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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa IAngela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8387 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv. C.F._1
IM IA e IU OP del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
- ricorrente contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo C.F._2
Mazzoli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni comuni del ricorrente e della resistente:
“Voglia il Tribunale di Bologna, in parziale modifica delle condizioni di divorzio attualmente vigenti fra le parti, accogliere le nuove condizioni concordate in data odierna, con spese integralmente compensate fra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 23 giugno
2025, affermava di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 8 dicembre 1998, che dalla loro Controparte_1
unione era nato il [...] il figlio e che in data 2 Per_1
febbraio 2016, a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi della legge 10 novembre 2014, n. 162, i coniugi avevano raggiunto un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comprendente, tra le altre, le seguenti condizioni:
“l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma mensile di
€ 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio”;
“l'ulteriore corresponsione della somma di € 300,00 mensili a favore della ex coniuge, destinata concorrere alle spese abitative della ex coniuge ed espressamente subordinata alla permanenza del figlio presso l'abitazione materna”. Il ricorrente sosteneva
2 che il figlio , di anni 22, iscritto al terzo anno universitario Per_1
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e non ancora economicamente autonomo, non risiedeva più stabilmente presso l'abitazione della madre, avendo da tempo trasferito il proprio centro di vita presso la casa del padre, che provvedeva direttamente alle esigenze di vita del figlio, mentre non risultava che la convenuta avesse “mai accantonato alcuna somma ricevuta dal ricorrente in favore del figlio”, né che avesse “gestito tali risorse con finalità coerenti con i bisogni materiali del medesimo”, essendo le somme state “evidentemente impiegate per esigenze proprie, senza che ” ne avesse “tratto alcun Per_1
beneficio diretto, né indiretto”. rassegnava dunque le seguenti Parte_1
conclusioni: “Nel merito, in via principale 1. Accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni di fatto rispetto a quanto previsto nell'accordo di divorzio stipulato in data 02/02/2016, con particolare riguardo alla collocazione abitativa del figlio;
2.
Dichiarare la cessazione dell'obbligo da parte del Sig. Pt_1
di corrispondere qualsiasi somma a titolo di
[...]
mantenimento in via indiretta alla ex coniuge;
3. Confermare
l'affidamento condiviso del figliò ;
4. Disporre che in Per_1
considerazione dell'età anagrafica del ragazzo oramai maggiorenne, sarà lo stesso ad accordarsi di volta in volta con i genitori in merito alle modalità di visita;
5. Confermare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i
3 genitori, secondo le tipologie e modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia;
In via subordinata, ferme le conclusioni nn. 3, 4 e 5 6. Disporre la modifica dell'importo del mantenimento in favore del figlio nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia, alla luce delle risultanze processuali, 7.
Disporre che l'assegno di mantenimento sia versato direttamente allo stesso figlio . In ogni caso con vittoria di spese e Per_1
competenze”.
Con atto in data 8 luglio 2025, il Pubblico Ministero interveniva “riservando le conclusioni”.
Con comparsa depositata il 7 ottobre 2025, si costituiva in giudizio affermando che il figlio, da quando i Controparte_1
genitori si erano separati, nel 2013, aveva sempre coabitato con continuità presso la madre, ove aveva la propria residenza e stava
“molto più tempo presso l'abitazione della madre e molto meno presso quella del padre”, dal quale normalmente si fermava “a dormire soltanto il martedì e giovedì, ma solo quando il padre” era in casa;
che la coabitazione di con la madre non solo Per_1
persisteva tutt'ora, ma si era “addirittura ampliata rispetto al passato, attesa la sua quotidiana presenza nella casa materna”, che era sempre stata e rimaneva, anche attualmente, “il suo punto di riferimento stabile e quotidiano, essendo del tutto irrilevante” il fatto che il figlio usufruisse “di tanto in tanto della villa del padre per le proprie esigenze di studio o ludico/ricreative”; che non sussistevano quindi “i presupposti per poter revocare il
4 contributo al mantenimento del figlio , così come preteso Per_1
da controparte”, sia perché era pacifico che non era Per_1
ancora economicamente autosufficiente, sia perché lo stesso coabitava ancora con la madre, la quale continuava a far fronte alle esigenze di vita quotidiana del ragazzo per vitto, alloggio, utenze e quant'altro lo stesso necessitava;
che non sussistevano i presupposti per rivedere, se non in rialzo, l'assegno di mantenimento, come pure richiesto in via subordinata dal che fra le condizioni economiche dei due genitori vi era Pt_1
infatti una forte sperequazione, in quanto le condizioni del ricorrente, a differenza di quelle della convenuta, dopo il divorzio erano “decisamente migliorate”; che il peraltro non aveva Pt_1
mai provveduto al pagamento dell'aggiornamento ISTAT sulle somme dovute, se non recentemente a seguito di atto di precetto e molto raramente aveva versato l'intero importo mensile dovuto, poiché lo decurtava unilateralmente e arbitrariamente;
che non era dato inoltre di capire come avrebbe mai potuto la CP_1
accantonare una parte dei 600 euro ricevuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio per creare risparmi in favore di
, né come avrebbe mai potuto “utilizzare tale somma per Per_1
sé stessa, non essendo neanche sufficiente a soddisfare le esigenze quotidiane di un ragazzo di ormai 22 anni abituato dal padre a non avere alcuna restrizione economica”.
La resistente chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.
5 Alla prima udienza del 6 novembre 2025, il Presidente relatore procedeva preliminarmente all'interrogatorio libero del ricorrente e della resistente di persona e ad un tentativo di conciliazione sulla modifica delle condizioni del divorzio.
All'esito di tali incombenti, il ricorrente e la resistente raggiungevano un accordo e i difensori precisavano conclusioni comuni. La causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto da Pt_1
ed nelle conclusioni comuni rassegnate
[...] Controparte_1
all'udienza e riportate in dispositivo non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le statuizioni concordate dal ricorrente e dalla resistente possono, quindi, essere fatte proprie dal Collegio, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) recepisce le pattuizioni concordate dal ricorrente e dalla resistente e, per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni oggetto dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 2 febbraio 2016, dà atto che:
6 “1) il ricorrente verserà alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile di euro
595,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e da corrispondere fino all'indipendenza economica del figlio;
2) il ricorrente verserà direttamente al figlio, allo stesso titolo, la somma mensile di euro 500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e da corrispondere fino all'indipendenza economica del figlio;
3) il ricorrente contribuirà a sostenere le spese straordinarie relative al figlio nella misura del 60%, facendosi carico la resistente del residuo 40%, secondo le modalità e le previsioni contenute nel Protocollo in uso presso questo Tribunale, noto ad entrambe le parti”;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, l'11 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
7
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa IAngela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8387 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv. C.F._1
IM IA e IU OP del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
- ricorrente contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo C.F._2
Mazzoli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni comuni del ricorrente e della resistente:
“Voglia il Tribunale di Bologna, in parziale modifica delle condizioni di divorzio attualmente vigenti fra le parti, accogliere le nuove condizioni concordate in data odierna, con spese integralmente compensate fra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 23 giugno
2025, affermava di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 8 dicembre 1998, che dalla loro Controparte_1
unione era nato il [...] il figlio e che in data 2 Per_1
febbraio 2016, a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi della legge 10 novembre 2014, n. 162, i coniugi avevano raggiunto un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comprendente, tra le altre, le seguenti condizioni:
“l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma mensile di
€ 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio”;
“l'ulteriore corresponsione della somma di € 300,00 mensili a favore della ex coniuge, destinata concorrere alle spese abitative della ex coniuge ed espressamente subordinata alla permanenza del figlio presso l'abitazione materna”. Il ricorrente sosteneva
2 che il figlio , di anni 22, iscritto al terzo anno universitario Per_1
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e non ancora economicamente autonomo, non risiedeva più stabilmente presso l'abitazione della madre, avendo da tempo trasferito il proprio centro di vita presso la casa del padre, che provvedeva direttamente alle esigenze di vita del figlio, mentre non risultava che la convenuta avesse “mai accantonato alcuna somma ricevuta dal ricorrente in favore del figlio”, né che avesse “gestito tali risorse con finalità coerenti con i bisogni materiali del medesimo”, essendo le somme state “evidentemente impiegate per esigenze proprie, senza che ” ne avesse “tratto alcun Per_1
beneficio diretto, né indiretto”. rassegnava dunque le seguenti Parte_1
conclusioni: “Nel merito, in via principale 1. Accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni di fatto rispetto a quanto previsto nell'accordo di divorzio stipulato in data 02/02/2016, con particolare riguardo alla collocazione abitativa del figlio;
2.
Dichiarare la cessazione dell'obbligo da parte del Sig. Pt_1
di corrispondere qualsiasi somma a titolo di
[...]
mantenimento in via indiretta alla ex coniuge;
3. Confermare
l'affidamento condiviso del figliò ;
4. Disporre che in Per_1
considerazione dell'età anagrafica del ragazzo oramai maggiorenne, sarà lo stesso ad accordarsi di volta in volta con i genitori in merito alle modalità di visita;
5. Confermare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i
3 genitori, secondo le tipologie e modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia;
In via subordinata, ferme le conclusioni nn. 3, 4 e 5 6. Disporre la modifica dell'importo del mantenimento in favore del figlio nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia, alla luce delle risultanze processuali, 7.
Disporre che l'assegno di mantenimento sia versato direttamente allo stesso figlio . In ogni caso con vittoria di spese e Per_1
competenze”.
Con atto in data 8 luglio 2025, il Pubblico Ministero interveniva “riservando le conclusioni”.
Con comparsa depositata il 7 ottobre 2025, si costituiva in giudizio affermando che il figlio, da quando i Controparte_1
genitori si erano separati, nel 2013, aveva sempre coabitato con continuità presso la madre, ove aveva la propria residenza e stava
“molto più tempo presso l'abitazione della madre e molto meno presso quella del padre”, dal quale normalmente si fermava “a dormire soltanto il martedì e giovedì, ma solo quando il padre” era in casa;
che la coabitazione di con la madre non solo Per_1
persisteva tutt'ora, ma si era “addirittura ampliata rispetto al passato, attesa la sua quotidiana presenza nella casa materna”, che era sempre stata e rimaneva, anche attualmente, “il suo punto di riferimento stabile e quotidiano, essendo del tutto irrilevante” il fatto che il figlio usufruisse “di tanto in tanto della villa del padre per le proprie esigenze di studio o ludico/ricreative”; che non sussistevano quindi “i presupposti per poter revocare il
4 contributo al mantenimento del figlio , così come preteso Per_1
da controparte”, sia perché era pacifico che non era Per_1
ancora economicamente autosufficiente, sia perché lo stesso coabitava ancora con la madre, la quale continuava a far fronte alle esigenze di vita quotidiana del ragazzo per vitto, alloggio, utenze e quant'altro lo stesso necessitava;
che non sussistevano i presupposti per rivedere, se non in rialzo, l'assegno di mantenimento, come pure richiesto in via subordinata dal che fra le condizioni economiche dei due genitori vi era Pt_1
infatti una forte sperequazione, in quanto le condizioni del ricorrente, a differenza di quelle della convenuta, dopo il divorzio erano “decisamente migliorate”; che il peraltro non aveva Pt_1
mai provveduto al pagamento dell'aggiornamento ISTAT sulle somme dovute, se non recentemente a seguito di atto di precetto e molto raramente aveva versato l'intero importo mensile dovuto, poiché lo decurtava unilateralmente e arbitrariamente;
che non era dato inoltre di capire come avrebbe mai potuto la CP_1
accantonare una parte dei 600 euro ricevuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio per creare risparmi in favore di
, né come avrebbe mai potuto “utilizzare tale somma per Per_1
sé stessa, non essendo neanche sufficiente a soddisfare le esigenze quotidiane di un ragazzo di ormai 22 anni abituato dal padre a non avere alcuna restrizione economica”.
La resistente chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.
5 Alla prima udienza del 6 novembre 2025, il Presidente relatore procedeva preliminarmente all'interrogatorio libero del ricorrente e della resistente di persona e ad un tentativo di conciliazione sulla modifica delle condizioni del divorzio.
All'esito di tali incombenti, il ricorrente e la resistente raggiungevano un accordo e i difensori precisavano conclusioni comuni. La causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto da Pt_1
ed nelle conclusioni comuni rassegnate
[...] Controparte_1
all'udienza e riportate in dispositivo non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le statuizioni concordate dal ricorrente e dalla resistente possono, quindi, essere fatte proprie dal Collegio, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) recepisce le pattuizioni concordate dal ricorrente e dalla resistente e, per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni oggetto dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 2 febbraio 2016, dà atto che:
6 “1) il ricorrente verserà alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile di euro
595,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Per_1
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e da corrispondere fino all'indipendenza economica del figlio;
2) il ricorrente verserà direttamente al figlio, allo stesso titolo, la somma mensile di euro 500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e da corrispondere fino all'indipendenza economica del figlio;
3) il ricorrente contribuirà a sostenere le spese straordinarie relative al figlio nella misura del 60%, facendosi carico la resistente del residuo 40%, secondo le modalità e le previsioni contenute nel Protocollo in uso presso questo Tribunale, noto ad entrambe le parti”;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, l'11 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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