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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Unica
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.ssa
OL RN pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n.890/2017, promossa da:
nata a Montopoli in [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, residente in Montopoli in Val D'Arno-loca. Castel del Bosco (PI), via C.F._1
Giotto, 24, rappresentata e difesa dall'avv. Romina Lanzotti del foro di Firenze-C.F.
da mandato a margine dell'atto di citazione, con studio CodiceFiscale_2
in Fucecchio (FI), Piazza dei Seccatoi n.4, elettivamente domiciliata nello studio del difensore. Per le comunicazioni di legge, ai seguenti recapiti di fax 0571-260351 e di posta elettronica certificata (PEC): Email_1
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Poli Andrea del foro di Pisa ed Controparte_2
elegge domicilio in San Giuliano Pisa, via Alamanni,2, come da procura in atti;
Convenuta
Avente per oggetto : “ Responsabilità ex art. 2049, 2051, 2052 c.c.
Passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
L'avv Lanzotti, a verbale di udienza, per parte attrice conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct, a cui si riporta e che richiama integralmente a verbale di udienza ed insiste preliminarmente nella richiesta di rinnovazione e/o integrazione della ctu per vizi procedurali e sostanziali già
evidenziati in atti ed ai verbali di causa e che si riserva di meglio chiarire nelle memorie conclusionali.
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo tribunale intestato:
“In via principale: accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. della convenuta, - P.IVA: - in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze (FI) Via Santa Reparata n. 43,
per le lesioni fisiche riportate dalla attrice a causa del sinistro in oggetto descritto in premessa, condannarla al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti, e specificatamente del danno non patrimoniale biologico, nelle componenti della inabilità temporanea assoluta e temporanea, e della invalidità permanente,
ammontante ad € 37.250,00, o a quella diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria, che comprenda anche le componenti del danno morale e/o esistenziale,
oltre alla percentuale di legge per la personalizzazione del danno, secondo quanto emerso dalla TU, e del danno patrimoniale (lucro cessante) da mancato guadagno,
derivante dalla mancata percezione delle provvigioni e dei premi produzione, come meglio precisato in atti e a verbale, ed accertati sulla base delle Osservazioni del CTP
Rag. in atti e da ultimo precisate ad ulteriore chiarimento, nella Nota difensiva Per_1
del 24.01.2023, o in quella maggiore o minore somma che dovesse essere emersa dall'istruttoria, o ritenuta di giustizia od equità. Con rimborso delle spese mediche sostenute documentate all'inizio del giudizio pari ad € 1.094,34, e a quelle documentate successive, valutate e ritenute congrue e connesse alla presente causa nella TU
Medico Legale, pari ad € 162,00 per rx caviglia e ginocchio del 11/03/2019, e a quelle versate dalla al Dott. per la partecipazione alle operazioni peritali, pari Pt_1 Per_2
ad € 976,00. Con vittoria di spese e compensi, anche della fase stragiudiziale - ove accertate e riconosciute come dovute, connesse alla attività di trattativa documentata pag. 2/25 intrapresa con la controparte – tra cui anche le spese di CTP versate e documentate, per la partecipazione alle operazioni peritali contabili da parte della Rag. Con Per_1
interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo, ai sensi di legge. In via istruttoria, occorrendo, si insiste nella richiesta di rinnovazione della TU, dovendo la stessa considerarsi viziata sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, considerata la mancanza e l'inadeguata risposta del TU ai quesiti nonché alle Osservazioni del CTP
di parte attrice, sulle quali il TU non ha voluto dare gli opportuni chiarimenti;
si chiede inoltre, occorrendo, di essere ammessi ai mezzi istruttori richiesti e non autorizzati.”
Nell'interesse di parte convenuta:
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione di ctu riportandosi alle conclusioni già
rassegnate in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di legge.” La Controparte_1
nel richiamare quanto dedotto ed eccepito in atti, anche in via istruttoria,
[...]
conferma le conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente richiamate e trascritte nel presente atto, reiterando altresì la propria opposizione ad ogni eventuale nuova ed ulteriore richiesta istruttoria e/o di integrazione e/o rinnovo della C.T.U. tecnica già svolta in corso di causa che possa essere se del caso richiesta da parte attrice.”
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di far accertare la responsabilità di quest' ultimo in Controparte_4
relazione all'.infortunio subìto, in data 3.6.2014 a causa di una caduta presso i locali del centro commerciale sito in Santa Maria a Monte, e, conseguentemente, CP_1
ottenere risarcimento del danno.
A fondamento della propria domanda l'.attrice esponeva che: in data 3.6.2014 alle ore
13,30 circa si trovava presso il supermercato di Santa Maria a Monte Controparte_1
per provvedere alla spesa;
a causa della presenza di acqua e fogliame bagnato non segnalati sul pavimento del reparto Piante e Fiori, non prontamente rimossi, era pag. 3/25 caduta a terra riportando trauma alla caviglia sinistra ed al ginocchio destro, frattura del piatto tibiale – diagnosticate dopo essere stata trasportata all'ospedale Lotti di
Pontedera e poi meglio accertate al secondo accesso in Ospedale avvenuto l'11.6.2014
in seguito a dolore.
Invocava quindi l'attrice la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero, in via alternativa,
comunque, ex art. 2043 c.c. a carico del . CP_4
Si costituiva contestando l'an ed il quantum della pretesa attorea CP_1
rappresentando che i locali venivano regolarmente puliti dal personale addetto, con macchinari dedicati, prima di ogni apertura giornaliera ed anche durante l'orario di apertura laddove ve ne sia necessità o sia segnalata su chiamata la presenza di sporco o residui di prodotti sul pavimento. Inoltre i locali del supermercato sono illuminati durante tutto l'orario di apertura, pertanto la eventuale presenza di residui di prodotti sul pavimento per il tempo tecnicamente necessario per poter intervenire per la pulizia del pavimento risulterebbe in ogni caso perfettamente visibile semplicemente con l'ordinaria diligenza. Concludeva affinchè il giudice rigettasse la domanda attorea così
come proposta nei confronti della società in quanto la domanda risulta essere CP_1
infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. , la causa veniva istruita mediante assunzione di prova per testi e veniva ammessa TU medico legale e tecnica per accertare il lamentato danno da mancato guadagno.
La causa veniva trattenuta a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
2-Il fatto è riconducibile alla fattispecie regolata da responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la pavimentazione sulla quale l'attrice è caduta nell'ambito delle opere sulle quali il è tenuto ad esercitare la custodia, volta a prevenire CP_4
eventi pregiudizievoli per i terzi.
pag. 4/25 il titolo di responsabilità del gestore o titolare di per infortuni occorsi CP_4
all'interno dei locali è disciplinato dall'art. 2051 c.c.. Il presupposto di detta responsabilità è l'esistenza di un rapporto di custodia con il bene, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa. A tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinchè non provochi danni a terzi (Cass. 23.10.1990 n. 10277). Tale
disponibilità è caratteristica dei proprietari ma è altresì estesa ai locatari e concessionari e, pertanto, deve essere anche riconosciuta ai gestori, cioè ai soggetti che hanno un potere controllo e disponibilità della cosa. ( cfr, Cass. SSUU 11.11.1991 n. 12019; cfr.
Cass. 25.02.2004, n. 3808; Cass. 13.05.1997, n. 4196). In particolare, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte precisato che la responsabilità del gestore del supermercato per i danni derivati agli utenti configura non già una forma di responsabilità per colpa, bensì un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.,
che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (Tribunale Perugia, sez. I, 27.11.2015 Tribunale Trento,
01.08.2012, n. 726Tribunale Roma, sez. XII, 25.06.2012, n. 13162; Corte appello Firenze,
sez. II, 25.05.2010, n. 851Cassazione Sentenza n. 99/2017 pubbl. il 26/05/2017 civile, sez.
III, 24.02.2011, n. 4476) e risulta esclusa solamente dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione' (Cass. 24.2.2011 n. 4476 in materia di super mercato). Circa
l'onus probandi, assumendo quale parametro di responsabilità l'art. 2051 c.c., secondo i principi generali fatti propri dalla giurisprudenza, in linea di principio, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare sia il fatto storico sia l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (recentemente Cass. 18.02.2014 n. 3793; Cass.
pag. 5/25 25.08.2014 n. 18162; Cass. 23.10.2014 n. 22528). In particolare, con specifico riferimento all'attore, secondo quanto precisato recentemente dalla giurisprudenza,
l'art. 2051 c.c. 'non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (in termini Cass. 29.07.2016 n. 15761; Cass. 07.01.2016 n. 56) Cass, 28.09.2015
n. 19121; Cass. 18.05.2015 n. 10129). Coerentemente con tali principi espressi dalla
Cassazione, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito pone a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto storico comprensivo di una serie di elementi quali: il luogo esatto dell'evento, le modalità del sinistro, le caratteristiche della cosa,
tra cui la pericolosità della stessa, la qualità di custode del bene foriero di danno in capo al convenuto, nonché, congiuntamente, il nesso causale tra il pregiudizio subito e l'evento dedotto (Tribunale Pisa, 06.06.2016, n. 760; Tribunale Monza, sez. II,
05.05.2016, n. 1228Tribunale Roma, sez. XII, 14.01.2016, n. 694). Premesse tali coordinate giurisprudenziali, all'esito del presente giudizio, l'attrice ha assolto all'
onus probandi, su di lei gravante.
La custodia dei locali in capo al convenuto non è contestata e per vero CP_4
neppure la caduta della signora all'interno del supermercato è Parte_1
contestata dal società convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che i locali CP_1
venivano regolarmente puliti dal personale addetto, con macchinari dedicati, prima di ogni apertura giornaliera ed anche durante l'orario di apertura laddove ve ne sia necessità o sia segnalata su chiamata la presenza di sporco o residui di prodotti sul pavimento e pertanto i locali del supermercato sono illuminati durante tutto l'orario di apertura, pertanto la eventuale presenza di residui di prodotti sul pavimento per il tempo tecnicamente necessario per poter intervenire per la pulizia del pavimento risulterebbe in ogni caso perfettamente visibile semplicemente con l'ordinaria diligenza.
pag. 6/25 Invero la compiuta istruttoria ha confermato i fatti e le modalità di accadimento della caduta come descritti dall'attrice e, dalle univoche deposizioni dei testi sentiti – della cui attendibilità e credibilità non vi sono ragioni di dubitare –, discende l'accertamento dei fatti come descritti e circostanziati nel citazione.
Decisive a provare la pericolosità del pavimento è la dichiarazione del testimone diretto della caduta, vicino di casa della il quale, sentito Testimone_1 Pt_1
sulle circostanze articolate dall'attrice, ha confermato di aver incontrato la quel Pt_1
giorno e di averla vista prendere un carrello piccolo “ tipo cestello con le ruote”
all'entrata e di averla vista cadere all'interno del supermercato scivolando sull'acqua e del fogliame bagnato che si trovava sul pavimento reparto Piante e Fiori, collocato all'entrata e che il fogliame e l'acqua non erano segnalati. Il teste così ha dichiarato: “è
vero. Io ero presente, l'avevo incontrata già prima di entrare nel negozio e avevamo scambiato qualche parola sul piazzale. Poi l'ho rivista all'interno quando stava procedendo con un carrello di quelli piccoli, tipo cestello con le ruote, e improvvisamente l'ho vista cadere, nel reparto di piante e fiori;
ed anche ( E sub capo
3): “la presenza dell'acqua e del fogliame bagnati sul pavimento non erano segnalati e
“ Ricordo che il pavimento era bagnato ed era ricoperto da qualche foglia. (Sub capo 8)
:”E vero. Ricordo che si chiedeva perché fosse bagnata.”
Le dichiarazioni del teste trovano conferma nelle dichiarazioni del teste, Tes_1
e giunti quel giorno in suo aiuto, con l'autombulanza, quali soccorritori Tes_2 Tes_3
del Soccorso 118 intervenuto. In particolare la teste riferiva di aver constatato la Tes_2
presenza dell'acqua sul pavimento, che era molto bagnato e la presenza di fogliame ai piedi della signora e dopo essersi avvicinata per soccorrerla ha notato che “a terra era bagnato e anche i vestiti della signora erano bagnati. In particolare la teste ha Tes_2
dichiarato sul capo n. 3: “Quando arrivammo trovammo la signora sdraiata a terra supina, era cosciente, lamentava dolore al ginocchio destro e alla caviglia sinistra. Dal
momento che noi dobbiamo sempre osservare lo scenario del sinistro per verificare che sia in sicurezza in primo luogo per noi, notai subito che il pavimento era molto pag. 7/25 bagnato, c'era proprio una pozza d'acqua e ai piedi della signora c'era proprio una foglia di insalata. E sul capo 7: vero, come ho detto. ADR me ne accorsi del pavimento bagnato. Dal momento che ci attivarono come trauma da caduta fui subito particolarmente attenta e notai che la signora aveva i pantaloni bagnati. ADR non erano presenti cartelli che segnalavano la presenza dell'acqua in terra;
ADR la signora si trovava a terra di fronte al reparto di fiori con i piedi verso il reparto di frutta e verdura. " E cosi anche il teste altro soccorritore intervenuto, ha Tes_4
dichiarato : “non conosco la signora Facevo parte della squadra di soccorso che Pt_1
intervenne sul luogo del sinistro del quale mi ricordo. Sul 3): Vero. Ricordo che vidi la signora a terra e ricordo che il pavimento era bagnato. Mi ricordo che in terra c'era della roba verde, tipo foglia.”
Le deposizioni dei testi sono coerenti tra loro e credibili (cfr. verbale di udienza del
12.10.2020) e non emerge alcuna divergenza nelle dichiarazioni, mentre inidonee a smentire la ricostruzione predetta sono le dichiarazioni delle dipendenti del punto vendita, e , entrambe di fatto ignare della presenza dell'acqua e del Tes_5 Per_3
fogliame, per non averlo verificato nel concreto, neppure subito dopo la caduta della quando all'evidenza vi era acqua sul pavimento, come univocamente dichiarato Pt_1
dagli operatori del 118. La teste ha riferito sul capo n. 3: I”o non ricordo. Tes_5
Ricordo solo che intervenni a soccorrere la signora. ADR non feci caso se il pavimento in quel momento era bagnato perché mi preoccupai solo della signora. E così anche la teste : Io personalmente non ho verificato. Io mi trovavo al servizio clienti e Per_3
quando sentii dire che era caduta una signora. Andai a vedere ma c'erano già persone intorno alla signora e quindi non vidi il pavimento”.
Il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito,
cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da pag. 8/25 ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis Cass. n.
18317/2015) ,potendosi riconoscere l'idoneità a interrompere il nesso causale solo a un fattore estraneo, come detto, avente “carattere di imprevedibilità ed eccezionalità”
(ancora sul punto Cass. Civ. 2660/13)ex art. 1227, comma 1 c.c. .
Nel caso che ci occupa la caduta della a causa di acqua e fogliame presente non Pt_1
può ritenersi imprevedibile -rientrando nel notorio che tale insidia possa determinare la caduta dell'utente, insidia che, a prescindere da chi e come potesse essere creata, era dovere del custode evitare con le dovute cautele- , nè imprevenibile -sussistendo, di norma, la possibilità e il dovere di rimuovere l'insidia o, almeno, di segnalarla adeguatamente e di preavvertirla, anche in via di cautela, considerato che la zona era frequentata quotidianamente da utenti, aperta al pubblico, all'uso generale e diretto, di utenti, appartenenti a tutte le variegate categorie, e soggetta come quella del reparto di piante e fiori a prevedibili costanti colature e perdite di acqua.
Del pari la condotta della danneggiata non risulta dotata di una efficacia causale da definirsi “esclusiva” nella produzione dell'evento lesivo, tale da interrompere il nesso causale, (ancora sul punto Cass. Civ. 2660/13), Cass. Civ. n. 2480/18 e Cass. Civ. n.
9315/19), non avendo tenuto l'attrice, per quanto emerso in atti, una condotta eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona media. La condotta dell'attrice dell'accedere e camminare non costituisce condotta di utilizzo abnorme della res ovvero eccezionale ed anzi costituisce condotta del tutto normale e prevedibile ed esigibile dall'utente.
L'evento dunque è eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità
acquisita dalla res alla cui prevenzione il supermercato era tenuto quale custode x art. 2051 cc in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade , nel caso di specie, nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità che aveva sulla cosa fonte di danno un potere concreto di fatto. Il convenuto non ha dimostrato di aver in concreto provveduto alla regolare manutenzione, pulizia e pag. 9/25 gestione dell'area e non ha dato la prova in concreto che la perdita di acqua si era appena verificata e di non aver avuto il tempo materiale di intervenire, né di aver apposto la segnaletica prescritta in caso di avvertimento di pericolo anche in via cautelativa, considerata la particolarità del reparto aperto al pubblico, e non ha dimostrato che l'evento caduta è stato dovuto ad altre cause non imputabili al supermercato in modo da rappresentare la presenza di acqua e fogliame soltanto l'occasione del verificarsi del sinistro. Trattandosi di area aperta al pubblico, soggetta al transito continuo di persone di ogni età e condizione, come quella del reparto piante e fiori, era esigibile, in capo al custode, un elevato standard di vigilanza e di intervento,
che la presenza, processualmente accertata, di elementi idonei a provocare la caduta,
come le colature di acqua, non rispettava.
Quindi il convenuto non si è liberato dall'obbligo risarcitorio e proprio l'
assenza di adeguata manutenzione della zona rendeva assolutamente prevedibile la creazione di una situazione di pericolo, ciò che vale ad escludere la configurabilità del fortuito che deve presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionali.
Né può nelle circostanze emerse in concreto riconoscersi una responsabilità
concorrente della danneggiata per negligenza o disattenzione, non avendo il convenuto dimostrato che la caduta fosse dovuta a concorso colposo dell'utente,.
La responsabilità colposa della vittima postula una condotta che, sebbene non diretta alla produzione dell'evento lesivo, concorra o aggravi detto evento. Invero non è
ravvisabile alcun difetto nell'utilizzo dell'area della diligenza esigibile, neanche sotto il profilo di concorso colposo.
La natura trasparente dell'acqua- sparsa sulla pavimentazione - per fatto notorio di difficile individuazione ed insidiosa per tale caratteristica intrinseca, ha reso la superficie scivolosa e pericolosa al passo. La presenza dell'acqua ha agito in concreto sulla pavimentazione, alterando le caratteristiche consuete della superficie calpestabile pag. 10/25 , rendendo viscida ed insicura al passo e idonea al nocumento l'area de quo e, in quelle condizioni, la caduta dell'attrice rientrava nelle conseguenze normali e adeguate alla particolare pericolosità acquisita dalla superficie del reparto.
Infine, non vi erano cartelli volti a segnalare il pericolo di pavimentazione viscida/bagnata, elemento che avrebbe consentito di pretendere l'innalzamento della soglia di attenzione da parte dell'utente.
In detto contesto fattuale non può rimproverarsi alla attrice di non aver attivato poteri di controllo e di impulso in quello spazio temporale al fine di scongiurare l'evento lesivo. Nel caso in questione la presenza di acqua, proprio per la caratteristica intrinseca, se è vero che rappresentava un insidia per tutti gli utenti, essendo una sostanza per natura trasparente ed intrinsecamente scivolosa idonea a manifestare la propria insidiosità occulta e capacità al nocumento proprio al momento del passaggio,
è anche vero che la signora aveva all'epoca dell'infortunio 60 anni. Non può ignorarsi che il parametro di visibilità e conoscibilità e di reattività della persona utente medio varia al variare dell'età, posto che è di tutta evidenza che una medesima insidia può
esigersi come visibile da un soggetto di giovane età e non esigersi viceversa da una persona anziana, dovendosi attribuire rilievo allo stato ed alle qualità della categorie di persone, quali gli anziani, dotate di più deboli capacità percettive, valutative e reattive e portate per le minorate condizioni fisiche a prestare maggior affidamento sulle condizioni di transitabilità e particolarmente di quelle di area privata custodita.
Risulta dunque provata la responsabilità della convenuta.
3.Acclarato il profilo strutturale della responsabilità del custode occorre vagliare l'entità del danno conseguenza patito dall'attrice.
Circa il quantum del danno non patrimoniale possono recepirsi le valutazioni espresse nella TU, medico legale, dr.ssa siccome esenti da censure di logicità e Per_4
congruenza.
pag. 11/25 Alla luce della documentazione agli atti e del quadro clinico connesso ai traumi riscontrati e documentanti, la TU ha riconosciuto alla danneggiata un periodo inabilità temporanea totale al 100% di 40 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30
giorni, ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni.
Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 10% come danno biologico. Non è stata riconosciuto la incapacità
lavorativa specifica.
Ora, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame,
manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la
Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. III,
sent. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento del seguente importo,
considerato che la all'epoca del sinistro aveva 60 anni: euro 18.417,00 per danno Pt_1
permanente e per danno da inabilità temporanea ( ritenendo di applicare nel range di
115,00-173,00 giornaliero l'importo medio di euro 144,00 al giorno ) segnatamente di euro 5.760,00 per i 40 gg di i.t. totale, di euro 2.160,00 per i 20 gg di i.t. al 75%; di pag. 12/25 euro 2160,00 per i 30 gg di i.t. al 50%, di euro 1.080,00 per 30 gg. di i.t. al 25% e dunque l'importo complessivo di euro 11.160,00 .
L'attrice ha richiesto il danno morale e la personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema
Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). (cfr.
Cassazione n. 25164/2020).
Il danno morale ,dunque, merita una liquidazione autonoma e deve essere dimostrato in via autonoma dalla dimostrazione del danno fisico (Cass. Sent. n. 25164/2020).
L'attrice nel caso di specie, ha allegato provato gli elementi a fondamento del richiesto danno morale.
Nel caso in oggetto, il danno morale, è da ritenersi provato , anche in via presuntiva,
alla luce delle evidenti sofferenze soggettive allegate dall'attrice e provate peer testimoni, riferibili al patema d'animo sofferto a causa delle lesioni e connesso al periodo di convalescenza obbligata per l'importanza della malattia sofferta ( I.P. pari al
10%) in aggiunta allo stress derivante dalla impossibilità di lavorare e di non poter essere sostituita. Al riguardo rileva anche il certificato medico del dr. che ha Per_2
riscontrata una evidente “ condizione eretistica-ansioso-depressiva-reattiva in quanto la presentava grosse difficoltà ad espletare la propria attività lavorativa di Pt_1
pag. 13/25 agente di commercio. Va pertanto riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva come da tabella a titolo di danno morale. (v. Cass. n. 25164/2020)
Circa la quantificazione di tale voce di danno si ritiene di operare la stessa, alla luce delle indicazioni fornite da Cass. n. 25164/2020 sopra richiamata (e, segnatamente, di quella secondo la quale il danno in questione deve presumersi tanto più cospicuo quanto maggiore l'invalidità sofferta dalla vittima), nella somma corrispondente alla percentuale –che si stima congrua- del 26% dell'ammontare del danno biologico come sopra determinato.
Pertanto il danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico e morale ammonta ad euro 23.206,00.
In ordine alla personalizzazione del danno non patrimoniale richiesta nella misura massima dall'attrice rileva il decidente che se è vero che all'interno della categoria del danno non patrimoniale bisogna distinguere il danno biologico o dinamico relazionale, accertabile sotto il profilo medico-legale, da tutti quei pregiudizi che non hanno base organica e quindi estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente (v. Cass. Civ. ord. 7513/18; 2788/19; 28988/19) è
anche vero che, sulla base di recenti sentenze della Suprema Corte (ex multis n.
25164/2020 e n. 1045/21) la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, peculiari ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali e soggettivi documentati e obiettivamente accertati. Quindi, in tale valutazione il giudice utilizza come parametro standard le tabelle, che sono volte alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe e per superare il risarcimento quantificato forfettariamente,
occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto,
peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di pag. 14/25 vita individuale nella specie considerata (Cass. 15084/2019). Pertanto, non è possibile operare una variazione in aumento in relazione a danni che, nella stessa situazione,
qualunque vittima avrebbe patito. In quanto, tali pregiudizi sono già considerati nella liquidazione tabellare (Cass. 7513/2018, Cass. 10912/2018, Cass. 23469/2018,
Cass. 27482/2018, Cass. 28988/2019. In altri termini, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione, da parte del giudice, di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare: sì che le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. civ. n.
14364/2019; n. 25164/2020).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono pertanto essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato, anche attraverso l'allegazione del notorio,
delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici, senza potersi, peraltro,
risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n.
7513/2018).
Ciò posto e fermi questi principi dai quali questo giudice non intende discostarsi, dalle emergenze processuali emergono dati idonei in tal senso, che consentono di apprezzare aspetti che rendano peculiare il vulnus subito e perciò spettante l'incremento richiesto. Risulta provata , seppure in parte, la peculiare situazione che non rientra in quelle di misura standard, essendo stato provato che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della in misura differente e maggiore rispetto a Pt_1
quelli di altre persone, della stessa età e stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura. La ha infatti dimostrato che a seguito della lesione sono mutate Pt_1
le sue abitudini di vita, non po' fare sport, sciare, guidare l'auto per lunghi viaggi anche di lavoro( l' impossibilità di indossare calzature con tacchi alti e l'impossibilità
pag. 15/25 di camminare a lungo deve invece ritenersi un conseguenza comune a chiunque abbia subito quella lesione).
Senza dubbio queste menomazioni per natura e sede incidono negativamente sulle attività di svago, e di relazione, in particolare in caso di quelle attività che prevedano l'uso intenso delle posture erette e della prolungata deambulazione, elementi propri della riferita pratica dello sci anche se livello amatoriale. Vi è quindi materia per una personalizzazione del danno nella misura del 10% del danno biologico.
Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere liquidato con personalizzazione nell'importo del 10% del danno biologico ( di euro 18.417,00) per l'importo ulteriore di euro 1.841,7.
Dunque il danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 36.207,7, di cui euro
25.047,7 (per danno permanente, danno morale e personalizzazione) ed euro 11.160,00
per danno complessivo da inabilità temporanea) che rivalutato ad oggi-alla data della sentenza- ( in base ad indici ISTAT), essendo le tabelle di Milano 2024 risalenti al giugno 2024, dà l'importo aggiornato di euro 36.859,44.
Passando al danno patrimoniale, rivendica come derivati dal sinistro Parte_1
rilevanti danni anche sotto il profilo patrimoniale, posto che l'attrice –
agente di commercio – da un lato avrebbe subito una perdita della cd. capacità
lavorativa specifica e da mancato guadagno.
La TU medico legale ha valutato non sussistente la cd. perdita da capacità lavorativa specifica. intesa come immediato venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa concretamente in atto ed ha invece riconosciuto la cd. perdita di capacità lavorativa generica che è tuttavia ricompresa nella valutazione del danno non patrimoniale. Non ci sono ragioni per discostarsi dalla valutazione peritale.
L'attrice lamenta ad ogni modo la perdita da mancato guadagno , che, di contro,
costituisce un'autonoma voce di danno patrimoniale in quanto il bene oggetto della pag. 16/25 lesione è direttamente il patrimonio del danneggiato, decurtato delle somme che avrebbe percepito e che non ha percepito nel periodo di invalidità temporanea. La
danneggiata ha dimostrato, anche in via presuntiva sulla base di circostanze di fatto allegate, la sussistenza di un'attività di lavoratore autonomo di agente di commercio produttiva di reddito ed ha dimostrato che l'attività durante il periodo di inabilità
temporanea non poteva essere temporaneamente svolta e dunque ha provato che l'attività di agente di commercio nel periodo di inabilità temporanea non poteva essere temporaneamente svolta.
Il danno conseguente sotto il profilo del lucro cessante (v. per tutte Cass. n. 20321/05;
6291/03; 10289/01; 1512/01) è risarcibile ma la prova puntuale della quantificazione danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento (secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana) e può essere anche presuntiva, purché sia 'certa la riduzione della capacità di guadagno' (cfr. Cass.
6291/03; 13013/93; 10289/01).
Il lucro cessante, a differenza del danno emergente, attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.
L'indagine sul punto è stata rimessa ad una ctu tecnica ed alla documentazione prodotta dall'attrice. L'attrice ha deposito documentazione contabile ulteriore rispetto a quella prodotta nei termini di rito (doc. da 11 a 13) in particolare dichiarazioni fiscali anni 2015/2016 ( anni fiscali 2014/2015) e le fatture emesse dalla nel periodo di Pt_1
riferimento.
Le questioni legate alla produzione di documentazione contabile sono da ritnersi superate perchè tutta la documentazione prodotta è stata acquista anche dal ctu , a cui
è stato dato il quesito “letti gli atti di causa, esaminati i documenti agli atti, elenchi il TU le doglianze sollevate da parte attrice e, avuto riguardo alle stesse e alle allegazioni e produzioni documentali delle parti, accerti il danno patrimoniale subito da parte attrice e lo
pag. 17/25 quantifichi”, poi precisato:” “il G.O. richiamato il precedente verbale di udienza 17.5.2022, ad integrazione della perizia, dispone che il C.T.U., risponda al quesito già formulato, tenendo conto in senso compiuto delle osservazioni del ctp di parte attrice considerando i documenti allegati alle osservazioni da aversi come documenti acquisiti al presente giudizio
e tenendo conto altresì della precisazione del ctp di parte attrice fatta dalla stessa nella mail del 21.4.22 inoltrata al difensore di parte attrice e che il giudice ha già acquisito agli atti autorizzandone il deposito alla udienza del 17.5.22, insieme ai documenti trasmessi al
TU da tenere in considerazione ai fini della risposta al quesito” , in linea con quanto richiesto dall'attrice secondo il disposto della SC trattandosi di ctu contabile(
Cass.nr. 3086/2022).
L'attrice ha contestato i risultati tecnici finali rilevando che trattandosi di ctu contabile non avrebbero dovuto discostarsi in modo così importante come emerso tra le osservazioni del Ctp e le conclusioni del ctu anche perché il ctu non Per_1 Per_5
ha reso i chiarimenti richiesti dall'attrice confermando semplicemente la relazione resa evitando di entrare nel merito dei chiarimenti richiesti alla luce delle osservazioni del ctp Per_1
L'attrice ha richiesto il rinnovo della TU per nullità/erroneità della perizia da un punto di vista procedurale che sostanziale anche per la mancanza e/o parzialità di risposte da parte del TU e d ha chiesto al giudice di discostarsi dagli esiti del TU
accogliendo gli esiti del ctp Per_1
Orbene l'attrice non ha prodotto i libri e le scritture contabili e non ha prodotto i contratti di agenzia necessari anche per valutare le condizioni contrattuali di erogazione delle provvigioni, e le percentuali delle provvigioni. Le fatture prodotte non riportano tra i dati obbligatori ai fini della emissione la Partita Iva o il cod fiscale del cliente.
In ogni caso il metodo di verifica delle perdite indicato dal CTP rag. che fa Per_1
riferimento al raffronto tra quanto fatturato nell'anno precedente all'infortunio giugno
2013-maggio 2014 e quanto fatturato nell'anno successivo all'infortunio giugno 2014-
pag. 18/25 maggio 2015 non è corretto perché il calcolo va condotto su base annuale e sul reddito dichiarato ai fini fiscali e quindi di ciascun anno fiscale e non su porzioni di anno ( per periodi corrispondenti) sulla base del fatturato del periodo.
Le fatture peraltro rappresentano solo una parte delle entrate e non sono il criterio corretto per calcolare direttamente il danno da perdita di reddito. che non può che avvenire con riferimento al reddito annuale che il lavoratore autonomo ha dichiarato ai fini fiscali, per l'anno della lesione comparato alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.
Il calcolo del lucro cessante del mancato guadagno non si basa direttamente sul fatturato, ma sul reddito netto o profitto che si sarebbe ragionevolmente generato se l'evento non si fosse verificato nell'anno fiscale di riferimento ed avuto riguardo alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti , che hanno efficacia probatoria privilegiata per determinare il reddito medio e valutare la perdita.
La stessa normativa per la incapacità specifica lavorativa, che nel caso in oggetto non è
stata accertata esistente dal TU, rimanda espressamente alle dichiarazioni dei redditi,.
La S.C., nel caso di danno da mancato guadagno conseguente ad invalidità lavorativa specifica, stabilisce che si deve far riferimento all'ultimo reddito netto più elevato dichiarato dal lavoratore autonomo, reddito netto che è dato dalla la differenza tra i compensi lordi ed i costi inerenti all'attività , al lordo delle ritenute d'acconto.
Le conclusioni del TU , appaiono corrette nell'accertare che la somma delle diminuzioni inerenti ricavi e premi corrisposti risulta pari ad euro 3.674,95 (in quanto
risulta abbastanza evidente che il periodo di “riposo” (giugno/luglio 2014) successivo
all'incidente ha causato una diminuzione dei ricavi, ma pare altrettanto evidente l'assenza di
ripercussioni successive, posto che al netto delle diminuzioni di fatturato dei mesi di Giugno e
Luglio 2014 il fatturato nel periodo rimanente è complessivamente identico a quello dell'anno
precedente. Considerando altresì i premi avremo che i premi riferiti al 2013 sono pari ad
eur12.660,14 (ft 14/2013 e 22/2014) e quelli riferiti all'anno successivo pari ad euro 11.457,82
pag. 19/25 (fatture acconto da 17/2013 a 12/2014 e ft 15/2014) ovvero con importo inferiore di euro
1.202,32 pari al 9,5%, allineato alla diminuzione di fatturato. Ed avendo disponibilità delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 è stato possibile al TU
anche analizzare l'andamento reddituale generale nel periodo in cui è occorso l'incidente, e negli esercizi precedente e successivo ed il reddito dell'attività nel 2013
risulta pari ad euro 27.972 mentre l'anno successivo risulta di euro 24.326, e quindi inferiore di euro 3.646. E tale dato riferito alle denunce de redditi annuali dà conferma della correttezza dell'accertamento del danno da mancato guadagno rilevato dal TU
in euro 3.674,95 .
Quanto alle voci di danno patrimoniale riferibili alle spese mediche sono condivisibili le indicazioni di congruità e inerenza delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro indicate dalla TU, pari ad euro 606,34 + 162,00 ( risonanza magnetica) , e dunque pari ad euro 768,34.
Con riferimento alle spese stragiudiziali, l'avv. Lanzotti chiede l'erogazione, a titolo di danno emergente, delle spese stragiudiziali per l'intervento difensivo svolto nell'interesse della infortunata nella fase antecedente l'inizio della causa.
Le spese per l'assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il
rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità - valutazione da operarsi ex ante, in base alle circostanze concrete del caso - e non può essere riconosciuto laddove l'attività sia stata "superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 16990 del 10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le altre
Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e Cass. Sez. III, sent. n. 37477 del 22/12/2022).
Nel caso di specie, l'attrice non ha tuttavia provato l'esborso e non è stato neppure pag. 20/25 allegato un mero "progetto di notula" (-che rientra nella prassi in quanto la parcella definitiva datata e numerata viene emessa solo dopo l'avvenuto pagamento dei compensi per evitare di dover anticipare iva e cp, nella prospettiva eventuale che la parcella non venga di fatto saldata-idoneo a dimostrare, se non il pagamento delle somme da parte della quanto meno il sorgere di un debito verso il legale.( Pt_1
Cass.2022 n.15732).Invero la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì
include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituendo una posta passiva del patrimonio del danneggiato (cfr. Cass. n. 4718/16). Ne d'altra parte come chiarito dalla S.C. può
supplire la nota spese depositata dal procuratore al momento della decisione ex art. 75
cpc che non è una parcella.(Cass. 2023 n.15265). Tali spese non possono essere riconosciute.
Quanto alle spese di ctp, in giurisprudenza è stato chiarito che le spese sostenute per il ctp nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio sono rimborsabili alla parte vittoriosa in causa, in quanto rientrano tra le spese processuali, tuttavia il giudice può escludere il rimborso se le spese sono ritenute eccessive o superflue. Cass 2024 n.26726
Le spese di consulenza di parte ,nell'ambito del processo, hanno natura di allegazione difensiva, in quanto forniscono il supporto tecnico specializzato nell'ambito di perizia o consulenza d'ufficio, contribuendo a rafforzare le argomentazioni legali e vanno dunque comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto,
sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità.
La valutazione di eccessività delle spese sostenute per il ctp si basa sulla loro utilità
effettiva nel contesto della difesa e del processo. Il criterio di eccessività delle spese non coincide con i parametri utilizzati per la determinazione delle spettanze del ctu.
Infatti il ctp non opera secondo le tabelle di adeguamento previste dal d.m. 30 maggio pag. 21/25 2002 ma svolge una prestazione d'opera professionale, che si basa su un contratto con la parte assistita. La S.C ha puntualmente chiarito che ( cfr. Cass. 2011 n.19399) che il criterio per valutare le spettanze del ctp deve fare riferimento alle tariffe professionali rilevanti al momento della prestazione. Tuttavia dopo le cd. liberalizzazioni il richiamo alle tariffe professionali è stato sostituito dai parametri stabiliti dal Ministero
vigilante ai sensi dell'art. 9 comma 2 del dl n.1/2012, convertito in legge 27/2012. In
aggiunta la Giurisprudenza ha stabilito che il criterio di superfluità delle spese deve essere messo in relazione all'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 cost. Se la consulenza tecnica non è necessaria per garantire una difesa adeguata potrebbero essere considerate superflue e non ripetibili.
Le spese di ctp nel corso del processo vanno distinte dalle spese tecniche sostenute per consulenze tecniche svolte al di fuori del processo, ossia in sede stragiudiziale o precontenziosa. La SC ha stabilito che tali spese stragiudiziali non rientrano tra quelle processuali ma costituiscono una forma di danno emergente. Quindi la parte vittoriosa non ha automaticamente diritto al rimborso se non riesce a dimostrare come danno emergente e che erano necessarie per evitare il contenzioso o per risolvere questioni tecniche complesse che hanno contribuito ad una più rapida definizione della controversia. Nel caso in cui tali spese siano ritenuti utili per prevenire il contenzioso o accellerare la risoluzione della controversia, il giudice può considerare la loro ripetibilità anche se applica una riduzione qualora le ritenga eccessive. In ogni caso il giudice deve valutare tali spese sulla base dei parametri stabiliti dal Ministero.
Orbene nel caso in oggetto, per quanto riguarda la ctp dr.ssa , va riconosciuta la Per_2
spesa di complessivi euro 976,00 per l'attività di consulente di parte svolta nella ctu medico legale, quale spesa riconducibile alla attività difensiva, e quindi riconducibile alle spese processuali. Per quanto riguarda invece l'attività di redazione di relazione medico legale, nella fase precontenziosa, e quantificata nella ricevuta fiscale di euro
488,00, va comunque riconosciuta come danno emergente, perché provata e sicuramente esigibile come debito già dal 19.11.2014. Nel caso di specie la produzione pag. 22/25 della notula del ctp giustifica il riconoscimento della somma ivi indicata ( cass. 2024
n,26729).
Quanto alla posizione del ctp rag. , per quanto emerge in atti, per l'attività Per_1
svolta nel corso del procedimento nell'ambito di assistenza tecnica nella ctu contabile è
stata depositato progetto di notula per l'importo complessivo di euro 4.313.92,
compresa Iva e Cap, con allegate le fatture emesse a fronte di tre acconti pagati dall'attrice, per complessivi euro 1.585,99.
Si tratta di spese riconducibili all'attività difensiva tecnica, e quindi addebitabili come spese processuali, ma l'importo, in relazione alla loro utilità effettiva nel contesto della difesa e del processo, va ridotto ad euro 2.000,00 oltre accessori.
Riepilogando il danno patrimoniale ammonta ad euro 488,00( ct di parte stragiudiziale)
+ euro 768,34 spese mediche, + euro 3.674,95 danno da mancato guadagno. Tali
importi, dovendosi liquidare il danno alla data della sentenza vanno attualizzati (
Indici ISTAT) ad oggi: e dunque l'importo di euro 488,00 attualizzato ad oggi ammonta ( ricevuta fiscale 19.11.2004) ad euro 704,67; quanto alla somma per le spese mediche complessiva di euro 606,34, l'importo di euro 275,34 (dal giugno 2014 ad oggi) ad oggi ammonta ad euro 334,26, l'importo di euro 59,00 (dal settembre 2014
ad oggi ) ammonta ad euro 71,80 e l'importo di euro 272,00 (da novembre 2014 ad oggi
) ammonta ad euro 331,30 , e le spese mediche di euro 162,00 ( dal 11.3.2019) ad oggi ammontano ad oggi a 192,29.
il danno da mancato guadagno valutato in euro 3.674,95 va anche esso aggiornato (
dalla data dell'evento) ad oggi ammonta ad euro 4.461,39.
Dunque il danno patrimoniale complessivo aggiornato ai valori attuali è di euro
6.097,71.
La somma complessiva a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale , ad oggi rivalutata ammonta a complessivi euro 42.957,15 ( di cui 36.859,44 per danno pag. 23/25 permanente, danno morale e personalizzazione e danno complessivo da inabilità
temporanea e di cui euro 6.097,71 per danno da mancato guadagno).
In definitiva, in favore dell'attrice va riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 42.957,15 oltre interessi compensativi di legge, come di seguito indicato
(v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento del capo di domanda relativo al danno da mancato guadagno, compensa tra le parti le spese di causa nella misura di 1/5 , mentre il restante di 4/5 delle spese di causa-liquidate per l'intero (
100%) in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di valore di riferimento sul
decisum ai parametri medi per ciascuna fase, vanno poste a carico di parte convenuta.
Le spese di ctp nel corso del giudizio seguono lo stesso criterio delle spese di giudizio,
così come le spese di TU dr . liquidate in atti. Per_5
Le spese di ctu medico legale sono a carico integrale di parte convenuta.
pqm
Il Tribunale di Pisa, nella persona del Giudice On. dr.ssa OL RN
,definitivamente pronunciando :”
pag. 24/25 In accoglimento parziale della domanda attrice, ritenuta la responsabilità della convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nella causazione del sinistro de quo, condanna la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno, per i titoli in motivazione, in favore dell'attrice Pt_1
della somma di euro 42.957,15 oltre interessi compensativi da calcolare come
[...]
da criterio di calcolo indicato in motivazione ed oltre interessi legali , sulla somma così
ottenuta, dalla data della sentenza al saldo;
Compensa le spese di causa nella misura di 1/5 mentre rimane a carico della convenuta il restante di 4/5 delle spese di causa, liquidate per l'intero in complessivi euro, 7.616,00 per compensi, oltre ad euro 545,00 per spese vive, oltre IVA, Cap e
15%per spese generali di studio;
Compensa le spese di ctp dr.ssa liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, nella Per_1
misura di 1/5, rimanendo il restante di 4/5 di dette spese a carico di parte convenuta;
Compensa le spese di ctp dr.ssa , liquidate in euro 976,00, comprensive di IVA Per_2
(22%) nella misura di 1/5, rimanendo il restante di 4/5 di dette spese a carico di parte convenuta;
La spese di TU tecnica del dr. , come liquidate in atti, vanno compensate Per_5
nella misura di 1/5, rimanendo il restante di 4/5 a carico di parte convenuta;
Le spese della ctu medico legale , come liquidate in atti, rimangono a carico integrale di parte convenuta.
Pisa 22.10.2025
Il Giudice On dr.ssa OL RN
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Unica
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.ssa
OL RN pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n.890/2017, promossa da:
nata a Montopoli in [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, residente in Montopoli in Val D'Arno-loca. Castel del Bosco (PI), via C.F._1
Giotto, 24, rappresentata e difesa dall'avv. Romina Lanzotti del foro di Firenze-C.F.
da mandato a margine dell'atto di citazione, con studio CodiceFiscale_2
in Fucecchio (FI), Piazza dei Seccatoi n.4, elettivamente domiciliata nello studio del difensore. Per le comunicazioni di legge, ai seguenti recapiti di fax 0571-260351 e di posta elettronica certificata (PEC): Email_1
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Poli Andrea del foro di Pisa ed Controparte_2
elegge domicilio in San Giuliano Pisa, via Alamanni,2, come da procura in atti;
Convenuta
Avente per oggetto : “ Responsabilità ex art. 2049, 2051, 2052 c.c.
Passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
L'avv Lanzotti, a verbale di udienza, per parte attrice conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct, a cui si riporta e che richiama integralmente a verbale di udienza ed insiste preliminarmente nella richiesta di rinnovazione e/o integrazione della ctu per vizi procedurali e sostanziali già
evidenziati in atti ed ai verbali di causa e che si riserva di meglio chiarire nelle memorie conclusionali.
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo tribunale intestato:
“In via principale: accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. della convenuta, - P.IVA: - in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze (FI) Via Santa Reparata n. 43,
per le lesioni fisiche riportate dalla attrice a causa del sinistro in oggetto descritto in premessa, condannarla al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti, e specificatamente del danno non patrimoniale biologico, nelle componenti della inabilità temporanea assoluta e temporanea, e della invalidità permanente,
ammontante ad € 37.250,00, o a quella diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria, che comprenda anche le componenti del danno morale e/o esistenziale,
oltre alla percentuale di legge per la personalizzazione del danno, secondo quanto emerso dalla TU, e del danno patrimoniale (lucro cessante) da mancato guadagno,
derivante dalla mancata percezione delle provvigioni e dei premi produzione, come meglio precisato in atti e a verbale, ed accertati sulla base delle Osservazioni del CTP
Rag. in atti e da ultimo precisate ad ulteriore chiarimento, nella Nota difensiva Per_1
del 24.01.2023, o in quella maggiore o minore somma che dovesse essere emersa dall'istruttoria, o ritenuta di giustizia od equità. Con rimborso delle spese mediche sostenute documentate all'inizio del giudizio pari ad € 1.094,34, e a quelle documentate successive, valutate e ritenute congrue e connesse alla presente causa nella TU
Medico Legale, pari ad € 162,00 per rx caviglia e ginocchio del 11/03/2019, e a quelle versate dalla al Dott. per la partecipazione alle operazioni peritali, pari Pt_1 Per_2
ad € 976,00. Con vittoria di spese e compensi, anche della fase stragiudiziale - ove accertate e riconosciute come dovute, connesse alla attività di trattativa documentata pag. 2/25 intrapresa con la controparte – tra cui anche le spese di CTP versate e documentate, per la partecipazione alle operazioni peritali contabili da parte della Rag. Con Per_1
interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo, ai sensi di legge. In via istruttoria, occorrendo, si insiste nella richiesta di rinnovazione della TU, dovendo la stessa considerarsi viziata sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, considerata la mancanza e l'inadeguata risposta del TU ai quesiti nonché alle Osservazioni del CTP
di parte attrice, sulle quali il TU non ha voluto dare gli opportuni chiarimenti;
si chiede inoltre, occorrendo, di essere ammessi ai mezzi istruttori richiesti e non autorizzati.”
Nell'interesse di parte convenuta:
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione di ctu riportandosi alle conclusioni già
rassegnate in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di legge.” La Controparte_1
nel richiamare quanto dedotto ed eccepito in atti, anche in via istruttoria,
[...]
conferma le conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente richiamate e trascritte nel presente atto, reiterando altresì la propria opposizione ad ogni eventuale nuova ed ulteriore richiesta istruttoria e/o di integrazione e/o rinnovo della C.T.U. tecnica già svolta in corso di causa che possa essere se del caso richiesta da parte attrice.”
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di far accertare la responsabilità di quest' ultimo in Controparte_4
relazione all'.infortunio subìto, in data 3.6.2014 a causa di una caduta presso i locali del centro commerciale sito in Santa Maria a Monte, e, conseguentemente, CP_1
ottenere risarcimento del danno.
A fondamento della propria domanda l'.attrice esponeva che: in data 3.6.2014 alle ore
13,30 circa si trovava presso il supermercato di Santa Maria a Monte Controparte_1
per provvedere alla spesa;
a causa della presenza di acqua e fogliame bagnato non segnalati sul pavimento del reparto Piante e Fiori, non prontamente rimossi, era pag. 3/25 caduta a terra riportando trauma alla caviglia sinistra ed al ginocchio destro, frattura del piatto tibiale – diagnosticate dopo essere stata trasportata all'ospedale Lotti di
Pontedera e poi meglio accertate al secondo accesso in Ospedale avvenuto l'11.6.2014
in seguito a dolore.
Invocava quindi l'attrice la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero, in via alternativa,
comunque, ex art. 2043 c.c. a carico del . CP_4
Si costituiva contestando l'an ed il quantum della pretesa attorea CP_1
rappresentando che i locali venivano regolarmente puliti dal personale addetto, con macchinari dedicati, prima di ogni apertura giornaliera ed anche durante l'orario di apertura laddove ve ne sia necessità o sia segnalata su chiamata la presenza di sporco o residui di prodotti sul pavimento. Inoltre i locali del supermercato sono illuminati durante tutto l'orario di apertura, pertanto la eventuale presenza di residui di prodotti sul pavimento per il tempo tecnicamente necessario per poter intervenire per la pulizia del pavimento risulterebbe in ogni caso perfettamente visibile semplicemente con l'ordinaria diligenza. Concludeva affinchè il giudice rigettasse la domanda attorea così
come proposta nei confronti della società in quanto la domanda risulta essere CP_1
infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. , la causa veniva istruita mediante assunzione di prova per testi e veniva ammessa TU medico legale e tecnica per accertare il lamentato danno da mancato guadagno.
La causa veniva trattenuta a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
2-Il fatto è riconducibile alla fattispecie regolata da responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la pavimentazione sulla quale l'attrice è caduta nell'ambito delle opere sulle quali il è tenuto ad esercitare la custodia, volta a prevenire CP_4
eventi pregiudizievoli per i terzi.
pag. 4/25 il titolo di responsabilità del gestore o titolare di per infortuni occorsi CP_4
all'interno dei locali è disciplinato dall'art. 2051 c.c.. Il presupposto di detta responsabilità è l'esistenza di un rapporto di custodia con il bene, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa. A tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinchè non provochi danni a terzi (Cass. 23.10.1990 n. 10277). Tale
disponibilità è caratteristica dei proprietari ma è altresì estesa ai locatari e concessionari e, pertanto, deve essere anche riconosciuta ai gestori, cioè ai soggetti che hanno un potere controllo e disponibilità della cosa. ( cfr, Cass. SSUU 11.11.1991 n. 12019; cfr.
Cass. 25.02.2004, n. 3808; Cass. 13.05.1997, n. 4196). In particolare, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte precisato che la responsabilità del gestore del supermercato per i danni derivati agli utenti configura non già una forma di responsabilità per colpa, bensì un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.,
che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (Tribunale Perugia, sez. I, 27.11.2015 Tribunale Trento,
01.08.2012, n. 726Tribunale Roma, sez. XII, 25.06.2012, n. 13162; Corte appello Firenze,
sez. II, 25.05.2010, n. 851Cassazione Sentenza n. 99/2017 pubbl. il 26/05/2017 civile, sez.
III, 24.02.2011, n. 4476) e risulta esclusa solamente dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione' (Cass. 24.2.2011 n. 4476 in materia di super mercato). Circa
l'onus probandi, assumendo quale parametro di responsabilità l'art. 2051 c.c., secondo i principi generali fatti propri dalla giurisprudenza, in linea di principio, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare sia il fatto storico sia l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (recentemente Cass. 18.02.2014 n. 3793; Cass.
pag. 5/25 25.08.2014 n. 18162; Cass. 23.10.2014 n. 22528). In particolare, con specifico riferimento all'attore, secondo quanto precisato recentemente dalla giurisprudenza,
l'art. 2051 c.c. 'non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (in termini Cass. 29.07.2016 n. 15761; Cass. 07.01.2016 n. 56) Cass, 28.09.2015
n. 19121; Cass. 18.05.2015 n. 10129). Coerentemente con tali principi espressi dalla
Cassazione, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito pone a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto storico comprensivo di una serie di elementi quali: il luogo esatto dell'evento, le modalità del sinistro, le caratteristiche della cosa,
tra cui la pericolosità della stessa, la qualità di custode del bene foriero di danno in capo al convenuto, nonché, congiuntamente, il nesso causale tra il pregiudizio subito e l'evento dedotto (Tribunale Pisa, 06.06.2016, n. 760; Tribunale Monza, sez. II,
05.05.2016, n. 1228Tribunale Roma, sez. XII, 14.01.2016, n. 694). Premesse tali coordinate giurisprudenziali, all'esito del presente giudizio, l'attrice ha assolto all'
onus probandi, su di lei gravante.
La custodia dei locali in capo al convenuto non è contestata e per vero CP_4
neppure la caduta della signora all'interno del supermercato è Parte_1
contestata dal società convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che i locali CP_1
venivano regolarmente puliti dal personale addetto, con macchinari dedicati, prima di ogni apertura giornaliera ed anche durante l'orario di apertura laddove ve ne sia necessità o sia segnalata su chiamata la presenza di sporco o residui di prodotti sul pavimento e pertanto i locali del supermercato sono illuminati durante tutto l'orario di apertura, pertanto la eventuale presenza di residui di prodotti sul pavimento per il tempo tecnicamente necessario per poter intervenire per la pulizia del pavimento risulterebbe in ogni caso perfettamente visibile semplicemente con l'ordinaria diligenza.
pag. 6/25 Invero la compiuta istruttoria ha confermato i fatti e le modalità di accadimento della caduta come descritti dall'attrice e, dalle univoche deposizioni dei testi sentiti – della cui attendibilità e credibilità non vi sono ragioni di dubitare –, discende l'accertamento dei fatti come descritti e circostanziati nel citazione.
Decisive a provare la pericolosità del pavimento è la dichiarazione del testimone diretto della caduta, vicino di casa della il quale, sentito Testimone_1 Pt_1
sulle circostanze articolate dall'attrice, ha confermato di aver incontrato la quel Pt_1
giorno e di averla vista prendere un carrello piccolo “ tipo cestello con le ruote”
all'entrata e di averla vista cadere all'interno del supermercato scivolando sull'acqua e del fogliame bagnato che si trovava sul pavimento reparto Piante e Fiori, collocato all'entrata e che il fogliame e l'acqua non erano segnalati. Il teste così ha dichiarato: “è
vero. Io ero presente, l'avevo incontrata già prima di entrare nel negozio e avevamo scambiato qualche parola sul piazzale. Poi l'ho rivista all'interno quando stava procedendo con un carrello di quelli piccoli, tipo cestello con le ruote, e improvvisamente l'ho vista cadere, nel reparto di piante e fiori;
ed anche ( E sub capo
3): “la presenza dell'acqua e del fogliame bagnati sul pavimento non erano segnalati e
“ Ricordo che il pavimento era bagnato ed era ricoperto da qualche foglia. (Sub capo 8)
:”E vero. Ricordo che si chiedeva perché fosse bagnata.”
Le dichiarazioni del teste trovano conferma nelle dichiarazioni del teste, Tes_1
e giunti quel giorno in suo aiuto, con l'autombulanza, quali soccorritori Tes_2 Tes_3
del Soccorso 118 intervenuto. In particolare la teste riferiva di aver constatato la Tes_2
presenza dell'acqua sul pavimento, che era molto bagnato e la presenza di fogliame ai piedi della signora e dopo essersi avvicinata per soccorrerla ha notato che “a terra era bagnato e anche i vestiti della signora erano bagnati. In particolare la teste ha Tes_2
dichiarato sul capo n. 3: “Quando arrivammo trovammo la signora sdraiata a terra supina, era cosciente, lamentava dolore al ginocchio destro e alla caviglia sinistra. Dal
momento che noi dobbiamo sempre osservare lo scenario del sinistro per verificare che sia in sicurezza in primo luogo per noi, notai subito che il pavimento era molto pag. 7/25 bagnato, c'era proprio una pozza d'acqua e ai piedi della signora c'era proprio una foglia di insalata. E sul capo 7: vero, come ho detto. ADR me ne accorsi del pavimento bagnato. Dal momento che ci attivarono come trauma da caduta fui subito particolarmente attenta e notai che la signora aveva i pantaloni bagnati. ADR non erano presenti cartelli che segnalavano la presenza dell'acqua in terra;
ADR la signora si trovava a terra di fronte al reparto di fiori con i piedi verso il reparto di frutta e verdura. " E cosi anche il teste altro soccorritore intervenuto, ha Tes_4
dichiarato : “non conosco la signora Facevo parte della squadra di soccorso che Pt_1
intervenne sul luogo del sinistro del quale mi ricordo. Sul 3): Vero. Ricordo che vidi la signora a terra e ricordo che il pavimento era bagnato. Mi ricordo che in terra c'era della roba verde, tipo foglia.”
Le deposizioni dei testi sono coerenti tra loro e credibili (cfr. verbale di udienza del
12.10.2020) e non emerge alcuna divergenza nelle dichiarazioni, mentre inidonee a smentire la ricostruzione predetta sono le dichiarazioni delle dipendenti del punto vendita, e , entrambe di fatto ignare della presenza dell'acqua e del Tes_5 Per_3
fogliame, per non averlo verificato nel concreto, neppure subito dopo la caduta della quando all'evidenza vi era acqua sul pavimento, come univocamente dichiarato Pt_1
dagli operatori del 118. La teste ha riferito sul capo n. 3: I”o non ricordo. Tes_5
Ricordo solo che intervenni a soccorrere la signora. ADR non feci caso se il pavimento in quel momento era bagnato perché mi preoccupai solo della signora. E così anche la teste : Io personalmente non ho verificato. Io mi trovavo al servizio clienti e Per_3
quando sentii dire che era caduta una signora. Andai a vedere ma c'erano già persone intorno alla signora e quindi non vidi il pavimento”.
Il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito,
cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da pag. 8/25 ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis Cass. n.
18317/2015) ,potendosi riconoscere l'idoneità a interrompere il nesso causale solo a un fattore estraneo, come detto, avente “carattere di imprevedibilità ed eccezionalità”
(ancora sul punto Cass. Civ. 2660/13)ex art. 1227, comma 1 c.c. .
Nel caso che ci occupa la caduta della a causa di acqua e fogliame presente non Pt_1
può ritenersi imprevedibile -rientrando nel notorio che tale insidia possa determinare la caduta dell'utente, insidia che, a prescindere da chi e come potesse essere creata, era dovere del custode evitare con le dovute cautele- , nè imprevenibile -sussistendo, di norma, la possibilità e il dovere di rimuovere l'insidia o, almeno, di segnalarla adeguatamente e di preavvertirla, anche in via di cautela, considerato che la zona era frequentata quotidianamente da utenti, aperta al pubblico, all'uso generale e diretto, di utenti, appartenenti a tutte le variegate categorie, e soggetta come quella del reparto di piante e fiori a prevedibili costanti colature e perdite di acqua.
Del pari la condotta della danneggiata non risulta dotata di una efficacia causale da definirsi “esclusiva” nella produzione dell'evento lesivo, tale da interrompere il nesso causale, (ancora sul punto Cass. Civ. 2660/13), Cass. Civ. n. 2480/18 e Cass. Civ. n.
9315/19), non avendo tenuto l'attrice, per quanto emerso in atti, una condotta eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona media. La condotta dell'attrice dell'accedere e camminare non costituisce condotta di utilizzo abnorme della res ovvero eccezionale ed anzi costituisce condotta del tutto normale e prevedibile ed esigibile dall'utente.
L'evento dunque è eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità
acquisita dalla res alla cui prevenzione il supermercato era tenuto quale custode x art. 2051 cc in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade , nel caso di specie, nella sfera di controllo del chiamato in responsabilità che aveva sulla cosa fonte di danno un potere concreto di fatto. Il convenuto non ha dimostrato di aver in concreto provveduto alla regolare manutenzione, pulizia e pag. 9/25 gestione dell'area e non ha dato la prova in concreto che la perdita di acqua si era appena verificata e di non aver avuto il tempo materiale di intervenire, né di aver apposto la segnaletica prescritta in caso di avvertimento di pericolo anche in via cautelativa, considerata la particolarità del reparto aperto al pubblico, e non ha dimostrato che l'evento caduta è stato dovuto ad altre cause non imputabili al supermercato in modo da rappresentare la presenza di acqua e fogliame soltanto l'occasione del verificarsi del sinistro. Trattandosi di area aperta al pubblico, soggetta al transito continuo di persone di ogni età e condizione, come quella del reparto piante e fiori, era esigibile, in capo al custode, un elevato standard di vigilanza e di intervento,
che la presenza, processualmente accertata, di elementi idonei a provocare la caduta,
come le colature di acqua, non rispettava.
Quindi il convenuto non si è liberato dall'obbligo risarcitorio e proprio l'
assenza di adeguata manutenzione della zona rendeva assolutamente prevedibile la creazione di una situazione di pericolo, ciò che vale ad escludere la configurabilità del fortuito che deve presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionali.
Né può nelle circostanze emerse in concreto riconoscersi una responsabilità
concorrente della danneggiata per negligenza o disattenzione, non avendo il convenuto dimostrato che la caduta fosse dovuta a concorso colposo dell'utente,.
La responsabilità colposa della vittima postula una condotta che, sebbene non diretta alla produzione dell'evento lesivo, concorra o aggravi detto evento. Invero non è
ravvisabile alcun difetto nell'utilizzo dell'area della diligenza esigibile, neanche sotto il profilo di concorso colposo.
La natura trasparente dell'acqua- sparsa sulla pavimentazione - per fatto notorio di difficile individuazione ed insidiosa per tale caratteristica intrinseca, ha reso la superficie scivolosa e pericolosa al passo. La presenza dell'acqua ha agito in concreto sulla pavimentazione, alterando le caratteristiche consuete della superficie calpestabile pag. 10/25 , rendendo viscida ed insicura al passo e idonea al nocumento l'area de quo e, in quelle condizioni, la caduta dell'attrice rientrava nelle conseguenze normali e adeguate alla particolare pericolosità acquisita dalla superficie del reparto.
Infine, non vi erano cartelli volti a segnalare il pericolo di pavimentazione viscida/bagnata, elemento che avrebbe consentito di pretendere l'innalzamento della soglia di attenzione da parte dell'utente.
In detto contesto fattuale non può rimproverarsi alla attrice di non aver attivato poteri di controllo e di impulso in quello spazio temporale al fine di scongiurare l'evento lesivo. Nel caso in questione la presenza di acqua, proprio per la caratteristica intrinseca, se è vero che rappresentava un insidia per tutti gli utenti, essendo una sostanza per natura trasparente ed intrinsecamente scivolosa idonea a manifestare la propria insidiosità occulta e capacità al nocumento proprio al momento del passaggio,
è anche vero che la signora aveva all'epoca dell'infortunio 60 anni. Non può ignorarsi che il parametro di visibilità e conoscibilità e di reattività della persona utente medio varia al variare dell'età, posto che è di tutta evidenza che una medesima insidia può
esigersi come visibile da un soggetto di giovane età e non esigersi viceversa da una persona anziana, dovendosi attribuire rilievo allo stato ed alle qualità della categorie di persone, quali gli anziani, dotate di più deboli capacità percettive, valutative e reattive e portate per le minorate condizioni fisiche a prestare maggior affidamento sulle condizioni di transitabilità e particolarmente di quelle di area privata custodita.
Risulta dunque provata la responsabilità della convenuta.
3.Acclarato il profilo strutturale della responsabilità del custode occorre vagliare l'entità del danno conseguenza patito dall'attrice.
Circa il quantum del danno non patrimoniale possono recepirsi le valutazioni espresse nella TU, medico legale, dr.ssa siccome esenti da censure di logicità e Per_4
congruenza.
pag. 11/25 Alla luce della documentazione agli atti e del quadro clinico connesso ai traumi riscontrati e documentanti, la TU ha riconosciuto alla danneggiata un periodo inabilità temporanea totale al 100% di 40 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30
giorni, ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni.
Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 10% come danno biologico. Non è stata riconosciuto la incapacità
lavorativa specifica.
Ora, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame,
manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la
Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. III,
sent. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento del seguente importo,
considerato che la all'epoca del sinistro aveva 60 anni: euro 18.417,00 per danno Pt_1
permanente e per danno da inabilità temporanea ( ritenendo di applicare nel range di
115,00-173,00 giornaliero l'importo medio di euro 144,00 al giorno ) segnatamente di euro 5.760,00 per i 40 gg di i.t. totale, di euro 2.160,00 per i 20 gg di i.t. al 75%; di pag. 12/25 euro 2160,00 per i 30 gg di i.t. al 50%, di euro 1.080,00 per 30 gg. di i.t. al 25% e dunque l'importo complessivo di euro 11.160,00 .
L'attrice ha richiesto il danno morale e la personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema
Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). (cfr.
Cassazione n. 25164/2020).
Il danno morale ,dunque, merita una liquidazione autonoma e deve essere dimostrato in via autonoma dalla dimostrazione del danno fisico (Cass. Sent. n. 25164/2020).
L'attrice nel caso di specie, ha allegato provato gli elementi a fondamento del richiesto danno morale.
Nel caso in oggetto, il danno morale, è da ritenersi provato , anche in via presuntiva,
alla luce delle evidenti sofferenze soggettive allegate dall'attrice e provate peer testimoni, riferibili al patema d'animo sofferto a causa delle lesioni e connesso al periodo di convalescenza obbligata per l'importanza della malattia sofferta ( I.P. pari al
10%) in aggiunta allo stress derivante dalla impossibilità di lavorare e di non poter essere sostituita. Al riguardo rileva anche il certificato medico del dr. che ha Per_2
riscontrata una evidente “ condizione eretistica-ansioso-depressiva-reattiva in quanto la presentava grosse difficoltà ad espletare la propria attività lavorativa di Pt_1
pag. 13/25 agente di commercio. Va pertanto riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva come da tabella a titolo di danno morale. (v. Cass. n. 25164/2020)
Circa la quantificazione di tale voce di danno si ritiene di operare la stessa, alla luce delle indicazioni fornite da Cass. n. 25164/2020 sopra richiamata (e, segnatamente, di quella secondo la quale il danno in questione deve presumersi tanto più cospicuo quanto maggiore l'invalidità sofferta dalla vittima), nella somma corrispondente alla percentuale –che si stima congrua- del 26% dell'ammontare del danno biologico come sopra determinato.
Pertanto il danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico e morale ammonta ad euro 23.206,00.
In ordine alla personalizzazione del danno non patrimoniale richiesta nella misura massima dall'attrice rileva il decidente che se è vero che all'interno della categoria del danno non patrimoniale bisogna distinguere il danno biologico o dinamico relazionale, accertabile sotto il profilo medico-legale, da tutti quei pregiudizi che non hanno base organica e quindi estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente (v. Cass. Civ. ord. 7513/18; 2788/19; 28988/19) è
anche vero che, sulla base di recenti sentenze della Suprema Corte (ex multis n.
25164/2020 e n. 1045/21) la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, peculiari ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali e soggettivi documentati e obiettivamente accertati. Quindi, in tale valutazione il giudice utilizza come parametro standard le tabelle, che sono volte alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe e per superare il risarcimento quantificato forfettariamente,
occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto,
peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di pag. 14/25 vita individuale nella specie considerata (Cass. 15084/2019). Pertanto, non è possibile operare una variazione in aumento in relazione a danni che, nella stessa situazione,
qualunque vittima avrebbe patito. In quanto, tali pregiudizi sono già considerati nella liquidazione tabellare (Cass. 7513/2018, Cass. 10912/2018, Cass. 23469/2018,
Cass. 27482/2018, Cass. 28988/2019. In altri termini, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione, da parte del giudice, di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare: sì che le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. civ. n.
14364/2019; n. 25164/2020).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono pertanto essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato, anche attraverso l'allegazione del notorio,
delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici, senza potersi, peraltro,
risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n.
7513/2018).
Ciò posto e fermi questi principi dai quali questo giudice non intende discostarsi, dalle emergenze processuali emergono dati idonei in tal senso, che consentono di apprezzare aspetti che rendano peculiare il vulnus subito e perciò spettante l'incremento richiesto. Risulta provata , seppure in parte, la peculiare situazione che non rientra in quelle di misura standard, essendo stato provato che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della in misura differente e maggiore rispetto a Pt_1
quelli di altre persone, della stessa età e stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura. La ha infatti dimostrato che a seguito della lesione sono mutate Pt_1
le sue abitudini di vita, non po' fare sport, sciare, guidare l'auto per lunghi viaggi anche di lavoro( l' impossibilità di indossare calzature con tacchi alti e l'impossibilità
pag. 15/25 di camminare a lungo deve invece ritenersi un conseguenza comune a chiunque abbia subito quella lesione).
Senza dubbio queste menomazioni per natura e sede incidono negativamente sulle attività di svago, e di relazione, in particolare in caso di quelle attività che prevedano l'uso intenso delle posture erette e della prolungata deambulazione, elementi propri della riferita pratica dello sci anche se livello amatoriale. Vi è quindi materia per una personalizzazione del danno nella misura del 10% del danno biologico.
Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere liquidato con personalizzazione nell'importo del 10% del danno biologico ( di euro 18.417,00) per l'importo ulteriore di euro 1.841,7.
Dunque il danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 36.207,7, di cui euro
25.047,7 (per danno permanente, danno morale e personalizzazione) ed euro 11.160,00
per danno complessivo da inabilità temporanea) che rivalutato ad oggi-alla data della sentenza- ( in base ad indici ISTAT), essendo le tabelle di Milano 2024 risalenti al giugno 2024, dà l'importo aggiornato di euro 36.859,44.
Passando al danno patrimoniale, rivendica come derivati dal sinistro Parte_1
rilevanti danni anche sotto il profilo patrimoniale, posto che l'attrice –
agente di commercio – da un lato avrebbe subito una perdita della cd. capacità
lavorativa specifica e da mancato guadagno.
La TU medico legale ha valutato non sussistente la cd. perdita da capacità lavorativa specifica. intesa come immediato venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa concretamente in atto ed ha invece riconosciuto la cd. perdita di capacità lavorativa generica che è tuttavia ricompresa nella valutazione del danno non patrimoniale. Non ci sono ragioni per discostarsi dalla valutazione peritale.
L'attrice lamenta ad ogni modo la perdita da mancato guadagno , che, di contro,
costituisce un'autonoma voce di danno patrimoniale in quanto il bene oggetto della pag. 16/25 lesione è direttamente il patrimonio del danneggiato, decurtato delle somme che avrebbe percepito e che non ha percepito nel periodo di invalidità temporanea. La
danneggiata ha dimostrato, anche in via presuntiva sulla base di circostanze di fatto allegate, la sussistenza di un'attività di lavoratore autonomo di agente di commercio produttiva di reddito ed ha dimostrato che l'attività durante il periodo di inabilità
temporanea non poteva essere temporaneamente svolta e dunque ha provato che l'attività di agente di commercio nel periodo di inabilità temporanea non poteva essere temporaneamente svolta.
Il danno conseguente sotto il profilo del lucro cessante (v. per tutte Cass. n. 20321/05;
6291/03; 10289/01; 1512/01) è risarcibile ma la prova puntuale della quantificazione danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento (secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana) e può essere anche presuntiva, purché sia 'certa la riduzione della capacità di guadagno' (cfr. Cass.
6291/03; 13013/93; 10289/01).
Il lucro cessante, a differenza del danno emergente, attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.
L'indagine sul punto è stata rimessa ad una ctu tecnica ed alla documentazione prodotta dall'attrice. L'attrice ha deposito documentazione contabile ulteriore rispetto a quella prodotta nei termini di rito (doc. da 11 a 13) in particolare dichiarazioni fiscali anni 2015/2016 ( anni fiscali 2014/2015) e le fatture emesse dalla nel periodo di Pt_1
riferimento.
Le questioni legate alla produzione di documentazione contabile sono da ritnersi superate perchè tutta la documentazione prodotta è stata acquista anche dal ctu , a cui
è stato dato il quesito “letti gli atti di causa, esaminati i documenti agli atti, elenchi il TU le doglianze sollevate da parte attrice e, avuto riguardo alle stesse e alle allegazioni e produzioni documentali delle parti, accerti il danno patrimoniale subito da parte attrice e lo
pag. 17/25 quantifichi”, poi precisato:” “il G.O. richiamato il precedente verbale di udienza 17.5.2022, ad integrazione della perizia, dispone che il C.T.U., risponda al quesito già formulato, tenendo conto in senso compiuto delle osservazioni del ctp di parte attrice considerando i documenti allegati alle osservazioni da aversi come documenti acquisiti al presente giudizio
e tenendo conto altresì della precisazione del ctp di parte attrice fatta dalla stessa nella mail del 21.4.22 inoltrata al difensore di parte attrice e che il giudice ha già acquisito agli atti autorizzandone il deposito alla udienza del 17.5.22, insieme ai documenti trasmessi al
TU da tenere in considerazione ai fini della risposta al quesito” , in linea con quanto richiesto dall'attrice secondo il disposto della SC trattandosi di ctu contabile(
Cass.nr. 3086/2022).
L'attrice ha contestato i risultati tecnici finali rilevando che trattandosi di ctu contabile non avrebbero dovuto discostarsi in modo così importante come emerso tra le osservazioni del Ctp e le conclusioni del ctu anche perché il ctu non Per_1 Per_5
ha reso i chiarimenti richiesti dall'attrice confermando semplicemente la relazione resa evitando di entrare nel merito dei chiarimenti richiesti alla luce delle osservazioni del ctp Per_1
L'attrice ha richiesto il rinnovo della TU per nullità/erroneità della perizia da un punto di vista procedurale che sostanziale anche per la mancanza e/o parzialità di risposte da parte del TU e d ha chiesto al giudice di discostarsi dagli esiti del TU
accogliendo gli esiti del ctp Per_1
Orbene l'attrice non ha prodotto i libri e le scritture contabili e non ha prodotto i contratti di agenzia necessari anche per valutare le condizioni contrattuali di erogazione delle provvigioni, e le percentuali delle provvigioni. Le fatture prodotte non riportano tra i dati obbligatori ai fini della emissione la Partita Iva o il cod fiscale del cliente.
In ogni caso il metodo di verifica delle perdite indicato dal CTP rag. che fa Per_1
riferimento al raffronto tra quanto fatturato nell'anno precedente all'infortunio giugno
2013-maggio 2014 e quanto fatturato nell'anno successivo all'infortunio giugno 2014-
pag. 18/25 maggio 2015 non è corretto perché il calcolo va condotto su base annuale e sul reddito dichiarato ai fini fiscali e quindi di ciascun anno fiscale e non su porzioni di anno ( per periodi corrispondenti) sulla base del fatturato del periodo.
Le fatture peraltro rappresentano solo una parte delle entrate e non sono il criterio corretto per calcolare direttamente il danno da perdita di reddito. che non può che avvenire con riferimento al reddito annuale che il lavoratore autonomo ha dichiarato ai fini fiscali, per l'anno della lesione comparato alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.
Il calcolo del lucro cessante del mancato guadagno non si basa direttamente sul fatturato, ma sul reddito netto o profitto che si sarebbe ragionevolmente generato se l'evento non si fosse verificato nell'anno fiscale di riferimento ed avuto riguardo alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti , che hanno efficacia probatoria privilegiata per determinare il reddito medio e valutare la perdita.
La stessa normativa per la incapacità specifica lavorativa, che nel caso in oggetto non è
stata accertata esistente dal TU, rimanda espressamente alle dichiarazioni dei redditi,.
La S.C., nel caso di danno da mancato guadagno conseguente ad invalidità lavorativa specifica, stabilisce che si deve far riferimento all'ultimo reddito netto più elevato dichiarato dal lavoratore autonomo, reddito netto che è dato dalla la differenza tra i compensi lordi ed i costi inerenti all'attività , al lordo delle ritenute d'acconto.
Le conclusioni del TU , appaiono corrette nell'accertare che la somma delle diminuzioni inerenti ricavi e premi corrisposti risulta pari ad euro 3.674,95 (in quanto
risulta abbastanza evidente che il periodo di “riposo” (giugno/luglio 2014) successivo
all'incidente ha causato una diminuzione dei ricavi, ma pare altrettanto evidente l'assenza di
ripercussioni successive, posto che al netto delle diminuzioni di fatturato dei mesi di Giugno e
Luglio 2014 il fatturato nel periodo rimanente è complessivamente identico a quello dell'anno
precedente. Considerando altresì i premi avremo che i premi riferiti al 2013 sono pari ad
eur12.660,14 (ft 14/2013 e 22/2014) e quelli riferiti all'anno successivo pari ad euro 11.457,82
pag. 19/25 (fatture acconto da 17/2013 a 12/2014 e ft 15/2014) ovvero con importo inferiore di euro
1.202,32 pari al 9,5%, allineato alla diminuzione di fatturato. Ed avendo disponibilità delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 è stato possibile al TU
anche analizzare l'andamento reddituale generale nel periodo in cui è occorso l'incidente, e negli esercizi precedente e successivo ed il reddito dell'attività nel 2013
risulta pari ad euro 27.972 mentre l'anno successivo risulta di euro 24.326, e quindi inferiore di euro 3.646. E tale dato riferito alle denunce de redditi annuali dà conferma della correttezza dell'accertamento del danno da mancato guadagno rilevato dal TU
in euro 3.674,95 .
Quanto alle voci di danno patrimoniale riferibili alle spese mediche sono condivisibili le indicazioni di congruità e inerenza delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro indicate dalla TU, pari ad euro 606,34 + 162,00 ( risonanza magnetica) , e dunque pari ad euro 768,34.
Con riferimento alle spese stragiudiziali, l'avv. Lanzotti chiede l'erogazione, a titolo di danno emergente, delle spese stragiudiziali per l'intervento difensivo svolto nell'interesse della infortunata nella fase antecedente l'inizio della causa.
Le spese per l'assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il
rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità - valutazione da operarsi ex ante, in base alle circostanze concrete del caso - e non può essere riconosciuto laddove l'attività sia stata "superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 16990 del 10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le altre
Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e Cass. Sez. III, sent. n. 37477 del 22/12/2022).
Nel caso di specie, l'attrice non ha tuttavia provato l'esborso e non è stato neppure pag. 20/25 allegato un mero "progetto di notula" (-che rientra nella prassi in quanto la parcella definitiva datata e numerata viene emessa solo dopo l'avvenuto pagamento dei compensi per evitare di dover anticipare iva e cp, nella prospettiva eventuale che la parcella non venga di fatto saldata-idoneo a dimostrare, se non il pagamento delle somme da parte della quanto meno il sorgere di un debito verso il legale.( Pt_1
Cass.2022 n.15732).Invero la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì
include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituendo una posta passiva del patrimonio del danneggiato (cfr. Cass. n. 4718/16). Ne d'altra parte come chiarito dalla S.C. può
supplire la nota spese depositata dal procuratore al momento della decisione ex art. 75
cpc che non è una parcella.(Cass. 2023 n.15265). Tali spese non possono essere riconosciute.
Quanto alle spese di ctp, in giurisprudenza è stato chiarito che le spese sostenute per il ctp nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio sono rimborsabili alla parte vittoriosa in causa, in quanto rientrano tra le spese processuali, tuttavia il giudice può escludere il rimborso se le spese sono ritenute eccessive o superflue. Cass 2024 n.26726
Le spese di consulenza di parte ,nell'ambito del processo, hanno natura di allegazione difensiva, in quanto forniscono il supporto tecnico specializzato nell'ambito di perizia o consulenza d'ufficio, contribuendo a rafforzare le argomentazioni legali e vanno dunque comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto,
sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità.
La valutazione di eccessività delle spese sostenute per il ctp si basa sulla loro utilità
effettiva nel contesto della difesa e del processo. Il criterio di eccessività delle spese non coincide con i parametri utilizzati per la determinazione delle spettanze del ctu.
Infatti il ctp non opera secondo le tabelle di adeguamento previste dal d.m. 30 maggio pag. 21/25 2002 ma svolge una prestazione d'opera professionale, che si basa su un contratto con la parte assistita. La S.C ha puntualmente chiarito che ( cfr. Cass. 2011 n.19399) che il criterio per valutare le spettanze del ctp deve fare riferimento alle tariffe professionali rilevanti al momento della prestazione. Tuttavia dopo le cd. liberalizzazioni il richiamo alle tariffe professionali è stato sostituito dai parametri stabiliti dal Ministero
vigilante ai sensi dell'art. 9 comma 2 del dl n.1/2012, convertito in legge 27/2012. In
aggiunta la Giurisprudenza ha stabilito che il criterio di superfluità delle spese deve essere messo in relazione all'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 cost. Se la consulenza tecnica non è necessaria per garantire una difesa adeguata potrebbero essere considerate superflue e non ripetibili.
Le spese di ctp nel corso del processo vanno distinte dalle spese tecniche sostenute per consulenze tecniche svolte al di fuori del processo, ossia in sede stragiudiziale o precontenziosa. La SC ha stabilito che tali spese stragiudiziali non rientrano tra quelle processuali ma costituiscono una forma di danno emergente. Quindi la parte vittoriosa non ha automaticamente diritto al rimborso se non riesce a dimostrare come danno emergente e che erano necessarie per evitare il contenzioso o per risolvere questioni tecniche complesse che hanno contribuito ad una più rapida definizione della controversia. Nel caso in cui tali spese siano ritenuti utili per prevenire il contenzioso o accellerare la risoluzione della controversia, il giudice può considerare la loro ripetibilità anche se applica una riduzione qualora le ritenga eccessive. In ogni caso il giudice deve valutare tali spese sulla base dei parametri stabiliti dal Ministero.
Orbene nel caso in oggetto, per quanto riguarda la ctp dr.ssa , va riconosciuta la Per_2
spesa di complessivi euro 976,00 per l'attività di consulente di parte svolta nella ctu medico legale, quale spesa riconducibile alla attività difensiva, e quindi riconducibile alle spese processuali. Per quanto riguarda invece l'attività di redazione di relazione medico legale, nella fase precontenziosa, e quantificata nella ricevuta fiscale di euro
488,00, va comunque riconosciuta come danno emergente, perché provata e sicuramente esigibile come debito già dal 19.11.2014. Nel caso di specie la produzione pag. 22/25 della notula del ctp giustifica il riconoscimento della somma ivi indicata ( cass. 2024
n,26729).
Quanto alla posizione del ctp rag. , per quanto emerge in atti, per l'attività Per_1
svolta nel corso del procedimento nell'ambito di assistenza tecnica nella ctu contabile è
stata depositato progetto di notula per l'importo complessivo di euro 4.313.92,
compresa Iva e Cap, con allegate le fatture emesse a fronte di tre acconti pagati dall'attrice, per complessivi euro 1.585,99.
Si tratta di spese riconducibili all'attività difensiva tecnica, e quindi addebitabili come spese processuali, ma l'importo, in relazione alla loro utilità effettiva nel contesto della difesa e del processo, va ridotto ad euro 2.000,00 oltre accessori.
Riepilogando il danno patrimoniale ammonta ad euro 488,00( ct di parte stragiudiziale)
+ euro 768,34 spese mediche, + euro 3.674,95 danno da mancato guadagno. Tali
importi, dovendosi liquidare il danno alla data della sentenza vanno attualizzati (
Indici ISTAT) ad oggi: e dunque l'importo di euro 488,00 attualizzato ad oggi ammonta ( ricevuta fiscale 19.11.2004) ad euro 704,67; quanto alla somma per le spese mediche complessiva di euro 606,34, l'importo di euro 275,34 (dal giugno 2014 ad oggi) ad oggi ammonta ad euro 334,26, l'importo di euro 59,00 (dal settembre 2014
ad oggi ) ammonta ad euro 71,80 e l'importo di euro 272,00 (da novembre 2014 ad oggi
) ammonta ad euro 331,30 , e le spese mediche di euro 162,00 ( dal 11.3.2019) ad oggi ammontano ad oggi a 192,29.
il danno da mancato guadagno valutato in euro 3.674,95 va anche esso aggiornato (
dalla data dell'evento) ad oggi ammonta ad euro 4.461,39.
Dunque il danno patrimoniale complessivo aggiornato ai valori attuali è di euro
6.097,71.
La somma complessiva a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale , ad oggi rivalutata ammonta a complessivi euro 42.957,15 ( di cui 36.859,44 per danno pag. 23/25 permanente, danno morale e personalizzazione e danno complessivo da inabilità
temporanea e di cui euro 6.097,71 per danno da mancato guadagno).
In definitiva, in favore dell'attrice va riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 42.957,15 oltre interessi compensativi di legge, come di seguito indicato
(v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento del capo di domanda relativo al danno da mancato guadagno, compensa tra le parti le spese di causa nella misura di 1/5 , mentre il restante di 4/5 delle spese di causa-liquidate per l'intero (
100%) in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di valore di riferimento sul
decisum ai parametri medi per ciascuna fase, vanno poste a carico di parte convenuta.
Le spese di ctp nel corso del giudizio seguono lo stesso criterio delle spese di giudizio,
così come le spese di TU dr . liquidate in atti. Per_5
Le spese di ctu medico legale sono a carico integrale di parte convenuta.
pqm
Il Tribunale di Pisa, nella persona del Giudice On. dr.ssa OL RN
,definitivamente pronunciando :”
pag. 24/25 In accoglimento parziale della domanda attrice, ritenuta la responsabilità della convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nella causazione del sinistro de quo, condanna la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno, per i titoli in motivazione, in favore dell'attrice Pt_1
della somma di euro 42.957,15 oltre interessi compensativi da calcolare come
[...]
da criterio di calcolo indicato in motivazione ed oltre interessi legali , sulla somma così
ottenuta, dalla data della sentenza al saldo;
Compensa le spese di causa nella misura di 1/5 mentre rimane a carico della convenuta il restante di 4/5 delle spese di causa, liquidate per l'intero in complessivi euro, 7.616,00 per compensi, oltre ad euro 545,00 per spese vive, oltre IVA, Cap e
15%per spese generali di studio;
Compensa le spese di ctp dr.ssa liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, nella Per_1
misura di 1/5, rimanendo il restante di 4/5 di dette spese a carico di parte convenuta;
Compensa le spese di ctp dr.ssa , liquidate in euro 976,00, comprensive di IVA Per_2
(22%) nella misura di 1/5, rimanendo il restante di 4/5 di dette spese a carico di parte convenuta;
La spese di TU tecnica del dr. , come liquidate in atti, vanno compensate Per_5
nella misura di 1/5, rimanendo il restante di 4/5 a carico di parte convenuta;
Le spese della ctu medico legale , come liquidate in atti, rimangono a carico integrale di parte convenuta.
Pisa 22.10.2025
Il Giudice On dr.ssa OL RN
pag. 25/25