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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1560/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12/3/24 e promossa DA
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
, ed elett.te dom.ta in Rimini, Via Melozzo da Forlì n. 8, Pt_2 presso e nello studio dell'Avv. Loreno Marchei, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce. Appellante CONTRO con l'Avv. Fabrizio Ferri, elett.te dom.to in V. Controparte_1 PETRARCA 8 PARMA presso lo studio dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 202/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 11/02/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 domandando che fosse accertato il grave inadempimento della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cc nei suoi confronti rispetto agli accordi contenuti nella scrittura vergata in data 20.7.2020 e in subordine, a quelli derivanti dalla transazione intervenuta tra le medesime in data 7.6.2013. Chiedeva quindi la condanna di al risarcimento dei danni CP_2 derivanti dal mancato guadagno derivante dalla fornitura accordata, da accertarsi a mezzo di CTU e che in ogni caso non risultasse inferiore a € 350.000,00 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2022 o in quella diversa cifra da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 cc. Chiedeva di accertare e dichiarare che l'inadempimento e la violazione da parte della dell'accordo contrattuale di CP_1 esclusiva del 20.7.2010 aveva leso l'ulteriore aspettativa di Part guadagno della per la rivendita dei prodotti di consumo nel periodo post vendita e per l'effetto condannare essa convenuta al risarcimento dell'ulteriore somma di € 540.000,00 o a quella diversa cifra maggiore o minore che risulterà dovuta a tale titolo in corso di causa. Domandava inoltre di accertare e dichiarare che i comportamenti non conformi perpetrati da avevano violato gli accordi CP_1 Part di esclusiva stipulati in data 20.7.2010 e 4.8.2020 con provocandole nocumento per la condotta sleale e la lesione dell'immagine commerciale.
-Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della CP_3 domanda, formulando domanda riconvenzionale.
-Con l'impugnata sentenza, Il Tribunale rigettava le domande compensando le spese.
Part
-Avverso detta sentenza proponeva appello la chiedendo la parziale riforma della sentenza spiegando alcuni motivi. Con il primo motivo, lamentava la erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva considerato come non correttamente proposta la richiesta di risoluzione dell'atto di transazione non novativo del 7.6.2013 ed aveva rigettato la domanda risarcitoria derivante dall'inadempimento avversario rispetto agli obblighi di cui all'accordo del 20.7.2010.
-Con il secondo motivo lamenta l'appellante la erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui, alle pagg. 12) e 13) della parte motiva e della conseguente statuizione, nella valutazione relativa all'accertamento dell'inadempimento di rispetto agli obblighi derivanti dalla scrittura CP_1 CP_1 di transazione del 07.06.2013, aveva erroneamente accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla medesima convenuta.
-Si costituiva eccependo in via preliminare di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo dell'appello proposto da per l'intervenuto decorso del termine per Parte_1 la proposizione dello stesso, ex art. 327 cod. proc. civ., per i motivi indicati in premessa. Nel merito, rigettare l'appello proposto dall'odierno in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato per quanto detti in narrativa, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n. 202/2022 pubblicata in data 11.02.2022; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché con condanna della controparte ex art. 96 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni, nella misura che sarà ritenuta equa.
-L'appello è inammissibile, essendo fondata l'eccezione avanzata preliminarmente dall'appellata di superamento del termine per la notifica dell'impugnazione ex art. 327 cpc. Invero, la impugnata sentenza 202/2022 che ha deciso il primo grado di giudizio, è stata pubblicata in data 11.02.2022. L'appello di M&T notificato in data 14.09.2022, quindi, considerato anche il periodo di sospensione dei termini feriali, oltre il termine di sei mesi. La sentenza non era stata mai comunicata sicchè l'appellante ha inteso esercitare la notificazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Part Sul punto, si è difesa sostenendo che il dies a quo per computare il deposito doveva considerarsi e far decorrere dal 18 febbraio. Tuttavia dalla visione del sistema processuale informatico è dato da vedere che la data di deposito è quella dell'11 febbraio, mentre il 18 febbraio è relativo alle attività di “registrazione”, ovvero attività interne di cancelleria. Già nel sistema processuale cartaceo, la giurisprudenza aveva avuto modo di statuire il principio generale che il termine ex art. 327 cpc decorre “dal deposito di essa in segreteria” (Cass. 24913/08) e che “occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cpc, mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi di alle parti dell'avvenuto deposito” (Cass. n.7240 del 30/3/11). Sotto il regime del processo telematico, la fondamentale SS.UU.2362/19 statuisce come ogni sottoscrizione telematica che può esser riportata a diverso adempimento dal deposito della sentenza, come le comunicazioni attestanti l'avvenuto compimento delle operazioni di deposito e pubblicazione della sentenza rimangono assolutamente irrilevanti ai fini del decorso del termine ex art. 327 cpc.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara l'appello proposto inammissibile;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellato del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €10.060,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 2/9/24.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1560/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12/3/24 e promossa DA
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
, ed elett.te dom.ta in Rimini, Via Melozzo da Forlì n. 8, Pt_2 presso e nello studio dell'Avv. Loreno Marchei, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce. Appellante CONTRO con l'Avv. Fabrizio Ferri, elett.te dom.to in V. Controparte_1 PETRARCA 8 PARMA presso lo studio dello stesso. Appellato AVVERSO la sentenza n. 202/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 11/02/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 domandando che fosse accertato il grave inadempimento della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cc nei suoi confronti rispetto agli accordi contenuti nella scrittura vergata in data 20.7.2020 e in subordine, a quelli derivanti dalla transazione intervenuta tra le medesime in data 7.6.2013. Chiedeva quindi la condanna di al risarcimento dei danni CP_2 derivanti dal mancato guadagno derivante dalla fornitura accordata, da accertarsi a mezzo di CTU e che in ogni caso non risultasse inferiore a € 350.000,00 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2022 o in quella diversa cifra da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 cc. Chiedeva di accertare e dichiarare che l'inadempimento e la violazione da parte della dell'accordo contrattuale di CP_1 esclusiva del 20.7.2010 aveva leso l'ulteriore aspettativa di Part guadagno della per la rivendita dei prodotti di consumo nel periodo post vendita e per l'effetto condannare essa convenuta al risarcimento dell'ulteriore somma di € 540.000,00 o a quella diversa cifra maggiore o minore che risulterà dovuta a tale titolo in corso di causa. Domandava inoltre di accertare e dichiarare che i comportamenti non conformi perpetrati da avevano violato gli accordi CP_1 Part di esclusiva stipulati in data 20.7.2010 e 4.8.2020 con provocandole nocumento per la condotta sleale e la lesione dell'immagine commerciale.
-Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della CP_3 domanda, formulando domanda riconvenzionale.
-Con l'impugnata sentenza, Il Tribunale rigettava le domande compensando le spese.
Part
-Avverso detta sentenza proponeva appello la chiedendo la parziale riforma della sentenza spiegando alcuni motivi. Con il primo motivo, lamentava la erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva considerato come non correttamente proposta la richiesta di risoluzione dell'atto di transazione non novativo del 7.6.2013 ed aveva rigettato la domanda risarcitoria derivante dall'inadempimento avversario rispetto agli obblighi di cui all'accordo del 20.7.2010.
-Con il secondo motivo lamenta l'appellante la erroneità e contraddittorietà della Sentenza nella parte in cui, alle pagg. 12) e 13) della parte motiva e della conseguente statuizione, nella valutazione relativa all'accertamento dell'inadempimento di rispetto agli obblighi derivanti dalla scrittura CP_1 CP_1 di transazione del 07.06.2013, aveva erroneamente accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla medesima convenuta.
-Si costituiva eccependo in via preliminare di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo dell'appello proposto da per l'intervenuto decorso del termine per Parte_1 la proposizione dello stesso, ex art. 327 cod. proc. civ., per i motivi indicati in premessa. Nel merito, rigettare l'appello proposto dall'odierno in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato per quanto detti in narrativa, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n. 202/2022 pubblicata in data 11.02.2022; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché con condanna della controparte ex art. 96 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni, nella misura che sarà ritenuta equa.
-L'appello è inammissibile, essendo fondata l'eccezione avanzata preliminarmente dall'appellata di superamento del termine per la notifica dell'impugnazione ex art. 327 cpc. Invero, la impugnata sentenza 202/2022 che ha deciso il primo grado di giudizio, è stata pubblicata in data 11.02.2022. L'appello di M&T notificato in data 14.09.2022, quindi, considerato anche il periodo di sospensione dei termini feriali, oltre il termine di sei mesi. La sentenza non era stata mai comunicata sicchè l'appellante ha inteso esercitare la notificazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Part Sul punto, si è difesa sostenendo che il dies a quo per computare il deposito doveva considerarsi e far decorrere dal 18 febbraio. Tuttavia dalla visione del sistema processuale informatico è dato da vedere che la data di deposito è quella dell'11 febbraio, mentre il 18 febbraio è relativo alle attività di “registrazione”, ovvero attività interne di cancelleria. Già nel sistema processuale cartaceo, la giurisprudenza aveva avuto modo di statuire il principio generale che il termine ex art. 327 cpc decorre “dal deposito di essa in segreteria” (Cass. 24913/08) e che “occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cpc, mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi di alle parti dell'avvenuto deposito” (Cass. n.7240 del 30/3/11). Sotto il regime del processo telematico, la fondamentale SS.UU.2362/19 statuisce come ogni sottoscrizione telematica che può esser riportata a diverso adempimento dal deposito della sentenza, come le comunicazioni attestanti l'avvenuto compimento delle operazioni di deposito e pubblicazione della sentenza rimangono assolutamente irrilevanti ai fini del decorso del termine ex art. 327 cpc.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara l'appello proposto inammissibile;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellato del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €10.060,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 2/9/24.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)