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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia
Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 154/2022 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Bove, nel cui studio in C.so Luigi Fera 72 è elettivamente Pt_1 domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Corrado Lucchetti e Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Zammiello, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Salerno, Via
A. Diaz 26, giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1386/2021 emesso in data 2 dicembre 2021.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare del 18 marzo 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 gennaio 2022 l' Parte_1 ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso
[...] dall'intestato Tribunale su conforme richiesta della società con il quale le è Controparte_1 stato intimato il pagamento dell'importo di € 54.309,19, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, per la fornitura di reagenti e materiale di consumo di cui alle n. 23 fatture dimesse in atti.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la carenza di prova scritta del credito azionato, e comunque l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito stesso, deducendo che con il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto il pagamento di fatture in parte già saldate, in parte legittimamente rifiutate, in quanto irregolari dal punto di vista amministrativo e fiscale ed in parte non contabilizzate perché mai pervenute o emesse irregolarmente in forma telematica, oltre che prive della necessaria copertura contrattuale.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, difesa e domanda, accogliere la presente opposizione, e, per
l'effetto: - Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, non certo, non liquido e non esigibile;
e comunque per i motivi indicati in narrativa: - Nel merito, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato da Controparte_1 ed in via estremamente subordinata, ridurne l'ammontare, anche tramite disponenda consulenza tecnica d'ufficio, per le ragioni esposte in narrativa;
- Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, ed emesso in mancanza dei requisiti di legge di esigibilità e certezza del credito. Condannare l'opposta ,a. in persona del suo legale rappresentante CP_2 protempore, al pagamento delle competenze legali e spese del presente giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Bove”.
Ha resistito l'ingiungente, la quale ha contestato l'avversa opposizione, di cui ha domandato il rigetto, evidenziando che il credito azionato in via monitoria si fondava su fatture depositate unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili e della seguente documentazione contrattuale: la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva del 20.10.15; la successiva convenzione per la fornitura triennale del 7.7.16 sottoscritta con la Stazione
Unica Appaltante della Regione Calabria;
la presa d'atto di aggiudicazione definitiva del 7.2.17 dell'AO (cfr. docc. da 2 a 4 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ha altresì evidenziato che l'effettiva consegna della merce di cui alle forniture per cui è causa fosse provata: dai documenti di trasporto della Omnia Diagnostica S.r.l. che aveva inviato per conto della tramite proprio corriere i prodotti descritti in alcune fatture, così come indicato CP_1 nelle stesse;
dalle distinte di carico della merce sottoscritte dal vettore incaricato da del relativo CP_1 trasporto, unitamente alla copia dei relativi documenti di trasporto come indicati in ogni singola fattura con annessa dichiarazione del vettore incaricato, attestante Controparte_3
l'avvenuta consegna della merce descritta nei documenti di trasposto al destinatario nelle date indicate nel documento stesso;
dalle distinte di carico della merce sottoscritte dal vettore incaricato da del relativo CP_1 trasporto, unitamente alla copia dei relativi documenti di trasporto come indicati in ogni singola fattura, con annessa copia della lettera di vettura del vettore incaricato,
[...]
sottoscritte dai destinatari. CP_4
Ha quindi contestato i pagamenti ex adverso dedotti e concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via subordinata ha chiesto al Tribunale di: “respingere le domande proposte dall'
[...]
con atto di citazione in opposizione notificato in data 11.1.22, Parte_1 assolvendosi, per l'effetto, la società da ogni avversaria domanda e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la medesima al pagamento in favore della delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto per la complessiva Controparte_1 somma di euro 54.309,19, o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal dì del dovuto al saldo, calcolati ai sensi del
D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. In ogni caso, con il favore di competenze e spese del presente giudizio e del giudizio monitorio, oltre rimborso forfettario ai sensi del D.M. 55/2014”.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c, e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale formulate per i motivi di cui all'ordinanza riservata del 22 novembre 2022 cui si rinvia per relationem.
Trattenuta in decisione all'udienza del 27.4.23 con provvedimento del 23.7.23 è stata rimessa sul ruolo, stante la necessità di ricostruire contabilmente il rapporto negoziale inter partes, persistendo contrasto tra le parti sia in ordine ai pagamenti medio tempore effettuati, sia in ordine alla imputazione dei mandati di pagamento prodotti.
Evidenziata tuttavia l'opportunità, prima di procedere all'incombente tecnico di tentare una composizione bonaria della vertenza, la causa è stata rinviata a tal fine all'udienza al 7.9.23. All'udienza del 9.11.23, preso atto del fallimento del tentativo di composizione bonaria della controversia, è stata quindi disposta CTU “onde ricostruire contabilmente il rapporto negoziale inter partes, ove provvisto di copertura contrattuale valida ed efficace e provato da idonea documentazione commerciale (documenti di trasporto)”, demandando altresì all'ausiliaria dott.ssa di accertare, con riferimento all'importo di euro 12.132,00 Persona_1 di cui al mandato di pagamento 4033 del 3.12.2015 relativo alla fattura n. 2008308146 già oggetto di precedente pagamento, l'imputazione dello stesso sulla base della documentazione in atti e dei criteri di legge in materia.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta a decisione all'udienza del
18 marzo 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ciò posto, parte attrice ha in primo luogo denunziato in parte l'assenza di valida copertura contrattuale della fornitura per cui è causa, necessaria in considerazione della natura di pubblica amministrazione della parte ingiunta.
Orbene le emergenze istruttorie hanno parzialmente corroborato le eccezioni sollevate dall' . Parte_1 Con impegno esplicativo, è stato demandato alla ctu nominata in corso di causa accertamento in ordine all'andamento del rapporto contrattuale per cui è causa.
L'esame peritale è stato svolto sui seguenti documenti:
- Fatture emesse dalla nei confronti dell' ; CP_1 Parte_1
- Comunicazione del 16.03.2009 inviata dall' alla Parte_1 CP_1 ed avente ad oggetto “Aggiudicazione licitazione privata per la somministrazione di Reagenti per esami Radioimmunologici per U.O.C. Laboratorio Analisi per tre anni;
- Comunicazioni inviate dalla all' CP_1 Parte_1 rispettivamente nelle date del 13.02.2014, 06.06.2014 e 17.06.2014, tese a preannunziare la sostituzione di alcuni prodotti da parte della Controparte_1
- Convenzione per la fornitura triennale in service di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia e di analisi chimico cliniche della azienda sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria - rep. 20/2016 – stipulata il 07.07.2016 tra la Stazione Unica
Appaltante e la società ; CP_1
- Comunicazione di aggiudicazione definitiva datata 20.10.2015, con cui la Stazione Unica
Appaltante comunica l'aggiudicazione in via definitiva effettuata con decreto n. 10978 del
14.10.2015;
- Comunicazione del 07.02.2017 di presa d'atto aggiudicazione definitiva dell'Autorità
Regionale per la fornitura in service di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria. DDRC n. 10978 del
14.10.2015;
- Documenti di trasporto e ulteriore documentazione commerciale, quali le dichiarazioni rilasciate dai vettori, prodotta dalla al fine di provare la consegna della merce;
CP_1
- Comunicazione inviata a mezzo mail dalla il 04.02.2016 al dott. Calabria;
- CP_1
Comunicazione prot. n. 168 del 30.05.2017 inviata allo studio legale Lucchetti dal responsabile dell'unità operativa Bilancio dell' Parte_1
- Comunicazione del 23.02.2017 inviata dall'Ufficio Risorse Finanziarie dell'
[...]
allo studio Lucchetti ed alla per conoscenza;
- Mandati di Parte_1 CP_1 pagamento n. 1018 dell'08.04.2015; n. 1639 del 29.05.2015 e n. 528 del 23.02.2017”.
Orbene l'ausiliaria in via preliminare ha asseverato l'assenza di documentazione contrattuale
“valida ed efficace” in riferimento alle fatture emesse dalla società nei confronti CP_1 dell' dal 18.04.2014 al 01.07.2015 dettagliatamente indicate Parte_1 nell'elaborato peritale (pag. 13 ctu). Parimenti, la ctu ha inizialmente evidenziato come anche le fatture emesse tra il 23.06.2016 ed il 20.09.2018 risultassero sprovviste della relativa documentazione contrattuale.
In particolare la ctu ha condivisibilmente chiarito “Per quanto riguarda la Convenzione stipulata il 07.07.2016, avente validità pari a tre anni, si evidenzia che nella convenzione stessa viene precisato che “- La presente Convenzione non è fonte di obbligazione 2 per la
S.U.A 3 nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.” (cfr. pag. 4 della Convenzione). Da quanto sopra si evince che la Convenzione stipulata dalla Stazione Unica Appaltante non è un documento idoneo a provare la copertura contrattuale delle fatture azionate nel giudizio, atteso che la stessa fornisce unicamente le condizioni generali delle forniture che saranno successivamente concluse dalle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere attraverso la stipula di contratti e l'emissione degli ordinativi di fornitura. A conferma di quanto sopra, si evidenzia che nella descrizione delle singole fatture vengono indicati, per l'appunto, i codici del relativo ordinativo oltre ai Codici Identificativi di Gara (C.I.G.). Per contro, negli atti di causa, manca la prova documentale dei singoli ordinativi di fornitura e dei relativi contratti conclusi tra l' e la in relazione alle fatture azionate nel Parte_1 CP_1 giudizio. Per quanto concerne, invece, le comunicazioni rubricate ai numeri 2) e 3) dell'elenco soprastante, si osserva che con la comunicazione sub 2) viene semplicemente evidenziato che all'esito della gara svolta si è provveduto all'aggiudicazione definitiva ma non viene specificato né l'aggiudicatario né altri elementi relativi alla gara in oggetto. Nella comunicazione sub 3), invece, viene indicato che la società è risultata CP_1 aggiudicataria nell'ambito della gara n. 5322052 ma tale comunicazione, per come espressamente indicato nel corpo della stessa, non vale come ordinazione”.
E la ctu, in risposta alle osservazioni formulata dalla ctp dell'opposta ha chiarito che “nel caso di specie non è presente negli atti di causa uno scambio di missive recanti - per come precisato da Cass. S.U. nella sentenza n. 9775 dell'08.02.2022 – “rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo”.
Per quanto concerne la verifica condotta in ordine ai documenti di trasporto relativi alle fatture oggetto del giudizio, la ctu ha poi evidenziato preliminarmente che tutti i documenti di trasporto prodotti dalla società fossero sprovvisti della firma del destinatario. CP_1
Tuttavia la ctu “considerato che l' , rileva e contesta Parte_1 l'assenza della documentazione contrattuale solo in riferimento alle 17 fatture emesse tra il
18.04.2014 ed il 01.07.2015, ritiene opportuno – in considerazione del principio della domanda ed al fine di fornire al GD tutti gli elementi utili per le Sue determinazioni - effettuare un'ipotesi di ricostruzione del rapporto, presupponendo la validità contrattuale delle fatture emesse dal 23.06.2016 al 20.09.2018”.
Tuttavia la stessa ha affermato “quand'anche venisse considerata valida ed efficace la documentazione contrattuale alla base delle suddette fatture, risulterebbe assente la prova relativa alla consegna della merce, atteso che, sulla base del principio espresso dalla Corte di Cassazione, la dichiarazione del vettore, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna della merce.
Sul punto, premesso che le dichiarazioni del vettore che Parte_2 interessano ai fini della decisione, sono solo tre, tutte datate 15 febbraio 2022, e riguardano la fattura n.2016305385 del 23 giugno 2016 dell'importo di € 9.439,00, la fattura n.
2017306928 del 3 agosto 2017 dell'importo di € 8.027,96, e la fattura n. 2018302019 dell'8 marzo 2018 dell'importo di € 7.905,81 (allegati nn. rr. 16, 17 e 18 alla comparsa di costituzione e risposta di del 5 aprile 2022) deve richiamarsi la decisione della Controparte_1
Corte di Cassazione (n. 11105 del 14 agosto 2021), la quale, confermando il precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 31974 del 6 dicembre 2019), ha affermato il principio secondo cui “i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a formare il convincimento del Giudice, solo se assistite da altre risultanze probatorie”, nel caso in esame non offerti, ndr).
La ctu quindi ha chiarito l'impossibilità di procedere alla ricostruzione del rapporto per carenza della documentazione a fondamento del credito richiesto.
Ciò posto, la ctu ha evidenziato “che in riferimento alle fatture n. 2016307685 del
15.09.2016, n. 2016308831 del 26.10.2016 e n. 2018308046 dell'08.03.2018, rubricate rispettivamente ai numeri 19, 20 e 23 della tabella soprastante, la società non CP_1 ha prodotto alcuna documentazione atta a provare la consegna della merce, atteso che in riferimento alle suddette fatture risultano effettuati dei pagamenti da parte dell'
[...]
– la cui imputazione è in parte oggetto di contestazione – per cui si ritiene non Parte_1 contestata la consegna della merce. Nel prospetto che segue sono riportati i mandati di pagamento prodotti dall' in riferimento alle suddette fatture. Alla luce Parte_1 di quanto sopra, la scrivente ritiene opportuno circoscrivere l'analisi e la ricostruzione del rapporto alle fatture indicate nella tabella soprastante, anche al fine di accertare
l'imputazione del pagamento pari ad Euro 12.132,00 di cui al mandato di pagamento 4033 del 03.12.2015, per come richiesto nell'ultima parte del quesito assegnato dal GI. Fatta questa premessa, la scrivente evidenzia quanto segue. Per quanto concerne la fattura n.
2018308046 del 20.09.2018 pari ad Euro 1.895,83, rubricata al n. 3 della tabella soprastante, entrambe le parti concordano in ordine al pagamento pari ad Euro 1.651,53 effettuato dall' con il mandato di pagamento n. 1639 del Parte_1
29.05.2019. Per contro, le parti non concordano sul pagamento delle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016, rubricata al n. 1 della tabella soprastante, e n. 2016308831 del 26.10.2016, rubricata al n. 2 della tabella soprastante. All'uopo, si evidenzia che l' Parte_1 afferma che le suddette fatture sono state pagate con il mandato di pagamento n. 528 del
23.02.2017, previa detrazione della somma pari ad Euro 12.132,00 già pagata a seguito di procedura esecutiva. Al fine di dimostrare quanto sopra, l' ha prodotto Parte_1 il mandato di pagamento n. 528 del 23.02.2017 unitamente alle comunicazioni inviate alla
il 23.02.2017 ed il 30.05.2017. Con la comunicazione del 23.02.2017 inviata CP_1 dall'ufficio Risorse Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, l' Parte_1 imputa il mandato di pagamento n. 528 del 23.02.2017 pari ad Euro 749,00 a saldo delle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016 (n. 1 tabella 11) e n. 2016308831 del 26.10.2016 (n. 2 tabella 11) evidenziando che dalla somma complessiva delle stesse è stato detratto l'importo pari ad Euro 12.132,00 già versato con mandato di pagamento n. 4033 del 03.012.2015.
(All.4) Dalla medesima comunicazione si evince che con il mandato di pagamento n. 4033 del 03.12.2015 era stato emesso per il pagamento di un'altra fattura non oggetto del giudizio de quo (fattura n. 2008308146 del 16.07.2008), che, in realtà, risultava era stata già pagata con assegnazione giudiziale all'esito del decreto ingiuntivo n. 1138/2012; da ciò è emersa la necessità di recuperare la suddetta somma imputandola al pagamento di altre fatture emesse dalla nei confronti dell' . Quanto sopra descritto viene CP_1 Parte_1 confermato nella successiva comunicazione del 30.05.2017 prot. n. 168 inviata dal responsabile dell'unità operativa Bilancio dell' allo studio legale Parte_1
Lucchetti. (All.5) Per contro, la società , nella memoria ex art. 183 sesto CP_1 comma, imputa il pagamento effettuato dall' con il mandato di Parte_1 pagamento n. 4033 del 03.12.2015 ad una fattura estranea alle fatture azionate nel giudizio de quo ed identificata con il numero 2015310147. All'uopo, produce una comunicazione, inviata a mezzo mail il 04.02.2016 ed indirizzata al dott. Calabria, con cui preliminarmente si evidenzia che la fattura n. 2008308146 risulta già pagata con assegnazione giudiziale all'esito del decreto ingiuntivo n. 1138/2012, pertanto, il pagamento effettuato dall'
[...]
