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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto –
Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.358 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata in Taranto al Viale Controparte_1
Virgilio n.47 presso e nello studio dell'Avv. Giusti Alberto, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti;
- APPELLANTE –
E
( )elettivamente domiciliata in Taranto, Corso Italia n. CP_2 CodiceFiscale_1
304/A presso lo studio legale dell'avv.Francesco Semeraro e dell'avv.Giovanni Monaco dai quali,
congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta in appello;
- APPELLATA-
Nonché contro C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Antonio Andriulli e Mariateresa Nasso, giusta procura generale alle liti con atto del 22/03/2024
(rep. n. 37875/7313) a rogito Notaio di Fiumicino, con domicilio eletto in Taranto, Via Persona_1
Golfo di Taranto, 7/D, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_4
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante;
Controparte_5
CP_5
contumace
All'udienza del 23.04.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1357/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso l'intimazione di pagamento CP_2
N.10620179004582348000 notificata il 24.01.2018 relative alle cartelle di pagamento:1)n.
1062003005645644000; 2)- 10620040005727408000; 3)- 10620050019191763000 ; 4)-
1062007000136504300;5)-10620080007583082000;6)- 10620090000804678000; 7)- 10620100017835789000 e per l'effetto dichiarava non dovute dalla ricorrente tra le somme portate dall'intimazione opposta,quelle portate dalla cartella di pagamento N.10620030005645644000,chiarando cessata la materia del contendere per quelle portate dalle cartelle di pagamento n. di 10620090000804678000; 7)- 10620100017835789000,rigettando nel resto il ricorso.
Compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l' ,in persona del legale Parte_2
rappresentante,concludendo per la parziale riforma della sentenza.
Si costituiva concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_2 Si costituiva,altresi,l' ,in persona del legale rappresentante,concludendo per l'accoglimento del ricorso in CP_6
appello proposto dall' ,in persona del legale rappresentante. Parte_2
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame,l'appellante censura la gravata sentenza, deducendo la nullità per error in procedendo,
per non avere il giudice di primo grado dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell' CP_7
rispetto all'operato dell'Ente impositore con riferimento alla cartella n. 10620030005645644000; per
[...]
error in judicando commesso dal giudice di prime cure per aver ritenuto prescritto il credito della cartella n.
10620030005645644000; errata regolazione delle spese di lite.
L'appello è infondato.
Ebbene, la ricorrente a sostegno della opposizione,eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, nonché altri vizi formali come la mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento e la nullità per indeterminatezza della richiesta.
L' in giudizio, dava atto che gli AVA sottesi alla cartella di pagamento erano stati opposti Controparte_8
dalla sig.ra e i giudizi erano stati definiti con sentenze favorevoli all'Istituto e passate in giudicato. CP_2
Chiedeva dunque l'integrale rigetto del ricorso. Si costituiva in giudizio anche l' Parte_1
la quale chiedeva l'integrale rigetto del ricorso alla luce della documentazione prodotta assertivamente attestante la regolare e tempestiva interruzione dei termini di prescrizione.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando non dovute dalla ricorrente, tra le somme portate dalla intimazione di pagamento opposta, quella portata dalla cartella di pagamento n° 10620030005645644000.
Contr In ordine al primo motivo d'appello con cui l' eccepisce l'error in procedendo per non avere il Giudice di primo Grado dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto all'operato dell'ente impositore,si rileva che la Suprema Corte ( ex multis Cass. Sez. Unite 08 marzo 2022 n.7514 - Cass.
12450/2016 ) ha ritenuto “ la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l' Ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il debitore deduca circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria o eccepisca in compensazione un proprio controcredito, e ciò ancorché l'ente impositore sia l'unico legittimato a stare in giudizio, atteggiandosi quella del concessionario come legittimazione meramente processuale… ” . Infatti, in controversie assimilabili a quella oggetto del presente giudizio, specificamente in tema di opposizione a cartella esattoriale (intimazione di pagamento) relativa a contributi previdenziali proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c., si evidenzia l'orientamento secondo il quale sussiste la legittimazione passiva del concessionario oltre a quello dell'Ente impositore allorché si deduca un vizio di notifica degli atti, quale l'omessa tempestiva notifica della cartella determinante la prescrizione del credito (Cass. 15 gennaio 2016, n. 594), con la precisazione che in tal caso lo stesso concessionario è litisconsorte necessario, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente. In linea con l'orientamento richiamato anche Cass. 21 maggio 2013, n. 12385, che ha ribadito la qualità di litisconsorte necessario del riscossore nel giudizio di opposizione all'esecuzione con il quale sia stata fatta valere la prescrizione del credito contributivo per l'omessa effettuazione da parte dello stesso di atti propri della sequenza procedimentale, fra cui la tempestiva notifica della cartella. A ciò si aggiunga che nel caso si specie ricorre un ipotesi di “ litisconsorzio necessario”
considerato che nel presente giudizio si fa questione della legittimità degli atti impositivi, quale l'intimazione di pagamento opposta, imputabili esclusivamente al concessionario. Di conseguenza, l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell' , mera Controparte_10
destinataria del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007, n. 16412).
Contr In ordine al secondo motivo d'appello con cui l' eccepisce l'error in judicando commesso dal Giudice di prime cure per aver ritenuto prescritto il credito della cartella n. 10620030005645644000 si evidenzia che le deduzioni in merito da parte dell' sono rimaste prive di riscontro probatorio, come correttamente già Pt_2
Contr rilevato dal Tribunale. I richiamati documenti su cui l' fonda l'interruzione della prescrizione, non sono altro che semplici “copie” delle ricevute di atti giudiziari senza l'allegata intimazione e, di conseguenza, senza l'indicazione delle relative cartella cui si riferiscono.
In tema di prescrizione, è orientamento consolidato della giurisprudenza, specie dopo l'intervento delle Sezioni
Unite della Cassazione che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, CP_6
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_4
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)”.
Nel caso di specie dal momento del passaggio in giudicato (24-11-2006, ex art. 327 cpc ante novella della legge
69/2009) è decorso oltre un decennio rispetto alla data di notifica della intimazione di pagamento qui opposta (24-
1-2018), né vi è prova di intimazioni di pagamento intermedie (come quelle indicate da Parte_1
nel verbale di odienra udienza riferibili alla suddetta cartella di pagamento, mentre la precedente
[...]
intimazione notificata il 27-3 2017 (invece attinente alla predetta cartella) è comqunque intervenuta oltre dieci anni dopo il 24-11-2006”.
Dunque, correttamente, il Giudice di I° grado ha applicato la prescrizione quinquennale ai crediti previdenziali indicati nelle cartelle di pagamento e avvisi di addebito di cui all' intimazione di pagamento opposta.
Né l' , né l' , hanno mai allegato in primo grado di in modo rituale di aver CP_6 Parte_2
interrotto la prescrizione, opponendosi solo in modo generico all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'opponente, ragion per cui non può per la prima volta in appello dedurre un fatto del tutto nuovo, peraltro avvenuto prima della notifica dell'intimazione e quindi dell'instaurazione del giudizio, per cui ben si aveva la possibilità di farlo valere in primo grado, depositando anche il documento a riprova.
E' evidente che non vi è prova della notifica al destinatario del preteso atto interruttivo
In ordine al terzo motivo d'appello circa l'errata regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado si evidenzia che, come statuito dal Giudice di prime cure, la parziale reciproca soccombenza nel giudizio non può
che giustificare la compensazione delle spese processuali.
In sostanza la sentenza appellata è priva dei vizi denunciati e pertanto dev'essere cobnfermata.
Le spese del prersente giudizio,seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante le spese di lite del presente giudizio nei confronti di che si liquidano in € CP_2
3000,00 oltre accessori di legge,con distrazione in favore del procuratore anticipante.Compensa tra appellante ed in persona del legale rappresentante. CP_11
Taranto, 23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA