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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7246/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Donatori di Sangue n. 10, Villar Dora presso lo studio dell'avv. RIEDO ERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLAR DORA il 02/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR DORA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nata una figlia: l 25/01/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 24/06/2020.
Con ricorso depositato il 15/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR DORA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia sia affidata ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e collocazione principale presso la madre.
DISPONE che ogni genitore provveda al mantenimento ordinario, all'educazione ed alla cura della figlia quando l'avrà con sé mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per concorso al mantenimento della figlia minore, la somma di €450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese - da rivalutarsi di anno in base alla variazione degli indici ISTAT - oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche in conformità al noto protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà richiesto e percepito dalla sig.ra nella misura Parte_1 del 100 %.
DISPONE che il sig. bbia la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo Pt_2 desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della minore.
PRENDE ATTO che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore. PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca questione di carattere economico e patrimoniale e pertanto dichiarano che, con la puntuale esecuzione delle obbligazioni sopra indicate, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare reciprocamente richieste di contributo al proprio mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7246/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Donatori di Sangue n. 10, Villar Dora presso lo studio dell'avv. RIEDO ERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLAR DORA il 02/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR DORA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nata una figlia: l 25/01/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 24/06/2020.
Con ricorso depositato il 15/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR DORA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia sia affidata ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e collocazione principale presso la madre.
DISPONE che ogni genitore provveda al mantenimento ordinario, all'educazione ed alla cura della figlia quando l'avrà con sé mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per concorso al mantenimento della figlia minore, la somma di €450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese - da rivalutarsi di anno in base alla variazione degli indici ISTAT - oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche in conformità al noto protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà richiesto e percepito dalla sig.ra nella misura Parte_1 del 100 %.
DISPONE che il sig. bbia la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo Pt_2 desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della minore.
PRENDE ATTO che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore. PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca questione di carattere economico e patrimoniale e pertanto dichiarano che, con la puntuale esecuzione delle obbligazioni sopra indicate, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare reciprocamente richieste di contributo al proprio mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.