Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 04 febbraio 2025, udita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4243/2023 – R.G.L. ed avente ad oggetto: maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001
T R A
nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv.to Paolo C.F._1
Galluccio in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliato presso lo studio del difensore in Aversa, alla Via Giotto, 87;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale, Controparte_1
Dott. Ing. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Iervolino, in CP_2
virtù di procura generale notarile in atti, nonché delibera conferimento
Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Affari Legali della;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 03/03/2023, l'istante in epigrafe conveniva e premetteva: di essere dipendente della Parte_3
quale turnista con le mansioni di collaboratore Parte_4
professionale sanitario, attuale Ctg. C4; di avere sempre espletato la propria attività lavorativa secondo l'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall' ; che nel rispetto di tale programmazione Controparte_1
e/o organizzazione del lavoro si era trovato ad espletare la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi;
che, nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità
- che prevede che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo - non gli era stato mai corrisposto alcunché a tale titolo;
che per l'arco temporale da dicembre 2017 a settembre 2022, per le giornate festive infrasettimanali elencate in ricorso, aveva espletato l'attività lavorativa per un complessivo monte ore di n° 216, come da cartellini marcatempo allegati.
Invocava pronunce sia di legittimità che di merito favorevoli alle proprie prospettazioni e chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni: “…accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione Controparte_1 dell'importo di € 3.955,68 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi” con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva l' la quale si opponeva alla domanda e Parte_3
preliminarmente eccepiva la decadenza di parte ricorrente per non essere stata formulata la richiesta dei riposi compensativi o dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001, comma 1, nel termine di giorni 30 in esso indicato;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda azionata della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi il contraddittorio, attesa la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la discussione, con termine per note.
All'udienza odierna, udite le conclusioni orali delle parti il Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni.
Deve essere in via preliminare rigettata l'eccezione di decadenza così come sollevata dall' resistente, secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di gg 30 previsto dal comma
6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018; la norma in esame invero non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Trattandosi di un istituto (decadenza) di stretta applicazione, essa pertanto non estensibile al di là delle tassative ipotesi legislative ove essa è invece espressamente prevista.
La tardiva proposizione della richiesta potrà al più rilevare ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 21.12.2022 (cfr. comunicazione pec, allegato 3, in atti).
Nel merito, pur tenuto conto della oscillazione giurisprudenziale registratasi sulla questione, mediante pronunce di segno opposto emesse anche da questa sezione Lavoro, ritiene il giudicante di doversi conformare all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordin. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 (condiviso in molteplici sentenze emesse da questa sezione del Tribunale, nonché nelle recenti sentenze emesse dalla
Corte di Napoli nn. 928/2024 e 165/2024, allegate in atti), condividendone pienamente le convincenti argomentazioni ivi espresse, e la cui motivazione qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte in fattispecie del tutto analoghe a quelle in esame ha difatti espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre
1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. supra).
Il ricorrente fonda la propria pretesa sulla previsione contrattuale dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29, co. 6, e 31 co.7-
8, del C.C.N.L 2016-2018.
Occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato poi ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita»,
o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi ed all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma
12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario. di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
€ 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi sostenuta dall'azienda resistente (fatta propria anche dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 403/2021 in atti, ma pronunciata precedentemente alla ordinanza Cass. n. 1505/2021 citata), secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, a parere di questo giudicante non è rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
In particolare, deve rilevarsi che l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà. Al contrario, l'interpretazione data al CCNL dalla resistente finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, sono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti.
Di contro il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Alla stregua di tale insegnamento, va affermato che l'art. 29, comma 6, del
CCNL 2016-2018 trova applicazione anche nei confronti del personale
“turnista”. Dalla documentazione in atti risulta (v. stampa cartellini - fogli di servizio) che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (e per la durata oraria ivi indicata). È, inoltre, pacifico, che con riferimento a tali giorni il ricorrente non ha goduto di riposo compensativo.
Spetta, pertanto, al ricorrente il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL
2016-2018 per le giornate festive infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa.
Corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo, non censurati in alcun modo, nel loro sviluppo, da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta.
Infondata infine è l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla lettera di messa in mora pervenuta alla con pec in data 21.12.2022 (v. in atti).
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 3.955,68, oltre gli interessi legali maturati dalla data del 21.12.2022 fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alle vigenti tariffe, tenuto conto anche della serialità della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione reietta e/o disattesa così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui sopra e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro € 3.955,68 oltre interessi legali a decorrere dalla messa in mora
(21.12.22) al saldo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.315,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino