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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Cinzia Balletti Presidente
dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott. ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3219/2021 R.G.
da
, con l'avv. SANTORELLI ANDREA, come da procura in Parte_1
atti
-ricorrente-
contro
, con gli avv.ti CRISTANTE TIZIANA e Controparte_1
BESTETTI RICCARDO, come da procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni parte ricorrente:
“Nel merito:
1) respingersi la domanda di addebito proposta dalla convenuta perché infondata in
fatto e diritto;
2) respingersi la domanda di assegnazione della casa coniugale alla convenuta
perché infondata in fatto e diritto;
3) respingersi la domanda di un contributo al mantenimento della convenuta perché
infondata in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna della convenuta al
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Conclusioni parte convenuta:
“onerarsi il ricorrente del versamento di un assegno mensile in favore della Sig.ra
pari ad €500,00 mensili. CP_1
Con vittoria di spese e competenze.”
Con la partecipazione del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 11.05.2021 conveniva in giudizio Parte_1
per chiedere la pronuncia della separazione personale dei Controparte_1
coniugi;
- premetteva che le parti avevano contratto matrimonio in data 14.03.1982 a
Vigonovo (VE) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune
al n. 5, parte II, serie A, anno 1982;
- riferiva che dall'unione coniugale era nata la figlia in data 27.06.1982; Per_1
- deduceva che l'unione coniugale nel tempo si era deteriorata a causa di contrasti e dissapori tra i coniugi;
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- riferiva che le parti avevano già provveduto a ripartire tra di loro risparmi comuni,
depositati presso la non erano tuttavia riusciti a trovare un Controparte_2
accordo per procedere con una separazione consensuale;
- rappresentava, inoltre, che lo stesso esercitava l'attività di taxista, sino al 2019 in proprio, successivamente alle dipendenze di una Cooperativa di Padova e che nell'anno d'imposta 2020 aveva subito una contrazione degli introiti, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.163,00;
- deduceva che la resistente svolgeva mansioni impiegatizie presso la Serenissima
Ristorazione S.p.A con una retribuzione mensile di circa € 1.000,00; nonché, che la casa coniugale, in comproprietà, per quote uguali, tra i coniugi, era abitata quest'ultima;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- pronunciarsi la separazione dei coniugi;
- autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
- con rifusione di spese e competenze.” .
- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.09.2021, si costituiva la resistente, nulla opponendo alla richiesta di separazione, ma contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nel ricorso introduttivo;
- riferiva, in particolare, la non rispondenza al vero della ricostruzione dei fatti effettuata da parte ricorrente sostenendo che il ricorrente aveva, per anni, sottoposto la stessa ad umiliazioni e sofferenze psicologiche;
- rappresentava, altresì, che, dopo la nascita della figlia, contestualmente all'acquisto della licenza di taxista del ricorrente, su accordo delle parti la stessa aveva ridotto il proprio orario lavorativo da 8 a 6 ore giornaliere per favorire l'attività lavorativa del
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marito e che, nonostante avesse richiesto ripetutamente al proprio datore di lavoro di tornare a lavorare full-time, non aveva ottenuto un risposta affermativa;
- riferiva, inoltre, che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'atteggiamento del ricorrente che l'aveva esclusa dalle passioni coltivate all'esterno della famiglia;
- rappresentava, inoltre, che la crisi si era ulteriormente aggravata quando nella vita della coppia era entrata una coppia di amici su impulso del ricorrente che si era particolarmente avvicinato alla nuova amica , precisando, tuttavia, che “La Per_2
convenuta, seppur sospettando un coinvolgimento anche fisico tra il proprio marito e
la RA , non intende assolutamente rivolgere accuse di questo genere, Per_2
ma non può esimersi dal considerare che tale comportamento si è ripercosso in
modo pesante nella vita familiare costituendo una fonte di umiliazione costante e
un'offesa alla sua dignità.” (cfr. pag. 4 memoria difensiva);
- lamentava, inoltre, il disinteresse del ricorrente nei confronti della figlia con la quale aveva avuto recenti contrasti in ambito lavorativo;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“IN VIA RICONVENZIONALE:
a) Dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al ricorrente per i motivi di
cui in premesse;
b) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
c) Assegnarsi la casa coniugale alla resistente sig.ra ; Controparte_1
d) Porsi a carico del sig. l'importo di euro 500,00 quale contributo Parte_1
al mantenimento della moglie;
e) Spese ed onorari a carico del ricorrente.” .
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- Con ordinanza del 06.10.2021 l'allora Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo
[...]
di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro 200, da rivalutarsi di
anno in anno secondo gli indici ISTAT.” .
- Con memoria integrativa, depositata in data 18.02.2022, parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva sullo status e insisteva nelle conclusioni rese nel ricorso introduttivo .
- Con memoria autorizzata, depositata in data 21.03.2022, parte resistente paventava la non veridicità degli introiti dichiarati dal ricorrente rilevando che lo stesso prestava attività lavorativa per circa 8/12 ore giornaliere ed, in realtà, incassava una somma mensile non inferiore a circa € 5.000 e chiedeva, quindi, la modifica del
quantum fissato nei provvedimenti presidenziali a titolo di assegno di mantenimento del coniuge .
- In data 22.04.2022 veniva pronunciata la sentenza non definitiva sullo status n.
785/2022 e disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande formulate .
- La causa veniva istruita mediante la disposizione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativo agli degli estratti dei conti correnti e dei depositi bancari intestati alla resistente inerenti agli anni 2020-2022 ed incarico alla Guardia di Finanza di effettuare le necessarie verifiche in ordine alla capacità reddituale e disponibilità
patrimoniali del ricorrente .
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- Nelle more del presente procedimento, in data 23.02.2023, veniva incardinato avanti il Tribunale di Padova il giudizio divorzile, iscritto al n. 1238/2023 R.G., e in data 02.10.2023 il Giudice del procedimento di divorzio emetteva i provvedimenti temporanei, confermando le condizioni della separazione .
- All'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le conclusioni dinnanzi al nuovo giudice istruttore subentrato in corso di causa nella gestione del fascicolo che, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio
per la decisione.
* * *
1. Sulla determinazione del thema decidendum
Appare opportuno preliminarmente cristallizzare il thema decidendum del presente giudizio alla luce dell'evoluzione dello stesso.
Come indicato nella parte narrativa, nelle more del procedimento è già intervenuta la sentenza parziale sullo status di separazione. Inoltre, le parti hanno già incardinato un parallelo giudizio divorzile nel quale in data 02.10.2023 sono stati emessi i provvedimenti provvisori aventi ad oggetto la conferma di quelli emessi nel presente giudizio.
Di conseguenza, come ricordato da autorevole giurisprudenza di merito, condivisa dal presente Collegio, dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 legge divorzile il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro), avendo esclusiva potestas decidendi
(sopravvenuta) il solo giudice del divorzio: “La contestuale trattazione del giudizio
di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde ad una finalità
evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque,
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quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 legge divorzile), il
giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd.
provvedimenti de futuro), avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo
giudice del divorzio.” (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 26/02/2016).
Quanto, poi, alla competenza del giudice della separazione su eventuali domande economiche svolte, come ricordato anche di recente dalla Suprema Corte, permane in capo a detto giudice un potere di decidere solo per il periodo temporale intercorrente tra l'istaurazione del giudizio di separazione e la data di emissione dei provvedimenti presidenziali in sede divorzile: “il giudice della separazione è investito della potestas
iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento
per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che
il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella
fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad
assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono
adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici
adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una
perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per
effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in
tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del
passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel
giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione)
iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti
all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali.” (cfr.
Cass. Civ. n.7547 del 27/03/2020).
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Di conseguenza, l'odierno thema decidendum con riferimento alle questioni economiche va ristretto al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione, ovvero 07.05.21, ed il 02.10.2023, data di emissione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile.
Infine, esaminando le domande residue si prende atto che parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha riproposto solo la domanda relativa alla richiesta di ottenimento di un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del ricorrente con conseguente implicita rinuncia alle restanti domande precedentemente formulate sia in sede di memoria di costituzione, che di prima memoria istruttoria:
richiesta di addebito della separazione al marito e richiesta di assegnazione casa coniugale (cfr. pag. 8 memoria di costituzione parte resistente depositata in data
17.09.2021 e pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
* * *
2. Sull'assegno di mantenimento a favore del coniuge
Premesso quanto indicato nel paragrafo 1, l'unica domanda che potrà essere esaminata dal presente Collegio, nei limiti di quanto sopra già evidenziato, afferisce alla determinazione del contributo al mantenimento del coniuge per il periodo intercorrente tra il 07.05.2021, data di deposito del ricorso per separazione, ed il
02.10.2023, data di emissione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile.
Va osservato che, dall'esame dell'indagine patrimoniale espletata dalla Guardia di
Finanza nei confronti del ricorrente, è emerso che per l'anno d'imposta 2020 lo stesso ha percepito un reddito complessivo pari ad € 6.909,00 (Modello 730/2021),
per l'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo di € 13.219,00 (Modello
730/2022) e nulla è emerso per l'anno d'imposta 2022.
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Lo stesso risulta, inoltre, essere titolare di partita Iva nel settore “trasporti con taxi”
e cointestatario per la quota di ½ della casa coniugale.
Dagli accertamenti bancari espletati è emerso, altresì, che il medesimo sia titolare di un conto cointestato con il coniuge presso Intesa San paolo s.p.a. con un saldo al
12.12.2022 di € 1.181,27 (cfr. pag.
5-7 relazione accertamenti patrimoniali GdF,
deposito del 28.04.2023).
Detta parte ha, poi, prodotto in atti le dichiarazioni dei redditi inerenti agli anni 2019-
2021, ove è emerso per l'anno 2019 (periodo d'imposta 2018) un reddito complessivo lordo di € 18.545 e un reddito mensile di € 1.323,50; per l'anno 2020
(periodo d'imposta 2019) un reddito complessivo lordo di € 23.378 e un reddito mensile di € 1.687,50; per l'anno 2021 (periodo d'imposta 2020) ha depositato
Certificazione Unica dalla quale è emerso un reddito complessivo di € 6.902,02.
Passando ad esaminare la situazione economica della resistente va osservato che, dall'esame delle risultanze dell'indagine patrimoniale espletata dalla Guardia di
Finanza per l'arco temporale che va dal 01.01.2020 al 31.12.2022 nei suoi confronti,
è emerso che per l'anno d'imposta 2020 la stessa ha percepito un reddito complessivo pari ad € 14.993,00 (Modello 730/2021); per l'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo pari ad € 17.344,00 (Modello 730/2022) e per l'anno d'imposta
2022 la stessa ha percepito un reddito complessivo di € 15.824,00 (Modello
730/2023) (cfr. pagg.
1-3 relazione GDF accertamenti patrimoniali nei confronti di
, deposito del 22.09.2023); la stessa, inoltre, è comproprietaria Controparte_1
per la quota di ½ della casa coniugale sita a Vigonza, in via Martiri della Libertà n. 1.
Non è, poi, risultato che la stessa rivesta cariche o sia titolare di quote societarie.
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Inoltre, dalla consultazione degli archivi “dell'anagrafe dei rapporti bancari”, è
emerso che la resistente risultava avere una delega bancaria su un conto corrente acceso presso la Banca di Asti, a nome della madre estinto in data Persona_3
11.11.2022 ed era, altresì, intestataria di un conto corrente presso la banca del quale sono stati allegati gli estratti conti con un saldo attivo di Controparte_3
€ 8.942,96 al 31.12.2022 (cfr. pag. 32 relazione GDF accertamenti patrimoniali nei confronti di , deposito del 22.09.2023). Controparte_1
Inoltre, detta parte, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice istruttore con ordinanza del 21/22.11.2022, ha depositato gli estratti conto del c/c n. 001 1252542-7 ove al 30.06.2022 risultava un saldo di € 7.561,36 (cfr. pag. 54
documento deposito fascicolo parte resistente del 04.05.2023).
Infine, la stessa ha prodotto le Certificazioni Uniche inerenti agli anni 2019-2021 ove
è emerso per l'anno 2019 (periodo d'imposta 2018) un reddito complessivo lordo di
€ 20.991,66 e per l'anno 2020 (periodo d'imposta 2019) un reddito complessivo lordo di € 18.645,69; mentre per l'anno 2021 (periodo d'imposta 2020) ha depositato il Modello 730/21 dal quale è emerso un reddito lordo complessivo di € 15.385 con conseguente reddito mensile di € 1.101,33.
Va, infine, osservato che non si ritiene di prendere in considerazione, allo stato, il valore della licenza per tassista posseduta dal ricorrente che ancora esercita detta professione e, pertanto, non risulta monetizzato e che, quanto all'indicazione svolta dal ricorrente circa l'asserita sussistenza di titoli intestati alla resistente per € €
140.130,00 (cfr. pag. 3 note scritte parte ricorrente depositate in data 01.03.24), va rilevato che trattasi di cifra funzionale al calcolo degli interessi e non relativa ad un eventuale deposito titoli (cfr. doc. 29: fascicolo parte ricorrente) .
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Alla luce, pertanto, della documentazione offerta dalle parti sopra esaminata,
tenendo in considerazione la capacità lavorativa delle parti e la relativa età anagrafica nonché la durata del matrimonio;
considerato, inoltre, che non sono emerse circostanze nuove rispetto al quadro esaminato dall'allora Presidente delegato in sede di emissione dei provvedimenti provvisori, vanno confermate in questa sede le statuizioni economiche stabilite con ordinanza dell'08.10.2021 relativamente al periodo compreso tra la data del deposito del ricorso introduttivo ovvero 07.05.21, ed il 02.10.2023, data di emissione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile.
* * *
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, stante la natura del procedimento e la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1. pone a carico di parte ricorrente l'obbligo versare alla resistente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00,
oltre rivalutazione annuale ISTAT a titolo di mantenimento del coniuge relativamente al periodo compreso tra il 07.05.2021, data di deposito del ricorso per separazione, ed il 02.10.2023, data di emissione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile;
2. spese di lite interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio dell'11.03.25
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Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
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