TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
nella persona della dott.ssa Angela Notaro, in funzione di Giudice
monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 9086 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promossa
DA
con sede in Palermo, piazza Parte_1
Don Bosco n.11, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, piazza Don
Bosco n.11, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Terenzio e Ilaria D'Azzo,
dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
, in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via Enrico Fermi n.58, presso lo studio dell'avv. Antonino Martino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 aprile 2025, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni riportandosi al contenuto dei rispettivi atti difensivi e delle note conclusive. In particolare, il convenuto CP_1
contestava tutto quanto dedotto, eccepito e articolato ex adverso ed insisteva nelle proprie difese riportandosi ai propri scritti, in essi inclusi anche le difese ed eccezioni spiegate in udienza. Ribadiva altresì l'inammissibilità
della memoria ex art.183, comma sesto n.2 cpc in quanto tardiva, della domanda avente ad oggetto il rimborso delle quote condominiali perché
nuova, nonché della c.t.u. richiesta da controparte, stante il carattere esplorativo della stessa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione debitamente notificato il 21.06.2021, la
[...]
(di seguito denominata per brevità soltanto ) Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il
[...]
(d'ora innanzi denominato soltanto Controparte_2
per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità CP_1
extracontrattuale ex art.2043 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale per l'utilizzo, abusivo e non indennizzato, della vasca idrica sita nell'area esclusiva divenuta di sua proprietà nel luglio del 2006, quantificato nella
2 somma di € 106.000,00, corrispondente ai canoni di locazione non corrisposti per tutti gli anni di indebito utilizzo (dal luglio del 2006 fino alla sentenza n.1149 del marzo del 2021), ovvero nella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva, infatti, che:
- il Condominio, con una prima delibera del 24.06.1999, aveva adottato il regolamento condominiale di utilizzo e gestione della vasca antiincendio sita nell'area di sedime della confinante palazzina di via Pietro Nenni n.24, in spregio al dissenso manifestato dall'allora proprietario esclusivo del bene,
CP_3
- il Condominio, con una seconda delibera del 08.08.2017, aveva deliberato la riattivazione dell'impianto antincendio, senza richiedere alcuna autorizzazione alla , che, nelle more, era divenuta proprietaria Parte_1
esclusiva della palazzina posta al civico n.24;
- con sentenza n.1149 del 17.03.2021, il Tribunale di Palermo aveva annullato le delibere suddette, accogliendo l'impugnativa proposta dalla
, sul presupposto che il aveva disposto di un bene di Parte_1 CP_1
proprietà aliena senza il permesso di utilizzo del proprietario;
- nelle more del predetto giudizio, il aveva altresì introdotto CP_1
un procedimento cautelare ex art.700 c.p.c. (iscritto al n.r.g..8884/2019) per il riconoscimento in via d'urgenza del diritto di accesso alla vasca e all'impianto antincendio della Palazzina di via Pietro Nenni n.24, che si era
3 concluso con il rigetto della domanda cautelare sull'utilizzo provvisorio della cisterna da parte del CP_1
- il Condominio aveva infine promosso un giudizio di merito (iscritto al n.r.g. 6677/2019) per il riconoscimento del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione, ancora pendente alla data di introduzione del presente giudizio;
- il doveva pertanto ritenersi responsabile ex art.2043 c.c. per CP_1
avere adibito la vasca a riserva idrica antincendio dello stesso CP_1
nonché tenuto a risarcire il danno quantificabile nel valore locativo del bene.
Il convenuto, costituitosi, contestava il difetto di prova di CP_1
tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (condotta, imputabilità
soggettiva, nesso causale e danno). Rappresentava altresì che pendeva giudizio per l'accertamento del diritto del di utilizzare, come CP_1
riserva idrica a fini antincendio, la vasca in questione.
Con ordinanza resa alla prima udienza effettiva di comparizione del
15.12.2021, veniva sospeso il giudizio ex art.295 c.p.c. con la motivazione che il giudizio intrapreso dal per il riconoscimento del diritto di CP_1
servitù sulla vasca idrica era pregiudiziale rispetto al presente giudizio, che aveva ad oggetto l'azione risarcitoria per ottenere l'indennizzo per l'illegittimo utilizzo della vasca.
Il giudizio veniva quindi riassunto dalla con ricorso Parte_1
dell'11.12.2023 a seguito della definizione con sentenza n.3649/2023 del giudizio iscritto al n.r.g. 6677/2019 per il riconoscimento della servitù e, alla
4 prima udienza, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c. la società attrice formulava domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito relativamente agli oneri condominiali versati per la manutenzione dell'impianto antincendio.
Con successiva ordinanza riservata dell'11.10.2024:
- in accoglimento della eccezione del veniva dichiarata CP_1
inutilizzabile la memoria ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c. di parte attrice, in quanto tardiva perché depositata il 03.07.2024, ossia oltre il termine perentorio con scadenza al 01.07.2024;
- veniva tuttavia ritenuto documento ammissibile e utilizzabile la sentenza allegata alla memoria, trattandosi di provvedimento giurisdizionale che non incontrava termini di decadenza per il deposito;
- veniva esclusa la ricorrenza dei presupposti per disporre d'ufficio c.t.u.
contabile;
- veniva formulata una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. che prevedeva l'abbandono del giudizio da parte della società attrice con compensazione integrale delle spese di lite.
La società attrice chiedeva la revoca della ordinanza e poi non aderiva alla proposta conciliativa, a differenza del convenuto. CP_1
Quindi, all'udienza del 10.04.2025, il giudice, dato atto che la causa non poteva essere decisa al termine della discussione orale, la poneva in decisione
5 senza termini ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., sentiti i procuratori delle parti, che nulla osservavano avendo depositato note conclusive.
Ciò premesso, in primo luogo va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla società attrice nella memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c. di ripetizione di indebito avente ad oggetto gli oneri condominiali da lei versati per la manutenzione dell'impianto antincendio collegato alla vasca idrica, in quanto domanda nuova e tardiva.
Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “Nel
processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da
parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la
barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della
teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima
vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione
(almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva
la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile
con il diritto per primo azionato (Cass., Sez. VI-1, 7 settembre 2020, n. 18546)” (in termini la massima di Cass. n. 28873/2024).
Nel caso di specie, non sussiste alcuna teleologica "complanarità" tra la domanda di risarcimento per l'indebito utilizzo non assentito della vasca idrica e la restituzione degli oneri condominiali versati al Controparte_4
manutenzione dell'impianto antincendio, essendo quest'ultima una domanda completamente nuova e diversa dalla questione originaria
6 introdotta nel giudizio: la prima, afferente ad un illecito aquiliano e, la seconda, ad una ripetizione di indebito per oneri condominiali non dovuti,
che determina pertanto un ampliamento del thema decidedum.
Si osserva peraltro che tale nuova domanda si è originata dalla sentenza n.
3649/2023 del 20.07.2023, conclusiva del procedimento iscritto al n.r.g.
6677/2019, la quale ha accertato l'inesistenza di qualsiasi collegamento dell'impianto antincendio con la vasca idrica, sicché tale nuova domanda avrebbe dovuto essere proposta, al più, con il ricorso in riassunzione del presente giudizio.
Non può, inoltre, che confermarsi in questa sede l'ordinanza dell'11.10.2024 con cui è stata ritenuta inutilizzabile, in quanto tardiva, la memoria ex art.183, sesto comma n.2, c.p.c. di parte attrice.
Passando all'esame della domanda di natura risarcitoria proposta dalla società attrice, la stessa è infondata.
L'attrice ha, infatti, fondato la domanda risarcitoria sulla responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art.2043 c.c. del per l'utilizzo CP_1
abusivo non autorizzato della vasca idrica di sua proprietà, adibita a riserva idrica ai fini antincendio del con i conseguenti oneri della prova CP_1
relativi alla condotta illecita come dedotta, causativa di un danno.
Ora, detta prova non è stata raggiunta.
Invero, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. n.3649/2023 ( che ha definito il giudizio iscritto al n.r.g. 6677/2019), ha sì rigettato tutte le domande del relative al riconoscimento del diritto di servitù per CP_1
7 l'utilizzo della vasca idrica, ma sulla base delle conclusioni del c.t.u.
nominato nel corso di quel giudizio – e fatte proprie dal Tribunale – secondo cui non vi è alcuna opera attuale o pregressa di collegamento tra la vasca idrica della società e il locale antincendio del CP_1
Non risulta, pertanto, possibile aderire alla tesi della attrice che vorrebbe far discendere dall'esito sfavorevole del giudizio per il riconoscimento della servitù la prova dell'utilizzo illegittimo della vasca da parte del CP_1
e del suo diritto ad essere indennizzata.
Infatti, parte attrice trascura di considerare la motivazione del rigetto,
ossia che non vi sono opere attuali o pregresse di collegamento tra la vasca idrica e il locale antincendio, la cui presenza era necessaria per il riconoscimento della servitù o dell'usucapione.
Dall'accertamento effettuato nel giudizio iscritto al n.r.g. 6677/2019,
conclusosi con la sentenza n.3649/2023, discende, al contrario, la prova dell'esclusione di un utilizzo illegittimo della vasca idrica da parte del che - secondo le allegazioni della stessa parte attrice - integrava CP_1
il fatto illecito.
Né la prova di tale utilizzo illecito può ritenersi raggiunta sulla base della sentenza n.1149/2021, con cui il Tribunale ha annullato le delibere assembleari condominiali del 24.06.1999 e del 08.08.2017, parzialmente confermata con sentenza della Corte di appello n.406/2024.
In primo luogo, si osserva che la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado avuto riguardo alla delibera del 24.06.1999, ritenendo che
8 “Tuttavia, dall'esame del verbale del 24.6.1999 emerge chiaramente che tale
estraneità era nota ai partecipanti e che, proprio per questo, l'uso della vasca e il
relativo regolamento vennero contestualmente assentiti dall' , sia pure Parte_1
attribuendosi la veste di proprietario di essa e non di usufruttuario, quale in effetti
era. A diverse conclusioni deve, invece, addivenirsi con riferimento alla delibera
dell'8.8.2017, rispetto alla quale non può che confermarsi la declaratoria di nullità,
nella parte incisa dal presente giudizio, per difetto assoluto di attribuzioni da parte
dell'organo deliberante, avendo avuto ad oggetto un bene non condominiale (v. Cass.
S.U. 4806/2005, 9839/2021). Infatti, premesso che il comodato non aveva previsione
di durata e che, comunque, l'uso pattuito della cisterna era medio tempore venuto
meno (nel verbale si dà atto che l'edificio di era rimasto in precedenza CP_2
“privo di ogni presenza e attività”), la dal 2006 subentrata nella Parte_1
proprietà, aveva pieno diritto di rifiutare un nuovo utilizzo gratuito del bene da parte
del né quest'ultimo - in assenza di titolarità in capo ai condomini di CP_1
apposita servitù attiva, peraltro esclusa nel separato processo svoltosi tra le parti e
richiamato nelle rispettive note - poteva legittimamente deliberare, senza il consenso
della odierna appellata, la riattivazione dell'impianto antincendio mediante utilizzo
del bene altrui.” (in termini un passo della motivazione).
Quindi, la Corte ha confermato la declaratoria di nullità limitatamente alla seconda delibera del 08.08.2017, dando atto che la stessa mirava ad un nuovo utilizzo della vasca idrica non consentito dalla società divenuta nelle more proprietaria.
9 Inoltre, dalla sentenza della Corte di Appello n.406/2024 emerge che, con la delibera assembleare del 2017, il disponeva appunto di CP_1
“ripristinare” un nuovo utilizzo del bene che, prima, era assentito dal precedente usufruttuario.
La società attrice avrebbe avuto, pertanto, l'onere di provare che la delibera predetta del 2017, nonostante la sua impugnazione, fosse stata effettivamente eseguita, mentre, al contrario, ciò risulterebbe smentito dalla sentenza n.3649/2023 emessa dal Tribunale di Palermo che ha escluso, sulla base di approfondite indagini di c.t.u., l'esistenza, attuale e pregressa, di tubazioni di collegamento tra la vasca oggetto di causa e il locale antincendio ubicato nel Condominio di via P. Nenni n. 28-28 A.
Le sentenze di primo e secondo grado di annullamento della delibera assembleare del 08.08.2017 consentono, infatti, di affermare soltanto che il ha “deliberato” indebitamente un utilizzo della vasca idrica di CP_1
proprietà aliena, ma non che lo abbia attuato.
D'altra parte, la società attrice non ha fornito prova di essere stata privata della disponibilità della vasca di sua proprietà per comportamenti del
Condominio.
Al contrario, come dedotto dalla stessa società attrice in seno all'atto di citazione, i singoli condomini dello stabile avevano azionato un ricorso ex art. 700 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 8884/2019), con cui chiedevano il riconoscimento, in via cautelare d'urgenza, del diritto di accesso alla vasca e all'impianto antincendio della Palazzina di Via Pietro Nenni, conclusosi con
10 provvedimento sfavorevole al di rigetto della domanda CP_1
cautelare sull'utilizzo provvisorio della cisterna da parte di quest'ultimo;
circostanza quest'ultima che conferma l'impossibilità di accesso alla vasca da parte del CP_1
Non si ritiene, d'altro canto, che la responsabilità del possa CP_1
discendere da un fatto illecito meramente “putativo”, avuto riguardo al convincimento della , sia pure giustificato dalla delibera Parte_1
assembleare del 08.08.2017 (con cui il Condominio aveva approvato la riattivazione dell'impianto) e/o dalle difese dello stesso Condominio per il riconoscimento del diritto di servitù o usucapione.
Invero, la commissione del fatto illecito richiede il compimento della effettiva condotta antigiuridica, che nel presente giudizio è sempre stata prospettata dalla stessa attrice come effettivo utilizzo illecito della vasca idrica non indennizzato.
Per di più, non può sottacersi che la società attrice non ha mai fornito prova né della indisponibilità della vasca ubicata nella palazzina di sua proprietà, né dell'utilizzo che ne avrebbe fatto e la cui privazione avrebbe comportato un danno.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria va rigettata.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese tra le parti, in ragione del fatto che l'esclusione di qualsiasi utilizzo da parte del è CP_1
11 emerso soltanto a seguito degli accertamenti tecnici d'ufficio effettuati dal c.t.u. nominato nel giudizio n.6677/2019 e non dalle difese del CP_1
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice Parte_1
contro il :
[...] Controparte_2
rigetta la domanda proposta dalla società attrice con atto di citazione notificato il 21.06.2021;
dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito formulata nella memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c.;
dichiara le spese legali interamente compensate tra le parti.
Così deciso a Palermo il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
12