TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 671/2024 L.P.
Parte_1 contro CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SPADAFORA PILERIO per la parte ricorrente e dell'Avv. ASSENNATO MARIO per parte resistente;
ritenute tardive e superflue le prove richieste da parte ricorrente;
ritenuta la causa matura per la decisione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 671 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
.1972, el in Viterbo, Piazza dei Caduti n. 16 presso gli avvocati Pilerio Spadafora e Fausto Barili, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato su foglio separato;
RICORRENTE E C.F. e P. IVA = ), CP_1 P.IVA_1 ale rappresentan e, con sede in Roma, via Bernardino Alimena n. 105, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto rilasciata dal Direttore Generale per poteri conferiti in virtù di procura speciale notarile dall'Avv. Mario Assennato (C.F. =
) con studio in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, n. 22, n. fax C.F._2 ficata Email_1
RESISTENTE OGGETTO: provvedimento disciplinare;
sanzione conservativa. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.4.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente con qualifica di operatore CP_1 d'esercizio e mansioni di autista, assegnato all'impiant o;
di aver ricevuto in data 23.1.2024 la seguente contestazione disciplinare: “Il giorno 28 novembre 2023, comandato sul turno 117 (06:10 – 17:15) alla guida del bus 5951, Ella durante la corsa Bagnoregio – Viterbo delle ore 06:30, come da segnalazione utente, non effettuava la fermata prevista a Civitella d'Agliano delle ore 06:50. Tale comportamento creava disagi alla clientela…”; che nelle giustificazioni rese il 24.1.2024 aveva respinto fermamente l'addebito precisando che alla fermata delle ore 6:50 a Civitella d'Agliano, in zona Case Popolari,
“… non era presente in fermata nessuna persona nel momento del mio transito che chiamava la fermata”, chiedendo pertanto l'annullamento della contestazione disciplinare;
che, nonostante i chiarimenti forniti, la società ha adottato il provvedimento del 29.2.2024, comunicato il medesimo giorno, irrogando la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal soldo e dal servizio;
che, a fronte della sua richiesta di accesso alla documentazione amministrativa, il 26.3.2024 gli era stato consentito di prendere visione ed estrarre copia esclusivamente del contenuto della segnalazione ma non del suo autore. Ciò premesso in fatto, ha proposto opposizione assumendo l'illegittimità del provvedimento:
- per inosservanza del principio d'immediatezza della contestazione di cui all'art. 7 L. 300/1970;
- per insussistenza degli addebiti disciplinari. Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la nullità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio e comunque l'insussistenza dell'addebito; 2) Condannare la società resistente alla rifusione delle spese di giudizio”.
si è costituita in giudizio contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Nel merito la società ha dedotto che in data 5.12.2023, con nota prot n. 202E0021185, perveniva all'azienda reclamo da parte dell'utente il quale contestava all'azienda che, alle Persona_1 ore 6.50 del 28.11.2023, l'autista non s ata della stazione n. 1373 – direzione Graffigano - in quanto impegnato con il telefonino;
che, ricevuto il suddetto reclamo, l'azienda verificava che il turno in questione era assegnato all'odierno ricorrente;
che in data 24.1.2024 il faceva pervenire a la lettera di giustificazioni nella quale dichiarava di non Parte_1 CP_1 rmato a Civitella D' uanto alla fermata non era presente nessuna persona nel momento di transito, chiedendo dunque l'annullamento della sanzione non avendo creato alcun disagio alla clientela;
che la contestazione non è stata immediata a causa del complesso iter istruttorio iniziato in data 12.12.2023, quando il responsabile della direttrice ha redatto, Parte_2 dopo lo svolgimento di una prima istruttoria, una “proposta di contestazi anza”; che ogni proposta di contestazione di mancanza viene inserita in un sistema aziendale denominato
“SAP” dal quale l'Ufficio Disciplina esamina le proposte di contestazione e predispone una seconda istruttoria della vicenda;
che, esaurita l'istruttoria, se del caso, l'Ufficio Disciplina redige la contestazione disciplinare;
che, successivamente, la bozza di contestazione disciplinare va alla firma del Direttore competente il quale, se non solleva osservazioni, appone la firma;
che, esaurito l'iter istruttorio, l' , irroga la sanzione;
che il reclamo è Controparte_2 pervenuto in data 5.12.2023 e l'iter istruttorio è partito in data 12.12.2023, poco prima delle feste natalizie che necessariamente provocano un rallentamento delle attività aziendali;
che il comportamento posto in essere dal dipendente rientra pienamente nelle omissioni che rendono applicabile la sanzione della sospensione. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- In subordine, derubricare la sanzione irrogata in altra ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Sulla nullità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sanzione per violazione del principio di immediatezza della contestazione. L'art. 7, comma 2, L. 300/1970 prescrive che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”, omettendo di indicare un termine per la contestazione disciplinare. Cionondimeno, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato fondato su un'interpretazione sistematica della norma, l'immediatezza della contestazione rappresenta un elemento costitutivo del potere disciplinare del datore di lavoro, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata (così, ex multis, Cass. n. 16683/2015; Cass. n. 13167/2009). Le finalità sottese al principio dell'immediatezza della contestazione sono la garanzia del diritto di difesa del lavoratore e la tutela del suo affidamento. Sotto il primo profilo l'immediatezza della contestazione viene in rilievo quale strumento che, in un'ottica di effettività del diritto di difesa, è finalizzato a consentire al lavoratore di poter esercitare compiutamente le sue difese, reperendo in tempo utile il materiale probatorio idoneo a contrastare gli elementi accusatori in possesso del datore di lavoro. Sotto il secondo profilo, la necessità di una contestazione tempestiva muove dalla riconosciuta esigenza del lavoratore di veder definita in tempi ragionevoli la vicenda disciplinare che lo riguarda;
in questa prospettiva una contestazione tardiva potrebbe concretare violazione della regola della buona fede in quanto capace di far sorgere un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disciplinare della condotta, oppure sulla rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare oppure, ancora, sulla valutazione datoriale di compatibilità della persistenza del rapporto (così, Cass. n. 15930/2020). La S.C. ha tuttavia chiarito come esso debba essere "… inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo" (Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010 rv. 614494). Così, la tempestività può essere compatibile anche con un lungo intervallo di tempo qualora questo risulti necessario in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità
o meno delle giustificazioni da lui fornite: infatti, una maggiore ponderazione dei fatti da parte del datore di lavoro, costituisce certamente maggiore tutela per lo stesso lavoratore rispetto ad una immediata reazione “a caldo”. Il legislatore nel momento in cui ha imposto al datore di lavoro che intenda sanzionare il dipendente il rispetto di uno specifico iter procedimentale, ha proprio evidenziato la necessità che la decisione venga presa sulla base di tutti gli elementi in questione, principio questo che prevale certamente sulle esigenze di celerità e immediatezza della sanzione. Nel caso in esame il fatto sanzionato risale al 28.11.2023, mentre la contestazione disciplinare è stata comunicata al lavoratore in data 23.1.2024. Tale lasso di tempo di due mesi appare giustificato alla luce dell'iter interno ad una società di grandi dimensioni come la resistente, volto alla deliberazione della sanzione, così come rappresentato e documentato da consistente nella CP_1 redazione della proposta di contestazione, nell'esame della stessa da parte dell'Ufficio Disciplina con svolgimento di una seconda istruttoria, nella redazione della contestazione definitiva da parte dell'Ufficio di Disciplina e dalla successiva apposizione della firma da parte del Direttore competente. Trattasi di tempi del tutto coerenti con le dimensioni dell'impresa e la complessità dell'organizzazione aziendale, le quali ben giustificato un lieve ritardo nella definizione del procedimento, che peraltro non risulta aver minimamente inciso sul pieno esercizio del diritto di difesa del lavoratore. Nella specie, infatti, il tempo intercorso tra il fatto e la contestazione non risulta aver compromesso il diritto di difesa del ricorrente avendo quest'ultimo regolarmente fornito le proprie giustificazioni il 24.1.2024, ossia il giorno immediatamente successivo a quello di ricezione della contestazione. Sulla sussistenza degli addebiti disciplinari