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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2581/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2581/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 24
Luglio 2025 da
(Codice Fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Bellu, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Vittorio Campus, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 24 Luglio 2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) La casa coniugale sita in Thiesi, nella via Mazzini n° 38, di proprietà della famiglia della ricorrente, e l'arredo della stessa, che a tutt'oggi si trova all'interno di essa, resterà nella disponibilità della sig.ra la quale farà fronte a tutti i pagamenti relativi all'immobile, ed in Pt_1 particolare bollette relative alle varie utenze, per le quali si impegna a fare le volture entro la data dell'udienza di comparizione.
Pagina 1 di 3 C) Il sig. , entro la data dell'udienza di comparizione, provvederà a corrispondere le spese per Pt_2 la rottamazione del camion sopra indicato.
D) Il veicolo Nissan Kaskai Trg FF460SSX acquistato nel 2021/2022 con versamento di metà del prezzo in acconto da parte della sig.ra ed i successivi ratei corrisposti dal sig. , rimarrà Pt_1 Pt_2 in uso al sig. che dovrà effettuare il passaggio di proprietà entro l'udienza di comparizione. Pt_2
E) Entro la medesima data, le parti provvederanno alla chiusura del conto cointestato presso il Banco di Sardegna ed il sig. tratterrà le somme residue. Pt_2
F) Gli stessi dichiarano infine che, adempiuti gli impegni ut supra assunti, col presente atto hanno inteso definire ed estinguere ogni reciproco onere derivante dai pregressi rapporti familiari così come ogni questione economica pendente tra gli stessi, essendo stata tra loro preventivamente esaminata
e discussa, con rinuncia ad ogni azione di accertamento o di condanna, anche generica, avente ad oggetto i diritti ora menzionati e/o connessi e pertanto enunciano di non aver più null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. Pertanto manifestano di essere soddisfatti delle predette condizioni e rinunciano a chiedere eventuali modifiche anche nel caso di mutamento dell'attuale situazione patrimoniale degli stessi.
All'udienza del 5 Novembre 2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e esponevano di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sorso in data 31 Maggio 1976 con atto iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Sorso nell'anno 1976, atto n. 1 Parte I e nei registri dello Stato Civile del comune di Thiesi al N.
1 - Parte: II – S. C.
Dalla loro unione sono nati tre figli in data 7 Aprile 1977, il 17 Giugno 1979 e Per_1 Per_2
, in data 2 Febbraio 1988, tutti maggiorenni, economicamente autosufficienti e non Persona_3 più conviventi con i genitori.
I coniugi dichiaravano che il rapporto matrimoniale si è deteriorato a causa del venir meno dell'unione affettiva tanto che gli stessi vivono di fatto già separati dal mese di Marzo 2025.
La volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte veniva confermata dai ricorrenti all'udienza cartolare del 5 Novembre 2025.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c..
Pagina 2 di 3 In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Il Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (Codice Fiscale Parte_1
) e (Codice Fiscale C.F._1 Parte_2
) che hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 31.05.1976 (iscritto C.F._2 presso gli uffici dello Stato civile del Comune di Sorso – anno 1976, atto n. 1, Parte I);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti tra i coniugi e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti da intendersi integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2581/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 24
Luglio 2025 da
(Codice Fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Bellu, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Vittorio Campus, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 24 Luglio 2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) La casa coniugale sita in Thiesi, nella via Mazzini n° 38, di proprietà della famiglia della ricorrente, e l'arredo della stessa, che a tutt'oggi si trova all'interno di essa, resterà nella disponibilità della sig.ra la quale farà fronte a tutti i pagamenti relativi all'immobile, ed in Pt_1 particolare bollette relative alle varie utenze, per le quali si impegna a fare le volture entro la data dell'udienza di comparizione.
Pagina 1 di 3 C) Il sig. , entro la data dell'udienza di comparizione, provvederà a corrispondere le spese per Pt_2 la rottamazione del camion sopra indicato.
D) Il veicolo Nissan Kaskai Trg FF460SSX acquistato nel 2021/2022 con versamento di metà del prezzo in acconto da parte della sig.ra ed i successivi ratei corrisposti dal sig. , rimarrà Pt_1 Pt_2 in uso al sig. che dovrà effettuare il passaggio di proprietà entro l'udienza di comparizione. Pt_2
E) Entro la medesima data, le parti provvederanno alla chiusura del conto cointestato presso il Banco di Sardegna ed il sig. tratterrà le somme residue. Pt_2
F) Gli stessi dichiarano infine che, adempiuti gli impegni ut supra assunti, col presente atto hanno inteso definire ed estinguere ogni reciproco onere derivante dai pregressi rapporti familiari così come ogni questione economica pendente tra gli stessi, essendo stata tra loro preventivamente esaminata
e discussa, con rinuncia ad ogni azione di accertamento o di condanna, anche generica, avente ad oggetto i diritti ora menzionati e/o connessi e pertanto enunciano di non aver più null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. Pertanto manifestano di essere soddisfatti delle predette condizioni e rinunciano a chiedere eventuali modifiche anche nel caso di mutamento dell'attuale situazione patrimoniale degli stessi.
All'udienza del 5 Novembre 2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e esponevano di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sorso in data 31 Maggio 1976 con atto iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Sorso nell'anno 1976, atto n. 1 Parte I e nei registri dello Stato Civile del comune di Thiesi al N.
1 - Parte: II – S. C.
Dalla loro unione sono nati tre figli in data 7 Aprile 1977, il 17 Giugno 1979 e Per_1 Per_2
, in data 2 Febbraio 1988, tutti maggiorenni, economicamente autosufficienti e non Persona_3 più conviventi con i genitori.
I coniugi dichiaravano che il rapporto matrimoniale si è deteriorato a causa del venir meno dell'unione affettiva tanto che gli stessi vivono di fatto già separati dal mese di Marzo 2025.
La volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte veniva confermata dai ricorrenti all'udienza cartolare del 5 Novembre 2025.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c..
Pagina 2 di 3 In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Il Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (Codice Fiscale Parte_1
) e (Codice Fiscale C.F._1 Parte_2
) che hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 31.05.1976 (iscritto C.F._2 presso gli uffici dello Stato civile del Comune di Sorso – anno 1976, atto n. 1, Parte I);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti tra i coniugi e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti da intendersi integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
Pagina 3 di 3