Articolo 21 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Articolo 20Articolo 22
Versione
28 febbraio 1986
Art. 21.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986 e' estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalita' dei lavoratori dipendenti relativamente:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;
b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986
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