Articolo 19 della Legge 13 maggio 1983, n. 213
Articolo 18
Versione
8 giugno 1983
Art. 19.

All'aggiornamento dei limiti di responsabilita' attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, nonche' dei livelli assicurativi praticati nei vari Stati in materia di aviazione civile.

Entrata in vigore il 8 giugno 1983
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