Al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare in questa sede proposta, giova premettere che la potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata alla discrezionalità dell'imprenditore ex art. 2106 c.c., in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa attribuitogli dall'art. 2086 c.c., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. L'illegittimità o meno della sanzione deve essere affrontata sotto il duplice aspetto della fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore e della proporzionalità tra la gravità delle contestazioni disciplinari accertate e la sanzione adottata. In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava ovviamente sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità della sanzione disciplinare in esame. Tanto premesso si rileva quanto segue. Secondo la prospettazione attorea il fatto contestato e sanzionato dalla società resistente è del tutto falso in quanto il giorno 28.11.2023 alla fermata n. 1323 non vi era alcun utente in attesa. Il ricorrente deduce, inoltre, l'inattendibilità del reclamante essendo inverosimile che da terra e con il bus in movimento possano scorgersi i movimenti dell'autista seduto al posto di guida, alla sinistra del bus, nel lato opposto a quello della fermata, e possa osservarsi l'uso delle mani sul telefonino. Tali deduzioni, tuttavia, non hanno trovato riscontro nell'espletata istruttoria. Il teste di parte resistente ha, infatti, dichiarato “Ho presentato reclamo in relazione Testimone_1 al servizio di trasporto svolto il 28.11.2023. La mattina alle 6.50/6.55 ero fermo alla fermata sita davanti CP_1 casa mia in Via L. ci. All'arrivo del pullman diretto verso Graffignano/Viterbo mi sono sbracciato per chiamare la fermata. L'autista non si è fermato ed anzi ha preso in pieno una pozzanghera e in tal modo mi ha interamente bagnato gli indumenti”. Ha poi precisato: “sono riuscito a raggiungere Viterbo recandomi in auto a Graffignano e prendendo il medesimo mezzo che proseguiva per Viterbo. Mi sono lamentato con l'autista della fermata omessa e ne è anche insorta una discussione. Sosteneva di non avermi visto alla fermata, ma la spiegazione non era convincente trattandosi di una strada dritta ed essendomi io sporto verso il centro della strada facendo cenno con il braccio. Alla fermata di Civitella c'ero solo io nel momento in cui è stata saltata la fermata. La mattina del fatto non stava piovendo: era piovuto durante la notte”. Anche il testimone di parte ricorrente Tes_2
dipendente attualmente in quiescenza dall' 1.4.2024 - della cui attendibilità
[...] CP_1 ragione di dubitare - ha confermato tali circostanze: “Ho svolto servizio presso il deposito di Bagnoregio da cui partono le corse anche per Viterbo. Non ero presente all'episodio, ma qualche giorno dopo (2-3) mentre ero alla guida del pullman sono stato avvicinato dal sig. il quale mi ha detto che il mio collega non si era fermato Tes_1 alla fermata in cui era in attesa aggiungendo c ransito era al telefono. Mi ha detto di aver preso il bus al bivio di Graffignano che non so dire come abbia raggiunto. L'ho invitato a parlare con il collega per trovare una soluzione, ma lui mi ha risposto che avrebbe presentato un esposto o una segnalazione all'azienda”. Alla luce dell'istruttoria espletata, può pertanto dirsi provato il fatto addebitato sotto il profilo della sussistenza materiale. Parimenti esistenti sono la rilevanza disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto. A tal proposito, ai sensi dell'art. 42, p. 10, del Regolamento all. A) al R.D.
8.1.1931 n. 148 “Si incorre nella sospensione per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda”. Nella specie il non aver consentito la salita a bordo del passeggero rappresenta una condotta negligente dalla quale è derivato un danno all'immagine dell'azienda. Inoltre, la condotta del dipendente rientra certamente nella violazione del dovere di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c. e ciò giustifica la sanzione irrogata, da ritenersi legittima e proporzionata alla gravità dell'illecito. Alla luce di tali considerazioni e delle esposte emergenze istruttorie, la domanda di parte ricorrente non può che essere respinta. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di in Parte_1 CP_1 opposizione al provvedimento sanz in data 23.1.2024 lla sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal soldo e dal servizio;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € CP_1
2.450,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Viterbo lì, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 671/2024 L.P.
