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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 81/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Pietro Sperati, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7341/2023, pubblicata il 13.7.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.2.2023, adiva il Tribunale di Roma, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, chiedendo di dichiararsi il suo diritto a percepire l'assegno sociale e,
CP_ per l'effetto, di condannare l' al versamento delle somme dovute per la prestazione richiesta, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva di avere presentato, in data 4.9.2020, domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale;
che tale domanda, con
1 CP_ provvedimento in data 9.9.2020, era stata rigettata dall' per mancata produzione della documentazione necessaria;
di avere presentato, in data 27.11.2020, ricorso amministrativo tramite l'INAS, allegando la documentazione necessaria, ovvero il certificato di impossidenza redatto dall'Ambasciata del Senegal in lingua italiana, dal quale risultava che il ricorrente non percepiva redditi e non risultava titolare di beni in Senegal. CP_ Nonostante la ritualità della notifica, l' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo che dalla documentazione in atti non emergeva la prova inequivoca che parte ricorrente avesse integrato la documentazione richiesta, non risultando visibili i documenti allegati al ricorso amministrativo presentato in data 27.11.2020.
Ha proposto appello lamentando, con un unico motivo di appello, Parte_1
l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, in quanto: nel ricorso amministrativo CP_ erano stati allegati, in maniera chiara, tutti i documenti richiesti;
l' non ha contestato la mancata ricezione dei documenti, né la veridicità degli stessi, che, successivamente, sono stati regolarmente depositati nel giudizio di primo grado.
Ha così concluso:
“in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma ed in accoglimento dell'originario ricorso, voglia l'adita Corte, acquisita, se e del caso, la richiama documentazione e dichiarata la illegittimità del comportamento dell' dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere i benefici CP_1
di cui di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 6 - assegno sociale - dal 04.09.2023 data di presentazione della domanda amministrativa, con modalità ed accessori di legge dalle scadenza dei singoli ratei al saldo. Con ogni riserva, in caso di necessità e contestazione e con ogni altra salvezza di chiedere la nomina di CTU al fine della esatta quantificazione del quantum. Vinte le spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.” CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte dal primo giudice.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995, nel testo in vigore al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte dell'odierno appellante
(4.9.2020): “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1° gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un
2 assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Successivamente, la legge n. 40/1998, all'art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali.
L'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno. La carta di
3 soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.lgs n. 3/2007.
Infine, l'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale di cui all'articolo
3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Con specifico riferimento al requisito reddituale, l'art. 3 della L. n. 335/1995 stabilisce che il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati;
che nel computo del reddito deve essere compreso anche l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954/2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando, al contrario, nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513/2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere, in via generale, che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954/2021, citata, in motivazione;
da ultimo Cass. n. 7235/2023).
CP_ 1.1. Ciò chiarito, dai documenti depositati in atti – compresi quelli esibiti dall' nel grado, i quali possono essere acquisiti ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., trattandosi di atti indispensabili al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto rivendicato dal – risulta Pt_1 che la domanda amministrativa presentata dall'appellante in data 4.9.2020 è stata respinta con la
4 seguente motivazione: “il richiedente, cittadino extracomunitario, non ha prodotto dichiarazione tradotta in italiano di organo dello Stato del Senegal circa eventuali redditi percepiti in patria, nonché le copie di passaporti per dimostrare il soggiorno ininterrotto almeno decennale in Italia;
inoltre, egli deve produrre codice fiscale della coniuge, che può essere formulato dalla Agenzia delle entrate, nonostante la mancanza assoluta di dimora in Italia” (all. n. 4 al ricorso di primo grado).
Avverso tale provvedimento di rigetto il in data 27.11.2020, ha proposto ricorso Pt_1 amministrativo al Comitato Provinciale allegando, unitamente al documento d'identità, i passaporti,
a dimostrazione della sua stabile permanenza in Italia per almeno 10 anni, il certificato di impossidenza, attestando l'assenza di redditi propri e di altri beni di proprietà in Senegal.
CP_ Con delibera del 20.6.2023, comunicata all'appellante con lettera raccomandata a.r., l' ha rigettato il ricorso amministrativo, così motivando: “nel caso di specie il ricorrente ha indicato i propri redditi esteri, dimostrando anche, previa produzione dei passaporti, di avere soggiornato in
Italia per almeno dieci anni, come prescritto dalla norma;
tuttavia, bensì il ricorrente abbia indicato nella domanda amministrativa di essere celibe, da controlli effettuati, il medesimo risulta coniugato con la sig.ra , di cui non ha prodotto né il codice fiscale e le altre Parte_2
informazioni anagrafiche, né tantomeno i redditi esteri della medesima, presupponendo che questa
CP_ non abbia cittadinanza italiana”(all. 5 e 5bis alla memoria di costituzione in appello).
L'appellante, che all'atto della presentazione della domanda amministrativa aveva dichiarato di essere celibe, non ha, quindi, dimostrato, neppure in giudizio, la sussistenza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare dell'assegno sociale, ossia il requisito reddituale, con specifico riferimento ai redditi posseduti dalla moglie.
2. Per i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese del giudizio di appello sono dichiarate irripetibili, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (all. 3 al ricorso in appello).
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ove dovuto. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
5 valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n.
