Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 20/03/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 33/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati AR IE Presidente Luigi GILI Consigliere IU MA EZ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al nr. 24231 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di D.D.C., nato a omissis, il
omissis (cod. fisc. omissis) e residente in omissis, via
omissis, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alberto FE (cod. fisc. [...]) del foro di Torino ed elettivamente domiciliato, fisicamente, presso lo studio del menzionato legale in Torino, via Cibrario n. 28 e, digitalmente, presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo legale all’indirizzo: albertomaffei@cnfpec.it, come da delega agli atti;
Uditi, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025, il Relatore Consigliere IU MA Mezzapesa, la difesa del convenuto e il Pubblico Ministero contabile, nella persona del Sostituto Procuratore Generale AR Mormando;
Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
PREMESSO
1. Con l’atto di citazione depositato in data 11 marzo 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio C.D.D., assistente capo coordinatore della polizia di Stato, per ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma complessiva di euro 83.152,40, derivante dalla condotta tenuta per avere richiesto e fruito, secondo il requirente illegittimamente, di 560 giorni di congedi e permessi retribuiti (di cui n. 508 giorni di congedo, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001, e n. 52 giorni di permesso ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992); si tratterebbe di congedi e permessi concessi dall’Amministrazione di appartenenza per l’assistenza continuativa del padre, residente a [...]e affetto da una grave disabilità, ma in corrispondenza dei quali l’interessato non avrebbe fornito alcun supporto al congiunto trovandosi ben distante dal luogo di residenza di quest’ultimo.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nell’atto di citazione, la Procura ritiene che le condotte anti-doverose tenute dal D.D. siano connotate da dolo, inteso come coscienza e volontà della condotta lesiva posta in essere in violazione dei propri doveri d’ufficio, con piena rappresentazione e volontà anche del danno cagionato all’Amministrazione di appartenenza.
Dalle richiamate condotte il D.D. avrebbe anche tratto, secondo il requirente, un illecito arricchimento in ragione degli emolumenti illegittimamente percepiti per almeno 560 giorni in cui non avrebbe fornito al padre disabile alcuna assistenza e si sarebbe quindi illegittimamente assentato dal lavoro.
In via subordinata, la Procura sostiene che tali condotte sarebbero in ogni caso connotate da evidenti profili di colpa gravissima.
In ordine alla quantificazione dei danni arrecati all’Amministrazione di appartenenza, la Procura evidenzia come gli stessi siano riassumibili in due tipologie: la prima, nell’indebita percezione di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di illegittima assenza dal servizio; la seconda, per il disservizio sopportato dalla Polizia ferroviaria in termini di risorse distolte dagli ordinari compiti di istituto, al fine di accertare le condotte illecite del D.D.
Con riferimento alla prima voce di danno, gli emolumenti indebitamente percepiti da D.D. per i richiamati 560 giorni ammonterebbero complessivamente a euro 80.147,33, di cui euro 77.825,43 relativi alle retribuzioni lorde comprensive di tredicesima ed euro 2.591,90 connessi all’erogazione del fondo efficienza servizi istituzionali.
La seconda voce di danno, invece, consisterebbe nei costi straordinari sostenuti dalla Polizia ferroviaria per l’impiego di risorse dedicate all’accertamento dell’illecito erariale e distolte dagli ordinari compiti di istituto, di cui la Polizia ferroviaria avrebbe dato documentata dimostrazione pervenendo ad una quantificazione complessiva di euro 2.735,07 (1.547,17 euro per le spese di missione effettuate da personale della Polizia ferroviaria per recarsi a Campobasso; euro 124,53 per il costo del carburante impiegato per la missione, effettuata con un’autovettura di servizio; euro 1.063,37 per le retribuzioni lorde corrisposte ai due funzionari di polizia impiegati nella suddetta missione).
2. Il convenuto ha formulato istanza di adesione al rito abbreviato, proponendo il versamento a favore dell’Amministrazione danneggiata dell’importo complessivo di € 20.000,00 o di quella superiore ritenuta di giustizia, fino al massimo di € 41.576,20, corrispondente al 50% dell’importo complessivamente contestato.
3. La Procura contabile ha depositato parere contrario in quanto, a suo dire, nel caso di specie vi sarebbe stato un doloso arricchimento del convenuto da individuarsi nella illegittima percezione di tutti gli emolumenti ricevuti per la fruizione di permessi e congedi a cui non sarebbe corrisposta alcuna attività assistenziale in favore del padre disabile.
Ulteriore profilo di inammissibilità rilevato nel parere della procura, sarebbe da ravvisare nel non aver il convenuto indicato in maniera puntuale la somma offerta in pagamento, ma un ampio intervallo (da 20.000,00 a 41.576,20 euro), tanto da rendere indeterminata la richiesta sotto l’aspetto dell’importo per il quale sarebbe stato richiesto l’accesso al rito abbreviato.
4. In sede di costituzione il convenuto ha reiterato la propria richiesta di rito abbreviato contestando il parere contrario reso dalla Procura.
5. Fissata la Udienza camerale per la decisione sull’istanza di rito abbreviato in data 24 settembre 2025, il Collegio ha adottato il Decreto nr. 23/2025, depositato in data 7 ottobre 2025, con il quale è stata accolta l’istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e di seguito riportate, e disposto il pagamento di euro 41.576,20 (quarantunomilacinquecentosettantasei/20) entro il termine perentorio di 30 giorni.
Rinviando alle motivazioni ivi analiticamente riportate, si evidenzia come, nel decreto nr. 23/2025 sopra richiamato, il Collegio abbia preliminarmente ricordato che, nell’esercizio dei poteri cognitori nel giudizio camerale, il giudice non svolge meramente una “funzione notarile” rispetto alla richiesta delle parti, essendo invece chiamato, in sede di valutazione circa l’ammissibilità del rito abbreviato, a valutare i presupposti processuali, le condizioni della domanda, nonché la congruità dell’offerta (cfr., per tutte, Sez. giur. Toscana, 19 giugno 2024, n. 60).
Tanto premesso, la Sezione ha ritenuto che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza all’esame, in piena coerenza con la logica sottesa alla previsione nell’ambito del processo contabile del rito abbreviato e, in particolare, con la sua finalità deflattiva del contenzioso.
5.1. Dal punto di vista meramente procedurale, si è ivi osservato come, nella presente fattispecie, l'istanza di definizione alternativa sia stata presentata ritualmente e tempestivamente; parimenti, è stato richiesto e acquisito il preventivo parere del Pubblico Ministero, per quanto contrario per le ragioni sopra riportate.
5.2. All’esito di una sommaria delibazione, non è apparso al Collegio ravvisabile un arricchimento doloso del convenuto, preclusivo dell’accesso al rito abbreviato.
In primo luogo, si è ivi chiarito che l’esistenza di un doloso arricchimento del danneggiante non può che essere valutata in relazione a quanto prospettato nella domanda introduttiva del giudizio, risultando inibito al giudice, in sede di esame dell’istanza di accesso al rito abbreviato, entrare nel merito della domanda proposta dalla Procura (cfr. Corte conti, Sez. giur. Piemonte n. 7/2023).
Si è poi ritenuto che debba prevalere, al fine di rimuovere la preclusione di cui all’art. 130, comma 4, c.g.c., con conseguente ammissione al rito abbreviato del convenuto, una considerazione unitaria della più complessa fattispecie del “doloso arricchimento”, ovvero dell’“elemento soggettivo, particolarmente qualificato, cui ha riguardo il citato comma 4 dell’art. 130 c.g.c., finalizzato dolosamente al conseguimento di un illegittimo arricchimento, con consapevolezza e volontà di arrecare un danno ingiusto all’amministrazione di appartenenza” (cfr. Corte conti, Sez. giur. Piemonte n. 7/2023).
Nella fattispecie all’esame, dunque, il Collegio ha escluso l’eventualità considerata dal legislatore, quale elemento ostativo al rito, non risultando elementi volti a verificare la sussistenza di un arricchimento doloso nei termini sopra esposti. Ha ritenuto, infatti, il Collegio, che nella pretesa azionata, così come cristallizzata nella citazione, se può ravvisarsi la prospettazione di una condotta dolosa posta in essere in violazione dei doveri d’ufficio, manca del tutto, invece, la rappresentazione – sola a poter avere un valore ostativo rispetto al rito deflattivo - di una condotta, da parte del convenuto, connotata, anche, dalla chiara ed evidente coscienza e volontà di cagionare un danno all’Amministrazione al fine precipuo di addivenire a un diretto arricchimento della propria sfera patrimoniale (cfr. Corte conti, Sez. giur. Lazio n. 7/2022).
5.3. Infine, il Collegio ha rilevato l’insussistenza dell’altro elemento che, a dire della Procura impedirebbe l’ammissibilità del rito abbreviato, ovvero la mancata puntuale indicazione della somma offerta in pagamento, facendo l’istanza riferimento a un ampio intervallo compreso fra 20.000,00 e 41.576,20 euro.
Si è ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, in realtà, l’istanza sia stata articolata, formalmente, sotto tutti i suoi aspetti e, in particolare, nel quantum (20.000 euro). Il convenuto ha, in aggiunta, soltanto anticipato il proprio assenso, in caso di definizione per un importo maggiore, trattandosi di un’eventualità notoriamente ammessa in base a consolidata giurisprudenza.
5.4. Non sussistendo, dunque, ragioni che si frappongano alla ammissione del convenuto al rito alternativo di che trattasi, il Collegio in relazione alla determinazione del quantum debeatur, tenuto conto di tutti gli elementi emersi e sopra sinteticamente riportati, ha ritenuto corrispondente all’interesse pubblico all’incameramento certo ed immediato, la determinazione nella misura massima assentita dalla legge, ovvero pari a 41.576,20 euro, corrispondenti al 50 % dell’importo contestato.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, si è preso atto che risultava depositata agli atti non già una reversale di avvenuto pagamento, bensì una mera ricevuta recante l’attestazione dell’ordine di bonifico disposto a saldo della somma dovuta.
Al riguardo la procura ha posto, in via preliminare, la questione concernente l’osservanza del termine perentorio assegnato al convenuto.
Ha rilevato, altresì, che dall’esame degli atti non emergevano elementi ostativi a considerare come causa non imputabile al medesimo convenuto il mancato pagamento entro il suddetto termine perentorio, anche alla luce della documentazione sanitaria prodotta dal convenuto prima della camera di consiglio, al fine di ottenere un rinvio.
La Procura ha dichiarato, pertanto, di rimettersi alle determinazioni del Collegio in ordine alla valutazione della predetta questione e alla sua eventuale superabilità senza ricorrere all’applicazione dell’art. 43, comma 6, del Codice di Giustizia Contabile; per il caso che il Collegio ritenesse superabile tale questione, ha formulato poi richiesta di rinvio al fine di consentire la verifica dell’effettivo accredito delle somme dovute nelle casse dell’Amministrazione danneggiata.
Il Collegio, preso atto delle problematiche emerse in ordine alla prova dell’effettivo pagamento, ha disposto il rinvio della discussione del giudizio all’odierna Camera di consiglio, con onere, a carico della difesa, di acquisizione e produzione in giudizio, della documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
7. Nella camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno confermato l’avvenuto pagamento satisfattivo dell’importo individuato nel Decreto sopra indicato, nella misura di euro 41.576,20 (quarantunomilacinquecentosettantasei/20).
Al riguardo, giova evidenziare che è stata depositata documentazione attestante il pagamento, nonché quietanza di riversamento a favore dell’amministrazione competente del 27/01/2026.
Tanto premesso in fatto;
CONSIDERATO
· che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato come già evidenziato nel Decreto nr. 23/2025, sopra richiamato;
· che è stato accertato il pagamento satisfattivo dell’importo, individuato nel medesimo Decreto;
· che il rito abbreviato si configura come uno strumento di semplificazione e a cognizione sommaria, nel quale, la presenza dei presupposti prescritti dall’art. 130 c.g.c. assumono un rilievo centrale ai fini del decidere e che, pertanto, nessuna questione derivante dall’applicazione “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 1 del 2026, ha rilievo nel caso di specie in cui la parte ha già effettuato il pagamento delle somme dovute, estinguendo l’obbligazione e definendo la controversia dal punto di vista sostanziale (cfr. Corte conti, Sez. giur. Abruzzo n. 86/2026).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
Visti gli articoli 130 e seguenti del Codice della giustizia contabile;
DEFINISCE IL GIUDIZIO
ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l’effetto, dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta.
La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026, con l’intervento dei Magistrati:
AR IE Presidente Luigi GILI Consigliere IU MA EZ Consigliere estensore Il Giudice Estensore Il Presidente
IU MA EZ AR IE
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 11/03/2026
per Il Direttore della Segreteria
TE CR
Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente
AR IE
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 11/03/2026
per Il Direttore della Segreteria
TE CR
Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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