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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12761/2024 RG, introdotta da
(ALBANIA, 17/04/1985), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ALLIDI GIANFRANCO;
(STATI UNITI D'AMERICA, Controparte_1
13/05/1980), con il patrocinio dell'avv. PINTO GUGLIELMO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. Le figlie ed continueranno a vivere nella casa ER Per_2
familiare di via Ciamician n. 39 Roma insieme alla madre. L'affidamento delle figlie è condiviso tra i genitori ed il padre potrà avere con sé le figlie secondo l'allegato piano genitoriale da considerarsi quale parte integrante del presente ricorso. Il padre ha il diritto di frequentare e vedere quotidianamente le figlie. Inoltre i minori a fine settimana alternati resteranno con il padre dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna. Le figlie resteranno con il padre anche un pomeriggio alla settimana dopo l'uscita dalla scuola e durante le festività di natale (il 24 dicembre con la madre e l'anno successivo col padre, e così di seguito alternativamente), capodanno e pasqua;
durante il periodo estivo (dal cinque al sedici agosto con la madre); compleanni dei figli di anno in anno alternativamente ovvero da concordare;
il tutto come da piano genitoriale.
3. La casa coniugale, sita in Roma Via Ciamicain n. 39 di proprietà
comune, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, alla signora n Pt_1
ragione del fatto che le figlie continueranno ad abitarvi con lei.
4. Il contributo mensile del padre per il mantenimento di ed ER
, viene fissato in complessive € 300,00 (trecento/00), da versarsi Per_2
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla signora L'importo sarà soggetto ogni anno a Pt_1
rivalutazione come per legge. I genitori contribuiranno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo le modalità
stabilite nel Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014 che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, nella misura del 50% ciascuno. I
coniugi continueranno a pagare pro quota il mutuo gravante sulla casa coniugale. Gli assegni familiari saranno percepiti dalla madre collocataria come per legge. Per il periodo in cui continueranno ad essere percepiti dal sig. , questi provvederà a corrisponderli di mese in mese alla CP_1
moglie tramite bonifico.
5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12761/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ALBANIA, 17/04/1985) e Controparte_1
(STATI UNITI D'AMERICA, 13/05/1980) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 27/03/2011, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 140, Parte I, Serie 04, Anno 2011, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi