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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 15195/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. PUGLISI BRUNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso: “IN VIA ISTRUTTORIA PREVIA acquisizione degli atti del procedimento del
Tribunale dei Minori V.G.N. 2460/2019; PREVIO ogni incombente istruttorio ritenuto utile;
NEL
MERITO AFFIDARE la figlia alla madre con affido super esclusivo;
COLLOCARE la minore presso la madre disponendo un diritto di visita secondo modalità da determinarsi dal Servizio Sociale competente, tenuto conto che la bambina è 3 anni che non vede il padre e previ esami presso il SERD;
porre a carico del padre un assegno di mantenimento dei 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa in vigore dal 15/03/2016. Con il favore delle spese e degli onorari di causa.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 28.08.2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. instando per l'affidamento super- esclusivo della figlia minore alla madre, con la collocazione presso di sé, per la pronuncia di decadenza dal padre dalla responsabilità genitoriale, per la determinazione del regime di visita padre
- figlia da parte dei servizi sociali e per la previsione di un contributo per mantenimento della minore di € 200,00.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 3.04.2025 la parte ricorrente veniva sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve preliminarmente darsi atto che con provvedimento del 18.09.2023 il Tribunale per i
Minorenni di Torino, ha dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, ha confermato il collocamento della minore presso la madre e ha disposto la sospensione degli incontri padre-minore, sino a che il padre non riprenda il percorso di disintossicazione dall'uso di sostanze, monitorato da parte del SERD territorialmente competente, nonché la presa in carico dal servizio sociale e di NPI.
Per effetto della pronuncia di decadenza, l'affidamento della minore resta dunque CP_2 concentrato esclusivamente in capo alla madre, IG.ra , la quale assumerà Parte_1 unilateralmente anche le decisioni di maggior interesse per la minore ai sensi dell'articolo 337 quater comma quarto c.c.
Parimenti deve disporsi il collocamento della minore presso la madre, presso la quale è collocata sin dalla fine della relazione di convivenza tra le parti, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondete alle eIGenze di stabilità e crescita della figlia.
Come accertato dalla relazione dei Servizi sociali incaricati, non vi è una situazione di pregiudizio della minore, atteso che la IG.ra si occupa adeguatamente dell'accudimento Pt_1 e del benessere della figlia, costituendo per la stessa l'unico genitore di riferimento, descritta come figura stabile ed adeguata e presso la quale è stabilmente collocata sin dalla fine della CP_2 convivenza tra le parti.
I Servizi sociali, che hanno in carico il nucleo sin dal 2019, danno atto, altresì, della “forte presenza della famiglia d'origine della IGnora, che ha dato garanzie e sostegno alla diade
non solo dal punto di vista economico e materiale, ma anche su un piano della Parte_2 comprensione e dell'accoglienza.” (cfr. relazione sociale agli atti).
In relazione agli incontri padre-minore non può che ribadirsi quanto già disposto dal giudice minorile e dunque, subordinarsi la ripresa degli incontri al riscontro di un serio percorso di disintossicazione da parte del padre, attestato dalla negatività, accertata da parte del SERD competente, circa l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Sul punto dall'ultima relazione del SERD acquisita agli atti (29.12.2023), si evince che l'ultimo intervento risale alla fine del mese di aprile del 2021 e da allora non vi è stata più alcuna richiesta da parte del IG. di ripresa degli incontri. CP_1
Passando agli aspetti economici, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, un contributo al mantenimento per la figlia pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che, pur non avendo la situazione reddituale aggiornata del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, deve certamente ritenersi che egli sia persona dotata di idonea ed integra capacità lavorativa e che dunque non possa certamente essere esonerato dal mantenimento della figlia, posto peraltro che l'accudimento materiale e diretto della stessa grava interamente sulla madre convivente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Dà atto che il Tribunale dei minorenni, con decreto n. 6409/2023 del 18.09.2023, ha dichiarato il IG.
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e per CP_1 CP_2
l'effetto:
Affida la figlia in via esclusiva alla madre IG.ra , demandando alla medesima Parte_1 altresì le decisioni di maggior interesse per la minore ai sensi dell'articolo 337 quater quarto comma c.c.