25386/2016).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- spese di lite del grado irripetibili;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Roma, 11.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 81/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Pietro Sperati, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7341/2023, pubblicata il 13.7.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.2.2023, adiva il Tribunale di Roma, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, chiedendo di dichiararsi il suo diritto a percepire l'assegno sociale e,
CP_ per l'effetto, di condannare l' al versamento delle somme dovute per la prestazione richiesta, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva di avere presentato, in data 4.9.2020, domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale;
che tale domanda, con
1 CP_ provvedimento in data 9.9.2020, era stata rigettata dall' per mancata produzione della documentazione necessaria;
di avere presentato, in data 27.11.2020, ricorso amministrativo tramite l'INAS, allegando la documentazione necessaria, ovvero il certificato di impossidenza redatto dall'Ambasciata del Senegal in lingua italiana, dal quale risultava che il ricorrente non percepiva redditi e non risultava titolare di beni in Senegal. CP_ Nonostante la ritualità della notifica, l' non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo che dalla documentazione in atti non emergeva la prova inequivoca che parte ricorrente avesse integrato la documentazione richiesta, non risultando visibili i documenti allegati al ricorso amministrativo presentato in data 27.11.2020.
Ha proposto appello lamentando, con un unico motivo di appello, Parte_1
l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, in quanto: nel ricorso amministrativo CP_ erano stati allegati, in maniera chiara, tutti i documenti richiesti;
l' non ha contestato la mancata ricezione dei documenti, né la veridicità degli stessi, che, successivamente, sono stati regolarmente depositati nel giudizio di primo grado.
Ha così concluso:
“in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma ed in accoglimento dell'originario ricorso, voglia l'adita Corte, acquisita, se e del caso, la richiama documentazione e dichiarata la illegittimità del comportamento dell' dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere i benefici CP_1
di cui di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 6 - assegno sociale - dal 04.09.2023 data di presentazione della domanda amministrativa, con modalità ed accessori di legge dalle scadenza dei singoli ratei al saldo. Con ogni riserva, in caso di necessità e contestazione e con ogni altra salvezza di chiedere la nomina di CTU al fine della esatta quantificazione del quantum. Vinte le spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.” CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte dal primo giudice.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995, nel testo in vigore al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte dell'odierno appellante
(4.9.2020): “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1° gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un
2 assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Successivamente, la legge n. 40/1998, all'art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali.
L'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno. La carta di
3 soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.lgs n. 3/2007.
Infine, l'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale di cui all'articolo
3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Con specifico riferimento al requisito reddituale, l'art. 3 della L. n. 335/1995 stabilisce che il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati;
che nel computo del reddito deve essere compreso anche l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954/2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando, al contrario, nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513/2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere, in via generale, che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954/2021, citata, in motivazione;
da ultimo Cass. n. 7235/2023).
CP_ 1.1. Ciò chiarito, dai documenti depositati in atti – compresi quelli esibiti dall' nel grado, i quali possono essere acquisiti ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., trattandosi di atti indispensabili al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto rivendicato dal – risulta Pt_1 che la domanda amministrativa presentata dall'appellante in data 4.9.2020 è stata respinta con la
4 seguente motivazione: “il richiedente, cittadino extracomunitario, non ha prodotto dichiarazione tradotta in italiano di organo dello Stato del Senegal circa eventuali redditi percepiti in patria, nonché le copie di passaporti per dimostrare il soggiorno ininterrotto almeno decennale in Italia;
inoltre, egli deve produrre codice fiscale della coniuge, che può essere formulato dalla Agenzia delle entrate, nonostante la mancanza assoluta di dimora in Italia” (all. n. 4 al ricorso di primo grado).
Avverso tale provvedimento di rigetto il in data 27.11.2020, ha proposto ricorso Pt_1 amministrativo al Comitato Provinciale allegando, unitamente al documento d'identità, i passaporti,
a dimostrazione della sua stabile permanenza in Italia per almeno 10 anni, il certificato di impossidenza, attestando l'assenza di redditi propri e di altri beni di proprietà in Senegal.
CP_ Con delibera del 20.6.2023, comunicata all'appellante con lettera raccomandata a.r., l' ha rigettato il ricorso amministrativo, così motivando: “nel caso di specie il ricorrente ha indicato i propri redditi esteri, dimostrando anche, previa produzione dei passaporti, di avere soggiornato in
Italia per almeno dieci anni, come prescritto dalla norma;
tuttavia, bensì il ricorrente abbia indicato nella domanda amministrativa di essere celibe, da controlli effettuati, il medesimo risulta coniugato con la sig.ra , di cui non ha prodotto né il codice fiscale e le altre Parte_2
informazioni anagrafiche, né tantomeno i redditi esteri della medesima, presupponendo che questa
CP_ non abbia cittadinanza italiana”(all. 5 e 5bis alla memoria di costituzione in appello).
L'appellante, che all'atto della presentazione della domanda amministrativa aveva dichiarato di essere celibe, non ha, quindi, dimostrato, neppure in giudizio, la sussistenza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare dell'assegno sociale, ossia il requisito reddituale, con specifico riferimento ai redditi posseduti dalla moglie.
2. Per i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese del giudizio di appello sono dichiarate irripetibili, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (all. 3 al ricorso in appello).
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ove dovuto. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
5 valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n.
25386/2016).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- spese di lite del grado irripetibili;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Roma, 11.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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