Parte_1 contro CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SPADAFORA PILERIO per la parte ricorrente e dell'Avv. ASSENNATO MARIO per parte resistente;
ritenute tardive e superflue le prove richieste da parte ricorrente;
ritenuta la causa matura per la decisione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 671 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
.1972, el in Viterbo, Piazza dei Caduti n. 16 presso gli avvocati Pilerio Spadafora e Fausto Barili, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato su foglio separato;
RICORRENTE E C.F. e P. IVA = ), CP_1 P.IVA_1 ale rappresentan e, con sede in Roma, via Bernardino Alimena n. 105, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto rilasciata dal Direttore Generale per poteri conferiti in virtù di procura speciale notarile dall'Avv. Mario Assennato (C.F. =
) con studio in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, n. 22, n. fax C.F._2 ficata Email_1
RESISTENTE OGGETTO: provvedimento disciplinare;
sanzione conservativa. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.4.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente con qualifica di operatore CP_1 d'esercizio e mansioni di autista, assegnato all'impiant o;
di aver ricevuto in data 23.1.2024 la seguente contestazione disciplinare: “Il giorno 28 novembre 2023, comandato sul turno 117 (06:10 – 17:15) alla guida del bus 5951, Ella durante la corsa Bagnoregio – Viterbo delle ore 06:30, come da segnalazione utente, non effettuava la fermata prevista a Civitella d'Agliano delle ore 06:50. Tale comportamento creava disagi alla clientela…”; che nelle giustificazioni rese il 24.1.2024 aveva respinto fermamente l'addebito precisando che alla fermata delle ore 6:50 a Civitella d'Agliano, in zona Case Popolari,
“… non era presente in fermata nessuna persona nel momento del mio transito che chiamava la fermata”, chiedendo pertanto l'annullamento della contestazione disciplinare;
che, nonostante i chiarimenti forniti, la società ha adottato il provvedimento del 29.2.2024, comunicato il medesimo giorno, irrogando la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal soldo e dal servizio;
che, a fronte della sua richiesta di accesso alla documentazione amministrativa, il 26.3.2024 gli era stato consentito di prendere visione ed estrarre copia esclusivamente del contenuto della segnalazione ma non del suo autore. Ciò premesso in fatto, ha proposto opposizione assumendo l'illegittimità del provvedimento:
- per inosservanza del principio d'immediatezza della contestazione di cui all'art. 7 L. 300/1970;
- per insussistenza degli addebiti disciplinari. Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la nullità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio e comunque l'insussistenza dell'addebito; 2) Condannare la società resistente alla rifusione delle spese di giudizio”.
si è costituita in giudizio contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Nel merito la società ha dedotto che in data 5.12.2023, con nota prot n. 202E0021185, perveniva all'azienda reclamo da parte dell'utente il quale contestava all'azienda che, alle Persona_1 ore 6.50 del 28.11.2023, l'autista non s ata della stazione n. 1373 – direzione Graffigano - in quanto impegnato con il telefonino;
che, ricevuto il suddetto reclamo, l'azienda verificava che il turno in questione era assegnato all'odierno ricorrente;
che in data 24.1.2024 il faceva pervenire a la lettera di giustificazioni nella quale dichiarava di non Parte_1 CP_1 rmato a Civitella D' uanto alla fermata non era presente nessuna persona nel momento di transito, chiedendo dunque l'annullamento della sanzione non avendo creato alcun disagio alla clientela;
che la contestazione non è stata immediata a causa del complesso iter istruttorio iniziato in data 12.12.2023, quando il responsabile della direttrice ha redatto, Parte_2 dopo lo svolgimento di una prima istruttoria, una “proposta di contestazi anza”; che ogni proposta di contestazione di mancanza viene inserita in un sistema aziendale denominato
“SAP” dal quale l'Ufficio Disciplina esamina le proposte di contestazione e predispone una seconda istruttoria della vicenda;
che, esaurita l'istruttoria, se del caso, l'Ufficio Disciplina redige la contestazione disciplinare;
che, successivamente, la bozza di contestazione disciplinare va alla firma del Direttore competente il quale, se non solleva osservazioni, appone la firma;
che, esaurito l'iter istruttorio, l' , irroga la sanzione;
