Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 295/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Reggio Emilia, via F.lli Cervi n. 149, c.f. , rappresentato C.F._1 ed assistito dall'Avv. Domenico Intagliata
– ricorrente –
Contro
(cod. fisc. p. IVA ), società con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Cavriago (RE), via dell'Industria 19, in persona del legale rappresentante (cod. fisc. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Penza C.F._2
– resistente –
in punto a : risarcimento danni da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente depositato e notificato alla propria ex datrice di lavoro il Sig. adiva Controparte_1 Controparte_3
l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 nella determinazione dell'infortunio sul lavoro subito dal Sig. in Parte_1 data 14.6.2018 di cui in premessa e conseguentemente – dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a risarcire in favore del ricorrente tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio “de quo” che, al netto delle somme corrisposte dall' e da si quantificano in euro 461.373,13, o comunque CP_5 Controparte_6 nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, oltre rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge. In via.”
Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, veniva ammessa la CTU medico legale richiesta da parte ricorrente e depositato il relativo elaborato peritale, contestato sotto plurimi aspetti da parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con contestuale sentenza previa discussione e deposito di note scritte autorizzate.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo i principi desumibili dagli artt. 2087 c.c. e 10 TU 1124/65, affinchè sorga la responsabilità datoriale per danno differenziale, è necessario che il giudice, valutate le allegazioni delle parti, accerti la colpa datoriale e ravvisi nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, di un reato perseguibile d'ufficio.
Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c.: è pertanto sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/01, i cui principi debbono ritenersi applicabili anche alla materia de qua per ragioni di coerenza sistematica e unità dell'ordinamento).
Orbene, nel caso in esame il lavoratore ha allegato che in data 26.4.2018, all'età di diciannove anni, veniva assunto alle dipendenze della Controparte_7
(agenzia di somministrazione di lavoro), con sede legale in Milano, filiale di
Reggio Emilia, con qualifica di operaio e con mansione di stampatore offset, in virtù di contratto a tempo determinato con scadenza al 5.5.2018, prorogato in un primo momento fino al 19.5.2018 e successivamente fino al 16.6.2018, e dal
Pag. 2 di 10 26.4.2018 veniva somministrato per svolgere la propria attività lavorativa, con mansioni specifiche di addetto stampa/mettifoglista, in favore dell'utilizzatrice
[...]
la sede di Cavriago. Controparte_8
La mattina del 14 giugno 2018, tenuto conto che il capannone di via dell'Industria in Cavriago risultava completamente allagato a seguito della copiosa pioggia caduta durante un temporale nella notte tra il 13 ed il 14 giugno 2018, il lavoratore riceveva l'ordine di aspirare l'acqua presente sulla pavimentazione e su alcuni macchinari. Per svolgere la suddetta attività veniva fornita all'odierno ricorrente un'aspiraliquidi (costituita da una semplice aspirapolvere privata del filtro) collegata, attaverso una prolunga, ad una presa di corrente. Mentre stava aspirando l'acqua nelle vicinanze di un macchinario, il sig. subiva Parte_1 un'elettrocuzione al braccio destro, riportando gravi traumi.
Non essendosi azionato l'interruttore differenziale salvavita, soltanto attraverso l'intervento tempestivo di un collega di lavoro, che manualmente staccava l'interruttore generale, veniva evitata la tragedia.
Il sig. dopo essere rimasto a terra con perdita temporanea di coscienza e Pt_1 forte dolore al braccio destro, veniva dapprima accompagnato in infermeria e successivamente, senza che venisse neanche allertato il 118 per l'intervento di un'ambulanza, trasportato da un collega di lavoro presso il Pronto Soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
Ivi giunto, all'esame obiettivo emergeva “contrattura del braccio dx ed iperflessione forzata con mano ad artiglio”. Sottoposto a visita neurologica, il sig. presentava: “arto sup dx paretico, ipertonico, ipotermico, con dita in Pt_1 flessione. Ogni minimo tentativo di movimento evoca intenso dolore urente a tutto il braccio”. Veniva pertanto ricoverato in OBI per monitoraggio clinico e somministrata terapia antidolorifica. Dopo essere sottoposto ad accertamenti strumentali, ad ulteriore visita neurologica e terapia farmacologica, il sig. Pt_1 veniva dimesso la mattina del 16 giugno con diagnosi di “elettrocuzione arto superiore dx con secondaria ipoestesia e ipostenia prevalente nei territori di distribuzione C7-C8-T1 dx”, prognosi iniziale di gg. 28 e denuncia per CP_5 infortunio lavorativo.
Orbene, la società convenuta, nel costituirsi, ha sostanzialmente ammesso la dinamica dell'infortunio, affermando 'solo' che l'incidente si è verificato per due cause tecniche che non poteva conoscere perché non evidenti: infatti CP_1
a seguito di un esame disposto a posteriori sia dell'aspira liquidi prodotto da Elsea srl ed utilizzato dal sia dei collegamenti elettrici della messa a terra Pt_1 realizzati da è emerso che la macchina presentava un vizio occulto che ha CP_9 consentito all'acqua aspirata di entrare in contatto con le parti in tensione, creando quella dispersione di corrente che ha raggiunto il lavoratore senza l'intervento
Pag. 3 di 10 dell'installato interruttore differenziale di protezione, sempre per un errore non visibile nell'impianto di messa a terra.
E' evidente che -ferma restando la possibilità della società convenuta di rivalersi su soggetti terzi cui si affermano imputabili le cause dell'infortunio- la responsabilità di nei confronti del proprio lavoratore è palese, ammessa e CP_1 incontestabile;
non foss'altro che per aver adibito il giovane operaio a una mansione del tutto estranea a quelle per le quali era assunto.
A fronte di quanto accertato, appare evidente che le lesioni riportate dal lavoratore devono essere qualificate come danni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, in quanto la non ha CP_1 provveduto né all'adozione delle misure di sicurezza necessarie, tantomeno al controllo sulla loro applicazione ed osservanza, rendendosi dunque inadempiente rispetto agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c..
Per quanto riguarda il danno, le conclusioni tratte dal CTU dott. sono CP_10 assolutamente logiche, immuni da censure, e pertanto perfettamente condivisibili e si considerano qui integralmente recepite, anche con riguardo alla durata delle singole temporanee.
Sul punto va precisato che la dott. , che per altro gode CP_10 dell'incondizionata stima di questo Tribunale per avere per anni svolto la professione medico-legale in seno ad INPS e poi quale libero professionista assegnataria di rilevanti incarichi, nel caso in esame, “in ragione della peculiarità del caso in esame che prevede anche una specifica competenza psichiatrica volta a valutare l'eventuale sussistenza ed entità di una condizione psicopatologica causalmente correlabile all'evento per cui è causa, [la sottoscritta] riteneva opportuno, concordemente ai CCTTPP, avvalersi della collaborazione di uno specialista Ausiliario Psichiatra individuato nel dott. ”. Per_1
La perizia dell'ausiliario è stata sottoposta alle osservazioni del periti di parte, e successivamente anche le conclusioni finali della CTU, recepite le osservazioni, sono state ulteriormente sottoposte alle valutazioni del CTP.
In questo definitivo contesto “In data 06-12-2024 veniva inviata copia della presente bozza ai CCTTPP (dott. per parte ricorrente e dott. Persona_2 Per_3 per parte resistente) come da verbale di conferimento dell'incarico, per le eventuali osservazioni del caso.
In data 9-12-24 il dott. comunicava via mail il suo parere concorde Per_3 Parte peraltro già espresso in sede di discussione
Non pervenivano osservazioni da parte del dott. ”. Per_4
Ne consegue che dal punto di vista medico-legale neppure il CTP di parte ricorrente ha elevato obiezioni alle risultanze finali.
Pag. 4 di 10 Riferisce sempre la dott. che “Solo in data 19-12-24 (e quindi oltre i CP_10 termini assegnati dal Tribunale per far pervenire osservazioni, ndr del Giudice) l'avv. di parte attrice inviava a suo nome le osservazioni che vengono Parte_3 allegate e di seguito integralmente riportate (omissis)”.
Nonostante pervenute tardivamente e da soggetto non abilitato ad effettuare osservazioni nel contesto pertitale, la dr.ssa non si è comunque CP_10 sottratta a fornire chiarimenti alle notazioni del legale evidenziando quanto segue:
“La sottoscritta ritiene opportuno formulare alcune precisazioni in merito
[... all'incontro collegiale del 25-11-24 con i consulenti medico-legali di parte dott.
e dott. nel corso del quale, preso atto di quanto emerso Per_2 Per_3 dall'esame della documentazione in atti, della consulenza psichiatrica, delle osservazioni avanzate dagli ausiliari e della replica dell'ausiliario dott. , si Per_1 procedeva a confronto e ad ampia ed approfondita discussione medico-legale sul caso al termine della quale:
- Entrambi i colleghi CCTTPP concordavano con la sottoscritta sia sulla natura post-traumatica delle lesioni riportate che, in ragione dell'iter clinico documentato e del periodo di temporanea Inabilità certificato e riconosciuto dai medici legali dell' di RE sino alla stabilizzazione del quadro clinico, sul periodo di CP_5 temporanea incapacità di attendere alle normali occupazioni nonché sul grado di sofferenza riferita al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo.
- Per quanto attiene la valutazione del danno permanente, in sede di discussione con i colleghi si dava atto che il quadro psicopatologico strutturatosi in conseguenza dell'evento psico-traumatico, seppur difficilmente assimilabile ad una singola entità diagnostica ben definita (in quanto caratterizzato dalla compresenza di elementi diagnostici attinenti a due diverse entità) è comunque una singola entità psicopatologica complessivamente valutabile (per le ragioni espresse nella sua replica dal dott. ) di entità moderata. Per_1
I CCTTPP medico-legali, anche in questo caso, esprimevano, pertanto, il loro parere concorde per una valutazione del danno psichico intorno al 15% (con riferimento naturalmente alle Linee guida più comunemente in uso e tra queste in particolare la “Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica - Aggiornato a DSM-5 e PDM” di ed. Persona_5
Giuffrè 2014 o le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, ed. Giuffrè 2016). Il dott. Per_2 segnalava, tuttavia, l'opportunità di valutare anche una, seppur modesta, componente neurologica di tipo somatico rappresentata dal persistente disturbo disestesico-parestesico a carico dell'arto sup sx che, benchè non supportato da accertamenti strumentali, riteneva, in ragione del tipo di trauma da folgorazione subito, attendibile.
Pag. 5 di 10 Pur obiettando che il disturbo neurologico era già compreso nella valutazione del danno psichico, la sottoscritta, considerata la peculiarità del caso, proponeva una valutazione del danno pari al 16% sulla quale entrambi i colleghi di parte concordavano così come concordavano sulla valutazione del grado di sofferenza relativo al danno biologico permanente e sull'entità delle spese.
- Per quanto attiene infine l'incidenza sulla specifica capacità lavorativa si fa presente che, non avendo mai il periziando esercitato l'attività lavorativa di parrucchiere né autonomamente né in qualità di dipendente (aveva frequentato solo corsi di formazione e tirocini professionali), l'unica attività lavorativa su cui è stato possibile esprimersi è stata quella di operaio svolta dal periziando sia all'epoca dell'evento che tutt'ora.
- Si ribadisce, pertanto, la valutazione già espressa sia per quanto attiene il danno biologico temporaneo e permanente e il grado di sofferenza patito sia per l'incidenza sulla specifica capacità lavorativa che per la congruità e pertinenza delle spese mediche”.
Va per altro ricordato che la tanto criticata stima del danno biologico/morale effettuata dal CTU ha trovato pieno riscontro anche nell'indagine effettuata da
, che ha riconosciuto un danno biologico complessivo del 10% CP_5
Tanto osservato in ordine alle percentuali di danno accertate, si deve rilevare che è comunque compito del Giudice, quale perito peritorum, valutare il grado di sofferenza ulteriore che un evento di tal fatta, singolare sia per la tipologia di infortunio che per i postumi determinati nel lavoratore, può avere determinato in un giovane di diciannove anni.
A questo riguardo si deve ritenere che sia necessario, nel caso in esame, attribuire all'infortunato un incremento per la sofferenza interiore e/o soggettiva che dimostra di avere patito, attestata -tra l'altro- dal calvario di visite mediche presso numerosi e vari specialisti (psichiatri, urologi, fisiatri, neurologi) cui il giovane si è sottoposto dal 2019 ad oggi, nonché dal tipo di disfunzionalità lamentate (tra cui quelle relative alla sfera sessuale), e infine dal carico farmacologico cui è stato sottoposto sempre dalla data dell'infortunio all'attualità.
Ne consegue dunque che pare corretto attribuire un incremento per sofferenza legato allo specifico nella misura massima del 43%.
Al contrario, non possono essere riconosciute le altre voci di danno richieste dall'infortunato e ribadite nelle note finali autorizzate.
In specie, in ordine al danno patrimoniale, il ricorrente afferma di avere subito un primo pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno durante tutto il periodo di inattività lavorativa (dal 15.6.2018 al 2.11.2020), che quantifica in € 44.156,00, da cui decurtare comunque la somma complessiva di € 7.405,66 corrisposta dall' CP_5
Pag. 6 di 10 a titolo di indennità giornaliera per inabilità assoluta al lavoro dal 18.6.2018 al
3.12.2018, pertanto con un credito residuo per il pregiudizio patrimoniale temporaneo (dal 15.6.2018 al 2.11.2020) da inattività lavorativa di € 36.750,34.
La pretesa è del tutto infondata.
Il ricorrente era legato all'azienda un contratto a tempo determinato in scadenza al 16/6/2018, ossia due giorni dopo l'infortunio subito. Per l'intero periodo di temporanea di sei mesi (dunque per un periodo ben più lungo dei 'soli' due giorni di lavoro mancanti alla scadenza del contratto) è poi stato indennizzato da CP_5 con la somma complessiva di € 7.405,66.
Nessuna prova è stata fornita dal lavoratore che durante il periodo di temporanea o in quello successivo egli avrebbe trovato immediata attività lavorativa;
ed anzi, vi è l'emergenza contraria: solo a distanza di tempo il giovane si è rioccupato sempre a mezzo di agenzia interinale. Il che è verosimile non avendo egli una particolare specializzazione o diploma e non rivestendo dunque sul mercato del lavoro una particolare appetibilità.
Difatti, con una serie di contratti a termine decorrenti dal 2.11.2020 e prorogati fino al 31.12.2024, seppur intervellati da periodi di mancato svolgimento della prestazione lavorativa, il ricorrente è stato somministrato come operaio con le più svariate mansioni (operaio di manovra, magazziniere, addetto ad attività organizzative delle vendite, assemblatore, addetto alla produzione) presso diverse aziende (cfr. all. n. 32 del ricorso introduttivo e all. n. 1 e 2 nota di CP_1 deposito del 20.2.2025).
Sotto altro aspetto, deduce di avere subito un danno patrimoniale futuro Pt_1 derivante dall'incapacità lavorativa a svolgere la professione di parrucchiere/acconciatore (per la cui formazione/tirocinio il giovane, dall'età di 16 anni, aveva dedicato 3 anni della propria vita: dal mese di settembre 2014 al mese di settembre 2017) a seguito dei postumi permanenti riportati, da intendersi anche come perdita di chance di svolgere la professione sia in via autonoma sia come dipendente. Tale danno viene quantificato in € 160mila1.
Anche tale voce di danno non è fornita di alcuna prova (nemmeno indiziaria) ma solo di suggestioni. Anche accertata la circostanza che il giovane coltivasse da anni il 'sogno' di diventare acconciatore ed abbia frequentato corsi appositi, è pacifico in causa che al momento dell'infortunio svolgesse tutt'altra professione, che non
Pag. 7 di 10 avesse intrapreso nessun attività propedeutica all'apertura di un proprio salone, né che avesse inoltrato curriculum e domande presso attività del settore nella speranza di essere assunto e iniziare almeno da subordinato la prestigiosa attività. Per altro, è stato accertato dal CTU che egli, dopo breve periodo di frequentazione, ha sospeso anche le sedute di terapia al CSM, ed abbia sospeso ogni terapia2. Tale condotta confligge con la affermata volontà di coronare il 'sogno' di diventare acconciatore.
Infine, il lavoratore contesta il giudizio del CTU di “ingiustificabilità” della spesa di euro 2.239,92 del dr. in considerazione del fatto che il Persona_6 ricorrente ha continuato per anni (anche a distanza di 3 anni dall'evento dannoso) a sottoporsi ad accertamenti volti ad individuare ed inquadrare correttamente - soprattutto attraverso appositi test psicodiagnostici - il quadro psicopatologico proprio in virtù dell'evoluzione del disturbo e del difficile inquadramento diagnostico.
In realtà tale spesa è stata correttamente esclusa dal CTU perché non finalizzata alla guarigione/miglioramento, ma solo ad ottenere una certificazione funzionale a sostenere/intraprendere il presente giudizio;
al contrario, come s'è appena osservato, a livello terapeutico il ricorrente ha smesso da tempo di cercare una soluzione al proprio disagio psicologico, sospendendo ogni seduta curativa e ogni farmaco.
Sono invece da riconoscersi le spese di assistenza legale stragiudiziale pari ad € 2.500,00 iva e cpa incluse (cfr. all 37 ricorso), che sono state congruamente documentate anche attraverso il deposito delle numerose @ intervenute tra l'assicurazione e la parte attrice.
Dunque, tirando le somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Pag. 8 di 10 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 105
Danno biologico risarcibile € 48.497,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 64.016,00
Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico) € 84.870,00
Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 3.018,75
Totale danno biologico temporaneo € 8.423,75
Spese mediche € 3.452,57
Altre spese € 2.500,00
Totale generale: € 78.392,32
Totale con personalizzazione massima € 99.246,32
Dalla somma complessiva così ottenuta va detratto l'indennizzo e l'acconto CP_5 di € 20.000 già percepito ante causam, sicchè Dedotto indennizzo 12.138,69 CP_5
e Dedotto acconto 20.000,00 si giunge ad un totale di € 67.107,63. CP_6
Trattandosi d'un credito di fonte contrattuale, legato alla qualità di lavoratore della ricorrente, sulla somma complessivamente dovuta a titolo di biologico e patrimoniale, come risultante dai calcoli sopra operati vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l. 724/94. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez.
Pag. 9 di 10 un., 29 gennaio 2001, n. 38], e decorrono dalla data del giorno dell'infortunio, come momento di consumazione dell'illecito.
Le spese di CTU sono poste in questa definitiva sede esclusivamente a carico della datrice di lavoro nell'importo già liquidato a fronte della sostanziale soccombenza.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste sempre a carico dell'azienda, e sono quantificate come in dispositivo;
allo stesso andranno rimborsate anche le spese di CTP.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:
1. In accoglimento del ricorso, accertata la responsabilità datrice di lavoro
[...] nella causazione dell'infortunio subito dal sig. Controparte_1
, condanna a risarcire i danni Controparte_3 Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente che si quantificano in complessivi € 67.107,63 oltre ad accessori di legge;
2. Condanna alla rifusione a parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio quantificate in € 14.103,00 oltre ad IVA, CPA e CU, ed a rifondere le spese di CTP nell'importo sostenuto.
3. pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU nell'importo già liquidato.
REGGIO EMILIA, 30/5/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testuale nelle note: “Ciò precisato, dovendo il lucro cessante essere valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi del 2° comma dell'art. 2056 c.c., è possibile quantificare il pregiudizio patrimoniale da lucro cessante, per incidenza delle lesioni sulla futura capacità lavorativa specifica e/o generica del ricorrente e sulla sua capacità futura di produzione di reddito, in via equitativa in € 160.000,00. Alla suddetta cifra si perviene prendendo come parametro di riferimento una perdita annuale stimata in non meno di Euro 4.000,00 (differenza retributiva minima annuale tra un operaio dipendente ed un parrucchiere/acconciatore lavoratore autonomo o differenza reddituale tra un lavoratore precario e un lavoratore con contratto a tempo indeterminato), e moltiplicando tale importo per 40 anni di residua vita lavorativa.” 2 Così in CTU: “Il 24/05/1919, sempre al CSM si certifica Paziente seguito per Disturbo Post Traumatico da Stress. Fino a fine marzo ha assunto DE e OF ( con miglioramento. Riferisce disturbi sessuali che continuano pur dopo l'interruzione dei farmaci. Il quadro psicologico è peggiorato dopo la sospensione del trattamento. Ritengo utile valutare l'introduzione di ZO ( Non vengono presentati altri referti del CSM, che il paziente ha smesso di frequentare, così come ha interrotto qualsiasi assunzione farmacologica, pur persistendo, a suo dire, i sintomi sia dell'umore che gli evitamenti fobico ossessivi)”