Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1711/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2033/2020, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 26934/2017
in materia di: condominio, promossa da:
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. tutte nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di , intervenute volontariamente nel giudizio con Persona_1
comparsa del 09.11.2022, rappresentate e difese in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento volontario dall'avv. Alessandro Librino, presso il quale sono elettivamente
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI
APPELLANTI
contro
in NAPOLI, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., c.f. , rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di P.IVA_1
costituzione in appello dagli avvocati Enzo Notaro e Pasquale Spina, presso i quali è
elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 50
APPELLATO
e
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI - NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 2033/2020, depositata il 25.02.2020 e resa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento n. 26934/2017 - con la quale il Tribunale adito aveva rigettato la domanda di impugnazione del punto sub 1) della delibera assembleare del 03.07.2017 proposta da con l'intervento volontario adesivo di e Persona_1 Controparte_2 [...]
condannando l'attore e gli interventori, in solido tra loro, alla refusione delle spese CP_3
del grado di giudizio in favore del convenuto - ha interposto appello _1 Per_1
, deducendo a sostegno tre motivi.
[...]
2. Il in persona dell'amministratore p.t., si è Controparte_4
costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello; nel giudizio di gravame non si sono invece costituiti, sebbene ritualmente citati, e Controparte_2 Controparte_3
A seguito del decesso dell'appellante, verificatosi il 18.10.2022, senza alcuna interruzione del
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI processo si sono costituiti volontariamente in giudizio gli eredi di , in persona Persona_1
di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 25.02.2020; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il 04.06.2020 al in Napoli mediante invio di pec all'avv. Enzo Notaro, Controparte_4
procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonché a Controparte_5 [...]
mediante invio di pec all'avv. procuratore costituito nel giudizio CP_3 Controparte_3
di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2017 e dunque in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784), da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 29.09.2017 conveniva in giudizio dinanzi Persona_1
al Tribunale di Napoli il in Napoli. Controparte_4
Premettendo di essere proprietario di un'unità immobiliare ricompresa nel condominio
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI convenuto, affermava che nel verbale della riunione condominiale del Persona_1
03.07.2017, notificato il 12.07.2017, l'assemblea aveva approvato il piano di riparto per il pagamento dell'atto di pignoramento eseguito dall'avv. TA, avente ad oggetto i suoi compensi nella misura di €. 9.849,94 per l'attività difensiva svolta in favore del;
_1
precisava inoltre che nella stessa delibera erano stati indicati come obbligati al pagamento esclusivamente i condomini , e , mentre risultavano esclusi CP_6 Per_2 CP_2 Per_1
i condomini , , e in quanto dissenzienti ed i condomini CP_7 CP_8 CP_9 _10 Per_3
, , , e per la loro qualità di ricorrenti nel _11 _12 _13 Per_4 Per_5 Per_6
medesimo giudizio.
Tanto premesso, l'attore affermava che il punto 1) della predetta delibera era da ritenersi nullo e/o annullabile in quanto deliberato in palese violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1132
cc. perché, a suo dire, il dissenso dalle liti condominiali poteva essere espresso soltanto relativamente a liti tra condominio e soggetti terzi e non anche nei casi di liti tra condominio e singoli condomini;
ciò posto, poiché nel caso di specie il credito professionale dell'avv.
TA era riferito ad una lite relativa a rapporti interni tra il ed alcuni _1
condomini, il dissenso espresso da alcuni di loro rispetto alla lite doveva ritenersi escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 1132 cc.
Aggiungeva inoltre il che, in ogni caso, il dissenso dei condomini rispetto alle liti Per_1
avrebbe potuto riguardare solo le spese da versare in caso di soccombenza, ma non le spese di difesa sostenute dal , ragion per cui i condomini che avevano espresso il dissenso _1
rispetto alla lite avrebbero potuto essere esonerati dalla refusione delle spese in favore della controparte, ma non anche dalle spese del difensore indicato dal . _1
In virtù di quanto innanzi, chiedeva al Tribunale adito la dichiarazione di Persona_1
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI nullità e/o di annullamento del punto 1) della delibera del 03.07.2017 e la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo anzitutto - in rito - la tardività _1
dell'impugnazione; nel merito, il convenuto affermava invece che il criterio di _1
ripartizione delle spese indicato nella delibera impugnata aveva semplicemente confermato la decisione già assunta nella precedente delibera del 02.07.2014, ragion per cui l'impugnazione della delibera più recente non avrebbe in alcun modo intaccato il contenuto della decisione riportato nella delibera più risalente, adottata all'unanimità dei condomini e non impugnata.
Con successiva comparsa di intervento volontario ex art. 105 cpc del 09.01.2018 si costituivano in giudizio anche i condomini e - CP_2 CP_2 Controparte_3
nella loro qualità di usufruttuaria e nudo proprietario di alcuni immobili ricadenti nel condominio - i quali, riportandosi integralmente al contenuto ed alle conclusioni rassegnate dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, precisavano che il dissenso degli altri condomini riportato nel verbale assembleare non poteva considerarsi espresso nelle forme di legge, ragion per cui andava dichiarato nullo ed improduttivo di effetti.
Nel corso del giudizio l'attore chiedeva inoltre lo stralcio della costituzione del _1
convenuto, in quanto nel corso dell'assemblea del 30.10.2018 avente ad oggetto la ratifica del mandato professionale conferito all'avv. Notaro non era stata raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge.
Senza alcuna istruttoria, all'esito della precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva riservato per la decisione ed infine definito con l'impugnata sentenza che, rigettando le domande dell'attore e dei condomini intervenuti volontariamente nel giudizio, li condannava in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto. _1
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Persona_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta un vero e proprio difetto di pronuncia del giudice di prime cure affermando che, nonostante l'avvenuto deposito in atti del verbale assembleare del 30.10.18 dal quale si evince la mancata ratifica dell'incarico professionale in favore dell'avv. Notaro in qualità di difensore del , nella parte motiva della sentenza il _1
Tribunale non si sia affatto espresso sul punto;
circostanza che, a dire dell'appellante, assume maggiore rilievo e gravità considerato che in quel verbale veniva invece deliberata la revoca dell'amministratore stesso per gravi irregolarità nella gestione del condominio.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Come già ampiamente chiarito dal Tribunale, in relazione alle competenze attribuite dall'art. 1130 c.c., l'amministratore di condominio ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può agire in giudizio ed esservi convenuto per tutte le questioni che rientrano nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dall'assemblea o dal regolamento di condominio.
Ciò posto, anche la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per tutte le azioni (attive e passive) riguardanti le attribuzioni elencate dall'art. 1130 c.c. ed in generale quelle che fanno riferimento ad attribuzioni dell'amministratore, quest'ultimo possa agire in giudizio autonomamente, nominando un legale di fiducia della compagine senza necessità alcuna di autorizzazione o ratifica dell'assemblea (Cass. 8309/2015), sicché una eventuale delibera assembleare del medesimo contenuto avrebbe il valore di un “mero assenso” rispetto alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore (così Cass. 26.05.2016 n. 10865; Cass.
26.11.2004 n. 22294).
Ritenuto incontroverso quanto innanzi, deve rilevarsi che nella fattispecie risulta comunque
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI depositata agli atti la delibera assembleare del 30.10.2018 nella quale l'assemblea, revocato l'amministratore in carica e nominato un nuovo amministratore, con un valore _14
di 472,53 millesimi aveva ratificato l'incarico professionale già conferito dall'amministratore in favore dell'avv. Notaro, ragion per cui la doglianza che precede va disattesa perché
evidentemente infondata.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia palesemente errato nell'affermare che non sia stata indicata in atti della natura del giudizio patrocinato dall'avv. TA, che l'appellante stesso sostiene di avere invece espressamente definito come “controversia tra condominio e un condomino”, senza alcuna contestazione da parte del oggi appellato. _1
Più precisamente, a dire dell'appellante, la natura del giudizio da cui ha origine la richiesta di pagamento dell'avv. TA - ovvero una controversia interna tra condomini - è di rilevanza tale da imporre la riforma della sentenza impugnata, conformemente alle pronunce giurisprudenziali in materia nelle quali si afferma che, nel caso in cui la lite intercorra tra il ed uno o più condomini, non sia possibile esprimere alcun dissenso rispetto alle _1
liti, sicché nell'ipotesi che ci occupa l'art. 1132 cc. deve ritenersi inapplicabile.
8. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto delle eccezioni dal medesimo sollevate a proposito del dissenso espresso da alcuni condomini in relazione alla lite.
9. I motivi che precedono, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione in
fatto e diritto, sono infondati e vanno disattesi per le ragioni che di seguito si vanno ad
illustrare.
Va premesso anzitutto che in virtù dell'art. 1132 cc. la legga riconosce ai condomini la facoltà
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI di esprimere il proprio dissenso rispetto alla delibera condominiale diretta a promuovere una lite oppure a resistere ad una domanda;
detta premessa appare imprescindibile, perché
escludere a priori la possibilità di esprimere il dissenso dalla lite nei casi in cui le liti attive e passive siano state promosse dall'amministratore in applicazione delle attribuzioni riconosciutegli direttamente dalla legge, nel quale caso la legge rende esperibili rimedi differenti.
La norma innanzi richiamata indica chiaramente il perimetro di operatività del dissenso precisando che, nei casi in cui l'assemblea abbia deciso di intraprendere una lite o difendersi in giudizio, il condomino che non si sia trovato d'accordo sulla scelta assembleare votando contro o astenendosi possa separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, notificandolo all'amministratore entro trenta giorni dalla conoscenza della deliberazione;
in ordine alla forma che può assumere la notificazione del dissenso, la giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare che devoro ritenersi equipollenti alla notificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario sia la notificazione mediante raccomandata a.r., sia la dichiarazione resa a verbale dal condomino dissenziente.
Ciò posto, va in ogni caso ribadito che, anche nei casi di formale dissenso espresso da un condomino rispetto alla lite, la separazione della responsabilità del dissenziente da quella degli altri condomini produce effetti soltanto nei rapporti interni al condominio e non incide in alcun modo nelle liti tra il condominio ed i terzi.
Ed infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 1132 c.c., il dissenso operato dal risulta _1
produttivo di effetti soltanto nei rapporti interni tra i condomini, con la conseguenza che l'eventuale separazione di responsabilità del singolo condomino rispetto alla restante compagine condominiale risulta del tutto irrilevante nei confronti dei terzi che, nei limiti
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI indicati dalla legge, possono sempre agire anche nei confronti del condomino dissenziente per fare valere le responsabilità proprie del condominio, fatta comunque salva la successiva rivalsa del dissenziente nei confronti del condominio.
Tanto precisato in diritto, considerato che - come innanzi detto - nei rapporti interni alla compagine condominiale è possibile esprimere il dissenso rispetto alle liti purché non si tratti di questioni demandate direttamente all'amministratore dall'art. 1131 c.c. e che, nel caso di specie gli atti del giudizio non consentono di individuare con precisione l'oggetto della controversia condominiale nella quale l'avv. TA ha svolto l'attività professionale per cui
è stato azionato esecutivamente il titolo, non risultando accertato che si tratti di materia nella quale è esclusa la facoltà del condomino di estraneazione dalla lite - ovvero controversie intentate autonomamente dall'amministratore nell'ambito delle proprie competenze ex articolo
1130 cc. - la suddetta facoltà riservata ai condomini deve ritenersi ammessa;
ad ogni modo,
l'onere di dimostrare adeguatamente l'impossibilità del dissenso nel caso di specie sarebbe stato a carico della parte che tanto ha affermato.
In ordine poi alla forma di manifestazione del dissenso, si osserva che già in occasione della precedente delibera del 02.07.2014 i condomini , , e CP_7 CP_8 _10 CP_9 Per_3
avevano dichiarato nel verbale assembleare il loro dissenso rispetto alla lite nella quale risultavano ricorrenti i condomini , , e ragion per _11 _12 Per_5 Pt_4 Per_6
cui, nel solco della più recente giurisprudenza sul tema, il dissenso dei condomini deve ritenersi validamente formulato.
Orbene, ritenuto ammissibile e validamente espresso il dissenso rispetto alle liti da parte dei condomini dissenzienti del condominio in Napoli, nell'ipotesi di Controparte_4
controversia tra condominio e uno o più condòmini, vengono a crearsi due gruppi di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo
dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (così
Cass. 18.06.2014 n. 13885); in tali casi, in ragione della ideale separazione di centri d'interesse che viene a crearsi non è possibile porre a carico del condomino le spese sostenute dal
condominio per la sua difesa processuale, come per consolidata giurisprudenza in subiecta
materia che così afferma: “in tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione
dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il
ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", _1
il pagamento delle spese sostenute dallo stesso per il compenso del difensore _1
nominato in tale processo;
in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via
analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un
interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino” (Cass.
ord. n. 1629 del 23.01.2018, Cass. 18.06.2014 n. 13885; Cass. 250.3.1970 n. 801).
Analogamente, nei casi di controversie tra e condominio nelle quali uno dei _1
condomini abbia manifestato la volontà di estraneazione rispetto alla controversia, il
“condomino dissenziente” rispetto alla lite è equiparato al “condomino controparte del
” in quanto, manifestando il dissenso rispetto alle pretese processuali del _1
, sostanzialmente si pone in contrasto con le dette pretese e le contrasta, ragion _1
per cui anche costui non può essere coinvolto nel riparto delle spese incombenti sul condominio.
Ciò posto, deve concludersi affermando che, nei casi di dissenso alla lite validamente manifestato da un condomino, questi deve ritenersi esonerato dal pagamento delle spese conseguenti al giudizio, ivi comprese quelle per la difesa del condominio, rispetto al quale il
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI dissenziente stesso è portatore di un interesse giuridicamente contrapposto.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la totale infondatezza del gravame, cui consegue la conferma della sentenza impugnata.
11. La totale soccombenza dell'appellante, e per esso delle eredi costituiti in giudizio,
comporta la condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, con distrazione in favore degli avvocati Enzo Notaro e Pasquale Spina.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, e per esso le eredi costituite in giudizio, in quanto soccombenti, sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Persona_1
avverso la sentenza n. 2033/2020 resa dal Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi dell'appellante ed in solido tra loro, al pagamento delle spese del Persona_1
presente grado in favore del in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t., che liquida in €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre
15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore degli avvocati
Enzo Notaro e Pasquale Spina;
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI 3- dà atto che e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi dell'appellante ed in solido tra loro, sono tenute a pagare un Persona_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 30.04.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI 13
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 171172020 R.G. – RUOTOLO ANGELO/CONDOMINIO VIA SAN MATTIA 66 NAPOLI