Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2020 /3474
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 10.6.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ed al termine ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3474/2020 R.G.C., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuali non ricomprese nelle altre materie e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Castelluzzo in Parte_1 Parte_2 virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio De Mauro in virtù di Parte_1 mandato in atti, elettivamente domiciliato nel loro studio
Convenuto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che gli attori non hanno assolto l'onere, che incombeva su di loro, di provare la domanda: non è stato mai provato quali “abitudini di vita” abbiano mutato, o quale “organizzazione familiare per paura di azioni e molestie ben più pericolose”, o infine quali attività costituzionalmente protette siano state limitate dalle illecite condotte del convenuto.
Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata al convenuto.
Anche la domanda riconvenzionale spiegata deve essere rigettata: manca infatti la prova che le patologie lamentate e documentate siano conseguenti alle condotte attoree.
Le spese del giudizio stante il rigetto della domanda e della riconvenzionale sono interamente compensate.
Le spese di ctu come liquidate vengono definitivamente poste a carico delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni indicate in motivazione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale per le ragioni indicate in motivazione;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) Pone definitivamente a carico delle parti le spese di ctu. Così deciso in Lecce il 10 giugno 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
Lecce,10/06/2025
Giuseppe Quaranta