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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1784/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1784/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LORIS VENERI, giusta delega in atti
RICORRENTE
, C.F. , nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
05/12/1973
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis. 12
e 473-bis. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito, contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa e acceso presso banca UniCredit S.p.A. filiale di Sant'Antonio Porto Mantovano (MN)
(codice IBAN: [...] 000106263339);
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, attualmente sita in Porto Mantovano
(MN) in Via Monteverdi n.145 e concessa in abitazione e dimora dal Comune di Porto
Mantovano, con gli arredi ed il mobilio ivi presenti, alla IG.ra affinché la stessa Pt_1
possa viverci con il figlio entro i limiti temporali di legge come previsti a Per_1 tutela dell'ente comunale proprietario dell'alloggio in questione;
4) ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova di provvedere alle annotazioni di rito;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
La IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. Parte_1
473-bis 49 c.p.c.
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Mantova che, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n.
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mantova di procedere alla annotazione della emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) confermare, a titolo di mantenimento personale, la corresponsione da parte del IG.
alla IG.ra dell'importo mensile di € 250,00 entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa e acceso presso banca
UniCredit S.p.A. filiale di Sant'Antonio Porto Mantovano (MN) (codice IBAN: IT 11B
02008 57820 000106263339);
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Mantovano (MN), in
Via Monteverdi n.145 e concessa in abitazione dimora dal Comune di Porto
Mantovano, con gli arredi ed il mobilio ivi presenti, alla IG.ra ; Pt_1
2 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra chiedeva all'intestato Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dal IG. e, cumulativamente, Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.02.2004, in Mantova, trascritto nel
Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte 1, anno 2004, unione dalla quale è nato, in data 08.06.2004, il IG. maggiorenne. Persona_2
La ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedeva altresì la corresponsione entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, dell'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi in base agli indici Istat e la assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Mantovano, in
Via Monteverdi n. 145, concessa in abitazione e dimora dal Comune di Porto
Mantovano.
All'udienza tenutasi in data 28.11.2024, il resistente, IG. , Controparte_1
non già costituitosi con un difensore, personalmente compariva e dichiarava:
“Confermo di aver lasciato la casa coniugale e di vivere in Porto Mantovano (MN), dove convivo con la mia attuale compagna. Aderisco, pertanto, alla domanda di separazione proposta da mia moglie. Faccio presente che attualmente lavoro, con la qualifica di OSS, con un contratto a tempo determinato, che esibisco, con scadenza a fine mese, presso una cooperativa, come mia moglie, percependo una retribuzione di circa 1300 euro mensili. Esibisco in formato elettronico l'ultima busta paga del mese di ottobre 2024 pari a 1510 euro, avendo svolto lavoro straordinario. Esibisco altresì busta paga del mese di settembre 2024, da cui risulta una retribuzione netta di 1400 euro. Esibisco altresì la busta paga di agosto 2024, da cui risulta una retribuzione netta di 1286 euro. Il contratto a termine mi scade a fine mese e conto che mi sia rinnovato.
Faccio altresì presente che pago, con la mia compagna, il canone mensile per
l'appartamento in cui abitiamo, pari a 484 euro più 50 euro mensili di spese condominiali, come da documentazione (contratto di locazione e codifica bancaria
IBAN) che esibisco. Dichiaro altresì di aver dovuto versare una fideiussione di 3500 euro per poter affittare l'appartamento. Faccio presente che anche la mia attuale compagna svolge attività come OSS”.
3 Contestualmente il convenuto dichiarava la propria disponibilità a corrispondere in favore del figlio una somma mensile pari a 150 euro sino a quando il medesimo non avesse reperito una stabile attività lavorativa.
All'udienza di cui in parola, la ricorrente, IG.ra riportandosi Parte_1
alle conclusioni di cui in epigrafe, si rendeva disponibile alla più ampia trattativa in ordine alla determinazione dell'importo mensile chiesto in proprio favore e contestava la congruità della proposta economica del resistente avanzata a titolo di mantenimento del figlio.
Al termine della stessa udienza, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni come in ricorso e il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
La domanda di separazione giudiziale cui il resistente ha aderito con dichiarazione verbale (cfr. verbale d'udienza depositato in data 28.11.2024) è fondata e va accolta, ricorrendone i presupposti, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Invero, le circostanze dedotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e confermate dal convenuto denotano l'esistenza di una crisi coniugale irreversibile avendo il IG. abbandonato volontariamente la casa coniugale e al Controparte_1
contempo intrapreso una relazione extraconiugale, circostanze, queste, che inducono a rappresentare una separazione di fatto, verificatasi già anteriormente all'instaurazione del presente giudizio e ulteriormente consolidatasi nel periodo successivo, che osta ex se alla possibilità di una ricostituzione della comunione materiale e morale tipica del rapporto coniugale.
La domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Porto Mantovano (MN) in Via Monteverdi n. 145 e concessa in abitazione e dimora dal Comune di Porto
Mantovano, va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Sul punto, merita rilevare che l'art. 337 sexies c.c. espressamente prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: più in dettaglio, alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la ratio sottesa è quella di tutelare l'interesse dei figli a
4 permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604); tale ratio protettiva è, pertanto, configurabile solo in relazione a figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non ponendosi altrimenti alcuna eIGenza di speciale protezione.
Nel caso de quo, come da ricorso introduttivo del presente giudizio, si dà atto che ancorché maggiorenne, non possa ritenersi pienamente Persona_2
indipendente sul piano economico avendo finora svolto solo lavoretti saltuari.
Conseguentemente, premettendosi che il resistente ha rinunciato al proprio diritto di abitazione e subordinando la disposizione in ordine alla assegnazione della casa coniugale al preminente interesse del figlio a permanere nell'ambiente domestico in cui
è cresciuto, si ritiene che la domanda di assegnazione della casa coniugale vada accolta.
Non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno pari a 250 euro mensili.
Il IG. lavora come operatore sociosanitario con contratto a Controparte_1
tempo determinato, presso una cooperativa, percependo in media una retribuzione netta mensile pari a 1300/1400 euro (cfr. dichiarazione acquisita al verbale d'udienza depositato in data 28.11.2024 e le buste paga esibite dal convenuto) e dovendo farsi carico assieme alla nuova compagna della spesa mensile di 484 euro a titolo di canone di locazione, più 50 euro di spese condominiali;
anche la moglie ha dichiarato in udienza (v. verbale del 28/11/24) di lavorare attualmente con contratto a termine presso la medesima cooperativa percependo una retribuzione netta mensile di circa 1.200 euro al mese, per cui i redditi dei due coniugi sono al momento praticamente equivalenti.
Appare, pertanto, più congrua la proposta di un contributo mensile di 150 euro che il resistente si è impegnato a corrispondere in favore del figlio fino al Per_1
raggiungimento della piena indipendenza economica da parte di quest'ultimo.
La causa va rimessa in istruttoria per decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente.
Ritiene il Collegio che le spese di causa possano essere integralmente compensate attesa la natura e l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio n.
1784/24 R.G. sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, così provvede:
5 1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Mantovano (MN) in Via
Monteverdi n. 145, alla IG.ra Parte_1
3) dispone in favore del figlio maggiorenne, la corresponsione di un Persona_2
assegno mensile a carico del padre pari a 150 euro sino a che il figlio non reperisca una stabile attività lavorativa, con previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio conservato al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova al n. 9, parte 1, anno 2004;
5) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
6) spese di lite integralmente compensate.
Mantova, 05.12.2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Massimo De Luca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1784/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LORIS VENERI, giusta delega in atti
RICORRENTE
, C.F. , nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
05/12/1973
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis. 12
e 473-bis. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito, contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa e acceso presso banca UniCredit S.p.A. filiale di Sant'Antonio Porto Mantovano (MN)
(codice IBAN: [...] 000106263339);
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, attualmente sita in Porto Mantovano
(MN) in Via Monteverdi n.145 e concessa in abitazione e dimora dal Comune di Porto
Mantovano, con gli arredi ed il mobilio ivi presenti, alla IG.ra affinché la stessa Pt_1
possa viverci con il figlio entro i limiti temporali di legge come previsti a Per_1 tutela dell'ente comunale proprietario dell'alloggio in questione;
4) ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova di provvedere alle annotazioni di rito;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
La IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. Parte_1
473-bis 49 c.p.c.
CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di Mantova che, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n.
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mantova di procedere alla annotazione della emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) confermare, a titolo di mantenimento personale, la corresponsione da parte del IG.
alla IG.ra dell'importo mensile di € 250,00 entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa e acceso presso banca
UniCredit S.p.A. filiale di Sant'Antonio Porto Mantovano (MN) (codice IBAN: IT 11B
02008 57820 000106263339);
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Mantovano (MN), in
Via Monteverdi n.145 e concessa in abitazione dimora dal Comune di Porto
Mantovano, con gli arredi ed il mobilio ivi presenti, alla IG.ra ; Pt_1
2 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra chiedeva all'intestato Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dal IG. e, cumulativamente, Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.02.2004, in Mantova, trascritto nel
Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte 1, anno 2004, unione dalla quale è nato, in data 08.06.2004, il IG. maggiorenne. Persona_2
La ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedeva altresì la corresponsione entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, dell'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi in base agli indici Istat e la assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Mantovano, in
Via Monteverdi n. 145, concessa in abitazione e dimora dal Comune di Porto
Mantovano.
All'udienza tenutasi in data 28.11.2024, il resistente, IG. , Controparte_1
non già costituitosi con un difensore, personalmente compariva e dichiarava:
“Confermo di aver lasciato la casa coniugale e di vivere in Porto Mantovano (MN), dove convivo con la mia attuale compagna. Aderisco, pertanto, alla domanda di separazione proposta da mia moglie. Faccio presente che attualmente lavoro, con la qualifica di OSS, con un contratto a tempo determinato, che esibisco, con scadenza a fine mese, presso una cooperativa, come mia moglie, percependo una retribuzione di circa 1300 euro mensili. Esibisco in formato elettronico l'ultima busta paga del mese di ottobre 2024 pari a 1510 euro, avendo svolto lavoro straordinario. Esibisco altresì busta paga del mese di settembre 2024, da cui risulta una retribuzione netta di 1400 euro. Esibisco altresì la busta paga di agosto 2024, da cui risulta una retribuzione netta di 1286 euro. Il contratto a termine mi scade a fine mese e conto che mi sia rinnovato.
Faccio altresì presente che pago, con la mia compagna, il canone mensile per
l'appartamento in cui abitiamo, pari a 484 euro più 50 euro mensili di spese condominiali, come da documentazione (contratto di locazione e codifica bancaria
IBAN) che esibisco. Dichiaro altresì di aver dovuto versare una fideiussione di 3500 euro per poter affittare l'appartamento. Faccio presente che anche la mia attuale compagna svolge attività come OSS”.
3 Contestualmente il convenuto dichiarava la propria disponibilità a corrispondere in favore del figlio una somma mensile pari a 150 euro sino a quando il medesimo non avesse reperito una stabile attività lavorativa.
All'udienza di cui in parola, la ricorrente, IG.ra riportandosi Parte_1
alle conclusioni di cui in epigrafe, si rendeva disponibile alla più ampia trattativa in ordine alla determinazione dell'importo mensile chiesto in proprio favore e contestava la congruità della proposta economica del resistente avanzata a titolo di mantenimento del figlio.
Al termine della stessa udienza, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni come in ricorso e il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
La domanda di separazione giudiziale cui il resistente ha aderito con dichiarazione verbale (cfr. verbale d'udienza depositato in data 28.11.2024) è fondata e va accolta, ricorrendone i presupposti, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Invero, le circostanze dedotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e confermate dal convenuto denotano l'esistenza di una crisi coniugale irreversibile avendo il IG. abbandonato volontariamente la casa coniugale e al Controparte_1
contempo intrapreso una relazione extraconiugale, circostanze, queste, che inducono a rappresentare una separazione di fatto, verificatasi già anteriormente all'instaurazione del presente giudizio e ulteriormente consolidatasi nel periodo successivo, che osta ex se alla possibilità di una ricostituzione della comunione materiale e morale tipica del rapporto coniugale.
La domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Porto Mantovano (MN) in Via Monteverdi n. 145 e concessa in abitazione e dimora dal Comune di Porto
Mantovano, va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Sul punto, merita rilevare che l'art. 337 sexies c.c. espressamente prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: più in dettaglio, alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la ratio sottesa è quella di tutelare l'interesse dei figli a
4 permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604); tale ratio protettiva è, pertanto, configurabile solo in relazione a figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non ponendosi altrimenti alcuna eIGenza di speciale protezione.
Nel caso de quo, come da ricorso introduttivo del presente giudizio, si dà atto che ancorché maggiorenne, non possa ritenersi pienamente Persona_2
indipendente sul piano economico avendo finora svolto solo lavoretti saltuari.
Conseguentemente, premettendosi che il resistente ha rinunciato al proprio diritto di abitazione e subordinando la disposizione in ordine alla assegnazione della casa coniugale al preminente interesse del figlio a permanere nell'ambiente domestico in cui
è cresciuto, si ritiene che la domanda di assegnazione della casa coniugale vada accolta.
Non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno pari a 250 euro mensili.
Il IG. lavora come operatore sociosanitario con contratto a Controparte_1
tempo determinato, presso una cooperativa, percependo in media una retribuzione netta mensile pari a 1300/1400 euro (cfr. dichiarazione acquisita al verbale d'udienza depositato in data 28.11.2024 e le buste paga esibite dal convenuto) e dovendo farsi carico assieme alla nuova compagna della spesa mensile di 484 euro a titolo di canone di locazione, più 50 euro di spese condominiali;
anche la moglie ha dichiarato in udienza (v. verbale del 28/11/24) di lavorare attualmente con contratto a termine presso la medesima cooperativa percependo una retribuzione netta mensile di circa 1.200 euro al mese, per cui i redditi dei due coniugi sono al momento praticamente equivalenti.
Appare, pertanto, più congrua la proposta di un contributo mensile di 150 euro che il resistente si è impegnato a corrispondere in favore del figlio fino al Per_1
raggiungimento della piena indipendenza economica da parte di quest'ultimo.
La causa va rimessa in istruttoria per decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente.
Ritiene il Collegio che le spese di causa possano essere integralmente compensate attesa la natura e l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio n.
1784/24 R.G. sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, così provvede:
5 1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Mantovano (MN) in Via
Monteverdi n. 145, alla IG.ra Parte_1
3) dispone in favore del figlio maggiorenne, la corresponsione di un Persona_2
assegno mensile a carico del padre pari a 150 euro sino a che il figlio non reperisca una stabile attività lavorativa, con previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio conservato al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova al n. 9, parte 1, anno 2004;
5) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
6) spese di lite integralmente compensate.
Mantova, 05.12.2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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