Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 09/01/2026, n. 111
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata prova da parte dell'ufficio impositore dell'inesistenza giuridica delle prestazioni fatturate

    La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori addotti dall'ufficio impositore (mancata registrazione del contratto, genericità del capitolato, variabilità degli imponibili in fattura, mancata dimostrazione dell'incasso dei bonifici, PVC relativo alla Società_1 S.r.l.) fossero inidonei a dimostrare l'inesistenza giuridica delle prestazioni. In particolare, la Corte ha evidenziato che la mancata registrazione del contratto è irrilevante se il contratto ha data certa, che la variabilità degli imponibili è fisiologica in un contratto di appalto con clausole di variazione, che la mancata dimostrazione dell'incasso dei bonifici è irrilevante in caso di contestazione dell'inesistenza giuridica (e non oggettiva) dell'operazione, e che il PVC non fornisce prova sufficiente della somministrazione illecita di manodopera a causa di carenze probatorie e di una sintesi non equiparabile alle dichiarazioni originali dei dipendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 09/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 111
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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