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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenute le istanze di prova orale formulate dalla parte opponente irrilevanti ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2025 promossa da:
- (C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
dell'avv. Paolo Vercesi, elettivamente domiciliati in Voghera, alla via Emilia n. 107, presso il difensore ricorrente/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Silvia Zuccala, elettivamente domiciliata in Montanaso Lombardo, alla p.zza della Spiga n. 7, presso il difensore resistente oggetto: opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 avverso ordinanza di ingiunzione e confisca
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13-01-2025 e il sig. proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione-confisca n. 2024/66000789 emessa dalla Camera di
Commercio di area Tutela del Mercato, e notificata in data 16-12-2024, Controparte_1 CP_1
che ordinava agli odierni opponenti in solido il pagamento dell'importo di euro 10.042,00 in conseguenza della violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, Regolamento 425/UE/2016, sanzionata dall'art. 14, comma 2, lett. c), così come modificato dall'art. 1 d. lgs. n. 17/2019, in quanto pagina 2 di 9 in qualità di distributore, metteva a disposizione sul mercato UE Dispositivi di Protezione Parte_1
Individuale (D.P.I.) di terza categoria con istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato incomplete, quindi, non esercitando la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del Regolamento CE n.
2016/425/UE.
Parte ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato ovvero, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Parte opponente poneva a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
- estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione per violazione dell'art. 14 L. n.
689/1981, essendo stata la contestazione della violazione effettuata altre i novanta giorni;
- infondatezza della contestazione per essere i dispositivi conformi ai requisiti di sicurezza e per avere il distributore rispettato gli obblighi informativi posti a suo carico, in forza della presunzione di conformità posta dal legislatore.
Con decreto pronunciato in data 05-02-2025 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 28-03-2025, riservando la decisione sull'istanza di sospensione all'esito della costituzione del convenuto.
In data 07-03-2025 si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli opponenti e deducendo quanto
[...]
segue:
- a seguito di attività di controllo, in data 17-05-2021 i funzionari ispettivi in collaborazione con la
Polizia Locale procedevano alla verifica e al successivo prelievo di DPI di terza categoria e sottoponevano a sequestro n. 6 tipi di prodotti;
- all'esito delle verifiche risultava che gli imballaggi delle mascherine erano sprovvisti di talune delle informazioni previste dalla normativa vigente;
- quanto all'eccezione procedurale sul mancato rispetto del termine di novanta giorni, non è applicabile ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative l'art. 2 L. n. 241/1990.
All'udienza del 28-03-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, sulle quale il Giudice si riservava la decisione. Con ordinanza pronunciata in data 09-06-2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza depositata in calce alla citata ordinanza.
2. La domanda proposta da e dal sig. è infondata e deve essere rigettata per Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 9 le ragioni che seguono.
2.1. L'illecito contestato scaturisce dal verbale di verifica n. 35/2021 del 12-05-2021 della Camera di
Commercio Area Tutela del Mercato e Ambiente, nell'ambito dell'attività Controparte_1
di controllo della conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria immessi sul mercato. In esito all'ispezione presso l'esercizio commerciale dell'opponente sito in , alla via CP_1
Giuseppe Giusti n. 14, gli Agenti ispettivi accertavano la mancanza di informazioni obbligatorie su ciascun esemplare di mascherina e procedevano al sequestro di parte dei dispositivi (doc. da n. 1 a n.
8 di parte resistente).
Con verbale di contestazione n. 62/2021 del 14-10-2021, notificato in data 23-11-2021 unitamente alla nota contenente l'esito delle verifiche effettuate sulle mascherine sequestrate (doc. n. 9 e 10 di parte resistente), la Camera di Commercio contestava al sig. in qualità di Parte_2
amministratore unico di la violazione dell'art. 11, comma 2, del Regolamento (UE) n. Parte_3
2016/425 per aver immesso sul mercato DPI di terza categoria con istruzioni e informazioni incomplete secondo quanto indicato al punto 1.4. dell'allegato II.
Quanto alle norme violate citate dall'Ente, si richiama quanto segue:
- l'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2016/425 relativo gli obblighi dei distributori, per quel che qui rileva, prevede che “1. Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.
2. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. (…)”;
- il punto 1.4 dell'allegato II al citato Regolamento si occupa delle istruzioni e informazioni che il fabbricante deve obbligatoriamente fornire con i DPI, i quali “devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente: (…) h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione; j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione
pagina 4 di 9 dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei
DPI; (…) l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE. Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.”;
- infine, l'art. 14, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 475/1992 punisce i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento DPI con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000,00 sino a euro 60.000,00, se si tratta di DPI di terza categoria.
2.2. Ciò posto, parte opponente ha preliminarmente lamentato la violazione dell'art. 14 L. n.
689/1981 sul rilievo che la contestazione della violazione sarebbe stata effettuata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento. Secondo la prospettazione della ricorrente, il dies a quo dell'accertamento della violazione è da collocarsi il giorno stesso dell'accesso ispettivo e cioè il 12-05-
2021, mentre la notifica del verbale di contestazione è avvenuto solo in data 23-11-2021, senza che fosse necessario, in tale lasso di tempo, procedere a verifiche/esami/indagini.
Le doglianze sollevate dall'opponente vanno disattese.
Innanzitutto, è necessario rilevare che la normativa richiamata dalla parte resistente è del tutto inconferente a quanto eccepito dall'opponente. L'art. 2 L. n. 241/1990 non è neppure stato richiamato dalla difesa degli opponenti e, comunque, non riguarda il caso di specie e il diverso iter procedurale relativo alle sanzioni amministrative.
Quanto al termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione degli estremi della violazione, si osserva che la possibilità di “contestazione immediata” debba essere circoscritta all'ipotesi di attività di mera constatazione di dati elementari, che non richiedano cioè alcuna valutazione, dovendosi viceversa fare riferimento, per fattispecie più complesse, come quella di cui si discute, al momento in cui l'Amministrazione possa ritenere aver acquisito adeguata conoscenza degli estremi, non solo di fatto ma anche interpretativi, dell'infrazione.
Nel caso in esame, si è reso necessario procedere al controllo sui prodotti prelevati presso la società opponente: in particolare, sono state eseguite prove di penetrazione del materiale filtrante sui Controparte_ prodotti prelevati e controllo documentale eseguito presso il laboratorio incaricato dalla
Camera di Commercio. Solo all'esito di tali verifiche, in data 14-10-2021 (doc. n. 9 di parte resistente),
l'Amministrazione disponeva di tutte le informazioni necessarie per concludere la fase di accertamento e procedere alla contestazione della violazione, sicché è da tale momento che deve essere fatto decorrere il termine di cui all'art. 14 legge cit., che risulta, quindi, rispettato, posto che il pagina 5 di 9 verbale di accertamento è stato notificato in data 23-11-2021.
Il costante indirizzo della Suprema Corte ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cas. Civ. n. 33526/2024; n. 20977/2024; n. 8326/2018; n. 6681/2014).
In particolare, la citata sentenza n. 6681/2014 ha precisato che "L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis, Cass. n.
26734/2011 e n. 25836/2011).
In applicazione di detti principi, come già rilevato, il termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 risulta rispettato.
2.3. Nel merito, parte opponente ha invocato la presunzione di conformità dei dispositivi, atteso che il distributore ha presentato la documentazione di cui al d. lgs. n. 475/1992, eccependo l'inversione dell'onere probatorio, posto a carico dell'Amministrazione, che eccepisce invece la non conformità.
Secondo la prospettazione della parte opponente, in presenza della documentazione richiamata dalla legge, i dpi immessi in commercio sono da considerarsi conformi alle disposizioni del Regolamento sia per quanto attiene ai requisiti essenziali di sicurezza, sia per quanto attiene alle prescrizioni di cui all'allegato II del Regolamento.
La censura non è fondata.
Pare utile rammentare che parte resistente ha contestato all'opponente le seguenti omissioni
(dall'ordinanza avversata- doc. n. 12 di parte resistente):
pagina 6 di 9 In effetti, il punto 1.4 dell'allegato II al citato Regolamento, in chiusura, precisa che “Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.”. Le informazioni in questione riguardano:
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione; j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
Dalla documentazione allegata dalla ricorrente (doc. da n. 6 a n. 11), non contestata dalla resistente, si rileva che, anche volendo aderire alla tesi – si ribadisce, non specificamente contestata dall'Ente – proposta dalla parte opponente circa l'esonero dall'indicazione delle informazioni di cui ai punti i), j),
k) e l) in presenza della dichiarazione di conformità UE dei prodotti, i dpi in questione presentano, comunque, altre omissioni, che ne legittimano l'applicazione della sanzione.
In particolare, ipotizzando di tralasciare le informazioni di cui ai punti i), j), k) e l), si rileva quanto pagina 7 di 9 segue:
- dpi di cui al punto 1: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 2: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 3: mancano le informazioni di cui al punto a) e cioè le istruzioni di impiego e di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 4: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 5: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
i pittogrammi non sono chiaramente leggibili;
- dpi di cui al punto 6: la data di fabbricazione non risulta chiaramente leggibile sulla confezione.
E', quindi, smentita la tesi dell'opponente sull'adeguatezza e sulla presunzione della conformità dei prodotti, atteso che i dpi in questione non presentano molteplici altre informazioni richieste dalla normativa violata, né parte opponente ha dedotto in maniera specifica in ordine alle singole omissioni contestate.
L'ordinanza avversata deve, quindi, ritenersi legittima e deve essere confermata anche nell'entità, già indicata dall'Ente nella misura minima.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della parte resistente e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori minimi del D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e il sig. e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza di ingiunzione-confisca n. 2024/66000789 emessa dalla Camera di Commercio di
[...]
area Tutela del Mercato, e notificata in data 16-12-2024; Controparte_1
2) condanna e il sig. in via solidale tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
resistente delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
pagina 8 di 9 complessivi euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenute le istanze di prova orale formulate dalla parte opponente irrilevanti ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2025 promossa da:
- (C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
dell'avv. Paolo Vercesi, elettivamente domiciliati in Voghera, alla via Emilia n. 107, presso il difensore ricorrente/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Silvia Zuccala, elettivamente domiciliata in Montanaso Lombardo, alla p.zza della Spiga n. 7, presso il difensore resistente oggetto: opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 avverso ordinanza di ingiunzione e confisca
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13-01-2025 e il sig. proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione-confisca n. 2024/66000789 emessa dalla Camera di
Commercio di area Tutela del Mercato, e notificata in data 16-12-2024, Controparte_1 CP_1
che ordinava agli odierni opponenti in solido il pagamento dell'importo di euro 10.042,00 in conseguenza della violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, Regolamento 425/UE/2016, sanzionata dall'art. 14, comma 2, lett. c), così come modificato dall'art. 1 d. lgs. n. 17/2019, in quanto pagina 2 di 9 in qualità di distributore, metteva a disposizione sul mercato UE Dispositivi di Protezione Parte_1
Individuale (D.P.I.) di terza categoria con istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato incomplete, quindi, non esercitando la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del Regolamento CE n.
2016/425/UE.
Parte ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato ovvero, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Parte opponente poneva a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
- estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione per violazione dell'art. 14 L. n.
689/1981, essendo stata la contestazione della violazione effettuata altre i novanta giorni;
- infondatezza della contestazione per essere i dispositivi conformi ai requisiti di sicurezza e per avere il distributore rispettato gli obblighi informativi posti a suo carico, in forza della presunzione di conformità posta dal legislatore.
Con decreto pronunciato in data 05-02-2025 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 28-03-2025, riservando la decisione sull'istanza di sospensione all'esito della costituzione del convenuto.
