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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 5584/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5584 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. FRANCESCO QUAGLIERI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “PROTRUSIONI DISCALI L3-L4 E L4-
L5” dal medesimo sviluppata e denunciata all' in data CP_1
29.4.2021, che avrebbe determinato una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, o comunque non inferiore al 6%, con conseguente condanna al riconoscimento da parte dell'ente convenuto delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 ed al D. Lgs.
38/2000, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla domanda amministrativa.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente – operatore ecologico nel settore pubblico dal 1999 – ha dedotto di aver sempre espletato le proprie mansioni lavorative esclusivamente in posizione eretta e di essere stato esposto in modo continuativo e quotidiano, e in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, a torsioni della schiena continue e ripetute, a movimentazione di un carrello pesante (oltre 70
KG), e a ripetute flessioni della schiena.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato all'interno del
Comune di Riano (zona caratterizzata dalla presenza di salite, discese e scale) dalle ore 7,30 alle ore 11,30 per sei giorni alla settimana, e alla presenza di qualsiasi condizione metereologica, compresi caldo, freddo e pioggia.
In particolare, l'attività lavorativa espletata consisteva: nella pulizia di strade, marciapiedi, parchi e aree pubbliche, mediante l'ausilio di scopa, palette e spazzatrici;
nello svotamento e raccolta dei sacchi dei rifiuti posti all'interno di appositi cestelli (bidoni), per poi svotarli successivamente nel carrello fornito in dotazione, che doveva essere trascinato con la sola forza per l'intero percorso mattutino fino a fine turno di lavoro e poteva raggiungere, nonostante munito di rotelle, un peso variabile anche oltre i 70 kg;
nella raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, dei rifiuti differenziati destinati al riciclo e di piccoli rifiuti ingombranti abbandonati per le vie.
Pag. 2 di 5 Contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione emesso dall' in data 7.7.2021 – motivato dall'asserita inidoneità del CP_1
rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata – ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una CTU medico-legale, con decreto in data 11.7.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificato il deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il CTU nominato in questa sede, infatti, pur avendo riconosciuto che
“la “spondilo-artrosi e artrosi interapofisaria lombare, accompagnata da discopatie protrusive del tratto L3-S1 e da ernia discale paramediana sinistra L5-S1 estesa caudalmente” risulta concausata da una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria”, ha ritenuto che da detta tecnopatia sia “derivata una lesione all'integrità psico-fisica dell'attuale Ricorrente, intesa come danno biologico permanente e valutata in base alla specifica “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000, in misura pari al 4% (quattro per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29/04/2021)”.
Pag. 3 di 5 Ebbene, com'è noto, infatti, il diritto alle provvidenze poste a carico dell' sorge a fronte del riconoscimento di una percentuale di CP_1
invalidità pari almeno al 6% (ex art. 13 d.lgs. 38/2000), nella specie non ravvisata dal CTU.
Né è possibile emettere una pronuncia di mero accertamento della natura professionale della malattia in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità, in quanto si risolverebbe in una pronuncia di accertamento di un mero fatto e non di un diritto.
Come costantemente osservato dalla giurisprudenza, infatti, “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscono elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (Cass. Sez. Un., 20.12.2006, n. 27187; cfr. anche Cass.
Sez. Lav.2.08.2018, n. 17971).
Pertanto, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata dalla parte ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1
con separato decreto.
Tivoli, 27/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5584 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. FRANCESCO QUAGLIERI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “PROTRUSIONI DISCALI L3-L4 E L4-
L5” dal medesimo sviluppata e denunciata all' in data CP_1
29.4.2021, che avrebbe determinato una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, o comunque non inferiore al 6%, con conseguente condanna al riconoscimento da parte dell'ente convenuto delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 ed al D. Lgs.
38/2000, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla domanda amministrativa.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente – operatore ecologico nel settore pubblico dal 1999 – ha dedotto di aver sempre espletato le proprie mansioni lavorative esclusivamente in posizione eretta e di essere stato esposto in modo continuativo e quotidiano, e in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, a torsioni della schiena continue e ripetute, a movimentazione di un carrello pesante (oltre 70
KG), e a ripetute flessioni della schiena.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato all'interno del
Comune di Riano (zona caratterizzata dalla presenza di salite, discese e scale) dalle ore 7,30 alle ore 11,30 per sei giorni alla settimana, e alla presenza di qualsiasi condizione metereologica, compresi caldo, freddo e pioggia.
In particolare, l'attività lavorativa espletata consisteva: nella pulizia di strade, marciapiedi, parchi e aree pubbliche, mediante l'ausilio di scopa, palette e spazzatrici;
nello svotamento e raccolta dei sacchi dei rifiuti posti all'interno di appositi cestelli (bidoni), per poi svotarli successivamente nel carrello fornito in dotazione, che doveva essere trascinato con la sola forza per l'intero percorso mattutino fino a fine turno di lavoro e poteva raggiungere, nonostante munito di rotelle, un peso variabile anche oltre i 70 kg;
nella raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, dei rifiuti differenziati destinati al riciclo e di piccoli rifiuti ingombranti abbandonati per le vie.
Pag. 2 di 5 Contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione emesso dall' in data 7.7.2021 – motivato dall'asserita inidoneità del CP_1
rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata – ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una CTU medico-legale, con decreto in data 11.7.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificato il deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il CTU nominato in questa sede, infatti, pur avendo riconosciuto che
“la “spondilo-artrosi e artrosi interapofisaria lombare, accompagnata da discopatie protrusive del tratto L3-S1 e da ernia discale paramediana sinistra L5-S1 estesa caudalmente” risulta concausata da una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria”, ha ritenuto che da detta tecnopatia sia “derivata una lesione all'integrità psico-fisica dell'attuale Ricorrente, intesa come danno biologico permanente e valutata in base alla specifica “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000, in misura pari al 4% (quattro per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29/04/2021)”.
Pag. 3 di 5 Ebbene, com'è noto, infatti, il diritto alle provvidenze poste a carico dell' sorge a fronte del riconoscimento di una percentuale di CP_1
invalidità pari almeno al 6% (ex art. 13 d.lgs. 38/2000), nella specie non ravvisata dal CTU.
Né è possibile emettere una pronuncia di mero accertamento della natura professionale della malattia in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità, in quanto si risolverebbe in una pronuncia di accertamento di un mero fatto e non di un diritto.
Come costantemente osservato dalla giurisprudenza, infatti, “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscono elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (Cass. Sez. Un., 20.12.2006, n. 27187; cfr. anche Cass.
Sez. Lav.2.08.2018, n. 17971).
Pertanto, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata dalla parte ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1
con separato decreto.
Tivoli, 27/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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