sarebbe stato imputato come acconto ad altra fattura, identificata con il n. Parte_1 2015310147. (All.6) Alla luce di quanto sopra, la scrivente, al fine di dare risposta al quesito assegnato dal GI, laddove chiede di “aver cura altresì, con riferimento al pagamento della somma di euro 12.132,00 di cui al mandato di pagamento 4033 del 03.12.2015 relativo alla fattura n. 2008308146 già oggetto di precedente pagamento, di accertare l'imputazione del suddetto pagamento sulla base della documentazione in atti e dei criteri di legge in materia di imputazione dei pagamenti”, evidenzia quanto segue. Preliminarmente, occorre evidenziare che entrambe le parti in causa concordano sul fatto che con il mandato di pagamento n. 4033 del 03.12.2005 pari ad Euro 12.312,00 – non presente negli atti di causa
- l' abbia erroneamente pagato una fattura (nello specifico la fattura n. Parte_1
2008308146 del 18.07.2008), già saldata con procedura esecutiva e assegnazione giudiziale successiva al decreto ingiuntivo n. 1138/2012. Per contro le parti non concordano sulla successiva imputazione della somma pagata “per errore” con il mandato di pagamento n.
4033 del 03.12.2015, atteso che l' imputa la suddetta somma al Parte_1 pagamento delle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016 (n. 1 tabella 11) n. 2016308831 del
26.10.2016 (n. 2 tabella 11) – oggetto del D.I. e del giudizio de quo – mentre la CP_1
imputa il suddetto pagamento ad una fattura estranea al giudizio de quo (identificata
[...] con il numero 2015310147), la quale non risulta neanche prodotta negli atti di causa.
Occorre, altresì, rilevare che l'imputazione effettuata dalla si fonda su una CP_1 comunicazione, inviata a mezzo mail il 04.02.2016, alquanto generica, atteso che nella stessa non viene citato né il mandato di pagamento n. 4033 del 03.12.2015 né l'importo del pagamento che verrà imputato alla fattura sopraindicata. Per contro, l'imputazione effettuata dall' si fonda sulla comunicazione inviata alla Parte_1 CP_1 nella medesima data in cui è stato emesso il mandato di pagamento n. 528, ossia 23.02.2017,
e nella suddetta comunicazione – il cui contenuto è stato conferma dall' Parte_1 nella successiva comunicazione del 30.05.2017 - viene esplicitata in maniera puntuale
l'imputazione dei pagamenti effettuati con i mandati 4033 del 03.12.2015 e n. 528 del
23.02.2017. Alla luce di quanto sopra, sulla base della documentazione in atti - ossia la corrispondenza intercorsa tra le parti – e considerato il disposto di cui all'art. 1193 c.c., la scrivente ritiene che il pagamento effettuato con mandato di pagamento n. 4033 del
03.12.2015 pari ad Euro 12.132,00 debba essere imputato alle fatture n. 2016307685 del
15.09.2016 e n. 2016308831 del 26.10.2016”.
L'ausiliaria ha quindi così concluso “Pertanto, dalla ricostruzione operata dalla scrivente, limitatamente alle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016 n. 2016308831 del 26.10.2016 e n.
2018308046 del 20.09.2018 - atteso che per le restanti fatture oggetto di causa manca la relativa documentazione contrattuale e/o commerciale - il credito della nei CP_1 confronti dell' risulta pari ad € 244,30 ed è imputabile alla fattura n. Parte_1
2018308046 del 20.09.2018”.
Tali esiti peritali, in quanto condotti con rigore logico e scientifico, possono essere posti a fondamento della decisione.
Non può invero ritenersi assolta la prova “contrattuale”: invero la vigenza della forma pubblica imposta per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione non ammetta equipollenti, sicché, avendo essa funzione costitutiva in quanto prescritta ad substantiam, ne consegue «che la prova dell'esistenza e del contenuto di tale negozio, specie per quanto attiene all'obbligazione di pagare il prezzo, da parte dell'amministrazione, non può essere fornita attraverso la confessione o il riconoscimento di debito» (Cass., Sez. I,
15/01/2007, n. 621), né può ritenersi applicabile, a fronte delle difese opposte dall'amministrazione il principio di non contestazione in quanto esso «non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere» (Cass., Sez. I, 17/10/2018, n. 25999).
Si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto recante una pretesa superiore a quella effettivamente dovuta e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma come quantificata dalla ctu, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 (pacificamente dovuti secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità).
Non sono infine dovuti altresì i costi per l'attività stragiudiziale di recupero nella misura di €
1.435,20, quantificata da parte opposta, ma nella misura di € 40 prevista dall'art. 6 del d.lgs
231/2002 per la sola fattura riconosciuta come dovuta.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (Cass. 17854/2020).
Sicchè parte opponente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia. Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, in considerazione degli esiti peritali, devono invece poste a carico di un mezzo per ciascuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento per le causali di cui in parte motiva, al pagamento della minor somma di € 244,30 oltre interessi ex d.lgs 231/2002; condanna parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6
d.lgs 231/2002; condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura di un mezzo ciascuno.
Così deciso in Cosenza, il dì 11 giugno 2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia
Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 154/2022 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Bove, nel cui studio in C.so Luigi Fera 72 è elettivamente Pt_1 domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Corrado Lucchetti e Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Zammiello, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Salerno, Via
A. Diaz 26, giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1386/2021 emesso in data 2 dicembre 2021.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare del 18 marzo 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 gennaio 2022 l' Parte_1 ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso
[...] dall'intestato Tribunale su conforme richiesta della società con il quale le è Controparte_1 stato intimato il pagamento dell'importo di € 54.309,19, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, per la fornitura di reagenti e materiale di consumo di cui alle n. 23 fatture dimesse in atti.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la carenza di prova scritta del credito azionato, e comunque l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito stesso, deducendo che con il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto il pagamento di fatture in parte già saldate, in parte legittimamente rifiutate, in quanto irregolari dal punto di vista amministrativo e fiscale ed in parte non contabilizzate perché mai pervenute o emesse irregolarmente in forma telematica, oltre che prive della necessaria copertura contrattuale.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, difesa e domanda, accogliere la presente opposizione, e, per
l'effetto: - Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, non certo, non liquido e non esigibile;
e comunque per i motivi indicati in narrativa: - Nel merito, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato da Controparte_1 ed in via estremamente subordinata, ridurne l'ammontare, anche tramite disponenda consulenza tecnica d'ufficio, per le ragioni esposte in narrativa;
- Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, ed emesso in mancanza dei requisiti di legge di esigibilità e certezza del credito. Condannare l'opposta ,a. in persona del suo legale rappresentante CP_2 protempore, al pagamento delle competenze legali e spese del presente giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Bove”.
Ha resistito l'ingiungente, la quale ha contestato l'avversa opposizione, di cui ha domandato il rigetto, evidenziando che il credito azionato in via monitoria si fondava su fatture depositate unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili e della seguente documentazione contrattuale: la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva del 20.10.15; la successiva convenzione per la fornitura triennale del 7.7.16 sottoscritta con la Stazione
Unica Appaltante della Regione Calabria;
la presa d'atto di aggiudicazione definitiva del 7.2.17 dell'AO (cfr. docc. da 2 a 4 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ha altresì evidenziato che l'effettiva consegna della merce di cui alle forniture per cui è causa fosse provata: dai documenti di trasporto della Omnia Diagnostica S.r.l. che aveva inviato per conto della tramite proprio corriere i prodotti descritti in alcune fatture, così come indicato CP_1 nelle stesse;
dalle distinte di carico della merce sottoscritte dal vettore incaricato da del relativo CP_1 trasporto, unitamente alla copia dei relativi documenti di trasporto come indicati in ogni singola fattura con annessa dichiarazione del vettore incaricato, attestante Controparte_3
l'avvenuta consegna della merce descritta nei documenti di trasposto al destinatario nelle date indicate nel documento stesso;
dalle distinte di carico della merce sottoscritte dal vettore incaricato da del relativo CP_1 trasporto, unitamente alla copia dei relativi documenti di trasporto come indicati in ogni singola fattura, con annessa copia della lettera di vettura del vettore incaricato,
[...]
sottoscritte dai destinatari. CP_4
Ha quindi contestato i pagamenti ex adverso dedotti e concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via subordinata ha chiesto al Tribunale di: “respingere le domande proposte dall'
[...]
con atto di citazione in opposizione notificato in data 11.1.22, Parte_1 assolvendosi, per l'effetto, la società da ogni avversaria domanda e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la medesima al pagamento in favore della delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto per la complessiva Controparte_1 somma di euro 54.309,19, o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal dì del dovuto al saldo, calcolati ai sensi del
D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. In ogni caso, con il favore di competenze e spese del presente giudizio e del giudizio monitorio, oltre rimborso forfettario ai sensi del D.M. 55/2014”.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c, e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale formulate per i motivi di cui all'ordinanza riservata del 22 novembre 2022 cui si rinvia per relationem.
Trattenuta in decisione all'udienza del 27.4.23 con provvedimento del 23.7.23 è stata rimessa sul ruolo, stante la necessità di ricostruire contabilmente il rapporto negoziale inter partes, persistendo contrasto tra le parti sia in ordine ai pagamenti medio tempore effettuati, sia in ordine alla imputazione dei mandati di pagamento prodotti.
Evidenziata tuttavia l'opportunità, prima di procedere all'incombente tecnico di tentare una composizione bonaria della vertenza, la causa è stata rinviata a tal fine all'udienza al 7.9.23. All'udienza del 9.11.23, preso atto del fallimento del tentativo di composizione bonaria della controversia, è stata quindi disposta CTU “onde ricostruire contabilmente il rapporto negoziale inter partes, ove provvisto di copertura contrattuale valida ed efficace e provato da idonea documentazione commerciale (documenti di trasporto)”, demandando altresì all'ausiliaria dott.ssa di accertare, con riferimento all'importo di euro 12.132,00 Persona_1 di cui al mandato di pagamento 4033 del 3.12.2015 relativo alla fattura n. 2008308146 già oggetto di precedente pagamento, l'imputazione dello stesso sulla base della documentazione in atti e dei criteri di legge in materia.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta a decisione all'udienza del
18 marzo 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ciò posto, parte attrice ha in primo luogo denunziato in parte l'assenza di valida copertura contrattuale della fornitura per cui è causa, necessaria in considerazione della natura di pubblica amministrazione della parte ingiunta.
Orbene le emergenze istruttorie hanno parzialmente corroborato le eccezioni sollevate dall' . Parte_1 Con impegno esplicativo, è stato demandato alla ctu nominata in corso di causa accertamento in ordine all'andamento del rapporto contrattuale per cui è causa.
L'esame peritale è stato svolto sui seguenti documenti:
- Fatture emesse dalla nei confronti dell' ; CP_1 Parte_1
- Comunicazione del 16.03.2009 inviata dall' alla Parte_1 CP_1 ed avente ad oggetto “Aggiudicazione licitazione privata per la somministrazione di Reagenti per esami Radioimmunologici per U.O.C. Laboratorio Analisi per tre anni;
- Comunicazioni inviate dalla all' CP_1 Parte_1 rispettivamente nelle date del 13.02.2014, 06.06.2014 e 17.06.2014, tese a preannunziare la sostituzione di alcuni prodotti da parte della Controparte_1
- Convenzione per la fornitura triennale in service di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia e di analisi chimico cliniche della azienda sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria - rep. 20/2016 – stipulata il 07.07.2016 tra la Stazione Unica
Appaltante e la società ; CP_1
- Comunicazione di aggiudicazione definitiva datata 20.10.2015, con cui la Stazione Unica
Appaltante comunica l'aggiudicazione in via definitiva effettuata con decreto n. 10978 del
14.10.2015;
- Comunicazione del 07.02.2017 di presa d'atto aggiudicazione definitiva dell'Autorità
Regionale per la fornitura in service di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria. DDRC n. 10978 del
14.10.2015;
- Documenti di trasporto e ulteriore documentazione commerciale, quali le dichiarazioni rilasciate dai vettori, prodotta dalla al fine di provare la consegna della merce;
CP_1
- Comunicazione inviata a mezzo mail dalla il 04.02.2016 al dott. Calabria;
- CP_1
Comunicazione prot. n. 168 del 30.05.2017 inviata allo studio legale Lucchetti dal responsabile dell'unità operativa Bilancio dell' Parte_1
- Comunicazione del 23.02.2017 inviata dall'Ufficio Risorse Finanziarie dell'
[...]
allo studio Lucchetti ed alla per conoscenza;
- Mandati di Parte_1 CP_1 pagamento n. 1018 dell'08.04.2015; n. 1639 del 29.05.2015 e n. 528 del 23.02.2017”.
Orbene l'ausiliaria in via preliminare ha asseverato l'assenza di documentazione contrattuale
“valida ed efficace” in riferimento alle fatture emesse dalla società nei confronti CP_1 dell' dal 18.04.2014 al 01.07.2015 dettagliatamente indicate Parte_1 nell'elaborato peritale (pag. 13 ctu). Parimenti, la ctu ha inizialmente evidenziato come anche le fatture emesse tra il 23.06.2016 ed il 20.09.2018 risultassero sprovviste della relativa documentazione contrattuale.
In particolare la ctu ha condivisibilmente chiarito “Per quanto riguarda la Convenzione stipulata il 07.07.2016, avente validità pari a tre anni, si evidenzia che nella convenzione stessa viene precisato che “- La presente Convenzione non è fonte di obbligazione 2 per la
S.U.A 3 nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.” (cfr. pag. 4 della Convenzione). Da quanto sopra si evince che la Convenzione stipulata dalla Stazione Unica Appaltante non è un documento idoneo a provare la copertura contrattuale delle fatture azionate nel giudizio, atteso che la stessa fornisce unicamente le condizioni generali delle forniture che saranno successivamente concluse dalle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere attraverso la stipula di contratti e l'emissione degli ordinativi di fornitura. A conferma di quanto sopra, si evidenzia che nella descrizione delle singole fatture vengono indicati, per l'appunto, i codici del relativo ordinativo oltre ai Codici Identificativi di Gara (C.I.G.). Per contro, negli atti di causa, manca la prova documentale dei singoli ordinativi di fornitura e dei relativi contratti conclusi tra l' e la in relazione alle fatture azionate nel Parte_1 CP_1 giudizio. Per quanto concerne, invece, le comunicazioni rubricate ai numeri 2) e 3) dell'elenco soprastante, si osserva che con la comunicazione sub 2) viene semplicemente evidenziato che all'esito della gara svolta si è provveduto all'aggiudicazione definitiva ma non viene specificato né l'aggiudicatario né altri elementi relativi alla gara in oggetto. Nella comunicazione sub 3), invece, viene indicato che la società è risultata CP_1 aggiudicataria nell'ambito della gara n. 5322052 ma tale comunicazione, per come espressamente indicato nel corpo della stessa, non vale come ordinazione”.
E la ctu, in risposta alle osservazioni formulata dalla ctp dell'opposta ha chiarito che “nel caso di specie non è presente negli atti di causa uno scambio di missive recanti - per come precisato da Cass. S.U. nella sentenza n. 9775 dell'08.02.2022 – “rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo”.
Per quanto concerne la verifica condotta in ordine ai documenti di trasporto relativi alle fatture oggetto del giudizio, la ctu ha poi evidenziato preliminarmente che tutti i documenti di trasporto prodotti dalla società fossero sprovvisti della firma del destinatario. CP_1
Tuttavia la ctu “considerato che l' , rileva e contesta Parte_1 l'assenza della documentazione contrattuale solo in riferimento alle 17 fatture emesse tra il
18.04.2014 ed il 01.07.2015, ritiene opportuno – in considerazione del principio della domanda ed al fine di fornire al GD tutti gli elementi utili per le Sue determinazioni - effettuare un'ipotesi di ricostruzione del rapporto, presupponendo la validità contrattuale delle fatture emesse dal 23.06.2016 al 20.09.2018”.
Tuttavia la stessa ha affermato “quand'anche venisse considerata valida ed efficace la documentazione contrattuale alla base delle suddette fatture, risulterebbe assente la prova relativa alla consegna della merce, atteso che, sulla base del principio espresso dalla Corte di Cassazione, la dichiarazione del vettore, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna della merce.
Sul punto, premesso che le dichiarazioni del vettore che Parte_2 interessano ai fini della decisione, sono solo tre, tutte datate 15 febbraio 2022, e riguardano la fattura n.2016305385 del 23 giugno 2016 dell'importo di € 9.439,00, la fattura n.
2017306928 del 3 agosto 2017 dell'importo di € 8.027,96, e la fattura n. 2018302019 dell'8 marzo 2018 dell'importo di € 7.905,81 (allegati nn. rr. 16, 17 e 18 alla comparsa di costituzione e risposta di del 5 aprile 2022) deve richiamarsi la decisione della Controparte_1
Corte di Cassazione (n. 11105 del 14 agosto 2021), la quale, confermando il precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 31974 del 6 dicembre 2019), ha affermato il principio secondo cui “i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a formare il convincimento del Giudice, solo se assistite da altre risultanze probatorie”, nel caso in esame non offerti, ndr).
La ctu quindi ha chiarito l'impossibilità di procedere alla ricostruzione del rapporto per carenza della documentazione a fondamento del credito richiesto.
Ciò posto, la ctu ha evidenziato “che in riferimento alle fatture n. 2016307685 del
15.09.2016, n. 2016308831 del 26.10.2016 e n. 2018308046 dell'08.03.2018, rubricate rispettivamente ai numeri 19, 20 e 23 della tabella soprastante, la società non CP_1 ha prodotto alcuna documentazione atta a provare la consegna della merce, atteso che in riferimento alle suddette fatture risultano effettuati dei pagamenti da parte dell'
[...]
– la cui imputazione è in parte oggetto di contestazione – per cui si ritiene non Parte_1 contestata la consegna della merce. Nel prospetto che segue sono riportati i mandati di pagamento prodotti dall' in riferimento alle suddette fatture. Alla luce Parte_1 di quanto sopra, la scrivente ritiene opportuno circoscrivere l'analisi e la ricostruzione del rapporto alle fatture indicate nella tabella soprastante, anche al fine di accertare
l'imputazione del pagamento pari ad Euro 12.132,00 di cui al mandato di pagamento 4033 del 03.12.2015, per come richiesto nell'ultima parte del quesito assegnato dal GI. Fatta questa premessa, la scrivente evidenzia quanto segue. Per quanto concerne la fattura n.
2018308046 del 20.09.2018 pari ad Euro 1.895,83, rubricata al n. 3 della tabella soprastante, entrambe le parti concordano in ordine al pagamento pari ad Euro 1.651,53 effettuato dall' con il mandato di pagamento n. 1639 del Parte_1
29.05.2019. Per contro, le parti non concordano sul pagamento delle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016, rubricata al n. 1 della tabella soprastante, e n. 2016308831 del 26.10.2016, rubricata al n. 2 della tabella soprastante. All'uopo, si evidenzia che l' Parte_1 afferma che le suddette fatture sono state pagate con il mandato di pagamento n. 528 del
23.02.2017, previa detrazione della somma pari ad Euro 12.132,00 già pagata a seguito di procedura esecutiva. Al fine di dimostrare quanto sopra, l' ha prodotto Parte_1 il mandato di pagamento n. 528 del 23.02.2017 unitamente alle comunicazioni inviate alla
il 23.02.2017 ed il 30.05.2017. Con la comunicazione del 23.02.2017 inviata CP_1 dall'ufficio Risorse Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, l' Parte_1 imputa il mandato di pagamento n. 528 del 23.02.2017 pari ad Euro 749,00 a saldo delle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016 (n. 1 tabella 11) e n. 2016308831 del 26.10.2016 (n. 2 tabella 11) evidenziando che dalla somma complessiva delle stesse è stato detratto l'importo pari ad Euro 12.132,00 già versato con mandato di pagamento n. 4033 del 03.012.2015.
(All.4) Dalla medesima comunicazione si evince che con il mandato di pagamento n. 4033 del 03.12.2015 era stato emesso per il pagamento di un'altra fattura non oggetto del giudizio de quo (fattura n. 2008308146 del 16.07.2008), che, in realtà, risultava era stata già pagata con assegnazione giudiziale all'esito del decreto ingiuntivo n. 1138/2012; da ciò è emersa la necessità di recuperare la suddetta somma imputandola al pagamento di altre fatture emesse dalla nei confronti dell' . Quanto sopra descritto viene CP_1 Parte_1 confermato nella successiva comunicazione del 30.05.2017 prot. n. 168 inviata dal responsabile dell'unità operativa Bilancio dell' allo studio legale Parte_1
Lucchetti. (All.5) Per contro, la società , nella memoria ex art. 183 sesto CP_1 comma, imputa il pagamento effettuato dall' con il mandato di Parte_1 pagamento n. 4033 del 03.12.2015 ad una fattura estranea alle fatture azionate nel giudizio de quo ed identificata con il numero 2015310147. All'uopo, produce una comunicazione, inviata a mezzo mail il 04.02.2016 ed indirizzata al dott. Calabria, con cui preliminarmente si evidenzia che la fattura n. 2008308146 risulta già pagata con assegnazione giudiziale all'esito del decreto ingiuntivo n. 1138/2012, pertanto, il pagamento effettuato dall'
[...]
sarebbe stato imputato come acconto ad altra fattura, identificata con il n. Parte_1 2015310147. (All.6) Alla luce di quanto sopra, la scrivente, al fine di dare risposta al quesito assegnato dal GI, laddove chiede di “aver cura altresì, con riferimento al pagamento della somma di euro 12.132,00 di cui al mandato di pagamento 4033 del 03.12.2015 relativo alla fattura n. 2008308146 già oggetto di precedente pagamento, di accertare l'imputazione del suddetto pagamento sulla base della documentazione in atti e dei criteri di legge in materia di imputazione dei pagamenti”, evidenzia quanto segue. Preliminarmente, occorre evidenziare che entrambe le parti in causa concordano sul fatto che con il mandato di pagamento n. 4033 del 03.12.2005 pari ad Euro 12.312,00 – non presente negli atti di causa
- l' abbia erroneamente pagato una fattura (nello specifico la fattura n. Parte_1
2008308146 del 18.07.2008), già saldata con procedura esecutiva e assegnazione giudiziale successiva al decreto ingiuntivo n. 1138/2012. Per contro le parti non concordano sulla successiva imputazione della somma pagata “per errore” con il mandato di pagamento n.
4033 del 03.12.2015, atteso che l' imputa la suddetta somma al Parte_1 pagamento delle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016 (n. 1 tabella 11) n. 2016308831 del
26.10.2016 (n. 2 tabella 11) – oggetto del D.I. e del giudizio de quo – mentre la CP_1
imputa il suddetto pagamento ad una fattura estranea al giudizio de quo (identificata
[...] con il numero 2015310147), la quale non risulta neanche prodotta negli atti di causa.
Occorre, altresì, rilevare che l'imputazione effettuata dalla si fonda su una CP_1 comunicazione, inviata a mezzo mail il 04.02.2016, alquanto generica, atteso che nella stessa non viene citato né il mandato di pagamento n. 4033 del 03.12.2015 né l'importo del pagamento che verrà imputato alla fattura sopraindicata. Per contro, l'imputazione effettuata dall' si fonda sulla comunicazione inviata alla Parte_1 CP_1 nella medesima data in cui è stato emesso il mandato di pagamento n. 528, ossia 23.02.2017,
e nella suddetta comunicazione – il cui contenuto è stato conferma dall' Parte_1 nella successiva comunicazione del 30.05.2017 - viene esplicitata in maniera puntuale
l'imputazione dei pagamenti effettuati con i mandati 4033 del 03.12.2015 e n. 528 del
23.02.2017. Alla luce di quanto sopra, sulla base della documentazione in atti - ossia la corrispondenza intercorsa tra le parti – e considerato il disposto di cui all'art. 1193 c.c., la scrivente ritiene che il pagamento effettuato con mandato di pagamento n. 4033 del
03.12.2015 pari ad Euro 12.132,00 debba essere imputato alle fatture n. 2016307685 del
15.09.2016 e n. 2016308831 del 26.10.2016”.
L'ausiliaria ha quindi così concluso “Pertanto, dalla ricostruzione operata dalla scrivente, limitatamente alle fatture n. 2016307685 del 15.09.2016 n. 2016308831 del 26.10.2016 e n.
2018308046 del 20.09.2018 - atteso che per le restanti fatture oggetto di causa manca la relativa documentazione contrattuale e/o commerciale - il credito della nei CP_1 confronti dell' risulta pari ad € 244,30 ed è imputabile alla fattura n. Parte_1
2018308046 del 20.09.2018”.
Tali esiti peritali, in quanto condotti con rigore logico e scientifico, possono essere posti a fondamento della decisione.
Non può invero ritenersi assolta la prova “contrattuale”: invero la vigenza della forma pubblica imposta per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione non ammetta equipollenti, sicché, avendo essa funzione costitutiva in quanto prescritta ad substantiam, ne consegue «che la prova dell'esistenza e del contenuto di tale negozio, specie per quanto attiene all'obbligazione di pagare il prezzo, da parte dell'amministrazione, non può essere fornita attraverso la confessione o il riconoscimento di debito» (Cass., Sez. I,
15/01/2007, n. 621), né può ritenersi applicabile, a fronte delle difese opposte dall'amministrazione il principio di non contestazione in quanto esso «non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere» (Cass., Sez. I, 17/10/2018, n. 25999).
Si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto recante una pretesa superiore a quella effettivamente dovuta e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma come quantificata dalla ctu, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 (pacificamente dovuti secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità).
Non sono infine dovuti altresì i costi per l'attività stragiudiziale di recupero nella misura di €
1.435,20, quantificata da parte opposta, ma nella misura di € 40 prevista dall'art. 6 del d.lgs
231/2002 per la sola fattura riconosciuta come dovuta.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (Cass. 17854/2020).
Sicchè parte opponente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia. Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, in considerazione degli esiti peritali, devono invece poste a carico di un mezzo per ciascuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento per le causali di cui in parte motiva, al pagamento della minor somma di € 244,30 oltre interessi ex d.lgs 231/2002; condanna parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6
d.lgs 231/2002; condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura di un mezzo ciascuno.
Così deciso in Cosenza, il dì 11 giugno 2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)