Versione
8 giugno 1983
8 giugno 1983
Art. 19.
All'aggiornamento dei limiti di responsabilita' attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, nonche' dei livelli assicurativi praticati nei vari Stati in materia di aviazione civile.
All'aggiornamento dei limiti di responsabilita' attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, nonche' dei livelli assicurativi praticati nei vari Stati in materia di aviazione civile.
Commentario • 1
- 1. Incostituzionali i limiti alla responsabilità del vettore marittimoAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2005 · 2.2429202
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 16/02/1993, n. 64Provvedimento: […] 3. - Non si può argomentare in contrario dall'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che include il trasporto di merci nella previsione di aggiornamento periodico (con decreto del Presidente della Repubblica) dei limiti legali di responsabilità del vettore aereo, nonostante che l'art. 952 cod.nav. ne consenta la deroga mediante dichiarazione di valore analogamente all'art. 423. […]Leggi di più...
- limite legale di responsabilita' del vettore·
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- sent. 64/93. trasporto·
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