In data 07-03-2025 si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli opponenti e deducendo quanto
[...]
segue:
- a seguito di attività di controllo, in data 17-05-2021 i funzionari ispettivi in collaborazione con la
Polizia Locale procedevano alla verifica e al successivo prelievo di DPI di terza categoria e sottoponevano a sequestro n. 6 tipi di prodotti;
- all'esito delle verifiche risultava che gli imballaggi delle mascherine erano sprovvisti di talune delle informazioni previste dalla normativa vigente;
- quanto all'eccezione procedurale sul mancato rispetto del termine di novanta giorni, non è applicabile ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative l'art. 2 L. n. 241/1990.
All'udienza del 28-03-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, sulle quale il Giudice si riservava la decisione. Con ordinanza pronunciata in data 09-06-2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza depositata in calce alla citata ordinanza.
2. La domanda proposta da e dal sig. è infondata e deve essere rigettata per Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 9 le ragioni che seguono.
2.1. L'illecito contestato scaturisce dal verbale di verifica n. 35/2021 del 12-05-2021 della Camera di
Commercio Area Tutela del Mercato e Ambiente, nell'ambito dell'attività Controparte_1
di controllo della conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria immessi sul mercato. In esito all'ispezione presso l'esercizio commerciale dell'opponente sito in , alla via CP_1
Giuseppe Giusti n. 14, gli Agenti ispettivi accertavano la mancanza di informazioni obbligatorie su ciascun esemplare di mascherina e procedevano al sequestro di parte dei dispositivi (doc. da n. 1 a n.
8 di parte resistente).
Con verbale di contestazione n. 62/2021 del 14-10-2021, notificato in data 23-11-2021 unitamente alla nota contenente l'esito delle verifiche effettuate sulle mascherine sequestrate (doc. n. 9 e 10 di parte resistente), la Camera di Commercio contestava al sig. in qualità di Parte_2
amministratore unico di la violazione dell'art. 11, comma 2, del Regolamento (UE) n. Parte_3
2016/425 per aver immesso sul mercato DPI di terza categoria con istruzioni e informazioni incomplete secondo quanto indicato al punto 1.4. dell'allegato II.
Quanto alle norme violate citate dall'Ente, si richiama quanto segue:
- l'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2016/425 relativo gli obblighi dei distributori, per quel che qui rileva, prevede che “1. Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.
2. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. (…)”;
- il punto 1.4 dell'allegato II al citato Regolamento si occupa delle istruzioni e informazioni che il fabbricante deve obbligatoriamente fornire con i DPI, i quali “devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente: (…) h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione; j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione
pagina 4 di 9 dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei
DPI; (…) l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE. Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.”;
- infine, l'art. 14, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 475/1992 punisce i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento DPI con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000,00 sino a euro 60.000,00, se si tratta di DPI di terza categoria.
2.2. Ciò posto, parte opponente ha preliminarmente lamentato la violazione dell'art. 14 L. n.
689/1981 sul rilievo che la contestazione della violazione sarebbe stata effettuata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento. Secondo la prospettazione della ricorrente, il dies a quo dell'accertamento della violazione è da collocarsi il giorno stesso dell'accesso ispettivo e cioè il 12-05-
2021, mentre la notifica del verbale di contestazione è avvenuto solo in data 23-11-2021, senza che fosse necessario, in tale lasso di tempo, procedere a verifiche/esami/indagini.
Le doglianze sollevate dall'opponente vanno disattese.
Innanzitutto, è necessario rilevare che la normativa richiamata dalla parte resistente è del tutto inconferente a quanto eccepito dall'opponente. L'art. 2 L. n. 241/1990 non è neppure stato richiamato dalla difesa degli opponenti e, comunque, non riguarda il caso di specie e il diverso iter procedurale relativo alle sanzioni amministrative.
Quanto al termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione degli estremi della violazione, si osserva che la possibilità di “contestazione immediata” debba essere circoscritta all'ipotesi di attività di mera constatazione di dati elementari, che non richiedano cioè alcuna valutazione, dovendosi viceversa fare riferimento, per fattispecie più complesse, come quella di cui si discute, al momento in cui l'Amministrazione possa ritenere aver acquisito adeguata conoscenza degli estremi, non solo di fatto ma anche interpretativi, dell'infrazione.
Nel caso in esame, si è reso necessario procedere al controllo sui prodotti prelevati presso la società opponente: in particolare, sono state eseguite prove di penetrazione del materiale filtrante sui Controparte_ prodotti prelevati e controllo documentale eseguito presso il laboratorio incaricato dalla
Camera di Commercio. Solo all'esito di tali verifiche, in data 14-10-2021 (doc. n. 9 di parte resistente),
l'Amministrazione disponeva di tutte le informazioni necessarie per concludere la fase di accertamento e procedere alla contestazione della violazione, sicché è da tale momento che deve essere fatto decorrere il termine di cui all'art. 14 legge cit., che risulta, quindi, rispettato, posto che il pagina 5 di 9 verbale di accertamento è stato notificato in data 23-11-2021.
Il costante indirizzo della Suprema Corte ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cas. Civ. n. 33526/2024; n. 20977/2024; n. 8326/2018; n. 6681/2014).
In particolare, la citata sentenza n. 6681/2014 ha precisato che "L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis, Cass. n.
26734/2011 e n. 25836/2011).
In applicazione di detti principi, come già rilevato, il termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 risulta rispettato.
2.3. Nel merito, parte opponente ha invocato la presunzione di conformità dei dispositivi, atteso che il distributore ha presentato la documentazione di cui al d. lgs. n. 475/1992, eccependo l'inversione dell'onere probatorio, posto a carico dell'Amministrazione, che eccepisce invece la non conformità.
Secondo la prospettazione della parte opponente, in presenza della documentazione richiamata dalla legge, i dpi immessi in commercio sono da considerarsi conformi alle disposizioni del Regolamento sia per quanto attiene ai requisiti essenziali di sicurezza, sia per quanto attiene alle prescrizioni di cui all'allegato II del Regolamento.
La censura non è fondata.
Pare utile rammentare che parte resistente ha contestato all'opponente le seguenti omissioni
(dall'ordinanza avversata- doc. n. 12 di parte resistente):
pagina 6 di 9 In effetti, il punto 1.4 dell'allegato II al citato Regolamento, in chiusura, precisa che “Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.”. Le informazioni in questione riguardano:
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione; j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
Dalla documentazione allegata dalla ricorrente (doc. da n. 6 a n. 11), non contestata dalla resistente, si rileva che, anche volendo aderire alla tesi – si ribadisce, non specificamente contestata dall'Ente – proposta dalla parte opponente circa l'esonero dall'indicazione delle informazioni di cui ai punti i), j),
k) e l) in presenza della dichiarazione di conformità UE dei prodotti, i dpi in questione presentano, comunque, altre omissioni, che ne legittimano l'applicazione della sanzione.
In particolare, ipotizzando di tralasciare le informazioni di cui ai punti i), j), k) e l), si rileva quanto pagina 7 di 9 segue:
- dpi di cui al punto 1: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 2: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 3: mancano le informazioni di cui al punto a) e cioè le istruzioni di impiego e di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 4: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- dpi di cui al punto 5: manca l'informazione di cui al punto h) e cioè il rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
i pittogrammi non sono chiaramente leggibili;
- dpi di cui al punto 6: la data di fabbricazione non risulta chiaramente leggibile sulla confezione.
E', quindi, smentita la tesi dell'opponente sull'adeguatezza e sulla presunzione della conformità dei prodotti, atteso che i dpi in questione non presentano molteplici altre informazioni richieste dalla normativa violata, né parte opponente ha dedotto in maniera specifica in ordine alle singole omissioni contestate.
L'ordinanza avversata deve, quindi, ritenersi legittima e deve essere confermata anche nell'entità, già indicata dall'Ente nella misura minima.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della parte resistente e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori minimi del D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e il sig. e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza di ingiunzione-confisca n. 2024/66000789 emessa dalla Camera di Commercio di
[...]
area Tutela del Mercato, e notificata in data 16-12-2024; Controparte_1
2) condanna e il sig. in via solidale tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
resistente delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
pagina 8 di 9 complessivi euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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