che il reclamo è Controparte_2 pervenuto in data 5.12.2023 e l'iter istruttorio è partito in data 12.12.2023, poco prima delle feste natalizie che necessariamente provocano un rallentamento delle attività aziendali;
che il comportamento posto in essere dal dipendente rientra pienamente nelle omissioni che rendono applicabile la sanzione della sospensione. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- In subordine, derubricare la sanzione irrogata in altra ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Sulla nullità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sanzione per violazione del principio di immediatezza della contestazione. L'art. 7, comma 2, L. 300/1970 prescrive che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”, omettendo di indicare un termine per la contestazione disciplinare. Cionondimeno, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato fondato su un'interpretazione sistematica della norma, l'immediatezza della contestazione rappresenta un elemento costitutivo del potere disciplinare del datore di lavoro, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata (così, ex multis, Cass. n. 16683/2015; Cass. n. 13167/2009). Le finalità sottese al principio dell'immediatezza della contestazione sono la garanzia del diritto di difesa del lavoratore e la tutela del suo affidamento. Sotto il primo profilo l'immediatezza della contestazione viene in rilievo quale strumento che, in un'ottica di effettività del diritto di difesa, è finalizzato a consentire al lavoratore di poter esercitare compiutamente le sue difese, reperendo in tempo utile il materiale probatorio idoneo a contrastare gli elementi accusatori in possesso del datore di lavoro. Sotto il secondo profilo, la necessità di una contestazione tempestiva muove dalla riconosciuta esigenza del lavoratore di veder definita in tempi ragionevoli la vicenda disciplinare che lo riguarda;
in questa prospettiva una contestazione tardiva potrebbe concretare violazione della regola della buona fede in quanto capace di far sorgere un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disciplinare della condotta, oppure sulla rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare oppure, ancora, sulla valutazione datoriale di compatibilità della persistenza del rapporto (così, Cass. n. 15930/2020). La S.C. ha tuttavia chiarito come esso debba essere "… inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo" (Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010 rv. 614494). Così, la tempestività può essere compatibile anche con un lungo intervallo di tempo qualora questo risulti necessario in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità
o meno delle giustificazioni da lui fornite: infatti, una maggiore ponderazione dei fatti da parte del datore di lavoro, costituisce certamente maggiore tutela per lo stesso lavoratore rispetto ad una immediata reazione “a caldo”. Il legislatore nel momento in cui ha imposto al datore di lavoro che intenda sanzionare il dipendente il rispetto di uno specifico iter procedimentale, ha proprio evidenziato la necessità che la decisione venga presa sulla base di tutti gli elementi in questione, principio questo che prevale certamente sulle esigenze di celerità e immediatezza della sanzione. Nel caso in esame il fatto sanzionato risale al 28.11.2023, mentre la contestazione disciplinare è stata comunicata al lavoratore in data 23.1.2024. Tale lasso di tempo di due mesi appare giustificato alla luce dell'iter interno ad una società di grandi dimensioni come la resistente, volto alla deliberazione della sanzione, così come rappresentato e documentato da consistente nella CP_1 redazione della proposta di contestazione, nell'esame della stessa da parte dell'Ufficio Disciplina con svolgimento di una seconda istruttoria, nella redazione della contestazione definitiva da parte dell'Ufficio di Disciplina e dalla successiva apposizione della firma da parte del Direttore competente. Trattasi di tempi del tutto coerenti con le dimensioni dell'impresa e la complessità dell'organizzazione aziendale, le quali ben giustificato un lieve ritardo nella definizione del procedimento, che peraltro non risulta aver minimamente inciso sul pieno esercizio del diritto di difesa del lavoratore. Nella specie, infatti, il tempo intercorso tra il fatto e la contestazione non risulta aver compromesso il diritto di difesa del ricorrente avendo quest'ultimo regolarmente fornito le proprie giustificazioni il 24.1.2024, ossia il giorno immediatamente successivo a quello di ricezione della contestazione. Sulla sussistenza degli addebiti disciplinari Al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare in questa sede proposta, giova premettere che la potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata alla discrezionalità dell'imprenditore ex art. 2106 c.c., in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa attribuitogli dall'art. 2086 c.c., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. L'illegittimità o meno della sanzione deve essere affrontata sotto il duplice aspetto della fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore e della proporzionalità tra la gravità delle contestazioni disciplinari accertate e la sanzione adottata. In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava ovviamente sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità della sanzione disciplinare in esame. Tanto premesso si rileva quanto segue. Secondo la prospettazione attorea il fatto contestato e sanzionato dalla società resistente è del tutto falso in quanto il giorno 28.11.2023 alla fermata n. 1323 non vi era alcun utente in attesa. Il ricorrente deduce, inoltre, l'inattendibilità del reclamante essendo inverosimile che da terra e con il bus in movimento possano scorgersi i movimenti dell'autista seduto al posto di guida, alla sinistra del bus, nel lato opposto a quello della fermata, e possa osservarsi l'uso delle mani sul telefonino. Tali deduzioni, tuttavia, non hanno trovato riscontro nell'espletata istruttoria. Il teste di parte resistente ha, infatti, dichiarato “Ho presentato reclamo in relazione Testimone_1 al servizio di trasporto svolto il 28.11.2023. La mattina alle 6.50/6.55 ero fermo alla fermata sita davanti CP_1 casa mia in Via L. ci. All'arrivo del pullman diretto verso Graffignano/Viterbo mi sono sbracciato per chiamare la fermata. L'autista non si è fermato ed anzi ha preso in pieno una pozzanghera e in tal modo mi ha interamente bagnato gli indumenti”. Ha poi precisato: “sono riuscito a raggiungere Viterbo recandomi in auto a Graffignano e prendendo il medesimo mezzo che proseguiva per Viterbo. Mi sono lamentato con l'autista della fermata omessa e ne è anche insorta una discussione. Sosteneva di non avermi visto alla fermata, ma la spiegazione non era convincente trattandosi di una strada dritta ed essendomi io sporto verso il centro della strada facendo cenno con il braccio. Alla fermata di Civitella c'ero solo io nel momento in cui è stata saltata la fermata. La mattina del fatto non stava piovendo: era piovuto durante la notte”. Anche il testimone di parte ricorrente Tes_2
dipendente attualmente in quiescenza dall' 1.4.2024 - della cui attendibilità
[...] CP_1 ragione di dubitare - ha confermato tali circostanze: “Ho svolto servizio presso il deposito di Bagnoregio da cui partono le corse anche per Viterbo. Non ero presente all'episodio, ma qualche giorno dopo (2-3) mentre ero alla guida del pullman sono stato avvicinato dal sig. il quale mi ha detto che il mio collega non si era fermato Tes_1 alla fermata in cui era in attesa aggiungendo c ransito era al telefono. Mi ha detto di aver preso il bus al bivio di Graffignano che non so dire come abbia raggiunto. L'ho invitato a parlare con il collega per trovare una soluzione, ma lui mi ha risposto che avrebbe presentato un esposto o una segnalazione all'azienda”. Alla luce dell'istruttoria espletata, può pertanto dirsi provato il fatto addebitato sotto il profilo della sussistenza materiale. Parimenti esistenti sono la rilevanza disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto. A tal proposito, ai sensi dell'art. 42, p. 10, del Regolamento all. A) al R.D.
8.1.1931 n. 148 “Si incorre nella sospensione per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda”. Nella specie il non aver consentito la salita a bordo del passeggero rappresenta una condotta negligente dalla quale è derivato un danno all'immagine dell'azienda. Inoltre, la condotta del dipendente rientra certamente nella violazione del dovere di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c. e ciò giustifica la sanzione irrogata, da ritenersi legittima e proporzionata alla gravità dell'illecito. Alla luce di tali considerazioni e delle esposte emergenze istruttorie, la domanda di parte ricorrente non può che essere respinta. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di in Parte_1 CP_1 opposizione al provvedimento sanz in data 23.1.2024 lla sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal soldo e dal servizio;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € CP_1
2.450,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Viterbo lì, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO