Art. 8. 1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , la parola: "facolta'" e' sostituita con la seguente: "diritto". Nota all'art. 8, comma 1:
Il testo dell' art. 26 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 26. (Religione e pratiche di culto). - I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrare i riti".
Il testo dell' art. 26 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 26. (Religione e pratiche di culto). - I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrare i riti".