CASS
Sentenza 1 luglio 2021
Sentenza 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25178 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IO LI nato il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo- Ihneifiettfd-e-chirrcrenttb-Vehga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: L'avv. CIARROCCHI ALESSANDRO conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o in subordine il rinvio ad altra sezione per altra determinazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25178 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 16/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 aprile 2018, la Corte di appello di ON confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Fermo il 12.10.2016, con la quale CA NU LI era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 (per non avere ottemperato, in due occasioni, il 27 aprile e il 19 maggio 2016, a quanto disposto dal Questore di Ascoli Piceno, con foglio di via obbligatorio n. 30288/16, notificato al predetto il 26.3.2016, avendo fatto rientro nel Comune di Fermo) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di C. 5.000,00 di ammenda. Ritenuta la legittimità del provvedimento amministrativo adottato nei confronti dell'imputato, congruamente motivato alla stregua dell'effettuato richiamo al coinvolgimento del prevenuto in una rapina in concorso con altre persone ai danni di un soggetto al quale erano state inferte delle lesioni, nonché alla condizione dello stesso quale persona senza fissa dimora, la Corte territoriale condivideva il giudizio di penale responsabilità reso dal primo giudice all'esito della valutazione del materiale probatorio. 2. Avvero detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Alessandro Ciarrocchi, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., "erronea applicazione della legge penale e motivazione carente, illogica e contraddittoria (con atti sopravvenuti) sulla dedotta illegittimità dell'ordine del Questore;
insussistenza dell'atto presupposto che aveva legittimato l'adozione del foglio di via per cui è processo;
archiviazione penale del procedimento n. 758/2016 R.G.N.R. Trib. Fermo". Ha, al riguardo, evidenziato che il fatto reato che costituiva l'unico elemento fondante l'emissione del provvedimento amministrativo, sarebbe stato archiviato;
e ha sostenuto che, conseguentemente, detto provvedimento sarebbe illegittimo e avrebbe dovuto essere disapplicato;
che, sotto altro profilo, la giustificazione svolta dalla Corte territoriale relativamente alla ritenuta legittimità dell'omesso avviso del procedimento all'interessato perderebbe ogni valenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., sostenendo che, benché la questione relativa al riconoscimento della causa di non punibilità in parola non fosse stata proposta con i motivi di appello, alla luce delle 2 produzioni difensive, idonee a dimostrare l'insussistenza del fatto reato su cui si basava l'atto amministrativo, sarebbero sussistenti i presupposti di legge per adottare una pronuncia di improcedibilità per la suddetta causa. 3. In data 30 marzo 2021, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte una memoria, allegando alla stessa la pronuncia resa dal Tribunale di Fermo in data 27.11.2018, che aveva dichiarato il CA, ai sensi dell'art.131 bis cod. pen., non punibile per particolare tenuità del fatto relativamente ad altro reato commesso il 15 luglio 2016 riguardante la inosservanza del medesimo atto amministrativo violato con la condotta oggetto del presente processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste per quanto di seguito sarà illustrato. Pur dovendosi ritenere l'inammissibilità, in questa sede, della produzione difensiva, va accolto il primo motivo di ricorso sia pure per una ragione giuridica diversa e dirimente rispetto a quella dedotta: il foglio di via non poteva contenere anche l'ordine di rimpatrio, ossia di rientro nel luogo di residenza, giacché - alla stregua della stessa sentenza impugnata - il CA all'epoca era soggetto senza fissa dimora. Deve trovare, quindi, applicazione la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale il foglio di via obbligatorio, perché sia legittimo, deve necessariamente contenere sia il divieto di ritorno sia l'ordine di rientro nel comune di residenza (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 36653 del 03/06/2019, Rv. 276866, che ha affermato che "in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.igs. 6 settembre 2011, n. 159"; Cass. Sez. 1, n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 278587, secondo cui " in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159") 3 2. In applicazione di detto orientamento giurisprudenziale, la sentenza della Corte di appello di ON va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 16 aprile 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo- Ihneifiettfd-e-chirrcrenttb-Vehga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: L'avv. CIARROCCHI ALESSANDRO conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o in subordine il rinvio ad altra sezione per altra determinazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25178 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 16/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 aprile 2018, la Corte di appello di ON confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Fermo il 12.10.2016, con la quale CA NU LI era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 (per non avere ottemperato, in due occasioni, il 27 aprile e il 19 maggio 2016, a quanto disposto dal Questore di Ascoli Piceno, con foglio di via obbligatorio n. 30288/16, notificato al predetto il 26.3.2016, avendo fatto rientro nel Comune di Fermo) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di C. 5.000,00 di ammenda. Ritenuta la legittimità del provvedimento amministrativo adottato nei confronti dell'imputato, congruamente motivato alla stregua dell'effettuato richiamo al coinvolgimento del prevenuto in una rapina in concorso con altre persone ai danni di un soggetto al quale erano state inferte delle lesioni, nonché alla condizione dello stesso quale persona senza fissa dimora, la Corte territoriale condivideva il giudizio di penale responsabilità reso dal primo giudice all'esito della valutazione del materiale probatorio. 2. Avvero detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Alessandro Ciarrocchi, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., "erronea applicazione della legge penale e motivazione carente, illogica e contraddittoria (con atti sopravvenuti) sulla dedotta illegittimità dell'ordine del Questore;
insussistenza dell'atto presupposto che aveva legittimato l'adozione del foglio di via per cui è processo;
archiviazione penale del procedimento n. 758/2016 R.G.N.R. Trib. Fermo". Ha, al riguardo, evidenziato che il fatto reato che costituiva l'unico elemento fondante l'emissione del provvedimento amministrativo, sarebbe stato archiviato;
e ha sostenuto che, conseguentemente, detto provvedimento sarebbe illegittimo e avrebbe dovuto essere disapplicato;
che, sotto altro profilo, la giustificazione svolta dalla Corte territoriale relativamente alla ritenuta legittimità dell'omesso avviso del procedimento all'interessato perderebbe ogni valenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., sostenendo che, benché la questione relativa al riconoscimento della causa di non punibilità in parola non fosse stata proposta con i motivi di appello, alla luce delle 2 produzioni difensive, idonee a dimostrare l'insussistenza del fatto reato su cui si basava l'atto amministrativo, sarebbero sussistenti i presupposti di legge per adottare una pronuncia di improcedibilità per la suddetta causa. 3. In data 30 marzo 2021, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte una memoria, allegando alla stessa la pronuncia resa dal Tribunale di Fermo in data 27.11.2018, che aveva dichiarato il CA, ai sensi dell'art.131 bis cod. pen., non punibile per particolare tenuità del fatto relativamente ad altro reato commesso il 15 luglio 2016 riguardante la inosservanza del medesimo atto amministrativo violato con la condotta oggetto del presente processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste per quanto di seguito sarà illustrato. Pur dovendosi ritenere l'inammissibilità, in questa sede, della produzione difensiva, va accolto il primo motivo di ricorso sia pure per una ragione giuridica diversa e dirimente rispetto a quella dedotta: il foglio di via non poteva contenere anche l'ordine di rimpatrio, ossia di rientro nel luogo di residenza, giacché - alla stregua della stessa sentenza impugnata - il CA all'epoca era soggetto senza fissa dimora. Deve trovare, quindi, applicazione la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale il foglio di via obbligatorio, perché sia legittimo, deve necessariamente contenere sia il divieto di ritorno sia l'ordine di rientro nel comune di residenza (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 36653 del 03/06/2019, Rv. 276866, che ha affermato che "in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.igs. 6 settembre 2011, n. 159"; Cass. Sez. 1, n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 278587, secondo cui " in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159") 3 2. In applicazione di detto orientamento giurisprudenziale, la sentenza della Corte di appello di ON va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 16 aprile 2021