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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti e Parte_2 Parte_3 contro
(C.F. CP_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti. Mario Benedetti e Donato Silvano Lorusso
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Verona emessa e depositata in data 16.04.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “NEL MERITO
- accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di Verona, Sez. II Civile, Dott.ssa
Paola Salmaso, cron. n. 1747/2024 del 16.04.2024 R.G. 7876/2020 rep. 1226/2024 del
16.04.2024, pubblicata e comunicata in data 16.04.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. oggetto di condanna da parte dell'Ordinanza impugnata;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata ordinanza in quanto Parte_1 non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“a) confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di
Verona, Sez. II Civile, Dott.ssa Paola Salmaso, cron. n. 1747/2024 del 16.04.2024, r.g.
7876/2020, rep. 1226/2024 del 16.04.2024, pubblicata e comunicata in data 16.04.2024, in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logici e/o giuridici;
b) per l'effetto, rigettare l'appello interposto da siccome Parte_1 destituito di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 04.10.2020 davanti al Tribunale di
Verona, chiedeva la condanna di alla CP_1 Parte_1 restituzione della somma di €25.856,02, maggiorata degli interessi moratori, versata a
2 titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica relativamente al periodo agosto 2010 - dicembre 2011, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n.
511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretati dalla
Corte di giustizia della UE, così come riconosciuto in più occasioni dalla stessa Corte di
Cassazione.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
Il Tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda e condannava a restituire a la somma di Parte_1 CP_1
€25.856,02, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ. a decorrere dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo, compensando interamente le spese di lite
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione del principio del contradditorio, per avere il tribunale disapplicato l'art. 6, comma 1 lett. C del D.L. n. 511 del 1988 per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla C.G.U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, sulla base del rilievo che rientra tra gli enti che dispongono di poteri Parte_1 che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli privati, contro i quali, secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, l'utente potrebbe proporre direttamente l'azione di ripetizione, senza che tale questione fosse mai stata sollevata dalle parti e senza sottoporla al contradditorio tra le parti, in violazione di quanto prescritto dall'art. 101, comma secondo cod. proc. civ.
2.2 Col il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che il fornitore di energia elettrica sia un soggetto che disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
3 2.3 Con il terzo motivo deduce che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, richiamata nella ordinanza impugnata - la quale si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del
D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE - esclude la possibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare il diritto interno nei rapporti tra fornitore di energia elettrica e consumatore.
2.4 Con il quarto motivo lamenta che il tribunale abbia ritenuto che l'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 sia incompatibile con la Direttiva n. 2008/118/CE, senza avvedersi che i casi esaminati della CGUE riguardano autonomi tributi istituiti parallelamente all'accisa, a differenza dell'addizionale, che ha natura accessoria.
2.5 Con il quinto motivo censura il capo della sentenza che l'ha condannata a corrispondere anche gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 cod. civ. decorrenti dalla domanda giudiziale fino al saldo, senza considerare che tale disposizione può trovare applicazione unicamente all'ipotesi di inadempimento contrattuale,
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
4. I primi quattro motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse.
4.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
4 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass.n.
31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
5 11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
4.2 La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa
316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A Energia s.p.a.) richiamata nell'ordinanza impugnata, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a qui seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale indirizzo: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della
6 menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
4.3 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore
7 sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
4.4 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_4
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_4
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione
8 straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_4
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_2 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022,
9 cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
4.5 Né, d'altra parte, si può ritenere, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, che il principio affermato dalla CGUE nella sentenza pronunciata nella causa
316/22 faccia salvo il diritto dell'attrice di agire in ripetizione contro Parte_1 in quanto quest'ultima potrebbe farsi rientrare tra gli “enti soggetti all'autorità o al
[...] controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli” contro i quali, secondo quanto affermato nella stessa sentenza della CGUE, l'utente potrebbe proporre direttamente l'azione di ripetizione.
Nei precedenti arresti della Corte di Giustizia citati dalla sentenza CGUE nella causa
316/22, l'estensione della possibilità di invocare disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non trasposta avverso enti diversi dagli Stati membri ha riguardato autorità fiscali (sentenza 19.1.1982 in causa 8/81, relativa ad Per_1 un ufficio delle imposte), enti pubblici territoriali (sentenza 22.6.1989 in causa 103/88,
relativa al Comune di Milano), organismi preposti alla pubblica Controparte_3 sicurezza (sentenza 15.5.1986 in causa 222/84, , relativa al corpo di polizia Per_2 ausiliario Royal Ulster Constabulary), autorità incardinate nel sistema sanitario nazionale
(sentenza 26.2.1986 in causa 152/84, relativa alla Southampton and South-West Per_3
Hampshire Area Health Authority), società o imprese pubbliche fornitrici di servizi in regime di monopolio assoggettate a rilevanti poteri di ingerenza e controllo pubblici
(sentenza 12.7.1990 in causa 188/89, relativa alla British Gas plc;
sentenza Per_4
4.12.1997 nelle cause riunite 253/96 - 258/96, relative ad imprese pubbliche di Per_5 servizio tedesche), organismi costituiti per garantire un indennizzo al danneggiato da un conducente di veicolo non assicurato o non identificato, cui tutti gli assicuratori sono tenuti per legge ad affiliarsi (sentenza 10.10.2017 in causa 413/15, relativa ad un Per_6 organismo di tale tipo istituito nella Repubblica d'Irlanda).
L'assimilazione di simili enti allo Stato, per i profili che qui vengono in rilievo, si basa su caratteristiche e circostanze che non si rinvengono nella fattispecie in esame, ove alla società privata erogatrice del servizio, tenuta al versamento dell'addizionale al Fisco, è unicamente riconosciuta la facoltà di riversare il corrispondente onere economico sul
10 somministrato, con l'ulteriore riconoscimento di un privilegio generale a maggior garanzia del credito relativo.
Inoltre, la lettura della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia induce a ritenere che, applicando al caso italiano i principi di carattere generale enunciati, la CGUE abbia ritenuto che il solo fatto che le aziende fornitrici di energia siano tenute al pagamento delle accise e possano riversare detto onere sui propri clienti non sia sufficiente ad escludere dal novero delle controversie tra privati quelle in discorso.
Quello del rapporto tra somministrato e fornitore è, quindi, uno dei casi di controversie tra privati nei quali, secondo la risposta data dalla CGUE alla prima delle questioni poste dal giudice del rinvio, non è consentito al giudice nazionale disapplicare la norma interna contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
4.6. Sennonché, in pendenza del presente grado di giudizio è intervenuta la sentenza n.
43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt.
11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei
11 confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna di
[...]
alla restituzione delle addizionali ricevute. Parte_1
5. Il quinto motivo di gravame è infondato.
Come la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 3/1/2023, n.
61).
Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è < accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata>> ( così
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
6. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase
12 del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti e Parte_2 Parte_3 contro
(C.F. CP_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti. Mario Benedetti e Donato Silvano Lorusso
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Verona emessa e depositata in data 16.04.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “NEL MERITO
- accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di Verona, Sez. II Civile, Dott.ssa
Paola Salmaso, cron. n. 1747/2024 del 16.04.2024 R.G. 7876/2020 rep. 1226/2024 del
16.04.2024, pubblicata e comunicata in data 16.04.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e:
- in via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. oggetto di condanna da parte dell'Ordinanza impugnata;
- per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Tribunale di Verona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata ordinanza in quanto Parte_1 non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“a) confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di
Verona, Sez. II Civile, Dott.ssa Paola Salmaso, cron. n. 1747/2024 del 16.04.2024, r.g.
7876/2020, rep. 1226/2024 del 16.04.2024, pubblicata e comunicata in data 16.04.2024, in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logici e/o giuridici;
b) per l'effetto, rigettare l'appello interposto da siccome Parte_1 destituito di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 04.10.2020 davanti al Tribunale di
Verona, chiedeva la condanna di alla CP_1 Parte_1 restituzione della somma di €25.856,02, maggiorata degli interessi moratori, versata a
2 titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica relativamente al periodo agosto 2010 - dicembre 2011, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n.
511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretati dalla
Corte di giustizia della UE, così come riconosciuto in più occasioni dalla stessa Corte di
Cassazione.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
Il Tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda e condannava a restituire a la somma di Parte_1 CP_1
€25.856,02, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ. a decorrere dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo, compensando interamente le spese di lite
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione del principio del contradditorio, per avere il tribunale disapplicato l'art. 6, comma 1 lett. C del D.L. n. 511 del 1988 per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla C.G.U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, sulla base del rilievo che rientra tra gli enti che dispongono di poteri Parte_1 che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli privati, contro i quali, secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, l'utente potrebbe proporre direttamente l'azione di ripetizione, senza che tale questione fosse mai stata sollevata dalle parti e senza sottoporla al contradditorio tra le parti, in violazione di quanto prescritto dall'art. 101, comma secondo cod. proc. civ.
2.2 Col il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che il fornitore di energia elettrica sia un soggetto che disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
3 2.3 Con il terzo motivo deduce che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, richiamata nella ordinanza impugnata - la quale si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del
D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE - esclude la possibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare il diritto interno nei rapporti tra fornitore di energia elettrica e consumatore.
2.4 Con il quarto motivo lamenta che il tribunale abbia ritenuto che l'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 sia incompatibile con la Direttiva n. 2008/118/CE, senza avvedersi che i casi esaminati della CGUE riguardano autonomi tributi istituiti parallelamente all'accisa, a differenza dell'addizionale, che ha natura accessoria.
2.5 Con il quinto motivo censura il capo della sentenza che l'ha condannata a corrispondere anche gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 cod. civ. decorrenti dalla domanda giudiziale fino al saldo, senza considerare che tale disposizione può trovare applicazione unicamente all'ipotesi di inadempimento contrattuale,
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
4. I primi quattro motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse.
4.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
4 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass.n.
31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
5 11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
4.2 La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa
316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A Energia s.p.a.) richiamata nell'ordinanza impugnata, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a qui seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale indirizzo: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della
6 menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
4.3 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore
7 sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
4.4 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_4
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_4
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione
8 straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_4
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_2 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022,
9 cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
4.5 Né, d'altra parte, si può ritenere, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, che il principio affermato dalla CGUE nella sentenza pronunciata nella causa
316/22 faccia salvo il diritto dell'attrice di agire in ripetizione contro Parte_1 in quanto quest'ultima potrebbe farsi rientrare tra gli “enti soggetti all'autorità o al
[...] controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli” contro i quali, secondo quanto affermato nella stessa sentenza della CGUE, l'utente potrebbe proporre direttamente l'azione di ripetizione.
Nei precedenti arresti della Corte di Giustizia citati dalla sentenza CGUE nella causa
316/22, l'estensione della possibilità di invocare disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non trasposta avverso enti diversi dagli Stati membri ha riguardato autorità fiscali (sentenza 19.1.1982 in causa 8/81, relativa ad Per_1 un ufficio delle imposte), enti pubblici territoriali (sentenza 22.6.1989 in causa 103/88,
relativa al Comune di Milano), organismi preposti alla pubblica Controparte_3 sicurezza (sentenza 15.5.1986 in causa 222/84, , relativa al corpo di polizia Per_2 ausiliario Royal Ulster Constabulary), autorità incardinate nel sistema sanitario nazionale
(sentenza 26.2.1986 in causa 152/84, relativa alla Southampton and South-West Per_3
Hampshire Area Health Authority), società o imprese pubbliche fornitrici di servizi in regime di monopolio assoggettate a rilevanti poteri di ingerenza e controllo pubblici
(sentenza 12.7.1990 in causa 188/89, relativa alla British Gas plc;
sentenza Per_4
4.12.1997 nelle cause riunite 253/96 - 258/96, relative ad imprese pubbliche di Per_5 servizio tedesche), organismi costituiti per garantire un indennizzo al danneggiato da un conducente di veicolo non assicurato o non identificato, cui tutti gli assicuratori sono tenuti per legge ad affiliarsi (sentenza 10.10.2017 in causa 413/15, relativa ad un Per_6 organismo di tale tipo istituito nella Repubblica d'Irlanda).
L'assimilazione di simili enti allo Stato, per i profili che qui vengono in rilievo, si basa su caratteristiche e circostanze che non si rinvengono nella fattispecie in esame, ove alla società privata erogatrice del servizio, tenuta al versamento dell'addizionale al Fisco, è unicamente riconosciuta la facoltà di riversare il corrispondente onere economico sul
10 somministrato, con l'ulteriore riconoscimento di un privilegio generale a maggior garanzia del credito relativo.
Inoltre, la lettura della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia induce a ritenere che, applicando al caso italiano i principi di carattere generale enunciati, la CGUE abbia ritenuto che il solo fatto che le aziende fornitrici di energia siano tenute al pagamento delle accise e possano riversare detto onere sui propri clienti non sia sufficiente ad escludere dal novero delle controversie tra privati quelle in discorso.
Quello del rapporto tra somministrato e fornitore è, quindi, uno dei casi di controversie tra privati nei quali, secondo la risposta data dalla CGUE alla prima delle questioni poste dal giudice del rinvio, non è consentito al giudice nazionale disapplicare la norma interna contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
4.6. Sennonché, in pendenza del presente grado di giudizio è intervenuta la sentenza n.
43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt.
11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei
11 confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna di
[...]
alla restituzione delle addizionali ricevute. Parte_1
5. Il quinto motivo di gravame è infondato.
Come la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 3/1/2023, n.
61).
Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è < accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata>> ( così
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
6. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase
12 del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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