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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/08/2024, n. 32703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32703 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LA RM, n. AN (Rc) 20/07/1997 2. LA SA, n. LI (Rc) 28/04/2000 1. LA FA, n. LI (Rc) 17/07/2001 avverso l'ordinanza n. 42, 43, 44-R/2024 del Tribunale di Reggio Calabria del 26/03/2024 letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
à Penale Sent. Sez. 6 Num. 32703 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 10/07/2024 sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti per i ricorrenti l'avv. Salvatore Staiano e l'avv. Lorenzo Gatto, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti da RM, SA e FA LA avverso quella del 13/02/2024 con cui il G.u.p. dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca dagli stessi presentata avverso il decreto di sequestro preventivo in precedenza emesso e ricadente su beni sottoposti a provvedimento cautelare reale ex art. 240-bis cod. pen. (sequestro a fini di confisca per sproporzione) di proprietà di essi appellanti. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli appellanti, deducendo quattro motivi di doglianza, riportati nei limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, integrazione di motivazione assente, sostituzione del Tribunale all'annessa motivazione da parte del G.u.p. Il provvedimento con cui il G.u.p. ha respinto l'istanza di revoca è del tutto carente di motivazione ed il Tribunale non avrebbe potuto sostituirsi al G.u.p. redigendo la motivazione del tutto omessa, ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità dedotta e trasmettere gli atti al primo giudice per non privare la parte di un grado cautelare. Con il secondo lamentano mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125, 192, comma 2, 321 cod. proc. pen. in relazione al profilo della pretesa disponibilità dei beni in capo all'indagato LA VI. I beni di cui si è chiesta la restituzione sono tutti intestati ai ricorrenti, terzi estranei ai fatti d'indagine penale. Spetta alla pubblica accusa dimostrare con certezza che gli stessi siano solo fittiziamente intestati;
ciò nonostante la gravata ordinanza non dà atto di alcun elemento volto efficacemente a dimostrare la reale appartenenza all'indagato 2 dell'azienda agricola, dei fabbricati siti in AN e della società Delizie di Boutique piuttosto che ai formali intestatari. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e difetto di motivazione sul tema della pretesa sproporzione di valore tra i beni oggetto di sequestro e capacità di spesa del nucleo familiare dei ricorrenti. Con il quarto e ultimo motivo denunciano ancora violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e difetto di motivazione riguardo al difetto assoluto di motivazione del provvedimento del G.u.p. circa la sussistenza del periculum in mora, indebitamente integrato sul punto dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. 3. I primi tre motivi del ricorso, che possono per tale ragione essere trattati congiuntamente, investono, in realtà, la motivazione del provvedimento impugnato, risultando, quindi, improponibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nessuna violazione di legge, infatti, viene allegata a supporto della impugnazione, non essendo a ciò sufficiente il generico richiamo al parametro normativo di cui all'art. 240-bis cod. pen. È, infatti, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale a venire in discussione sotto il triplice aspetto: a) della possibilità per il Tribunale di potere, in sede di appello riguardante i provvedimenti cautelari reali, integrare il provvedimento di prima istanza carente sul piano argomentativo, comunque affermata dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. Nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha, infatti, effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione, attesa la non applicabilità, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., della regola che in sede di riesame impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il 3 e necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566), laddove tale potere non è, invece, esplicabile in punto di periculum in mora (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex Sri, Rv. 285747); b) della riconducibilità sostanziale dei beni all'indagato LA VI, argomentata dal Tribunale con diffusi riferimenti alla sostanziale carenza reddituale dei ricorrenti, attesa anche la loro giovane età al momento delle acquisizioni patrimoniali (pagg. 19-32 nnotiv.) c) della sproporzione di valore tra i beni sequestrati e la capacità reddituale di origine lecita del nucleo familiare di IC LA (pag. 15 motiv.) I ricorrenti in realtà svolgono una serie di articolate deduzioni che molto più propriamente troveranno debita considerazione nella fase di merito del giudizio, lì dove la portata antitetica rispetto alle prospettazioni dell'accusa potrà giocare un ruolo decisivo al fine di impedire il consolidamento in confisca della misura interinale ablatoria finora adottata. 3. Risulta, infine, infondato il quarto motivo di ricorso riguardante la dedotta insussistenza di motivazione circa il periculum in mora. I ricorrenti ritengono non esauriente l'argomento principale adoperato dal Tribunale secondo il quale, ove dissequestrati, i beni potrebbero essere dispersi, attesa la profonda compenetrazione tra titolari formali e indagato e riferibilità sostanziale dei beni stessi a quest'ultimo (ult. pag. ord. impugnata). Il discrimine verte, dunque, sulla possibilità di ravvisare nelle argomentazioni svolte dal Tribunale sul punto una motivazione suscettibile di resistere alle censure di inesistenza o apparenza della medesima, quelle, cioè, che possono dare adito ad impugnazione di legittimità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, pur non essendosi al cospetto di argomentazioni particolarmente approfondite, possa dirsi rispettato lo standard minimo di motivazione richiesto da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. 4 cr: Presid nte 5. Al rigetto delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 luglio 2024 Il consiglier estensore
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
à Penale Sent. Sez. 6 Num. 32703 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 10/07/2024 sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti per i ricorrenti l'avv. Salvatore Staiano e l'avv. Lorenzo Gatto, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti da RM, SA e FA LA avverso quella del 13/02/2024 con cui il G.u.p. dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca dagli stessi presentata avverso il decreto di sequestro preventivo in precedenza emesso e ricadente su beni sottoposti a provvedimento cautelare reale ex art. 240-bis cod. pen. (sequestro a fini di confisca per sproporzione) di proprietà di essi appellanti. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli appellanti, deducendo quattro motivi di doglianza, riportati nei limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, integrazione di motivazione assente, sostituzione del Tribunale all'annessa motivazione da parte del G.u.p. Il provvedimento con cui il G.u.p. ha respinto l'istanza di revoca è del tutto carente di motivazione ed il Tribunale non avrebbe potuto sostituirsi al G.u.p. redigendo la motivazione del tutto omessa, ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità dedotta e trasmettere gli atti al primo giudice per non privare la parte di un grado cautelare. Con il secondo lamentano mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125, 192, comma 2, 321 cod. proc. pen. in relazione al profilo della pretesa disponibilità dei beni in capo all'indagato LA VI. I beni di cui si è chiesta la restituzione sono tutti intestati ai ricorrenti, terzi estranei ai fatti d'indagine penale. Spetta alla pubblica accusa dimostrare con certezza che gli stessi siano solo fittiziamente intestati;
ciò nonostante la gravata ordinanza non dà atto di alcun elemento volto efficacemente a dimostrare la reale appartenenza all'indagato 2 dell'azienda agricola, dei fabbricati siti in AN e della società Delizie di Boutique piuttosto che ai formali intestatari. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e difetto di motivazione sul tema della pretesa sproporzione di valore tra i beni oggetto di sequestro e capacità di spesa del nucleo familiare dei ricorrenti. Con il quarto e ultimo motivo denunciano ancora violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e difetto di motivazione riguardo al difetto assoluto di motivazione del provvedimento del G.u.p. circa la sussistenza del periculum in mora, indebitamente integrato sul punto dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. 3. I primi tre motivi del ricorso, che possono per tale ragione essere trattati congiuntamente, investono, in realtà, la motivazione del provvedimento impugnato, risultando, quindi, improponibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nessuna violazione di legge, infatti, viene allegata a supporto della impugnazione, non essendo a ciò sufficiente il generico richiamo al parametro normativo di cui all'art. 240-bis cod. pen. È, infatti, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale a venire in discussione sotto il triplice aspetto: a) della possibilità per il Tribunale di potere, in sede di appello riguardante i provvedimenti cautelari reali, integrare il provvedimento di prima istanza carente sul piano argomentativo, comunque affermata dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. Nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha, infatti, effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione, attesa la non applicabilità, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., della regola che in sede di riesame impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il 3 e necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566), laddove tale potere non è, invece, esplicabile in punto di periculum in mora (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex Sri, Rv. 285747); b) della riconducibilità sostanziale dei beni all'indagato LA VI, argomentata dal Tribunale con diffusi riferimenti alla sostanziale carenza reddituale dei ricorrenti, attesa anche la loro giovane età al momento delle acquisizioni patrimoniali (pagg. 19-32 nnotiv.) c) della sproporzione di valore tra i beni sequestrati e la capacità reddituale di origine lecita del nucleo familiare di IC LA (pag. 15 motiv.) I ricorrenti in realtà svolgono una serie di articolate deduzioni che molto più propriamente troveranno debita considerazione nella fase di merito del giudizio, lì dove la portata antitetica rispetto alle prospettazioni dell'accusa potrà giocare un ruolo decisivo al fine di impedire il consolidamento in confisca della misura interinale ablatoria finora adottata. 3. Risulta, infine, infondato il quarto motivo di ricorso riguardante la dedotta insussistenza di motivazione circa il periculum in mora. I ricorrenti ritengono non esauriente l'argomento principale adoperato dal Tribunale secondo il quale, ove dissequestrati, i beni potrebbero essere dispersi, attesa la profonda compenetrazione tra titolari formali e indagato e riferibilità sostanziale dei beni stessi a quest'ultimo (ult. pag. ord. impugnata). Il discrimine verte, dunque, sulla possibilità di ravvisare nelle argomentazioni svolte dal Tribunale sul punto una motivazione suscettibile di resistere alle censure di inesistenza o apparenza della medesima, quelle, cioè, che possono dare adito ad impugnazione di legittimità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, pur non essendosi al cospetto di argomentazioni particolarmente approfondite, possa dirsi rispettato lo standard minimo di motivazione richiesto da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. 4 cr: Presid nte 5. Al rigetto delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 luglio 2024 Il consiglier estensore