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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
882/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites, dall'Avv.to Raffaele Cardellini del Foro di
Ancona, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della filiale della società, sita in
Parma, Via Pastrengo, n. 1;
RICORRENTE contro
, (C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio,
Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Mistrali n. 4;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5.10.2023 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio il proprio dipendente P_
- che giudicava responsabile di avere consentito l'incasso di un vaglia
[...]
circolare, poi rivelatosi falso, senza usare la dovuta diligenza ex art. 2104 c.c. - e chiedendo, dunque, di condannarlo “a rifondere il danno cagionato a , CP_1
individuato nella somma di €. 29.000,00, oltre agli interessi legali maturati dalla messa in mora del 29/01/2018”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che la funzione Tutela Aziendale della società ricorrente aveva accertato la responsabilità patrimoniale del sig.
dipendente della società ed in servizio presso l'Ufficio Postale di Controparte_2
San CO AR (PR) dal 10.10.2016, trasmettendo le relative risultanze ispettive alla filiale di Parma con il Report TA/FM/17/0228 del 29.05.2017 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che, in particolare, la funzione BancoPosta/Operazione, in data 23.02.2017, aveva chiesto alla funzione Fraud Management di effettuare accertamenti in merito al reclamo – con allegata denuncia – presentato dal cliente sig.
(doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) che il sig. nello Parte_1 Parte_1
specifico, aveva lamentato l'avvenuto pagamento del vaglia circolare n. 0361868834, della somma di Euro 29.000,00, il quale era risultato falsificato nella propria materialità e pagato presso l'Ufficio Postale di Parma UD LL in data
14.12.2016; d) che, nel predetto Report, era emerso che il sig. in data Parte_1
12.12.2016, aveva richiesto presso l'Ufficio Postale di Imola (BO) l'emissione del vaglia circolare n. 0361868834 con beneficiario sig. per comprare Persona_1
un camper, trasmettendo poi copia dell'immagine del suddetto vaglia al sig. Per_1
a conferma dell'intenzione di perfezionare l'acquisto, ma non ricevendo alcun riscontro da parte di quest'ultimo, divenuto irreperibile (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che, successivamente, l'Ufficio Postale di Imola (BO), in data 20.12.2016, aveva comunicato al sig. l'impossibilità di procedere al rimborso del titolo di Parte_2
credito in quanto quest'ultimo risultava riscosso, per l'appunto, presso l'Ufficio
Postale di Parma UD LL in data 14.12.2016; f) che la predetta condotta era ascrivibile al sig. il quale, dalle ore 13:19 alle ore 13:42, aveva negoziato P_
il vaglia circolare n. 0361868834; g) che lo stesso sig. aveva così P_
dichiarato in sede ispettiva: “Non sono in grado di ricordare che tipo di controlli ho fatto;
anzi forse non ne ho neppure fatti essendomi limitato a far transitare il titolo dal cosiddetto lettorino (come mi era stato insegnato in sede di formazione, il quale funzionava regolarmente ed ha fatto passare il titolo senza alcun problema” e che:
“Nonostante mi diate la possibilità di esaminare il titolo da me a so tempo pagato, non ho modo di rilevare se sia vero o falso” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); h) che le operazioni che si erano susseguite per monetizzare il vaglia n. 0361868834, riconducibili al sig. sulla base del profilo identificativo “SEGNATEL”, P_
erano le seguenti: - alle ore 13:19: identificazione del presentatore (sig. ; - Per_1
alle ore 13:23: operazione di materiale pagamento del vaglia falso per Euro 29.000,00 nei confronti del sig. - alle ore 13:30: reimpiego della somma di Euro Per_1
23.000,00 per la ricarica della carta prepagata Postepay Evolution n.
5333171035605936 intestata al sig. - alle ore 13:37: riutilizzo della Persona_2
somma di Euro 4.996,00; - alle ore 13:42: riutilizzo dell'importo residuale di Euro
1.000, prelevato per denaro contante (doc. 5 fasc. parte ricorrente); i) che il sig.
in sede ispettiva, aveva altresì dichiarato di aver ricevuto la “Pegasus P_
Mail” del 26.10.2016 – avente ad oggetto: “Massima attenzione - Nuovo fenomeno fraudolento: presentazione all'incasso di Vaglia Circolari e Assegni Vidimati clonati”
– la quale indicava chiaramente gli elementi su cui indirizzare l'attenzione (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che il sig. nonostante ciò, non si era accorto delle P_
seguenti anomalie: - anomala colorazione dello sfondo, molto sbiadita rispetto a quella che contraddistingue i tioli autentici;
- tenue consistenza del supporto cartaceo;
- anomala conformazione della filigrana, con la dicitura ripetitiva BancoPosta, impercettibile alla vista;
- mancanza di rilievo calcografico sul logo ”; CP_1
-difformità dei caratteri di stampa rispetto a quelli comunemente impressi dalle apparecchiature in uso alla società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che il sig. aveva altresì provveduto a compilare personalmente il modulo RPV P_
(Richiesta Pagamento Vaglia) nella parte A, di esclusiva competenza del cliente
(doc.ti 8 e 9 fasc. parte ricorrente); n) di aver dunque trasmesso al sig. la P_
contestazione disciplinare relativa alle operazioni di versamento del vaglia circolare n. 0361868834, comminando a quest'ultimo la sanzione conservativa di due giorni di sospensione (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); o) di avere successivamente ridotto la predetta sanzione, a seguito di conciliazione in sede protetta in data 18.09.2017, alla multa di quattro ore di retribuzione (doc. 12 fasc. parte ricorrente); p) che la funzione Tutela Aziendale della società ricorrente, in data 30.06.2017, aveva rimborsato al sig. la somma di Euro 29.000,00 (doc. 13 fasc. parte Parte_2
ricorrente); q) di avere quindi chiesto al sig. la restituzione della predetta P_
somma, dapprima con lettera di costituzione in mora del 29.01.2018, e, successivamente, a mezzo raccomanda del 25.03.2022 (doc. 14 fasc. parte ricorrente).
1.2. Con memoria difensiva del 3.01.2024, si costituiva in giudizio P_
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la
[...]
reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 25.09.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Come evidenziato, la società ricorrente ha agito in giudizio nei riguardi di un proprio dipendente – ossia il Sig. – responsabile, a detta Controparte_2
della stessa, di avere incassato un vaglia circolare, poi rivelatosi falso, e chiedendo, dunque, di condannarlo, ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno cagionato a
[...]
, quantificato nella somma di €. 29.000,00, oltre agli interessi legali maturati CP_1
dalla messa in mora del dipendente, avvenuta in data 29.01.2018.
2.3. A riguardo, occorre premettere che la condotta inadempitiva dedotta da parte attrice, nella sua materialità, è incontestata tra le parti.
Ciò che costituisce oggetto di contestazione è, per contro, l'esigibilità della condotta rimasta inadempiuta da parte del lavoratore.
2.4. Orbene, ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta in seno al presente giudizio, tale requisito – la cui ricorrenza è imprescindibile per potersi delineare, in capo al dipendente, l'invocata responsabilità
– non sia stato dimostrato ad opera di parte ricorrente, essendo, per contro, emersi plurimi elementi suscettibili di attestare come, nella fattispecie in controversia, non fosse razionalmente esigibile, né pretendibile, da parte del lavoratore, una condotta diversa da quella in concreto tenuta;
e come, ancora più radicalmente, parte datoriale avesse piena contezza in ordine all'inadeguatezza della formazione impartita a
Segnatelli, e, dunque, l'evento di danno in concreto verificatosi fosse prevedibile ed evitabile, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 1227, comma
II°, c.c.
2.4.1. A riguardo, risulta provato, in quanto incontestato tra le parti ovvero risultante per tabulas ovvero confermato alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale:
- che ha prestato il suo lavoro in favore di in Controparte_2 Controparte_1
qualità di portalettere, a partire dal 15.3.04, dapprima, con contratti a termine, e, a far tempo dal 18.2.08, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (circostanza provata per tabulas e incontestata tra le parti); - che, nel 2016, ha partecipato ad una procedura di selezione per lo P_
svolgimento di mansioni di operatore presso la c.d. sportelleria dell'odierna ricorrente
(circostanza incontestata tra le parti);
- che, superata favorevolmente la selezione, il sig. inquadrato quale P_
“operatore junior di livello D”, è stato formato:
in un primo tempo, e, più precisamente, dal 10.10.16 al 15.10.16, presso l'ufficio postale di S. CO AR, di modestissime dimensioni;
dal 17 al 22.10.16, presso l'Ufficio Postale “Parma 8” (circostanza confermata dalla teste e dalla teste;
Testimone_1 Testimone_2
- che, dal 2020, ha stabilito periodi di apprendimento di almeno 1 mese CP_1
(circostanza confermata dalla teste ); Testimone_2
- che, quanto alla fase iniziale di apprendimento, per parte del tempo, il sig. si è seduto accanto ad un operatore, osservandolo mentre eseguiva le più P_
svariate operazioni di cassa, mentre, per altra parte del tempo, ha seguito corsi online
(circostanza incontestata tra le parti);
- che, solo nella seconda settimana, ha ricevuto insegnamenti dalla “DUP P_
Trainer”, sig.ra (circostanza incontestata tra le parti); Persona_3
- che la società ricorrente ha formalmente allertato il personale degli sportelli circa un
“nuovo fenomeno fraudolento”, ossia l'emissione di titoli clonati, solo in data
26.10.2023, a mezzo della c.d. Pegasus mail (circostanza risultante per tabulas dal do. 6 fasc. parte resistente);
- che le disposizioni fornite dalla datrice di lavoro in materia – inizialmente generiche
– sono state nel corso del tempo implementate con le circolari emanate nel corso del
2017, che hanno fornito ulteriori indicazioni circa la procedura da seguire al fine di rilevare la falsità dei vaglia (circostanza confermata dalla teste;
Testimone_1 - che, all'esito di tale periodo di formazione, conformemente alle procedure adottate dalla ricorrente, il menzionato DUP Trainer, sig.ra , ha espresso una Per_3
valutazione negativa sul convenuto, così dichiarando: “nonostante gli sforzi profusi, la risorsa non era da ritenere ancora pronta per operare autonomamente allo sportello;
anzi, da quanto è oggettivamente emerso nel pur breve lasso di tempo di cui sopra, anche un prolungamento del periodo di apprendistato non avrebbe consentito di raggiungere i miglioramenti sperati. Posso dichiarare anche di aver rappresentato la cosa all'allora direttore di filiale Ing. (circostanza CP_3
risultante per tabulas dal doc. n. 1 fasc. parte resistente);
- che il sig. sul finire del periodo di “formazione”, ha chiesto alla sua P_
sindacalista, sig.ra di , di intervenire sull'ufficio risorse Testimone_2 CP_4
umane di Parma affinché il periodo di “apprendimento” fosse quantomeno prolungato
(circostanza confermata dalla stessa;
Tes_2
- che la sig.ra ha, dunque, richiesto alla dr.ssa dell'ufficio Tes_2 Persona_4
risorse umane di di Parma di prolungare il periodo di apprendimento, CP_1
facendole presente che il non si sentiva pronto (circostanza confermata P_
dalla stessa;
Tes_2
- la d.ssa pur confermando l'inidoneità alla mansione del ha Per_4 P_
dichiarato che le esigenze di servizio non consentivano di proseguire nella formazione e che il convenuto doveva essere, dunque, adibito allo sportello
(circostanza riferita dalla stessa;
Tes_2
- che il dipendente, a far data dal 24.10.2016, ha preso ad operare allo sportello, presso l'ufficio postale di S. CO AR, ossia un ufficio di piccolissime dimensioni (circostanza incontestata tra le parti);
- che il in data 14.12.2016, ha preso servizio presso l'ufficio di Parma P_
UD LL (circostanza incontestata tra le parti).
2.4.2. Alla stregua delle circostanze delle quali si è dato conto, è anzitutto, emerso che dopo il periodo di formazione ricevuta, non fosse in grado di operare P_
autonomamente allo sportello e che tale circostanza – oltreché comunicata dallo stesso per mezzo della sindacalista – fosse, già da prima, P_ Tes_2
perfettamente nota alla datrice di lavoro.
Tale dato - che rappresenta una circostanza suscettibile di attestare la prevedibilità e, dunque, l'evitabilità del danno in concreto verificatosi – è assai significativo poiché, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., è tale da interrompere il nesso di causalità materiale (come noto elemento costitutivo dell'invocata responsabilità risarcitoria).
In secondo luogo, ritiene questo Giudice che la condotta richiesta al fosse P_
razionalmente inesigibile, essendo l'addestramento al medesimo impartito insufficiente ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie a scongiurare rischi analoghi a quello in concreto verificatosi.
Ciò, anzitutto, sul piano temporale, essendo sin troppo evidente che un periodo di addestramento di sole due settimane – nel corso delle quali il dipendente (che, si ribadisce, aveva sempre svolto, prima di quel momento, mansioni di portalettere) è chiamato all'apprendimento di molteplici ed eterogenei aspetti - risulta oggettivamente inadeguato sotto il profilo formativo.
Sul punto, è, peraltro, del tutto inconferente il rilievo – svolto dalla ricorrente in sede di replica alla memoria difensiva del convenuto – secondo cui “nonostante il giudizio della relativo ai 6 giorni di affiancamento, il processo è comunque Per_3
continuato con il lavoro allo sportello del presso l'Ufficio Postale di S. P_
CO AR per oltre 40 giorni fino al giorno del distacco all'Ufficio di
Parma UD del 12 dicembre, giorno in cui è stato negoziato il titolo contraffatto”; ciò, poiché, non solo le dimensioni dell'Ufficio al quale il è stato P_
successivamente distaccato risultano diverse, e assai superiori, rispetto a quelle dello sportello di iniziale destinazione, ma anche, e soprattutto, poiché la fase successiva – nel corso della quale il lavoratore è stato concretamente adibito allo svolgimento delle mansioni di sportellista - non è stata specificatamente dedicata alla formazione del dipendente.
In secondo luogo, rappresenta fatto notorio che le tecniche di falsificazione dei titoli
– come, peraltro, dimostrato dal progressivo affinamento dei manuali di addestramento destinati ai dipendenti e dalla circostanza per cui, nel medesimo periodo, analogo episodio si è verificato per mano del medesimo autore – sono state progressivamente perfezionate.
È, dunque, evidente che, anche al fine di fronteggiare tali frodi, risulta necessario acquisire competenze e abilità sempre più raffinate;
competenze e abilità che – per definizione – non può possedere uno sportellista, precedentemente adibito a mansioni di portalettere, sottoposto ad una formazione, di carattere peraltro generica, di sole due settimane.
Né risulta dirimente, a tali fini, l'avvenuta trasmissione al dipendente in P_
data 26.10.2023, della c.d. Pegasus mail, una comunicazione – si ribadisce - a mezzo della quale la società ricorrente ha formalmente allertato il personale degli sportelli circa un “nuovo fenomeno fraudolento”, ossia l'emissione di titoli clonati;
ciò, poiché, in tale frangeste - in concomitanza del quale si era da poco concluso il periodo formativo svolto da – il dipendente aveva da pochi giorni cambiato P_
mansioni ed è del tutto fisiologico che, in quel preciso momento, le energie profuse dallo stesso fossero destinate al consolidamento ed alla rielaborazione delle nozioni acquisite nel corso dell'addestramento, e che, dunque, non si potesse pretendere dallo stesso la fedele esecuzione delle specifiche direttive prescritte con la predetta mail.
2.4.3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra €
26.001 ed € 52.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, a favore di , delle spese di lite, Controparte_2
spese che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e 15% per spese generali.
Così deciso in Parma, il 25 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La teste, a riguardo, ha così, dichiarato: “Si lo posso confermare anche attualmente la formazione dura due mesi a seconda della risposta della persona. Vengono fatti anche dei colloqui di verifica per vedere se la persona ha capito le procedure e se ha bisogno di supporto.”
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
882/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites, dall'Avv.to Raffaele Cardellini del Foro di
Ancona, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della filiale della società, sita in
Parma, Via Pastrengo, n. 1;
RICORRENTE contro
, (C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio,
Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Mistrali n. 4;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5.10.2023 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio il proprio dipendente P_
- che giudicava responsabile di avere consentito l'incasso di un vaglia
[...]
circolare, poi rivelatosi falso, senza usare la dovuta diligenza ex art. 2104 c.c. - e chiedendo, dunque, di condannarlo “a rifondere il danno cagionato a , CP_1
individuato nella somma di €. 29.000,00, oltre agli interessi legali maturati dalla messa in mora del 29/01/2018”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che la funzione Tutela Aziendale della società ricorrente aveva accertato la responsabilità patrimoniale del sig.
dipendente della società ed in servizio presso l'Ufficio Postale di Controparte_2
San CO AR (PR) dal 10.10.2016, trasmettendo le relative risultanze ispettive alla filiale di Parma con il Report TA/FM/17/0228 del 29.05.2017 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che, in particolare, la funzione BancoPosta/Operazione, in data 23.02.2017, aveva chiesto alla funzione Fraud Management di effettuare accertamenti in merito al reclamo – con allegata denuncia – presentato dal cliente sig.
(doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) che il sig. nello Parte_1 Parte_1
specifico, aveva lamentato l'avvenuto pagamento del vaglia circolare n. 0361868834, della somma di Euro 29.000,00, il quale era risultato falsificato nella propria materialità e pagato presso l'Ufficio Postale di Parma UD LL in data
14.12.2016; d) che, nel predetto Report, era emerso che il sig. in data Parte_1
12.12.2016, aveva richiesto presso l'Ufficio Postale di Imola (BO) l'emissione del vaglia circolare n. 0361868834 con beneficiario sig. per comprare Persona_1
un camper, trasmettendo poi copia dell'immagine del suddetto vaglia al sig. Per_1
a conferma dell'intenzione di perfezionare l'acquisto, ma non ricevendo alcun riscontro da parte di quest'ultimo, divenuto irreperibile (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che, successivamente, l'Ufficio Postale di Imola (BO), in data 20.12.2016, aveva comunicato al sig. l'impossibilità di procedere al rimborso del titolo di Parte_2
credito in quanto quest'ultimo risultava riscosso, per l'appunto, presso l'Ufficio
Postale di Parma UD LL in data 14.12.2016; f) che la predetta condotta era ascrivibile al sig. il quale, dalle ore 13:19 alle ore 13:42, aveva negoziato P_
il vaglia circolare n. 0361868834; g) che lo stesso sig. aveva così P_
dichiarato in sede ispettiva: “Non sono in grado di ricordare che tipo di controlli ho fatto;
anzi forse non ne ho neppure fatti essendomi limitato a far transitare il titolo dal cosiddetto lettorino (come mi era stato insegnato in sede di formazione, il quale funzionava regolarmente ed ha fatto passare il titolo senza alcun problema” e che:
“Nonostante mi diate la possibilità di esaminare il titolo da me a so tempo pagato, non ho modo di rilevare se sia vero o falso” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); h) che le operazioni che si erano susseguite per monetizzare il vaglia n. 0361868834, riconducibili al sig. sulla base del profilo identificativo “SEGNATEL”, P_
erano le seguenti: - alle ore 13:19: identificazione del presentatore (sig. ; - Per_1
alle ore 13:23: operazione di materiale pagamento del vaglia falso per Euro 29.000,00 nei confronti del sig. - alle ore 13:30: reimpiego della somma di Euro Per_1
23.000,00 per la ricarica della carta prepagata Postepay Evolution n.
5333171035605936 intestata al sig. - alle ore 13:37: riutilizzo della Persona_2
somma di Euro 4.996,00; - alle ore 13:42: riutilizzo dell'importo residuale di Euro
1.000, prelevato per denaro contante (doc. 5 fasc. parte ricorrente); i) che il sig.
in sede ispettiva, aveva altresì dichiarato di aver ricevuto la “Pegasus P_
Mail” del 26.10.2016 – avente ad oggetto: “Massima attenzione - Nuovo fenomeno fraudolento: presentazione all'incasso di Vaglia Circolari e Assegni Vidimati clonati”
– la quale indicava chiaramente gli elementi su cui indirizzare l'attenzione (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che il sig. nonostante ciò, non si era accorto delle P_
seguenti anomalie: - anomala colorazione dello sfondo, molto sbiadita rispetto a quella che contraddistingue i tioli autentici;
- tenue consistenza del supporto cartaceo;
- anomala conformazione della filigrana, con la dicitura ripetitiva BancoPosta, impercettibile alla vista;
- mancanza di rilievo calcografico sul logo ”; CP_1
-difformità dei caratteri di stampa rispetto a quelli comunemente impressi dalle apparecchiature in uso alla società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che il sig. aveva altresì provveduto a compilare personalmente il modulo RPV P_
(Richiesta Pagamento Vaglia) nella parte A, di esclusiva competenza del cliente
(doc.ti 8 e 9 fasc. parte ricorrente); n) di aver dunque trasmesso al sig. la P_
contestazione disciplinare relativa alle operazioni di versamento del vaglia circolare n. 0361868834, comminando a quest'ultimo la sanzione conservativa di due giorni di sospensione (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); o) di avere successivamente ridotto la predetta sanzione, a seguito di conciliazione in sede protetta in data 18.09.2017, alla multa di quattro ore di retribuzione (doc. 12 fasc. parte ricorrente); p) che la funzione Tutela Aziendale della società ricorrente, in data 30.06.2017, aveva rimborsato al sig. la somma di Euro 29.000,00 (doc. 13 fasc. parte Parte_2
ricorrente); q) di avere quindi chiesto al sig. la restituzione della predetta P_
somma, dapprima con lettera di costituzione in mora del 29.01.2018, e, successivamente, a mezzo raccomanda del 25.03.2022 (doc. 14 fasc. parte ricorrente).
1.2. Con memoria difensiva del 3.01.2024, si costituiva in giudizio P_
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la
[...]
reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 25.09.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Come evidenziato, la società ricorrente ha agito in giudizio nei riguardi di un proprio dipendente – ossia il Sig. – responsabile, a detta Controparte_2
della stessa, di avere incassato un vaglia circolare, poi rivelatosi falso, e chiedendo, dunque, di condannarlo, ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno cagionato a
[...]
, quantificato nella somma di €. 29.000,00, oltre agli interessi legali maturati CP_1
dalla messa in mora del dipendente, avvenuta in data 29.01.2018.
2.3. A riguardo, occorre premettere che la condotta inadempitiva dedotta da parte attrice, nella sua materialità, è incontestata tra le parti.
Ciò che costituisce oggetto di contestazione è, per contro, l'esigibilità della condotta rimasta inadempiuta da parte del lavoratore.
2.4. Orbene, ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta in seno al presente giudizio, tale requisito – la cui ricorrenza è imprescindibile per potersi delineare, in capo al dipendente, l'invocata responsabilità
– non sia stato dimostrato ad opera di parte ricorrente, essendo, per contro, emersi plurimi elementi suscettibili di attestare come, nella fattispecie in controversia, non fosse razionalmente esigibile, né pretendibile, da parte del lavoratore, una condotta diversa da quella in concreto tenuta;
e come, ancora più radicalmente, parte datoriale avesse piena contezza in ordine all'inadeguatezza della formazione impartita a
Segnatelli, e, dunque, l'evento di danno in concreto verificatosi fosse prevedibile ed evitabile, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 1227, comma
II°, c.c.
2.4.1. A riguardo, risulta provato, in quanto incontestato tra le parti ovvero risultante per tabulas ovvero confermato alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale:
- che ha prestato il suo lavoro in favore di in Controparte_2 Controparte_1
qualità di portalettere, a partire dal 15.3.04, dapprima, con contratti a termine, e, a far tempo dal 18.2.08, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (circostanza provata per tabulas e incontestata tra le parti); - che, nel 2016, ha partecipato ad una procedura di selezione per lo P_
svolgimento di mansioni di operatore presso la c.d. sportelleria dell'odierna ricorrente
(circostanza incontestata tra le parti);
- che, superata favorevolmente la selezione, il sig. inquadrato quale P_
“operatore junior di livello D”, è stato formato:
in un primo tempo, e, più precisamente, dal 10.10.16 al 15.10.16, presso l'ufficio postale di S. CO AR, di modestissime dimensioni;
dal 17 al 22.10.16, presso l'Ufficio Postale “Parma 8” (circostanza confermata dalla teste e dalla teste;
Testimone_1 Testimone_2
- che, dal 2020, ha stabilito periodi di apprendimento di almeno 1 mese CP_1
(circostanza confermata dalla teste ); Testimone_2
- che, quanto alla fase iniziale di apprendimento, per parte del tempo, il sig. si è seduto accanto ad un operatore, osservandolo mentre eseguiva le più P_
svariate operazioni di cassa, mentre, per altra parte del tempo, ha seguito corsi online
(circostanza incontestata tra le parti);
- che, solo nella seconda settimana, ha ricevuto insegnamenti dalla “DUP P_
Trainer”, sig.ra (circostanza incontestata tra le parti); Persona_3
- che la società ricorrente ha formalmente allertato il personale degli sportelli circa un
“nuovo fenomeno fraudolento”, ossia l'emissione di titoli clonati, solo in data
26.10.2023, a mezzo della c.d. Pegasus mail (circostanza risultante per tabulas dal do. 6 fasc. parte resistente);
- che le disposizioni fornite dalla datrice di lavoro in materia – inizialmente generiche
– sono state nel corso del tempo implementate con le circolari emanate nel corso del
2017, che hanno fornito ulteriori indicazioni circa la procedura da seguire al fine di rilevare la falsità dei vaglia (circostanza confermata dalla teste;
Testimone_1 - che, all'esito di tale periodo di formazione, conformemente alle procedure adottate dalla ricorrente, il menzionato DUP Trainer, sig.ra , ha espresso una Per_3
valutazione negativa sul convenuto, così dichiarando: “nonostante gli sforzi profusi, la risorsa non era da ritenere ancora pronta per operare autonomamente allo sportello;
anzi, da quanto è oggettivamente emerso nel pur breve lasso di tempo di cui sopra, anche un prolungamento del periodo di apprendistato non avrebbe consentito di raggiungere i miglioramenti sperati. Posso dichiarare anche di aver rappresentato la cosa all'allora direttore di filiale Ing. (circostanza CP_3
risultante per tabulas dal doc. n. 1 fasc. parte resistente);
- che il sig. sul finire del periodo di “formazione”, ha chiesto alla sua P_
sindacalista, sig.ra di , di intervenire sull'ufficio risorse Testimone_2 CP_4
umane di Parma affinché il periodo di “apprendimento” fosse quantomeno prolungato
(circostanza confermata dalla stessa;
Tes_2
- che la sig.ra ha, dunque, richiesto alla dr.ssa dell'ufficio Tes_2 Persona_4
risorse umane di di Parma di prolungare il periodo di apprendimento, CP_1
facendole presente che il non si sentiva pronto (circostanza confermata P_
dalla stessa;
Tes_2
- la d.ssa pur confermando l'inidoneità alla mansione del ha Per_4 P_
dichiarato che le esigenze di servizio non consentivano di proseguire nella formazione e che il convenuto doveva essere, dunque, adibito allo sportello
(circostanza riferita dalla stessa;
Tes_2
- che il dipendente, a far data dal 24.10.2016, ha preso ad operare allo sportello, presso l'ufficio postale di S. CO AR, ossia un ufficio di piccolissime dimensioni (circostanza incontestata tra le parti);
- che il in data 14.12.2016, ha preso servizio presso l'ufficio di Parma P_
UD LL (circostanza incontestata tra le parti).
2.4.2. Alla stregua delle circostanze delle quali si è dato conto, è anzitutto, emerso che dopo il periodo di formazione ricevuta, non fosse in grado di operare P_
autonomamente allo sportello e che tale circostanza – oltreché comunicata dallo stesso per mezzo della sindacalista – fosse, già da prima, P_ Tes_2
perfettamente nota alla datrice di lavoro.
Tale dato - che rappresenta una circostanza suscettibile di attestare la prevedibilità e, dunque, l'evitabilità del danno in concreto verificatosi – è assai significativo poiché, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., è tale da interrompere il nesso di causalità materiale (come noto elemento costitutivo dell'invocata responsabilità risarcitoria).
In secondo luogo, ritiene questo Giudice che la condotta richiesta al fosse P_
razionalmente inesigibile, essendo l'addestramento al medesimo impartito insufficiente ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie a scongiurare rischi analoghi a quello in concreto verificatosi.
Ciò, anzitutto, sul piano temporale, essendo sin troppo evidente che un periodo di addestramento di sole due settimane – nel corso delle quali il dipendente (che, si ribadisce, aveva sempre svolto, prima di quel momento, mansioni di portalettere) è chiamato all'apprendimento di molteplici ed eterogenei aspetti - risulta oggettivamente inadeguato sotto il profilo formativo.
Sul punto, è, peraltro, del tutto inconferente il rilievo – svolto dalla ricorrente in sede di replica alla memoria difensiva del convenuto – secondo cui “nonostante il giudizio della relativo ai 6 giorni di affiancamento, il processo è comunque Per_3
continuato con il lavoro allo sportello del presso l'Ufficio Postale di S. P_
CO AR per oltre 40 giorni fino al giorno del distacco all'Ufficio di
Parma UD del 12 dicembre, giorno in cui è stato negoziato il titolo contraffatto”; ciò, poiché, non solo le dimensioni dell'Ufficio al quale il è stato P_
successivamente distaccato risultano diverse, e assai superiori, rispetto a quelle dello sportello di iniziale destinazione, ma anche, e soprattutto, poiché la fase successiva – nel corso della quale il lavoratore è stato concretamente adibito allo svolgimento delle mansioni di sportellista - non è stata specificatamente dedicata alla formazione del dipendente.
In secondo luogo, rappresenta fatto notorio che le tecniche di falsificazione dei titoli
– come, peraltro, dimostrato dal progressivo affinamento dei manuali di addestramento destinati ai dipendenti e dalla circostanza per cui, nel medesimo periodo, analogo episodio si è verificato per mano del medesimo autore – sono state progressivamente perfezionate.
È, dunque, evidente che, anche al fine di fronteggiare tali frodi, risulta necessario acquisire competenze e abilità sempre più raffinate;
competenze e abilità che – per definizione – non può possedere uno sportellista, precedentemente adibito a mansioni di portalettere, sottoposto ad una formazione, di carattere peraltro generica, di sole due settimane.
Né risulta dirimente, a tali fini, l'avvenuta trasmissione al dipendente in P_
data 26.10.2023, della c.d. Pegasus mail, una comunicazione – si ribadisce - a mezzo della quale la società ricorrente ha formalmente allertato il personale degli sportelli circa un “nuovo fenomeno fraudolento”, ossia l'emissione di titoli clonati;
ciò, poiché, in tale frangeste - in concomitanza del quale si era da poco concluso il periodo formativo svolto da – il dipendente aveva da pochi giorni cambiato P_
mansioni ed è del tutto fisiologico che, in quel preciso momento, le energie profuse dallo stesso fossero destinate al consolidamento ed alla rielaborazione delle nozioni acquisite nel corso dell'addestramento, e che, dunque, non si potesse pretendere dallo stesso la fedele esecuzione delle specifiche direttive prescritte con la predetta mail.
2.4.3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra €
26.001 ed € 52.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, a favore di , delle spese di lite, Controparte_2
spese che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e 15% per spese generali.
Così deciso in Parma, il 25 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La teste, a riguardo, ha così, dichiarato: “Si lo posso confermare anche attualmente la formazione dura due mesi a seconda della risposta della persona. Vengono fatti anche dei colloqui di verifica per vedere se la persona ha capito le procedure e se ha bisogno di supporto.”