Conferma il collocamento e la residenza anagrafica presso la madre IG.ra ; Parte_1
Dispone che il padre possa ricominciare ad incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, secondo modalità
e tempi individuati dal Servizio medesimo, a condizione che sia il genitore a richiederli, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e previa ripresa di un serio percorso di disintossicazione, attestato dalla negatività accertata da parte del SERD competente, circa l'assunzione di sostanze stupefacenti;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(28.08.2023), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 2.905 (di cui € 850,50 per fase studio;
€ 602 per fase introduttiva;
€ 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 15195/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. PUGLISI BRUNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso: “IN VIA ISTRUTTORIA PREVIA acquisizione degli atti del procedimento del
Tribunale dei Minori V.G.N. 2460/2019; PREVIO ogni incombente istruttorio ritenuto utile;
NEL
MERITO AFFIDARE la figlia alla madre con affido super esclusivo;
COLLOCARE la minore presso la madre disponendo un diritto di visita secondo modalità da determinarsi dal Servizio Sociale competente, tenuto conto che la bambina è 3 anni che non vede il padre e previ esami presso il SERD;
porre a carico del padre un assegno di mantenimento dei 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa in vigore dal 15/03/2016. Con il favore delle spese e degli onorari di causa.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 28.08.2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. instando per l'affidamento super- esclusivo della figlia minore alla madre, con la collocazione presso di sé, per la pronuncia di decadenza dal padre dalla responsabilità genitoriale, per la determinazione del regime di visita padre
- figlia da parte dei servizi sociali e per la previsione di un contributo per mantenimento della minore di € 200,00.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 3.04.2025 la parte ricorrente veniva sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve preliminarmente darsi atto che con provvedimento del 18.09.2023 il Tribunale per i
Minorenni di Torino, ha dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, ha confermato il collocamento della minore presso la madre e ha disposto la sospensione degli incontri padre-minore, sino a che il padre non riprenda il percorso di disintossicazione dall'uso di sostanze, monitorato da parte del SERD territorialmente competente, nonché la presa in carico dal servizio sociale e di NPI.
Per effetto della pronuncia di decadenza, l'affidamento della minore resta dunque CP_2 concentrato esclusivamente in capo alla madre, IG.ra , la quale assumerà Parte_1 unilateralmente anche le decisioni di maggior interesse per la minore ai sensi dell'articolo 337 quater comma quarto c.c.
Parimenti deve disporsi il collocamento della minore presso la madre, presso la quale è collocata sin dalla fine della relazione di convivenza tra le parti, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondete alle eIGenze di stabilità e crescita della figlia.
Come accertato dalla relazione dei Servizi sociali incaricati, non vi è una situazione di pregiudizio della minore, atteso che la IG.ra si occupa adeguatamente dell'accudimento Pt_1 e del benessere della figlia, costituendo per la stessa l'unico genitore di riferimento, descritta come figura stabile ed adeguata e presso la quale è stabilmente collocata sin dalla fine della CP_2 convivenza tra le parti.
I Servizi sociali, che hanno in carico il nucleo sin dal 2019, danno atto, altresì, della “forte presenza della famiglia d'origine della IGnora, che ha dato garanzie e sostegno alla diade
non solo dal punto di vista economico e materiale, ma anche su un piano della Parte_2 comprensione e dell'accoglienza.” (cfr. relazione sociale agli atti).
In relazione agli incontri padre-minore non può che ribadirsi quanto già disposto dal giudice minorile e dunque, subordinarsi la ripresa degli incontri al riscontro di un serio percorso di disintossicazione da parte del padre, attestato dalla negatività, accertata da parte del SERD competente, circa l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Sul punto dall'ultima relazione del SERD acquisita agli atti (29.12.2023), si evince che l'ultimo intervento risale alla fine del mese di aprile del 2021 e da allora non vi è stata più alcuna richiesta da parte del IG. di ripresa degli incontri. CP_1
Passando agli aspetti economici, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, un contributo al mantenimento per la figlia pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che, pur non avendo la situazione reddituale aggiornata del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, deve certamente ritenersi che egli sia persona dotata di idonea ed integra capacità lavorativa e che dunque non possa certamente essere esonerato dal mantenimento della figlia, posto peraltro che l'accudimento materiale e diretto della stessa grava interamente sulla madre convivente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Dà atto che il Tribunale dei minorenni, con decreto n. 6409/2023 del 18.09.2023, ha dichiarato il IG.
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e per CP_1 CP_2
l'effetto:
Affida la figlia in via esclusiva alla madre IG.ra , demandando alla medesima Parte_1 altresì le decisioni di maggior interesse per la minore ai sensi dell'articolo 337 quater quarto comma c.c.
Conferma il collocamento e la residenza anagrafica presso la madre IG.ra ; Parte_1
Dispone che il padre possa ricominciare ad incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, secondo modalità
e tempi individuati dal Servizio medesimo, a condizione che sia il genitore a richiederli, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e previa ripresa di un serio percorso di disintossicazione, attestato dalla negatività accertata da parte del SERD competente, circa l'assunzione di sostanze stupefacenti;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(28.08.2023), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 2.905 (di cui € 850,50 per fase studio;
€ 602 per fase introduttiva;
€ 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.