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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5086 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento del danno,
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Vittoria Parte_1
Musto e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratrice scolastica inserita nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della Provincia di con il punteggio di 13,12 per il profilo CP_3 di CS, di 9,37 per il profilo di AT e di 11,27 per il profilo di AA;
- che, per l'a.s. 2020/2021, era stata destinataria di un contratto a tempo determinato presso l'
[...]
di , dove era stata assunta dal 30.9.2020 al 12.6.2021 con contratto CP_4 Controparte_4 stipulato ai sensi dell'art. 231 bis del d.l. 34/2020;
- che, del tutto inaspettatamente, con provvedimento mai comunicato per iscritto, l'I.C. CP_4 aveva risolto verbalmente il contratto di lavoro a far data dal 4.10.2020 e fino al 4.12.2020;
- che, infatti, l'istituto scolastico, a causa dell'intensificarsi dei casi di positività al Covid-19, per il periodo dal 4.10.2020 al 4.12.2020 aveva sospeso le attività in presenza, consentendo al personale docente e a una parte del personale ATA (assistenti amministrativi) di lavorare in modalità agile e vietando, invece, ai collaboratori scolastici di lavorare;
- che aveva ripreso a prestare attività lavorativa del 5.12.2020 al 12.06.2021;
- che l'illegittima condotta dell' le aveva provocato un duplice danno, in quanto non le era CP_5 stato riconosciuto il punteggio che avrebbe potuto maturare se avesse lavorato dal 4.10.2020 al
1 4.12.2020, nella misura di 1,00 punto per il profilo di CS, e non aveva percepito la retribuzione per i mesi di ottobre e di novembre 2020, per complessivi € 2.619,16 netti. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1 di: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di 1.00 punti per il profilo di CS nelle Graduatorie di III^ fascia ATA;
- per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno quantificato in relazione alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a € 2.619,16 netti ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv.
Musto.
Ritualmente citato in giudizio, il non si è costituito;
ne è stata, pertanto, dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Risulta dalla documentazione agli atti che, in data 30.09.2020, la ricorrente ha sottoscritto un contratto a tempo determinato (prot. n. 3566) presso l' di , ai sensi dell'art. 231 CP_4 Controparte_4 bis d.l. n. 34/2020, per il periodo dal 30.09.2020 al 12.6.2021, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico.
Coerentemente con quanto disposto dal citato art. 231 bis, il contratto prevedeva che “in caso di sospensione dell'attività in presenza, il presente contratto di lavoro si intende risolto per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”.
In data 5.12.2020 la ricorrente ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato (prot. n. 4554) presso il medesimo istituto, sempre ai sensi dell'art. 231 bis d.l. n. 34/2020, per il periodo dal
5.12.2020 al 12.6.2021, per lo svolgimento delle stesse mansioni.
La ricorrente chiede il risarcimento del danno, deducendo di non aver lavorato nel periodo dal 4 ottobre al 4 dicembre 2020 a causa dell'illegittima risoluzione, da parte dell'Istituto, del primo rapporto di lavoro, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 231 bis del d.l. 34/2020, conv. dalla l. 77/2020, nella versione vigente dal 19.07.2020 al
13.10.2020 – e dunque al momento della sottoscrizione del primo contratto, avvenuta il 30.09.2020,
e della sua risoluzione, avvenuta il 3.10.2020 – prevedeva, al comma 1, che “1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del , di concerto Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81; b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l'anno scolastico
2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni”.
2 L'art. 32, 4° comma, del d.l. 104/2020, nella formulazione vigente al momento sia della sottoscrizione che della risoluzione del contratto, prevedeva invece quanto segue: “Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Solo a seguito della conversione in legge ad opera della l. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è stato modificato nel senso di ammettere il lavoro agile per il personale scolastico “nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”, ed è stato introdotto il comma 6-quater invocato dalla ricorrente, ai sensi del quale “All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di
10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi»”.
Ebbene, la stessa ricorrente ha dedotto che, nel periodo dal 4.10.2020 al 4.12.2020, l'attività didattica in presenza era stata sospesa a causa dell'intensificarsi dei casi di positività al Covid.
Considerato che
l'art. 231 bis del d.l. 34/2020 e l'art. 32 del d.l. 104/2020 applicabili ratione temporis prevedevano chiaramente la risoluzione “per giusta causa” dei contratti in essere in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza e l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile per il personale scolastico (docente e ATA), il contratto di lavoro siglato il 30.09.2020 con la ricorrente si
è automaticamente risolto al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza, conformemente al dettato normativo.
L'I.C. , nel considerare cessato il rapporto di lavoro, non ha fatto altro che applicare la CP_4 normativa vigente al momento della sospensione dell'attività didattica.
Non potendosi consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza e non potendosi nemmeno fare, nel quadro normativo all'epoca vigente, ricorso al lavoro agile, il contratto non poteva infatti che risolversi, come previsto dalla legge, per quella che, pur definita (dalla stessa norma) come giusta causa, in realtà, configura un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c.
Stante il tenore letterale delle disposizioni applicabili (nonché dello stesso contratto), la ricorrente non poteva vantare alcun legittimo affidamento in ordine alla prosecuzione del rapporto in caso di sospensione dell'attività in presenza dovuta all'emergenza Covid.
Né si ravvisa, tenuto conto dell'evidente eccezionalità delle previsioni in questione, rientranti nell'ambito della normativa emergenziale, alcuna ingiustificata disparità di trattamento fra personale a tempo indeterminato e personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 231 bis, d.l. 34/2020.
Ne consegue, a fronte della legittimità dell'operato dell'amministrazione, che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno, né in termini di riconoscimento del punteggio che
3 avrebbe maturato nel periodo decorrente dalla risoluzione del primo contratto fino alla sottoscrizione del successivo, né in termini di ristoro economico per la retribuzione medio tempore non percepita.
Per le motivazioni esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla per le spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5086 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento del danno,
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Vittoria Parte_1
Musto e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratrice scolastica inserita nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della Provincia di con il punteggio di 13,12 per il profilo CP_3 di CS, di 9,37 per il profilo di AT e di 11,27 per il profilo di AA;
- che, per l'a.s. 2020/2021, era stata destinataria di un contratto a tempo determinato presso l'
[...]
di , dove era stata assunta dal 30.9.2020 al 12.6.2021 con contratto CP_4 Controparte_4 stipulato ai sensi dell'art. 231 bis del d.l. 34/2020;
- che, del tutto inaspettatamente, con provvedimento mai comunicato per iscritto, l'I.C. CP_4 aveva risolto verbalmente il contratto di lavoro a far data dal 4.10.2020 e fino al 4.12.2020;
- che, infatti, l'istituto scolastico, a causa dell'intensificarsi dei casi di positività al Covid-19, per il periodo dal 4.10.2020 al 4.12.2020 aveva sospeso le attività in presenza, consentendo al personale docente e a una parte del personale ATA (assistenti amministrativi) di lavorare in modalità agile e vietando, invece, ai collaboratori scolastici di lavorare;
- che aveva ripreso a prestare attività lavorativa del 5.12.2020 al 12.06.2021;
- che l'illegittima condotta dell' le aveva provocato un duplice danno, in quanto non le era CP_5 stato riconosciuto il punteggio che avrebbe potuto maturare se avesse lavorato dal 4.10.2020 al
1 4.12.2020, nella misura di 1,00 punto per il profilo di CS, e non aveva percepito la retribuzione per i mesi di ottobre e di novembre 2020, per complessivi € 2.619,16 netti. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1 di: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di 1.00 punti per il profilo di CS nelle Graduatorie di III^ fascia ATA;
- per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno quantificato in relazione alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a € 2.619,16 netti ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv.
Musto.
