalla Società_1 s.r.l. o dai suoi subappaltatori
(poiché a tale ipotetica lacuna conoscitiva, denunciata nel corso dell'istruttoria, sopperisce il p.v.c. del 27.6.2017 e segnatamente il contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori subordinati in esso presenti).
Altra parte di tali elementi hanno un taglio congetturale e suggestivo: ciò può dirsi con riferimento alle inadempienze dei subappaltatori rispetto ai loro obblighi fiscali e contributivi (nelle quali alla Ric_1 s.r.l. naturalmente non può ascriversi alcun ruolo), all'articolato meccanismo simulatorio orchestrato dalla Società_1 s.r.l. (del quale nella presente controversia non è emerso alcun concreto elemento di riscontro con riferimento alla posizione della contribuente) ed all'assunzione successiva alle dipendenze dell'appellante dei più volte richiamati lavoratori. In sostanza, va riconosciuto che l'ufficio impositore prima ed il giudice di primo grado poi non hanno correttamente applicato il principio di diritto in precedenza richiamato poiché non hanno dimostrato adeguatamente la ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi della simulazione relativa del contratto di appalto di servizi del 28.11.2013. In conclusione, l'assunto dell'Agenzia delle Entrate in forza del quale tale contratto di appalto sarebbe affetto da simulazione relativa poggia su un disorganico assemblaggio di elementi congetturali e non sufficientemente persuasivi. Va riconosciuto infine che gli illeciti tributari ascritti alla contribuente dal provvedimento di irrogazione accluso all'atto impositivo non sussistono, in quanto la loro consumazione deve ritenersi esclusa per le stesse ragioni espresse a riguardo dell'insussistenza dei maggiori debiti di imposta da esso sanciti. L'integrale accoglimento del gravame comporta poi l'assorbimento della doglianza relativa al regolamento delle spese di lite adottato nel precedente grado di giudizio.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVF031004223/2018, emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, è infondato;
infondata deve quindi considerarsi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie inflitte).
Non risulta accoglibile la domanda di rimborso degli importi corrisposti dalla contribuente in pendenza del presente giudizio, difettando al riguardo qualsivoglia elemento di prova.
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del d.m. n.
140/12 (Capo III°), vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12), nella parte in cui disciplina i compensi dovuti agli appartenenti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili poiché il difensore dell'appellante è un dottore commercialista.
Infatti, l'art. 15 comma quinquies d. lgs. n. 546/92 prevede che “I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”.
Le spese e gli onorari di lite pertanto vengono quantificati ai sensi dell'art. 28 d.m. n. 140/12 (e del rimando in esso contenuto ai parametri presenti nella tabella C, ad esso allegata, riquadro 10.2) nella misura complessiva di € 8.899,99 (primo grado di giudizio: 5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e quindi € 4.449,99 per l'attività di rappresentanza tributaria;
secondo grado di giudizio:
5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e quindi € 4.449,99 per l'attività di rappresentanza tributaria), oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge ed alla refusione dell'importo del contributo unificato corrisposto per l'iscrizione a ruolo dei due gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza n. n.
874/03/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TVF031004223/2018, emesso in data 14.11.2018 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.899,99 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge nonché dell'importo del contributo unificato corrisposto per l'iscrizione a ruolo del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso