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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2818/2018 del Ruolo Generale, con oggetto: contratti finanziamento e bancari, vertente
tra
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti Bochicchio Salvatore e Rita Santopietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Potenza alla Via Appia n. 291, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Cirillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Petrone in Potenza al P.le Rizzo n. 12; PARTE CONVENUTA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2018, parte attrice conveniva in giudizio l' affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni: 1) accertare Controparte_2
e dichiarare che il costo della polizza assicurativa di euro 1.667,20 abbinata al contratto di finanziamento n. 3602897/PP stipulato in data 20.02.2013 tra OS NC PA (oggi
) e rientri nel calcolo del TAEG;
2) accertare e Controparte_2 Parte_1
dichiarare l'errata indicazione del TAEG e la necessaria applicazione del Tasso BOT ai sensi dell'art. 125-bis c. 6 e 7 TUB;
3) Condannare la convenuta alla restituzione di euro 4.404,88 di cui euro 2.060,81 di interessi scaduti ed euro 2.246,92 di spese, di cui euro 97,15 per errato conteggio di estinzione e/o all'importo, maggiore o minore, risultante in corso di causa a mezzo CTU;
4) Condannare la convenuta alla corresponsione degli interessi maturati e CP_3
1 maturandi ex art. 1284 c.c.; 5) condannare parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc;
6)Vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore degli avvocati per dichiarato anticipo.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU tecnico contabile.
Nella fattispecie l'attrice rappresentava che stipulava in data 20.02.2013 con la OS
NC PA il contratto di finanziamento n. 3602897/PP e che tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 13.11.2014. A seguito di verifica contabile rilevava una errata indicazione del TAEG con incremento occulto del costo del pano di rimborso. Contestava all'attuale convenuta, subentrata alla OS NC PA, le violazioni del caso senza alcun riscontro. Con il presente giudizio chiede riconoscersi le proprie pretese ovvero la restituzione delle somme illegittimamente incamerate dalla A fondamento delle proprie ragioni CP_3 eccepiva l'illiceità del contratto oggetto di causa in contrasto con le norme sulla trasparenza bancaria.
Riteneva errato il TAEG applicato da controparte per aver omesso il costo assicurativo pari ad euro 1.667,20 e di conseguenza tale omissione determinerebbe la nullità della clausola contrattuale.
La convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.01.2019 si CP_3
costituiva in giudizio, impugnava e contestava ogni avverso dedotto e documentazione prodotta, rilevava l'assoluta infondatezza, improponibilità, inammissibilità, improcedibilità, sia in fatto che in diritto, con richiesta di rigetto in toto di ogni domanda attorea.
Eccepiva l'infondatezza della domanda attorea e l'assoluta conformità della condotta della alla legislazione ed alle condizioni contrattuali nonché l'assoluta correttezza del calcolo CP_3
del TAEG applicato. Evidenziava che parte convenuta forniva all'attrice completa ed adeguata documentazione affinchè potesse conoscere, ex ante, tutti i costi del contratto, nonché la modalità del calcolo del TAEG, evidenziava che nel calcolo del TAEG fosse incluso tra gli altri, il costo di euro 1.477,20 della polizza assicurativa a garanzia del finanziamento con esclusione della polizza assicurativa in quanto facoltativa e svincolata al finanziamento erogato.
Concludeva: per il rigetto di ogni domanda attore, con vittoria delle spese del giudizio o quantomeno per la compensazione delle stesse.
Si opponeva alla richiesta di CTU.
Alla prima udienza di comparizione del 23.01.2019 su istanza delle parti il Giudice concedeva i termini e art. 183 VI c. cpc. Sulle richieste istruttorie all'udienza del 11.10.2019 il Giudice si riservava e con ordinanza del 14.10.2019 valutata l'opportunità di disporre CTU contabile nominava la dr.ssa affinchè verificasse l'esattezza del TAEG Persona_1
2 indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa e, in caso di difformità tra il TAEG dichiarato in contratto e il TAEG effettivo procedesse al calcolo della consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi e affinchè verificasse se parte attrice avesse versato alla controparte somme non dovute.
Con ordinanza del 19.02.2021 il Giudice designato integrava i quesiti che qui devono considerarsi integralmente riportati e trascritti. In sintesi, nei quesiti aggiunti il CTU doveva tener conto degli interessi e di tutti i costi, oneri e spese connesse al contratto di finanziamento,
i costi di gestione, costi fissi e costi variabili, con esclusione di eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto, nonché le spese diverse dal prezzo d'acquisto con particolare riferimento alle spese di assicurazioni e garanzie, con inclusione ove imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, con esclusione in caso contrario.
Il CTU, previo giuramento ed accettazione dell'incarico, depositava la relazione in data
09.06.2021 e, all'esito dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 13.09.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attoree è parzialmente fondata.
Oggetto del contendere è l'erroneità del TAEG indicato nel contratto di credito al consumo oggetto di causa.
Come si evince dalla CTU in atti, al contratto di credito al consumo erano inscindibilmente allegate due polizze assicurative: 1) la polizza collettiva Garanzie Personal finalizzata alla copertura del credito del finanziatore per il caso di morte, invalidità totale e permanente, inabilità temporanea, disoccupazione e malattia grave dell'assicuratore (ossia dell'attrice); 2) la polizza denominata Neos Finance per la copertura assicurativa della casa.
La polizza di cui al punto 1 “rappresenta il costo volto a garantire il credito dell'istituto bancario. Essa deve ritenersi obbligatoria essendo compresa nel calcolo del TAEG quantificato dalla stessa banca” (cfr. CTU, pag. 9).
In questo giudizio il punto focale del contrasto verte, quindi, sulla natura della seconda polizza perché la prima è stata considerata nel conteggio del TAEG dallo stesso istituto di credito.
La CTU sul punto afferma: “.. non appare chiara la natura della polizza volta a CP_4 tutelare la vita privata e l'abitazione della contraente nell'ipotesi di incendio, furto e rapina. Di qui la necessità di procedere ad una doppia ipotesi di calcolo del TAEG, la prima includendo il costo della polizza (tabella 1), la seconda escludendola (tabella 2” (cfr., CTU, pag. CP_4
9).
3 Ad avviso di questo Giudicante punto fondamentale di partenza dell'analisi sulla natura della polizza in questione è dato dal contratto di credito al consumo.
Come è noto la Corte di Giustizia Europea, in particolare attraverso la sua giurisprudenza sul credito al consumo ha stabilito che le clausole contrattuali devono essere chiare e trasparenti, consentendo al consumatore di comprendere appieno i termini del contratto e le conseguenze delle sue scelte.
Sul punto si veda Corte di giustizia dell'Unione Europea Decima Sezione Sentenza 13 febbraio
2025 Presidente: Gratsias - Relatore: Csehi secondo cui:
“40. La conoscenza è una corretta comprensione, da parte del consumatore, degli elementi che il contratto di credito deve obbligatoriamente contenere, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, sono necessarie per la corretta esecuzione del contratto stesso e, in particolare, per l'esercizio dei diritti del consumatore (sentenza del 21 dicembre
2023, BMW Bank e C-38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 234 e giurisprudenza ivi citata). Al fine di consentire tale corretta comprensione di detti elementi nel rispetto del requisito di chiarezza posto dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, le informazioni fornite in un contratto di credito devono quindi essere scevre da qualsiasi contraddizione che possa oggettivamente indurre in errore un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quanto alla portata dei suoi diritti e obblighi in forza di detto contratto (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e C-38/21, C-47/21 e
C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 235 e giurisprudenza ivi citata)”.
Pertanto, nel contratto di credito al consumo è fondamentale verificare se è riportata una indicazione chiara ed espressa sulla natura facoltativa della polizza Neos Finance, in modo da non indurre in errore il consumatore.
Ebbene tale indicazione manca.
Nel caso in esame il contratto in questione non qualifica infatti espressamente la copertura assicurativa come asseritamente “facoltativa”. CP_4
Al contrario, il costo di entrambe le polizze assicurative costituiva una “condizione economica” del rapporto contrattuale e come tale vincolante nel sinallagma negoziale: in tal senso si veda il prospetto di pag. 1 del contratto di credito che riporta tra le “condizioni economiche dell'operazione” le suddette voci, ossia l'importo erogato di € 14.000,00, le spese di istruttoria di € 300,00, le assicurazioni per euro 1667,00, l'importo totale del credito pari ad € 15.967,20.
Come affermato dal CTU dott.ssa il costo di euro 1667,00 indicato nelle condizioni Per_1 economiche dell'operazione riportate a pagina 1 del contratto di credito al consumo, è dato dalla sommatoria delle due assicurazioni.
4 Pertanto, nel contratto di finanziamento il costo di entrambe le polizze rappresenta una condizione economica strutturale e vincolante per il consumatore. Il contratto di finanziamento come blocco unitario veicola al consumatore ed anche al mercato quelle voci come condizioni economiche del prodotto offerto e del rapporto contrattuale.
Il costo di entrambe le assicurazioni costituisce una componente importante e rilevante, anche dal punto di vista quantitativo, dell'importo finanziato ed entra quindi a far parte del piano di ammortamento del prestito e, di conseguenza, delle rate di ammortamento pagate dal consumatore.
Come è noto, la Corte di Giustizia UE afferma che le informazioni fornite in un contratto di credito devono essere scevre da qualsiasi contraddizione che possa oggettivamente indurre in errore un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Nel caso in esame, nel contratto di credito al consumo è, invece, irrintracciabile una clausola ad hoc e specifica nella quale si affermi chiaramente ed in maniera espressa e senza equivoci di sorta, nel rigoroso rispetto dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, che la polizza
Neos Finance sarebbe facoltativa perché anzi, al contrario, come visto poc'anzi, nel contratto di credito al consumo il costo di entrambe le polizze assicurative e tutti gli altri costi sono espressamente previsti e indicati dalla stessa società finanziaria come “condizioni” del rapporto.
Il contratto in parola si presenta in realtà come un blocco unitario che andava necessariamente accettato in tutte le sue parti dal cliente consumatore. Emerge un unico blocco di documenti nel quale il consumatore deve semplicemente aderire e recepire in blocco, senza alcun'altra possibilità, sia in riferimento al contratto di credito al consumo che ai costi di entrambe le polizze. Nei contratti di credito al consumo, le clausole devono essere chiare, comprensibili e trasparenti, garantendo al consumatore una piena consapevolezza dei termini contrattuali e dei costi complessivi. Questo include l'indicazione precisa dell'importo del finanziamento, delle modalità di rimborso, del TAEG e di eventuali oneri aggiuntivi. La normativa europea, con la direttiva 93/13/CEE, si pone come obiettivo la protezione delle garanzie a tutela del consumatore, considerata come parte debole del rapporto contrattuale. Le clausole contrattuali standard devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile, garantendo i requisiti generali di equità e buona fede e quindi un equilibrio tra i diritti e i doveri delle parti, ossia del consumatore e del venditore. Pertanto, includendo nel conteggio del TAEG il costo della polizza Neos Finance, l'attrice vanta un credito nei confronti della società Parte_1 convenuta pari ad € 1.928,44, oltre interessi legali, derivante dal ricalcolo del finanziamento ai tassi BOT (cfr. conclusioni CTU pag. 19.
5 Nello specifico, il CTU, nel proprio elaborato, dava atto che le parti sottoscrivevano il contratto di finanziamento per cui è causa. Formulava nelle conclusioni dell'elaborato due ipotesi di calcolo, nella prima ipotesi di calcolo il TAEG non coincide con quello indicato nel contratto (13,78%) ed è pari 14,16%, nella seconda ipotesi il TAEG coincide con quello pattuito. In ragione di tale difformità il CTU procedeva ad espletare il piano di ammortamento utilizzando il tasso minimo dei BOT annuali nei dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto pari nel caso di specie al 2,230%, tali risultanze hanno determinato l'insorgenza di un credito pari ad euro 1.928,44 a favore dell'attrice.
Dalle osservazioni mosse dal CTU questo Giudice ritiene condivisibile la prima ipotesi dallo stesso elaborata per le motivazioni evidenziate in narrativa.
Rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c. 3 cpc di parte attrice in quanto non vi è prova alcuna, nel corso del giudizio che parte avversa abbia superato i canoni di normale prudenza.
Ogni altra istanza assorbita.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 3.02.2023 sono poste, definitivamente,
a carico delle parti in misura del 50% e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie parzialmente la domanda attrice;
- Accerta e dichiara che il credito maturato dall'attrice a titolo di somme Parte_1
non dovute, in ordine al contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato in data
20.02.2013 tra le parti, è pari ad euro 1.928,44, e per l'effetto:
-Condanna , in persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di Controparte_2
euro 1.928,44 in favore di parte attrice sig.ra ; Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- Pone, definitivamente, le spese del CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 10.04.2025 Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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