Ritualmente citato in giudizio, il non si è costituito;
ne è stata, pertanto, dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Risulta dalla documentazione agli atti che, in data 30.09.2020, la ricorrente ha sottoscritto un contratto a tempo determinato (prot. n. 3566) presso l' di , ai sensi dell'art. 231 CP_4 Controparte_4 bis d.l. n. 34/2020, per il periodo dal 30.09.2020 al 12.6.2021, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico.
Coerentemente con quanto disposto dal citato art. 231 bis, il contratto prevedeva che “in caso di sospensione dell'attività in presenza, il presente contratto di lavoro si intende risolto per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”.
In data 5.12.2020 la ricorrente ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato (prot. n. 4554) presso il medesimo istituto, sempre ai sensi dell'art. 231 bis d.l. n. 34/2020, per il periodo dal
5.12.2020 al 12.6.2021, per lo svolgimento delle stesse mansioni.
La ricorrente chiede il risarcimento del danno, deducendo di non aver lavorato nel periodo dal 4 ottobre al 4 dicembre 2020 a causa dell'illegittima risoluzione, da parte dell'Istituto, del primo rapporto di lavoro, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 231 bis del d.l. 34/2020, conv. dalla l. 77/2020, nella versione vigente dal 19.07.2020 al
13.10.2020 – e dunque al momento della sottoscrizione del primo contratto, avvenuta il 30.09.2020,
e della sua risoluzione, avvenuta il 3.10.2020 – prevedeva, al comma 1, che “1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del , di concerto Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81; b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l'anno scolastico
2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni”.
2 L'art. 32, 4° comma, del d.l. 104/2020, nella formulazione vigente al momento sia della sottoscrizione che della risoluzione del contratto, prevedeva invece quanto segue: “Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Solo a seguito della conversione in legge ad opera della l. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è stato modificato nel senso di ammettere il lavoro agile per il personale scolastico “nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”, ed è stato introdotto il comma 6-quater invocato dalla ricorrente, ai sensi del quale “All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di
10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi»”.
Ebbene, la stessa ricorrente ha dedotto che, nel periodo dal 4.10.2020 al 4.12.2020, l'attività didattica in presenza era stata sospesa a causa dell'intensificarsi dei casi di positività al Covid.
Considerato che
l'art. 231 bis del d.l. 34/2020 e l'art. 32 del d.l. 104/2020 applicabili ratione temporis prevedevano chiaramente la risoluzione “per giusta causa” dei contratti in essere in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza e l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile per il personale scolastico (docente e ATA), il contratto di lavoro siglato il 30.09.2020 con la ricorrente si
è automaticamente risolto al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza, conformemente al dettato normativo.
L'I.C. , nel considerare cessato il rapporto di lavoro, non ha fatto altro che applicare la CP_4 normativa vigente al momento della sospensione dell'attività didattica.
Non potendosi consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza e non potendosi nemmeno fare, nel quadro normativo all'epoca vigente, ricorso al lavoro agile, il contratto non poteva infatti che risolversi, come previsto dalla legge, per quella che, pur definita (dalla stessa norma) come giusta causa, in realtà, configura un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c.
Stante il tenore letterale delle disposizioni applicabili (nonché dello stesso contratto), la ricorrente non poteva vantare alcun legittimo affidamento in ordine alla prosecuzione del rapporto in caso di sospensione dell'attività in presenza dovuta all'emergenza Covid.
Né si ravvisa, tenuto conto dell'evidente eccezionalità delle previsioni in questione, rientranti nell'ambito della normativa emergenziale, alcuna ingiustificata disparità di trattamento fra personale a tempo indeterminato e personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 231 bis, d.l. 34/2020.
Ne consegue, a fronte della legittimità dell'operato dell'amministrazione, che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno, né in termini di riconoscimento del punteggio che
3 avrebbe maturato nel periodo decorrente dalla risoluzione del primo contratto fino alla sottoscrizione del successivo, né in termini di ristoro economico per la retribuzione medio tempore non percepita.
Per le motivazioni esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla per le spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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