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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10306/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 10306/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Gherardi come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avv. Controparte_1
Stefania Troiani come in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il adiva l'intestata Giustizia con ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
702 bis c.p.c. esponendo che aveva commissionato alla (poi trasformata in Controparte_2
la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria Controparte_3
corrispondendole anche la somma dovuta pro quota dall' Controparte_1
pari ad euro 40.290,37; che inoltre versava a
[...] Controparte_1
la somma di euro 12.522,83, egualmente dovuta dall' . Controparte_4 _1
Ciò premesso chiedeva dichiararsi l'inadempimento dell' e il diritto del ricorrente _1 Parte_1
ad agire in via surrogatoria per il recupero delle somme anticipate condannandolo al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 52.813,20.
L' si costituiva eccependo la prescrizione del credito. _1
Veniva disposto il mutamento del rito.
pagina1 di 3 Non è in contestazione che il di cui è socio l' abbia Controparte_5 _1
commissionato alla la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione Controparte_2
primaria e che l'impresa abbia emesso le fatture pro quota nei confronti di ciascun consorziato.
Risulta dagli atti che essa abbia in seguito ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo (n. 10341/05) nei confronti dei consorziati per l'importo di euro 109.895,07, a causa del mancato pagamento di alcune fatture;
che il corrispondeva all'impresa quanto Parte_1
residualmente dovuto dall' pari alla somma di euro 40.290,37, surrogandosi al creditore _1
(scrittura privata dell'8.8.2005); che esso versava altresì alla la somma Controparte_4
di euro 12522,83, relativa alla quota di pertinenza dell' riservandosi di chiedergli il rimborso _1
(atto di transazione 31.10.2012).
Orbene l'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento al credito derivante dal pagamento in favore della . CP_2
Infatti dopo la non contestata richiesta di pagamento del 12 luglio 2007 non risulta alcun successivo atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
I soli bilanci di cui sia stata dimostrata l'approvazione sono il consuntivo 2016 e preventivo 2017 e il consuntivo 2013 e preventivo 2014 (verbali di assemblea allegati 27.2.2017 e 25.2.2014).
Tutti gli asseriti bilanci allegati mancano di ogni crisma di ufficialità in quanto non sottoscritti dagli amministratori e comunque privi dell'indicazione specifica del credito verso l' . _1
Gli atti contabili allegati anch'essi privi di sottoscrizione e di ufficialità non fanno parte del bilancio
(art. 2423 c.c.) e non risultano approvati dall'assemblea trattandosi di meri atti interni.
Per cui deve ritenersi decorso il termine prescrizionale alla data di deposito del ricorso.
È invece fondata la domanda rispetto al pagamento di euro 12522,83, effettuato alla Controparte_4
essendo dimostrata la corresponsione della somma per conto dell' (atto di
[...] _1
transazione 31.10.2012) e non essendo decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della surroga (art. 1203 c.c.).
Ne deriva che l' deve essere condannato al pagamento in favore del _1 Parte_1 CP_5
della suddetta somma oltre agli interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 1284 c.c.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal Controparte_5
condannando l' Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 12522,83, oltre agli interessi dalla domanda
[...]
ai sensi dell'art. 1284 c.c., e rigettando nel resto.
pagina2 di 3 Condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 10306/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Gherardi come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avv. Controparte_1
Stefania Troiani come in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il adiva l'intestata Giustizia con ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
702 bis c.p.c. esponendo che aveva commissionato alla (poi trasformata in Controparte_2
la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria Controparte_3
corrispondendole anche la somma dovuta pro quota dall' Controparte_1
pari ad euro 40.290,37; che inoltre versava a
[...] Controparte_1
la somma di euro 12.522,83, egualmente dovuta dall' . Controparte_4 _1
Ciò premesso chiedeva dichiararsi l'inadempimento dell' e il diritto del ricorrente _1 Parte_1
ad agire in via surrogatoria per il recupero delle somme anticipate condannandolo al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 52.813,20.
L' si costituiva eccependo la prescrizione del credito. _1
Veniva disposto il mutamento del rito.
pagina1 di 3 Non è in contestazione che il di cui è socio l' abbia Controparte_5 _1
commissionato alla la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione Controparte_2
primaria e che l'impresa abbia emesso le fatture pro quota nei confronti di ciascun consorziato.
Risulta dagli atti che essa abbia in seguito ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo (n. 10341/05) nei confronti dei consorziati per l'importo di euro 109.895,07, a causa del mancato pagamento di alcune fatture;
che il corrispondeva all'impresa quanto Parte_1
residualmente dovuto dall' pari alla somma di euro 40.290,37, surrogandosi al creditore _1
(scrittura privata dell'8.8.2005); che esso versava altresì alla la somma Controparte_4
di euro 12522,83, relativa alla quota di pertinenza dell' riservandosi di chiedergli il rimborso _1
(atto di transazione 31.10.2012).
Orbene l'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento al credito derivante dal pagamento in favore della . CP_2
Infatti dopo la non contestata richiesta di pagamento del 12 luglio 2007 non risulta alcun successivo atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
I soli bilanci di cui sia stata dimostrata l'approvazione sono il consuntivo 2016 e preventivo 2017 e il consuntivo 2013 e preventivo 2014 (verbali di assemblea allegati 27.2.2017 e 25.2.2014).
Tutti gli asseriti bilanci allegati mancano di ogni crisma di ufficialità in quanto non sottoscritti dagli amministratori e comunque privi dell'indicazione specifica del credito verso l' . _1
Gli atti contabili allegati anch'essi privi di sottoscrizione e di ufficialità non fanno parte del bilancio
(art. 2423 c.c.) e non risultano approvati dall'assemblea trattandosi di meri atti interni.
Per cui deve ritenersi decorso il termine prescrizionale alla data di deposito del ricorso.
È invece fondata la domanda rispetto al pagamento di euro 12522,83, effettuato alla Controparte_4
essendo dimostrata la corresponsione della somma per conto dell' (atto di
[...] _1
transazione 31.10.2012) e non essendo decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della surroga (art. 1203 c.c.).
Ne deriva che l' deve essere condannato al pagamento in favore del _1 Parte_1 CP_5
della suddetta somma oltre agli interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 1284 c.c.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal Controparte_5
condannando l' Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 12522,83, oltre agli interessi dalla domanda
[...]
ai sensi dell'art. 1284 c.c., e rigettando nel resto.
pagina2 di 3 Condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3